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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6/2025 V.G.
N. 55/2025 V.G.
N. 56/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, Dr. Paola Mureddu ha emesso il seguente
DECRETO
Nel procedimento sopra rubricato promosso da
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede a Vertemate con Minoprio;
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. con sede in Porto San Giorgio;
- C.F. - residente in Controparte_2 C.F._1
Castelraimondo, titolare della Bitecnica di Rustichelli Silvano;
(P.IVA in persona Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con sede a Fermo;
rappresentate e difese dall'Avv. Bruno Guaraldi e dall'Avv. Filippo
Capellini ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.
Capellini in Ravenna, via Giuseppe Pasolini n. 18; nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore;
Letti i ricorsi ex art. 3, L. 24/03/2001, n. 89 (e succ. mod.) depositati: in data 5.1.2025 da in data 31.1.2025 da Parte_1
e ; in data 2.2.2025 Controparte_1 Controparte_2 da volti ad ottenere il Parte_2 riconoscimento dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del procedimento relativo al fallimento della società CENTRO STILE E
SVILUPPO PRODOTTO s.r.l.; esaminata la documentazione prodotta;
PREMESSO
- che va, preliminarmente, disposta la riunione dei procedimenti n.
55/2025 e n. 56/2025 al n. 6/2025 V.G.;
- che, invero, si tratta di ricorsi ex art. 3, L. 89/2001 relativi al medesimo processo presupposto (procedura fallimentare relativa a
CENTRO STILE E SVILUPPO PRODOTTO s.r.l.), depositati - dai medesimi difensori - dinanzi allo stesso Giudice, nei confronti del nell'interesse di diversi creditori insinuati Controparte_3 nella procedura fallimentare per crediti fondati sugli stessi atti allegati ai ricorsi;
- che la pendenza di distinti procedimenti - priva di apprezzabile interesse delle parti istanti - è, invece, suscettibile di generare un danno nei confronti della controparte per la possibile maggiorazione degli oneri processuali, nonché suscettibile di determinare un ingiustificato aggravio per l'organizzazione giudiziaria, determinato dalla gestione separata di una pluralità di procedimenti;
RILEVATO
- che il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 48/2008 del
10.12.2008 dichiarava il fallimento della società CENTRO STILE E
SVILUPPO PRODOTTO s.r.l.;
- che la ricorrente depositava domanda tempestiva di Parte_1 ammissione allo stato passivo e veniva ammessa nel corso dell'udienza del 12/05/2009 per la somma complessiva di €.3.415,80 in chirografo, come risulta dallo stato passivo del fallimento dichiarato esecutivo con decreto del 5/6/2009;
- che la ricorrente depositava domanda Controparte_1 tempestiva di ammissione allo stato passivo e veniva ammessa nel corso dell'udienza del 12/05/2009 per la somma complessiva di €.7.467,31 in chirografo, come risulta dallo stato passivo del fallimento dichiarato esecutivo con decreto del 5/6/2009;
- che il ricorrente titolare della Bitecnica Controparte_2 depositava domanda tempestiva di ammissione allo stato passivo e veniva ammesso nel corso dell'udienza del 12/05/2009, per la somma complessiva di €.2.760,20 in chirografo, come risulta dallo stato passivo del fallimento dichiarato esecutivo con decreto del 5/6/2009;
- che la ricorrente - già Parte_3
- depositava Parte_4 domanda tempestiva di ammissione allo stato passivo e veniva ammessa nel corso dell'udienza del 12/05/2009, per la somma complessiva di €.9.598,09 in chirografo, come risulta dallo stato passivo del fallimento dichiarato esecutivo con decreto del 5/6/2009;
- che la procedura in oggetto è stata chiusa con decreto del
20.06.2024 iscritto il 24.6.2024 - come risulta dalla visura camerale relativa alla società fallita - e i ricorrenti, in quanto creditori chirografari, non sono stati soddisfatti, come attestato dal rendiconto e dal riparto finale;
CONSIDERATO
- che i ricorsi risultano ammissibili;
- che la società è legittimata ad Parte_2 agire, risultando dalla visura allegata al ricorso l'intervenuta modifica della denominazione sociale della Parte_4
già titolare del credito ammesso al passivo;
[...]
- che, a norma dell'art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001 “Si considera rispettato il termine ragionevole, (…) se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni (…)”;
- che la procedura fallimentare ha avuto per la una Parte_1 durata complessiva di anni 15, calcolata dal 12.05.2009 - data dell'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato - al
24.06.2024 - data dell'intervenuta chiusura della procedura concorsuale - e, pertanto, rispetto alla ricorrente il procedimento c.d. presupposto ha ecceduto la soglia della ragionevole durata di anni 9;
- che la procedura fallimentare ha avuto per la una Controparte_1 durata complessiva di anni 15, calcolata dal 12.05.2009 - data dell'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato - al
24.06.2024 - data dell'intervenuta chiusura della procedura concorsuale - e, pertanto, rispetto alla ricorrente il procedimento c.d. presupposto ha ecceduto la soglia della ragionevole durata di anni 9;
- che la procedura fallimentare ha avuto per Controparte_2 una durata complessiva di anni 15, calcolata dal 12.05.2009 - data dell'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato - al
24.06.2024 - data dell'intervenuta chiusura della procedura concorsuale - e, pertanto, rispetto alla ricorrente il procedimento c.d. presupposto ha ecceduto la soglia della ragionevole durata di anni 9;
- che, con Decreto di questa Corte del 30.12.2020 cr. 37758/2010, la ricorrente ha ottenuto - per la Parte_2 medesima procedura fallimentare - un indennizzo pari a €.2.000,00, oltre accessori di legge e, pertanto, la procedura fallimentare ha avuto - per detta ricorrente - un'ulteriore durata di anni 3, mesi 6 e
24 giorni dalla data del 30/12/2020 (data del deposito del Decreto) al
24/6/2024 (data di chiusura del fallimento);
- che deve ritenersi sussistente un danno non patrimoniale per l'eccessiva durata del giudizio, costituente conseguenza normale, ancorché non automatica, dell'irragionevole durata dei processi;
- che l'art. 2 bis, L. 89 del 24/03/2001, nell'indicare i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo stabilisce: “Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro
800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo (…) tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'art. 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte (…)” e, comunque, in misura che “anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”.
