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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
N. 956/2019 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. ssa Viviana Cusolito - ConIGliere
Dott. ssa Ivana Acacia - ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente, in via Porto Salvo, Vico I°, n. 6 (codice fiscale: ), CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa nel giudizio di appello iscritto al n. 956/2019 R.G. dall'avv.
Annamaria ESPOSITO e dall'Avv. Antonio Neri, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Esposito in Motta S. Giovanni (RG) via delle Sirene 34
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
via Giovanna Murari Brà, n. 37 (C.F. ); avv. CodiceFiscale_2 Controparte_2
nato a [...] il [...], residente in [...]di Calabria,
[...]
via Sbarre Centrali, traversa V, n. 33 (C.F. ); CodiceFiscale_3 [...]
nata il [...] a [...], ivi residente, via XXV Aprile, n. Parte_2
12 (C.F. ); nata a [...] il CodiceFiscale_4 Parte_3 18.07.1985, residente in [...] (C.F.
); nata il [...] a [...] CodiceFiscale_5 Parte_4
Reggio di Calabria ed ivi residente, in via Maria Ausiliatrice, n. 7 (C.F.
[...]
); tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Caprera, n. 26 C.F._6
presso lo studio dell'Avv. Caterina Siviglia
Appellati
Oggetto: proprietà
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza fissata per la data del 16.01.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni. In particolare, l'appellante dichiarava che era venuto meno l'interesse alla definizione del presente appello, essendo stata la gravata ordinanza superata dalla sentenza per cui pende appello. Chiedeva altresì che venissero compensate le spese del presente appello. Gli appellati, invece, insistevano nelle proprie eccezioni, richieste e domande come da scritti difensivi in atti e note successive. Si opponevano alla compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 21.11.2019, la IGnora
citava in giudizio, innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, Parte_1
i IGnori , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
al fine di ottenere: 1) in via pregiudiziale e Parte_3 Parte_4
cautelare la sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà del provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, 2° Sez. Civile, Giudice dott.ssa Angela
Giunta, il 26.10.2019, nel corso del procedimento n. 3785/2017 R.G a scioglimento della riserva assunta dal Giudice all'udienza del 15.05.2019; 2) in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, riformare il provvedimento impugnato, con l'accoglimento delle eccezioni pregiudiziali proposte, nel corso del procedimento n. 3785/2017, nella comparsa di costituzione e risposta del 3.01.2018, disponendo, di conseguenza, l'estinzione del procedimento n. 3785/2017 R.G., con vittoria di spese di giudizio.
A sostegno dell'impugnativa interposta, l'appellante premetteva che il giudizio R.G. n.
3785/17 era stata proposto dai IG.ri , Controparte_1 Controparte_2
per ottenere la Parte_2 Parte_3 Parte_4
declaratoria di illegittimità, nullità e inefficacia anche per violazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei loro confronti della sentenza n.156/15 (resa all'esito del proc. RG n. 100013.12) con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva accertato in favore della IG.ra l'usucapione dell'immobile Parte_1
identificato al catasto Terreni del Comune di Melito Porto Salvo foglio 42, particella
3126 derivata dalla particella 1900, già 206, a seguito di arbitrario ed illegittimo frazionamento da parte della stessa usucapente, IG.ra . Parte_1
L'appellante rappresentava che nel corso del giudizio RG. 3785/17, costituendosi con regolare comparsa di costituzione e risposta, aveva chiesto al Tribunale adito di dichiarare, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'azione proposta per decorso dei termini di impugnazione, previa sua riqualificazione in termini di azione di revocazione ex art. 395 c.p.c. anzichè opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., non avendo gli attori del giudizio de quo dato prova del momento in cui avevano conosciuto il lamentato dolo processuale perpetrato ai loro danni;
in subordine, aveva dedotto, sempre in via preliminare, che l'azione proposta, se intesa quale opposizione di terzo ordinaria, andava rigettata per difetto di legittimazione ad impugnare da parte degli attori, non avendo gli stessi dato prova della titolarità di un diritto incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata inter alios.
Nel corso del suddetto procedimento rg. 3785/17 la IG.ra insisteva, Parte_1
oltre che nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti, anche sulla pronuncia in ordine alle eccezioni preliminari.
