TRIB
Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/04/2024, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3666/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE nella persona del Giudice dott. A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3666/2023 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., con Avv. Maccoppi Appellante Parte_1 contro
, con Avv. Scorti e Notorio Appellato Controparte_1
CONCLUSIONI La parte appellante concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 17/04/2023 aveva impugnato innanzi al Giudice di Pace di Busto Controparte_1
Arsizio il “…verbale di contestazione n. TV230500001000037 del 18.03.2023, notificato in pari data, per violazione dell'art.186, comma 2, C.d.S…”, elevato dagli agenti della Polizia Locale di per Pt_1 ottenerne la declaratoria di nullità o illegittimità, stanti le incongruenze presenti nel verbale (luogo di accertamento dell'infrazione diverso da quello inserito nel verbale di identificazione;
indicazione nel verbale di identificazione di indagini in ordine al reato di cui all'art. 186, co 2 e 7, C.d.S.; indicazione di non applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente che invece veniva ritirata, …) e per le proprie difficoltà respiratorie, e, quindi, anche a soffiare per effettuare l'alcool test, dovute ad asma allergica. Nel corso del processo di primo grado nessuno compariva in udienza per conto del , Parte_1
e, all'esito del processo, il Giudice di Pace di Busto Arsizio, con sentenza n. 493/23 depositata il 20.07.2023, ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato con totale compensazione tra le parti delle spese di lite. Avverso la predetta sentenza il , in persona del Sindaco p.t., ha proposto appello Parte_1 denunciandone l'erroneità, non avendo il primo giudice valutato la propria documentazione prodotta tramite Pec e avendo dichiarato che nulla era stato depositato nonché avendo ritenuto la presenza di incongruenze nel verbale impugnato. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il e ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma CP_1 della sentenza impugnata, riproponendo sostanzialmente le eccezioni e le difese già svolte nel giudizio di prime cure. In assenza di attività istruttoria la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 24.4.2024. Oggetto di precipua contestazione della sentenza impugnata sono: 1) il difetto di motivazione in merito alla circostanza che “L'Amministrazione non provvedeva al deposito di memoria e documentazione relativa al provvedimento impugnato, né compariva all'udienza”;
pagina 1 di 3 2) l'errata interpretazione e valutazione dei fatti e dell'art. 186 C.d.S., avendo il primo giudice erroneamente “Rilevato che i verbali impugnati presentano le incongruenze con riguardo agli articoli del CdS applicati e alle sanzioni accessorie, ai luoghi delle contestazioni così come indicate nel ricorso”. Tutti i motivi, che vanno esaminati congiuntamente, perché connessi, sono fondati e vanno accolti. Dalla lettura della sentenza emerge che il primo giudice ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, avendo erroneamente ritenuto la presenza di incongruenze nei “verbali impugnati” e redatti dalla Polizia locale. Ebbene, premesso che oggetto del ricorso di primo grado è stato esclusivamente il verbale di accertamento n. TV230500001000037 del 18.03.2023 elevato dagli agenti della Polizia Locale di nei confronti del per violazione dell'art.186, comma 2, C.d.S., dall'esame dello Pt_1 CP_1 stesso documento emerge con palmare evidenza che la violazione contestata in detto verbale è solamente quella prevista dall'art. 186, comma 2, C.d.S. e che tale violazione è stata accertata in base alla sintomatologia del soggetto (“…Conducente del veicolo sopra indicato ha manifestato i seguenti sintomi: alito vinoso, occhi lucidi, frasi sconnesse, difficoltà di deambulazione con equilibrio precario…”). Sull'argomento è noto come lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo possa essere accertato e ritenersi validamente provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, mediante la strumentazione (il cd. etilometro) e le relative procedure. In particolare, l'esistenza dello stato di ebbrezza può ritenersi provato sulla base delle circostanze sintomatiche, desumibili in particolare dallo stato del soggetto (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, ecc.) non essendo in merito previste prove legali: è ben possibile, dunque, che possa desumersi lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, indipendentemente dall'accertamento strumentale, da qualsiasi altro elemento sintomatico dell'ebbrezza (cfr. in questo senso, ex multis, Cass. pen., sez. IV, n. 25399/2012; Cass. pen., sez. IV, n. 15705/2015; Cass., sez. IV, n. 26562/2015; Cass. pen., sez. IV, n. 25835/2019). Peraltro, sul punto appare necessario segnalare il costante orientamento della giurisprudenza che insegna non solo che “…i verbali degli organi di polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto e constato …” (cfr. ex plurimis Cass. civ. N.57/1989, Cass. civ. n. 1384/1997, Cass. civ. n.3309/1997, Cass. civ. n. 10825/2000), ma anche che ”…l'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale …., fermo restando che l'efficacia probatoria privilegiata del verbale, ai sensi dell''art. 2700 cod. civ., resta limitata ai fatti verificatisi sotto la diretta percezione dello stesso verbalizzante ed alle dichiarazioni (oggettivamente intese e non già alla veridicità del relativo contenuto) rese alla presenza del medesimo…” (così Cass. civ. n. 6196/2011). Ebbene, nella relazione della Polizia Stradale de qua è stato descritto chiaramente il comportamento del tenuto alla presenza degli agenti verbalizzanti, comportamento tale da configurare quelle CP_1 circostanze sintomatiche utili a far desumere l'alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di alcolici. Inoltre, va rilevato che il non ha affatto contestato di essersi trovato, nelle circostanze descritte nel CP_1 verbale impugnato, nello stato di ebrezza descritto. Né, peraltro, il ricorrente ha fornito valida prova contraria in merito alle circostanze come descritte nel verbale impugnato: è risaputo sul punto che
“…l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi”, …” (cfr. Cass. civ. n.8018/2021, Cass. civ. n.12910/2022).
