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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MESSINA FRANCO, Presidente e Relatore
BARBERA FRANCO, Giudice
ANTONELLI CLAUDIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 167/2023 depositato il 03/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - AP
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200003364334000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale AP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - AP
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200004144625000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200004144625000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1, nella qualità di coerede di Nominativo_2, nonché in proprio, proponeva impugnazione avverso la cartella n 29920200003364334000, dell'importo complessivo di 295,23€, notificatale il 21.09.2022, per omesso pagamento della tassa automobilistica, relativa all'anno 2017, riguardante le due auto tTarga_1.
Con tre distinti motivi di doglianza, parte ricorre chiede l'annullamento della cartella di pagamento.
Con il primo motivo, denuncia la perdita del possesso delle due auto, avendo ottenuto, il 16.6.2017, dal
Pubblico Registro Automobilistico ( di seguito PRA), la cancellazione delle due autovetture e quindi la perdita del possesso delle stesse;
con il secondo motivo di gravame, lamenta la mancata notifica degli atti prodromici e, con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione.
Ciò detto, osserva il Collegio, che il proposto ricorso non merita seguito e va, pertanto, rigettato.
Vero è che la ricorrente, in data 16 giugno 2017, ha ottenuto la cancellazione delle due auto dal PRA, e quindi la perdita del possesso, per come si ha agio di constatare dalla documentazione in atti, ma occorre porre mente alla circostanza che il periodo di decorrenza della tassa automobilistica va dal giorno
1gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e dall'uno maggio 2017 al 30 aprile 2018, pertanto, in considerazione del fatto che l'annotazione al PRA è valida dal 16 giugno 2017 e che la decorrenza della tassa 2017 inizia dall'uno gennaio e dall'uno maggio 2017 e che la stessa non è frazionabile, ex lege- L.R n. 26/2015- e succ, mod., la pretesa tributaria dell'Ente territoriale impositore e corretta.
In ordine alla mancata notificazione degli atti presupposti, va ricordato che a seguito della legge regionale n.24/18, articolo 19, è consentita l'emissione della cartella, senza la preveniva notificazione degli atti prodromici, per le annualità dal 2017al 2019, con l'unico onere per l'Ente accertatore l'iscrizione dell'auto nel PRA: se l'auto risulta presente nel PRA, può procedersi automaticamente all'emissione della cartella.
Tale legge è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ma la Corte Costituzionale, con sentenza 152/18 ha dichiarato inammissibile il ricorso, mentre il giudice tributario di Palermo, l'ha recepita con la sentenza n.2669/23, motivandola con l'autonomia impositiva della Regione Siciliana, in subjecta materia.
Relativamente alla prescrizione, si osserva che correttamente, la ricorrente ricorda che il termine prescrizionale del bollo auto è di tre anni, per come recita l'articolo 5 del d.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86, convertito nella L. 60/86, il quale stabilisce che "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento", sicché, nel caso portato alla cognizione del
Collegio, il temine triennale della prescrizione si sarebbe perento al 31.12.2020, ed essendo stata la cartella di pagamento notificata il 21 settembre 2022, il credito sarebbe abbondantemente prescritto.
Tuttavia, occorre tenere conto, che la legislazione emergenziale COVID 19, con l'articolo 68 del D.L.
18/20, ha prorogato il termine per l'attività di accertamento e riscossione dall'8.3.2020 al 31.8.2021, e cioè di ben 542, poi portati a ventiquattro mesi, con successivo provvedimento.
Per effetto di tale disposizione, i termini per la notificazione degli avvisi e della riscossione dei crediti sono stati sospesi, e i predetti termini hanno iniziato a decorrere allo scadere del predetto termine di sospensione, sicché la notifica effettuata il 2.9.2022 è stata eseguita nel rispetto dei termini di legge.
Per le motivazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Si ritiene di compensare le spese di giudizio, atteso il particolare tecnicismo in ordine all'articolazione dei periodi di pagamento della tassa automobilistica e all'impossibilità di frazionarla
P.Q.M.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 come coerede di Nominativo_2 e in proprio, avverso la cartella n 29920200003364334000, dell'importo complessivo di 295,23€, notificatale il
21.09.2022, per omesso pagamento della tassa automobilistica, relativa all'anno 2017.
Spese compensate.