Con ordinanza del 26.10.19, a scioglimento della riserva assunta, il giudice così disponeva: “…. rilevato che parte convenuta ha eccepito nell'ambito della propria comparsa di costituzione, da un lato, che l'azione intentata dagli attori dovrebbe qualificarsi non come azione di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ma come azione di revocazione ex art. 395 c.p.c. con conseguente inammissibilità della stessa non avendo parte attrice fornito la prova del momento in cui essa ha avuto conoscenza del supposto “dolo processuale” e dall'altro, che nella denegata ipotesi di qualificazione come azione di opposizione di terzo la stessa sarebbe comunque inammissibile per carenza di legittimazione ad agire in capo agli attori;
rilevato che, per quanto riguarda la carenza di legittimazione ad agire ex art. 404
c.p.c., la convenuta in opposizione osserva che gli attori non avrebbero fornito la prova della titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata inter alios, atteso che ciascuno degli attori si sarebbe limitato ad affermare di essere titolare del diritto di proprietà di un bene immobile, senza indicare quale sia il titolo in base al quale egli sarebbe anche
“comproprietario e compossessore” della porzione di terreno identificata in catasto con la particella 3216, derivata dalla originaria particella 206;
ritenuto che le eccezioni sollevate in via preliminare da parte convenuta siano infondate, in quanto gli attori in opposizione hanno dedotto di essere rimasti estranei al giudizio conclusosi in via definitiva con la sentenza opposta dichiarativa di usucapione e, nella specie, che l'accertamento in essa contenuto è suscettibile di arrecare pregiudizio ad una loro autonoma posizione giuridica. A tal fine, hanno allegato, anche con produzioni documentali, un proprio titolo giuridico e possessorio incompatibile con il tenore della sentenza impugnata;
considerato, pertanto, che, sulla base di quanto allegato ed affermato da parte attrice, l'azione promossa che dà luogo al presente giudizio è da qualificarsi quale opposizione di terzo ordinaria ex art. 404
c.p.c., e che, la suddetta azione - salve ed impregiudicate le successive valutazioni sul merito della fondatezza – risulta ammissibile essendo sussistente in capo agli odierni attori in opposizione la legittimazione ad agire;
…
PQM
Ammette la prova testimoniale dedotta da parte attrice così come limitata in parte motiva;
...”
Avverso tale ordinanza proponeva appello la IG.ra , deducendo che: Parte_1
l'ordinanza del 26.10.2019, con cui il Giudice di primo grado aveva ammesso la prova testimoniale richiesta dagli attori, fissando, per l'escussione dei testi (nel numero di cinque), l'udienza del 28.05.2020, fosse affetta da vizio procedurale di forma, atteso che, con la stessa si decideva su alcuna delle questioni previste dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279 c.p.c. (questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito) con la forma dell'ordinanza anziché della sentenza (richiesta dalla legge); l'ordinanza appellata era poi erronea tenuto conto del fatto che l'azione proposta andava qualificata come azione di revocazione ex art. 395 c.p.c. anziché opposizione di terzo e che comunque, anche ove fosse stata qualificata come opposizione di terzo, il giudice avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione ad agire degli attori per le ragioni indicate dalla IG.ra nella comparsa di Pt_1
costituzione e risposta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.02.2020 i IG.ri CP_1
,
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_3 [...]
si costituivano in appello, contestando integralmente Parte_4
l'impugnazione proposta;
deducevano la sua inammissibilità per avere parte appellante impugnato una ordinanza istruttoria;
osservavano che il provvedimento relativo all'ammissione di una prova, anche quando prenda in esame questioni attinenti a presupposti, condizioni processuali o profili di merito, è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualsiasi efficacia decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore e che secondo la disciplina dell'art. 279 2 comma n. 2 c.p.c il giudice pronuncia sentenza, quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito. Nel caso di specie, il giudice di primo grado, riservandosi di decidere sulle contrapposte richieste dalle parti, ha rigettato per infondatezza sia l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire degli attori che le altre questioni sollevate, ritenendo che le stesse non fossero ostative all'esame di merito. In subordine, insistevano nell'infondatezza del gravame, dovendo correttamente l'azione qualificarsi come opposizione di terzo, non soggetta ad alcun termine decadenziale.