pagina 2 di 3 Per completezza di trattazione deve solo accennarsi, in quanto non oggetto della presente impugnazione, che circostanza completamente diversa rispetto a quella oggetto del provvedimento qui impugnato è la condotta ostruzionistica successivamente posta in essere del ai fini delle operazioni per il CP_1 rilevamento del tasso alcolemico e la conseguente mancata “…rilevazione etilometrica per difficoltà a soffiare costantemente viste le condizioni del soggetto…”, di tal che, per tali fatti, veniva trasmessa in data 20.03.2023 alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale comunicazione di reato ai sensi dell'art. 186, co. 7, C.d.S. (v. documentazione prodotta tempestivamente dal e comunque Pt_1 circostanza non contestata). Anche in merito alla circostanza riferita dal a propria giustificazione CP_1
(impossibilità di soffiare in quanto affetto da asma allergica) è comunque mancata la prova: il documento n.6 prodotto in primo grado dal ricorrente è una mera, datata, rilevazione di allergeni (recante la data del 29.5.96) nei confronti di un non meglio identificato . Controparte_1
Deciso l'appello ut supra, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione non espressamente esaminata in questa sede deve ritenersi assorbita, infondata e/o tardiva. Stante l'accoglimento dell'appello, in forza del principio della soccombenza, l'appellato deve essere condannato alla rifusione delle spese legali sostenute dall'appellante in appello, mancando la prova di spese sostenute per il primo grado. Le spese di lite si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto e con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria e per la fase decisionale, che non si sono svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto,
- annulla la sentenza n.493/2023 depositata dal Giudice di Pace di Busto Arsizio in data 20.07.2023,
- condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite di questo grado di giudizio, che si liquidano in €1.453,00, oltre oneri di legge ed anticipazioni. Così deciso in Busto Arsizio il 24.04.2024
Il Giudice A.D'Elia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE nella persona del Giudice dott. A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3666/2023 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., con Avv. Maccoppi Appellante Parte_1 contro
, con Avv. Scorti e Notorio Appellato Controparte_1
CONCLUSIONI La parte appellante concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 17/04/2023 aveva impugnato innanzi al Giudice di Pace di Busto Controparte_1
Arsizio il “…verbale di contestazione n. TV230500001000037 del 18.03.2023, notificato in pari data, per violazione dell'art.186, comma 2, C.d.S…”, elevato dagli agenti della Polizia Locale di per Pt_1 ottenerne la declaratoria di nullità o illegittimità, stanti le incongruenze presenti nel verbale (luogo di accertamento dell'infrazione diverso da quello inserito nel verbale di identificazione;
indicazione nel verbale di identificazione di indagini in ordine al reato di cui all'art. 186, co 2 e 7, C.d.S.; indicazione di non applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente che invece veniva ritirata, …) e per le proprie difficoltà respiratorie, e, quindi, anche a soffiare per effettuare l'alcool test, dovute ad asma allergica. Nel corso del processo di primo grado nessuno compariva in udienza per conto del , Parte_1
e, all'esito del processo, il Giudice di Pace di Busto Arsizio, con sentenza n. 493/23 depositata il 20.07.2023, ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato con totale compensazione tra le parti delle spese di lite. Avverso la predetta sentenza il , in persona del Sindaco p.t., ha proposto appello Parte_1 denunciandone l'erroneità, non avendo il primo giudice valutato la propria documentazione prodotta tramite Pec e avendo dichiarato che nulla era stato depositato nonché avendo ritenuto la presenza di incongruenze nel verbale impugnato. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il e ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma CP_1 della sentenza impugnata, riproponendo sostanzialmente le eccezioni e le difese già svolte nel giudizio di prime cure. In assenza di attività istruttoria la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 24.4.2024. Oggetto di precipua contestazione della sentenza impugnata sono: 1) il difetto di motivazione in merito alla circostanza che “L'Amministrazione non provvedeva al deposito di memoria e documentazione relativa al provvedimento impugnato, né compariva all'udienza”;