AP 21 gennaio 2026
Il presidente
CO IN
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MESSINA FRANCO, Presidente e Relatore
BARBERA FRANCO, Giudice
ANTONELLI CLAUDIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 167/2023 depositato il 03/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - AP
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200003364334000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale AP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - AP
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200004144625000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200004144625000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1, nella qualità di coerede di Nominativo_2, nonché in proprio, proponeva impugnazione avverso la cartella n 29920200003364334000, dell'importo complessivo di 295,23€, notificatale il 21.09.2022, per omesso pagamento della tassa automobilistica, relativa all'anno 2017, riguardante le due auto tTarga_1.
Con tre distinti motivi di doglianza, parte ricorre chiede l'annullamento della cartella di pagamento.
Con il primo motivo, denuncia la perdita del possesso delle due auto, avendo ottenuto, il 16.6.2017, dal
Pubblico Registro Automobilistico ( di seguito PRA), la cancellazione delle due autovetture e quindi la perdita del possesso delle stesse;
con il secondo motivo di gravame, lamenta la mancata notifica degli atti prodromici e, con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione.
Ciò detto, osserva il Collegio, che il proposto ricorso non merita seguito e va, pertanto, rigettato.
Vero è che la ricorrente, in data 16 giugno 2017, ha ottenuto la cancellazione delle due auto dal PRA, e quindi la perdita del possesso, per come si ha agio di constatare dalla documentazione in atti, ma occorre porre mente alla circostanza che il periodo di decorrenza della tassa automobilistica va dal giorno
1gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e dall'uno maggio 2017 al 30 aprile 2018, pertanto, in considerazione del fatto che l'annotazione al PRA è valida dal 16 giugno 2017 e che la decorrenza della tassa 2017 inizia dall'uno gennaio e dall'uno maggio 2017 e che la stessa non è frazionabile, ex lege- L.R n. 26/2015- e succ, mod., la pretesa tributaria dell'Ente territoriale impositore e corretta.
In ordine alla mancata notificazione degli atti presupposti, va ricordato che a seguito della legge regionale n.24/18, articolo 19, è consentita l'emissione della cartella, senza la preveniva notificazione degli atti prodromici, per le annualità dal 2017al 2019, con l'unico onere per l'Ente accertatore l'iscrizione dell'auto nel PRA: se l'auto risulta presente nel PRA, può procedersi automaticamente all'emissione della cartella.
Tale legge è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ma la Corte Costituzionale, con sentenza 152/18 ha dichiarato inammissibile il ricorso, mentre il giudice tributario di Palermo, l'ha recepita con la sentenza n.2669/23, motivandola con l'autonomia impositiva della Regione Siciliana, in subjecta materia.
Relativamente alla prescrizione, si osserva che correttamente, la ricorrente ricorda che il termine prescrizionale del bollo auto è di tre anni, per come recita l'articolo 5 del d.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86, convertito nella L. 60/86, il quale stabilisce che "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento", sicché, nel caso portato alla cognizione del
Collegio, il temine triennale della prescrizione si sarebbe perento al 31.12.2020, ed essendo stata la cartella di pagamento notificata il 21 settembre 2022, il credito sarebbe abbondantemente prescritto.
Tuttavia, occorre tenere conto, che la legislazione emergenziale COVID 19, con l'articolo 68 del D.L.
18/20, ha prorogato il termine per l'attività di accertamento e riscossione dall'8.3.2020 al 31.8.2021, e cioè di ben 542, poi portati a ventiquattro mesi, con successivo provvedimento.
Per effetto di tale disposizione, i termini per la notificazione degli avvisi e della riscossione dei crediti sono stati sospesi, e i predetti termini hanno iniziato a decorrere allo scadere del predetto termine di sospensione, sicché la notifica effettuata il 2.9.2022 è stata eseguita nel rispetto dei termini di legge.
Per le motivazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Si ritiene di compensare le spese di giudizio, atteso il particolare tecnicismo in ordine all'articolazione dei periodi di pagamento della tassa automobilistica e all'impossibilità di frazionarla
P.Q.M.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 come coerede di Nominativo_2 e in proprio, avverso la cartella n 29920200003364334000, dell'importo complessivo di 295,23€, notificatale il
21.09.2022, per omesso pagamento della tassa automobilistica, relativa all'anno 2017.
Spese compensate.
AP 21 gennaio 2026
Il presidente
CO IN