Con ordinanza del 21.07.20 veniva dichiarata inammissibile l'istanza di sospensiva dell'ordinanza appellata.
Con successive note del 15.01.25 l'appellante rappresentava che, successivamente alla proposizione dell'appello era intervenuta nel giudizio iscritto al n. di Ruolo Generale
3785/2017 la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1447/2023 dell'8.11.2023, pubblicata e notificata il 9.11.2023 con la quale veniva accolta l'opposizione di terzo proposta contro la IG.ra dalle controparti e veniva annullata la sentenza Pt_1
del Tribunale di Reggio Calabria n. 156/2015.
Dichiarava, pertanto, che fosse venuto meno l'interesse alla definizione del presente appello, essendo stata la gravata ordinanza superata dalla sentenza citata.
Chiedeva, altresì, che venissero compensate le spese del proposto appello.
Con le note del 15.01.25 gli appellati, preso atto dell'intervenuta sentenza sostitutiva dell'ordinanza, si opponevano alla compensazione delle spese e chiedevano la condanna di controparte per avere proposto un gravame avverso un'ordinanza istruttoria e, come tale, ab origine, inammissibile ed infondato.
Insistevano nella richiesta di condanna della stessa, anche d'ufficio, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore degli appellati, di una somma equitativamente determinata, oltre la condanna alla rifusione dei compensi del grado, con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c.
Questa Corte, a scioglimento della riserva dell'udienza del 16/01/2025, con ordinanza depositata il 21.01.25 svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tratteneva la causa in decisione concedendo i termini abbreviati (venti più venti) di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello va dichiarato inammissibile.
In proposito, si osserva che la disposizione di cui all' art. 279 c.p.c. distingue, come evidenziato dallo stesso appellante, i casi in cui il Tribunale pronuncia ordinanza da quelli in cui pronuncia sentenza.
Ritiene l'odierno collegio che, in via interpretativa, ai fini della qualificazione di un provvedimento in termini di ordinanza o sentenza debba farsi riferimento a quanto statuito nella parte dispositiva dello stesso.
E infatti, è indubbio che in parte motiva l'autorità giudiziaria abbia nel provvedimento poi appellato affrontato questioni pregiudiziali o preliminari potenzialmente idonee a definire il giudizio.
Nondimeno le stesse, valutate dal giudice in senso non ostativo alla definizione del giudizio, non hanno trovato una loro cristallizzazione nella parte dispositiva del provvedimento, potendo pertanto essere liberamente revocabili dal giudice ex art. 177 c.p.c. perfino implicitamente, ovvero per effetto della successiva sentenza conclusiva del giudizio (Cass. 25183/21: La contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1,
c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa.).
È dunque alla parte dispositiva che occorre fare riferimento per valutare la natura decisoria o ordinatoria del provvedimento impugnato.
Nella parte dispositiva dell'ordinanza impugnata, infatti, l'autorità giudiziaria si limita a dettare indicazioni per la prosecuzione del giudizio in ordine alle richieste istruttorie, senza fare alcun riferimento alle questioni, pur preliminarmente, esaminate.
In ragione di ciò, ritiene l'odierno collegio che in applicazione dell'art. 279 c.p.c. debba attribuirsi al provvedimento oggetto di impugnazione, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, la veste formale e sostanziale di ordinanza. A tale conclusione si perviene anche attraverso l'esame della giurisprudenza di legittimità in tema di autonoma impugnabilità della parte motiva della sentenza ove non trasfusa nella parte dispositiva.
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sentenza n. 16152/10) “Il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata in relazione alla domanda di restituzione delle spese processuali corrisposte al procuratore distrattario in virtù della sentenza di primo grado, non essendovi alcuna statuizione sul punto nel dispositivo, e risultando irrilevante a tale fine l'affermazione, contenuta in motivazione, secondo la quale non si provvedeva al riguardo in mancanza di prova del relativo pagamento).
Analogamente di recente la Cass. con la sentenza n. 9263/17 ha precisato che “La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione …”.
