Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 150
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Perdita del possesso dei veicoli

    La Corte ha ritenuto che la tassa automobilistica ha una decorrenza annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e non è frazionabile. Pertanto, anche se il possesso è stato perso a giugno 2017, la tassa per l'intero anno 2017 rimane dovuta.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti prodromici

    La Corte ha richiamato la legge regionale n.24/18, articolo 19, che consente l'emissione della cartella per le annualità dal 2017 al 2019 senza la notifica preliminare degli atti prodromici, purché l'auto risulti iscritta nel PRA.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha riconosciuto la prescrizione triennale ma ha applicato la sospensione dei termini di accertamento e riscossione prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/20), che ha prorogato i termini fino al 31.08.2021. Di conseguenza, la notifica del 21.09.2022 è avvenuta nel rispetto dei termini.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha applicato la sospensione dei termini di accertamento e riscossione prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/20), che ha prorogato i termini fino al 31.08.2021. Di conseguenza, la notifica è avvenuta nel rispetto dei termini.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha applicato la sospensione dei termini di accertamento e riscossione prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/20), che ha prorogato i termini fino al 31.08.2021. Di conseguenza, la notifica è avvenuta nel rispetto dei termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 150
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 150
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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