pagina 1 di 3 2) l'errata interpretazione e valutazione dei fatti e dell'art. 186 C.d.S., avendo il primo giudice erroneamente “Rilevato che i verbali impugnati presentano le incongruenze con riguardo agli articoli del CdS applicati e alle sanzioni accessorie, ai luoghi delle contestazioni così come indicate nel ricorso”. Tutti i motivi, che vanno esaminati congiuntamente, perché connessi, sono fondati e vanno accolti. Dalla lettura della sentenza emerge che il primo giudice ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, avendo erroneamente ritenuto la presenza di incongruenze nei “verbali impugnati” e redatti dalla Polizia locale. Ebbene, premesso che oggetto del ricorso di primo grado è stato esclusivamente il verbale di accertamento n. TV230500001000037 del 18.03.2023 elevato dagli agenti della Polizia Locale di nei confronti del per violazione dell'art.186, comma 2, C.d.S., dall'esame dello Pt_1 CP_1 stesso documento emerge con palmare evidenza che la violazione contestata in detto verbale è solamente quella prevista dall'art. 186, comma 2, C.d.S. e che tale violazione è stata accertata in base alla sintomatologia del soggetto (“…Conducente del veicolo sopra indicato ha manifestato i seguenti sintomi: alito vinoso, occhi lucidi, frasi sconnesse, difficoltà di deambulazione con equilibrio precario…”). Sull'argomento è noto come lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo possa essere accertato e ritenersi validamente provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, mediante la strumentazione (il cd. etilometro) e le relative procedure. In particolare, l'esistenza dello stato di ebbrezza può ritenersi provato sulla base delle circostanze sintomatiche, desumibili in particolare dallo stato del soggetto (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, ecc.) non essendo in merito previste prove legali: è ben possibile, dunque, che possa desumersi lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, indipendentemente dall'accertamento strumentale, da qualsiasi altro elemento sintomatico dell'ebbrezza (cfr. in questo senso, ex multis, Cass. pen., sez. IV, n. 25399/2012; Cass. pen., sez. IV, n. 15705/2015; Cass., sez. IV, n. 26562/2015; Cass. pen., sez. IV, n. 25835/2019). Peraltro, sul punto appare necessario segnalare il costante orientamento della giurisprudenza che insegna non solo che “…i verbali degli organi di polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto e constato …” (cfr. ex plurimis Cass. civ. N.57/1989, Cass. civ. n. 1384/1997, Cass. civ. n.3309/1997, Cass. civ. n. 10825/2000), ma anche che ”…l'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale …., fermo restando che l'efficacia probatoria privilegiata del verbale, ai sensi dell''art. 2700 cod. civ., resta limitata ai fatti verificatisi sotto la diretta percezione dello stesso verbalizzante ed alle dichiarazioni (oggettivamente intese e non già alla veridicità del relativo contenuto) rese alla presenza del medesimo…” (così Cass. civ. n. 6196/2011). Ebbene, nella relazione della Polizia Stradale de qua è stato descritto chiaramente il comportamento del tenuto alla presenza degli agenti verbalizzanti, comportamento tale da configurare quelle CP_1 circostanze sintomatiche utili a far desumere l'alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di alcolici. Inoltre, va rilevato che il non ha affatto contestato di essersi trovato, nelle circostanze descritte nel CP_1 verbale impugnato, nello stato di ebrezza descritto. Né, peraltro, il ricorrente ha fornito valida prova contraria in merito alle circostanze come descritte nel verbale impugnato: è risaputo sul punto che
“…l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi”, …” (cfr. Cass. civ. n.8018/2021, Cass. civ. n.12910/2022).
pagina 2 di 3 Per completezza di trattazione deve solo accennarsi, in quanto non oggetto della presente impugnazione, che circostanza completamente diversa rispetto a quella oggetto del provvedimento qui impugnato è la condotta ostruzionistica successivamente posta in essere del ai fini delle operazioni per il CP_1 rilevamento del tasso alcolemico e la conseguente mancata “…rilevazione etilometrica per difficoltà a soffiare costantemente viste le condizioni del soggetto…”, di tal che, per tali fatti, veniva trasmessa in data 20.03.2023 alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale comunicazione di reato ai sensi dell'art. 186, co. 7, C.d.S. (v. documentazione prodotta tempestivamente dal e comunque Pt_1 circostanza non contestata). Anche in merito alla circostanza riferita dal a propria giustificazione CP_1
(impossibilità di soffiare in quanto affetto da asma allergica) è comunque mancata la prova: il documento n.6 prodotto in primo grado dal ricorrente è una mera, datata, rilevazione di allergeni (recante la data del 29.5.96) nei confronti di un non meglio identificato . Controparte_1
Deciso l'appello ut supra, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione non espressamente esaminata in questa sede deve ritenersi assorbita, infondata e/o tardiva. Stante l'accoglimento dell'appello, in forza del principio della soccombenza, l'appellato deve essere condannato alla rifusione delle spese legali sostenute dall'appellante in appello, mancando la prova di spese sostenute per il primo grado. Le spese di lite si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto e con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria e per la fase decisionale, che non si sono svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto,
- annulla la sentenza n.493/2023 depositata dal Giudice di Pace di Busto Arsizio in data 20.07.2023,
- condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite di questo grado di giudizio, che si liquidano in €1.453,00, oltre oneri di legge ed anticipazioni. Così deciso in Busto Arsizio il 24.04.2024
Il Giudice A.D'Elia
pagina 3 di 3