In applicazione di analoghi principi la giurisprudenza di legittimità (Cass. sentenza n. 3601/2001) ha statuito che “ L'ordinanza istruttoria relativa all'ammissione di una prova, anche quando prenda in esame questioni attinenti a presupposti, condizioni processuali o profili di merito, è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualunque efficacia decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore e, tanto meno, di ricorso per cassazione”.
Analogamente la risalente Corte di Appello di Perugia con la pronuncia del
20.01.1997 statuiva che: Deve essere dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza del G.I. quale giudice unico con la quale sono state decise eccezioni preliminari di rito e di merito, in quanto essa, seppure inopportunamente esorbitante dai suoi limiti, non ha natura di sentenza ex art.
279 n. 4 c.p.c., ma di ordinanza resa ex art. 176 e 177 c.p.c.
Ciò basta a qualificare il provvedimento impugnato in termini di ordinanza con conseguente inammissibilità ab origine dell'appello proposto.
Ogni altra questione compresa quella del superamento dell'ordinanza per effetto della sentenza n. 1447.23 del Tribunale di Reggio Calabria nel giudizio n.
3785/2017, di accoglimento dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. proposta, resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante
; le stessa vengono liquidate, come in dispositivo sulla base del Parte_1
D.M. 55/2014, scaglione di valore “indeterminabile – complessità bassa” (le visure non indicano la rendita dominicale del fondo in contesa, con inapplicabilità dell'art. 15 c.p.c.).
Non vi è spazio, infine, per l'invocata condanna dell'appellante ex art. 96, comma
3, c.p.c., tenuto conto che la responsabilità aggravata prevista da tale comma, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, “non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma eIGe pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 13859/22). Ritiene la Corte che, nella specie, difettino elementi tali da lasciare intendere un'iniziativa processuale imprudente e pretestuosa.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello R.G. n.956/19 proposto da contro Parte_1
avv. Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
così provvede: Parte_3 Parte_4
- Dichiara inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza resa nel proc.
n. 3785.17 in data 26/10/2019;
- condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti Parte_1
appellate delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi
€ 4996,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di conIGlio del 21.03.2025
Il ConIGliere estensore
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente dott.ssa Patrizia Morabito
SEZIONE CIVILE
N. 956/2019 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. ssa Viviana Cusolito - ConIGliere
Dott. ssa Ivana Acacia - ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero in epigrafe, vertente
TRA
nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente, in via Porto Salvo, Vico I°, n. 6 (codice fiscale: ), CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa nel giudizio di appello iscritto al n. 956/2019 R.G. dall'avv.
Annamaria ESPOSITO e dall'Avv. Antonio Neri, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Esposito in Motta S. Giovanni (RG) via delle Sirene 34
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
via Giovanna Murari Brà, n. 37 (C.F. ); avv. CodiceFiscale_2 Controparte_2
nato a [...] il [...], residente in [...]di Calabria,
[...]
via Sbarre Centrali, traversa V, n. 33 (C.F. ); CodiceFiscale_3 [...]
nata il [...] a [...], ivi residente, via XXV Aprile, n. Parte_2
12 (C.F. ); nata a [...] il CodiceFiscale_4 Parte_3 18.07.1985, residente in [...] (C.F.
); nata il [...] a [...] CodiceFiscale_5 Parte_4
Reggio di Calabria ed ivi residente, in via Maria Ausiliatrice, n. 7 (C.F.
[...]
); tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Caprera, n. 26 C.F._6
presso lo studio dell'Avv. Caterina Siviglia
Appellati
Oggetto: proprietà
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza fissata per la data del 16.01.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni. In particolare, l'appellante dichiarava che era venuto meno l'interesse alla definizione del presente appello, essendo stata la gravata ordinanza superata dalla sentenza per cui pende appello. Chiedeva altresì che venissero compensate le spese del presente appello. Gli appellati, invece, insistevano nelle proprie eccezioni, richieste e domande come da scritti difensivi in atti e note successive. Si opponevano alla compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 21.11.2019, la IGnora
citava in giudizio, innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, Parte_1
i IGnori , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
al fine di ottenere: 1) in via pregiudiziale e Parte_3 Parte_4
cautelare la sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà del provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, 2° Sez. Civile, Giudice dott.ssa Angela
Giunta, il 26.10.2019, nel corso del procedimento n. 3785/2017 R.G a scioglimento della riserva assunta dal Giudice all'udienza del 15.05.2019; 2) in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, riformare il provvedimento impugnato, con l'accoglimento delle eccezioni pregiudiziali proposte, nel corso del procedimento n. 3785/2017, nella comparsa di costituzione e risposta del 3.01.2018, disponendo, di conseguenza, l'estinzione del procedimento n. 3785/2017 R.G., con vittoria di spese di giudizio.
A sostegno dell'impugnativa interposta, l'appellante premetteva che il giudizio R.G. n.
3785/17 era stata proposto dai IG.ri , Controparte_1 Controparte_2
per ottenere la Parte_2 Parte_3 Parte_4
declaratoria di illegittimità, nullità e inefficacia anche per violazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei loro confronti della sentenza n.156/15 (resa all'esito del proc. RG n. 100013.12) con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva accertato in favore della IG.ra l'usucapione dell'immobile Parte_1
identificato al catasto Terreni del Comune di Melito Porto Salvo foglio 42, particella
3126 derivata dalla particella 1900, già 206, a seguito di arbitrario ed illegittimo frazionamento da parte della stessa usucapente, IG.ra . Parte_1
L'appellante rappresentava che nel corso del giudizio RG. 3785/17, costituendosi con regolare comparsa di costituzione e risposta, aveva chiesto al Tribunale adito di dichiarare, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'azione proposta per decorso dei termini di impugnazione, previa sua riqualificazione in termini di azione di revocazione ex art. 395 c.p.c. anzichè opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., non avendo gli attori del giudizio de quo dato prova del momento in cui avevano conosciuto il lamentato dolo processuale perpetrato ai loro danni;
in subordine, aveva dedotto, sempre in via preliminare, che l'azione proposta, se intesa quale opposizione di terzo ordinaria, andava rigettata per difetto di legittimazione ad impugnare da parte degli attori, non avendo gli stessi dato prova della titolarità di un diritto incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata inter alios.
Nel corso del suddetto procedimento rg. 3785/17 la IG.ra insisteva, Parte_1
oltre che nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti, anche sulla pronuncia in ordine alle eccezioni preliminari.
Con ordinanza del 26.10.19, a scioglimento della riserva assunta, il giudice così disponeva: “…. rilevato che parte convenuta ha eccepito nell'ambito della propria comparsa di costituzione, da un lato, che l'azione intentata dagli attori dovrebbe qualificarsi non come azione di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ma come azione di revocazione ex art. 395 c.p.c. con conseguente inammissibilità della stessa non avendo parte attrice fornito la prova del momento in cui essa ha avuto conoscenza del supposto “dolo processuale” e dall'altro, che nella denegata ipotesi di qualificazione come azione di opposizione di terzo la stessa sarebbe comunque inammissibile per carenza di legittimazione ad agire in capo agli attori;
rilevato che, per quanto riguarda la carenza di legittimazione ad agire ex art. 404
c.p.c., la convenuta in opposizione osserva che gli attori non avrebbero fornito la prova della titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata inter alios, atteso che ciascuno degli attori si sarebbe limitato ad affermare di essere titolare del diritto di proprietà di un bene immobile, senza indicare quale sia il titolo in base al quale egli sarebbe anche
“comproprietario e compossessore” della porzione di terreno identificata in catasto con la particella 3216, derivata dalla originaria particella 206;
ritenuto che le eccezioni sollevate in via preliminare da parte convenuta siano infondate, in quanto gli attori in opposizione hanno dedotto di essere rimasti estranei al giudizio conclusosi in via definitiva con la sentenza opposta dichiarativa di usucapione e, nella specie, che l'accertamento in essa contenuto è suscettibile di arrecare pregiudizio ad una loro autonoma posizione giuridica. A tal fine, hanno allegato, anche con produzioni documentali, un proprio titolo giuridico e possessorio incompatibile con il tenore della sentenza impugnata;
considerato, pertanto, che, sulla base di quanto allegato ed affermato da parte attrice, l'azione promossa che dà luogo al presente giudizio è da qualificarsi quale opposizione di terzo ordinaria ex art. 404
c.p.c., e che, la suddetta azione - salve ed impregiudicate le successive valutazioni sul merito della fondatezza – risulta ammissibile essendo sussistente in capo agli odierni attori in opposizione la legittimazione ad agire;
…
PQM
Ammette la prova testimoniale dedotta da parte attrice così come limitata in parte motiva;
...”
Avverso tale ordinanza proponeva appello la IG.ra , deducendo che: Parte_1
l'ordinanza del 26.10.2019, con cui il Giudice di primo grado aveva ammesso la prova testimoniale richiesta dagli attori, fissando, per l'escussione dei testi (nel numero di cinque), l'udienza del 28.05.2020, fosse affetta da vizio procedurale di forma, atteso che, con la stessa si decideva su alcuna delle questioni previste dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279 c.p.c. (questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito) con la forma dell'ordinanza anziché della sentenza (richiesta dalla legge); l'ordinanza appellata era poi erronea tenuto conto del fatto che l'azione proposta andava qualificata come azione di revocazione ex art. 395 c.p.c. anziché opposizione di terzo e che comunque, anche ove fosse stata qualificata come opposizione di terzo, il giudice avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione ad agire degli attori per le ragioni indicate dalla IG.ra nella comparsa di Pt_1
costituzione e risposta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.02.2020 i IG.ri CP_1
,
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_3 [...]
si costituivano in appello, contestando integralmente Parte_4
l'impugnazione proposta;
deducevano la sua inammissibilità per avere parte appellante impugnato una ordinanza istruttoria;
osservavano che il provvedimento relativo all'ammissione di una prova, anche quando prenda in esame questioni attinenti a presupposti, condizioni processuali o profili di merito, è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualsiasi efficacia decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore e che secondo la disciplina dell'art. 279 2 comma n. 2 c.p.c il giudice pronuncia sentenza, quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito. Nel caso di specie, il giudice di primo grado, riservandosi di decidere sulle contrapposte richieste dalle parti, ha rigettato per infondatezza sia l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire degli attori che le altre questioni sollevate, ritenendo che le stesse non fossero ostative all'esame di merito. In subordine, insistevano nell'infondatezza del gravame, dovendo correttamente l'azione qualificarsi come opposizione di terzo, non soggetta ad alcun termine decadenziale.
Con ordinanza del 21.07.20 veniva dichiarata inammissibile l'istanza di sospensiva dell'ordinanza appellata.
Con successive note del 15.01.25 l'appellante rappresentava che, successivamente alla proposizione dell'appello era intervenuta nel giudizio iscritto al n. di Ruolo Generale
3785/2017 la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1447/2023 dell'8.11.2023, pubblicata e notificata il 9.11.2023 con la quale veniva accolta l'opposizione di terzo proposta contro la IG.ra dalle controparti e veniva annullata la sentenza Pt_1
del Tribunale di Reggio Calabria n. 156/2015.
Dichiarava, pertanto, che fosse venuto meno l'interesse alla definizione del presente appello, essendo stata la gravata ordinanza superata dalla sentenza citata.
Chiedeva, altresì, che venissero compensate le spese del proposto appello.
Con le note del 15.01.25 gli appellati, preso atto dell'intervenuta sentenza sostitutiva dell'ordinanza, si opponevano alla compensazione delle spese e chiedevano la condanna di controparte per avere proposto un gravame avverso un'ordinanza istruttoria e, come tale, ab origine, inammissibile ed infondato.
Insistevano nella richiesta di condanna della stessa, anche d'ufficio, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore degli appellati, di una somma equitativamente determinata, oltre la condanna alla rifusione dei compensi del grado, con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c.
Questa Corte, a scioglimento della riserva dell'udienza del 16/01/2025, con ordinanza depositata il 21.01.25 svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tratteneva la causa in decisione concedendo i termini abbreviati (venti più venti) di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello va dichiarato inammissibile.
In proposito, si osserva che la disposizione di cui all' art. 279 c.p.c. distingue, come evidenziato dallo stesso appellante, i casi in cui il Tribunale pronuncia ordinanza da quelli in cui pronuncia sentenza.
Ritiene l'odierno collegio che, in via interpretativa, ai fini della qualificazione di un provvedimento in termini di ordinanza o sentenza debba farsi riferimento a quanto statuito nella parte dispositiva dello stesso.
E infatti, è indubbio che in parte motiva l'autorità giudiziaria abbia nel provvedimento poi appellato affrontato questioni pregiudiziali o preliminari potenzialmente idonee a definire il giudizio.
Nondimeno le stesse, valutate dal giudice in senso non ostativo alla definizione del giudizio, non hanno trovato una loro cristallizzazione nella parte dispositiva del provvedimento, potendo pertanto essere liberamente revocabili dal giudice ex art. 177 c.p.c. perfino implicitamente, ovvero per effetto della successiva sentenza conclusiva del giudizio (Cass. 25183/21: La contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1,
c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa.).
È dunque alla parte dispositiva che occorre fare riferimento per valutare la natura decisoria o ordinatoria del provvedimento impugnato.
Nella parte dispositiva dell'ordinanza impugnata, infatti, l'autorità giudiziaria si limita a dettare indicazioni per la prosecuzione del giudizio in ordine alle richieste istruttorie, senza fare alcun riferimento alle questioni, pur preliminarmente, esaminate.
In ragione di ciò, ritiene l'odierno collegio che in applicazione dell'art. 279 c.p.c. debba attribuirsi al provvedimento oggetto di impugnazione, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, la veste formale e sostanziale di ordinanza. A tale conclusione si perviene anche attraverso l'esame della giurisprudenza di legittimità in tema di autonoma impugnabilità della parte motiva della sentenza ove non trasfusa nella parte dispositiva.
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sentenza n. 16152/10) “Il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata in relazione alla domanda di restituzione delle spese processuali corrisposte al procuratore distrattario in virtù della sentenza di primo grado, non essendovi alcuna statuizione sul punto nel dispositivo, e risultando irrilevante a tale fine l'affermazione, contenuta in motivazione, secondo la quale non si provvedeva al riguardo in mancanza di prova del relativo pagamento).
Analogamente di recente la Cass. con la sentenza n. 9263/17 ha precisato che “La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione …”.
In applicazione di analoghi principi la giurisprudenza di legittimità (Cass. sentenza n. 3601/2001) ha statuito che “ L'ordinanza istruttoria relativa all'ammissione di una prova, anche quando prenda in esame questioni attinenti a presupposti, condizioni processuali o profili di merito, è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualunque efficacia decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore e, tanto meno, di ricorso per cassazione”.
Analogamente la risalente Corte di Appello di Perugia con la pronuncia del
20.01.1997 statuiva che: Deve essere dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza del G.I. quale giudice unico con la quale sono state decise eccezioni preliminari di rito e di merito, in quanto essa, seppure inopportunamente esorbitante dai suoi limiti, non ha natura di sentenza ex art.
279 n. 4 c.p.c., ma di ordinanza resa ex art. 176 e 177 c.p.c.
Ciò basta a qualificare il provvedimento impugnato in termini di ordinanza con conseguente inammissibilità ab origine dell'appello proposto.
Ogni altra questione compresa quella del superamento dell'ordinanza per effetto della sentenza n. 1447.23 del Tribunale di Reggio Calabria nel giudizio n.
3785/2017, di accoglimento dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. proposta, resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante
; le stessa vengono liquidate, come in dispositivo sulla base del Parte_1
D.M. 55/2014, scaglione di valore “indeterminabile – complessità bassa” (le visure non indicano la rendita dominicale del fondo in contesa, con inapplicabilità dell'art. 15 c.p.c.).
Non vi è spazio, infine, per l'invocata condanna dell'appellante ex art. 96, comma
3, c.p.c., tenuto conto che la responsabilità aggravata prevista da tale comma, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, “non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma eIGe pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 13859/22). Ritiene la Corte che, nella specie, difettino elementi tali da lasciare intendere un'iniziativa processuale imprudente e pretestuosa.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello R.G. n.956/19 proposto da contro Parte_1
avv. Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
così provvede: Parte_3 Parte_4
- Dichiara inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza resa nel proc.
n. 3785.17 in data 26/10/2019;
- condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti Parte_1
appellate delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi
€ 4996,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di conIGlio del 21.03.2025
Il ConIGliere estensore
Dott.ssa Ivana Acacia
La Presidente dott.ssa Patrizia Morabito