- che, tenuto conto degli elementi sopra indicati e, in particolare, della natura degli interessi coinvolti, avuto riguardo all'entità dei crediti insinuati al passivo, appare congruo liquidare in favore di ciascuna ricorrente l'importo di €.400,00 per ogni anno - o frazione di anno superiore a sei mesi - oltre interessi dalla domanda al saldo;
- che, tuttavia, per la ricorrente la somma individuata Parte_1 secondo i criteri sopra richiamati - pari a complessivi €.3.600,00
(€.400,00x6) - risulta superiore ai limiti ex art. 2 bis, comma 3, L.
89/2001 (valore della causa: €.3.415,80 corrispondente al valore del credito ammesso al passivo della procedura fallimentare);
- che anche per il ricorrente la somma Controparte_2 individuata secondo i criteri sopra richiamati - pari a complessivi
€.3.600,00 (€.400,00x9) - risulta superiore ai limiti ex art. 2 bis, comma 3, L. 89/2001 (valore della causa: €.2.760,20 corrispondente al valore del credito ammesso al passivo della procedura fallimentare);
- che, in relazione alla società ricorrente Parte_2 considerati: il valore del credito chirografario ammesso al passivo;
l'indennizzo già liquidato per la durata irragionevole del processo fino al 30.12.2020; il verosimile modesto incremento del pregiudizio indennizzabile per il periodo ultimo di pendenza della procedura dal
30.12.2020 al deposito del decreto di chiusura 24.6.2024 è da ritenere adeguato nella fattispecie l'importo complessivo di euro di
€.1.600,00 (€.400,00 x 4);
- che, infine, in favore della società va liquidato, a Controparte_1 titolo di indennizzo, l'importo di €.3.600,00 (€.400,00x9), con interessi di legge dalla domanda al saldo, senza rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (Cass. 18150/2011);
- che le spese di giudizio vanno liquidate in favore delle parti ricorrenti come da dispositivo, sulla base dei parametri riguardanti il decreto monitorio (attese le analogie esistenti fra i due - pur diversi - procedimenti);
- che va disposta la distrazione di dette spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., disponendo, in applicazione del comma 1 bis dell'art 4. D.M. 8 marzo
2018, n.37 la maggiorazione del compenso del 30%, atteso che i difensori hanno redatto il ricorso attraverso tecniche informatiche che agevolano la consultazione dei documenti allegati, permettendo la ricerca testuale all'interno dell'atto, comprensivo anche dell'aumento ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, atteso che i medesimi difensori hanno assistito congiuntamente quattro ricorrenti;
P.Q.M.
INGIUNGE al di pagare: in favore di: Controparte_3
- a titolo di equa riparazione, senza dilazione - Parte_1 autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione - la somma di
€.3.415,80, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- a titolo di equa riparazione, senza dilazione - Controparte_1 autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione - la somma di
€.3.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- , a titolo di equa riparazione, senza dilazione Controparte_2
- autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione - la somma di
€.2.760,20 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- a titolo di equa riparazione, senza Parte_2 dilazione - autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione - la somma di €.1.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
nonché le spese di lite, pari a complessivi €.1.040,60 (somma comprensiva dell'aumento di €.141,90, per utilizzo di tecniche informatiche e di €.425,70 per l'assistenza a più parti aventi la stessa posizione processuale), nonché €.5,19 per spese documentate, ed €.81,00 per diritti di cancelleria, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari, Avv.
Bruno Guaraldi e Avv. Filippo Capellini.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 L. n.
89/2001 e per le comunicazioni di rito.
Ancona, 22.3.2025.
Il Consigliere designato
Dr. Paola Mureddu
N. 55/2025 V.G.
N. 56/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, Dr. Paola Mureddu ha emesso il seguente
DECRETO
Nel procedimento sopra rubricato promosso da
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede a Vertemate con Minoprio;
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. con sede in Porto San Giorgio;
- C.F. - residente in Controparte_2 C.F._1
Castelraimondo, titolare della Bitecnica di Rustichelli Silvano;
(P.IVA in persona Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con sede a Fermo;
rappresentate e difese dall'Avv. Bruno Guaraldi e dall'Avv. Filippo
Capellini ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.
Capellini in Ravenna, via Giuseppe Pasolini n. 18; nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore;
Letti i ricorsi ex art. 3, L. 24/03/2001, n. 89 (e succ. mod.) depositati: in data 5.1.2025 da in data 31.1.2025 da Parte_1
e ; in data 2.2.2025 Controparte_1 Controparte_2 da volti ad ottenere il Parte_2 riconoscimento dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del procedimento relativo al fallimento della società CENTRO STILE E
SVILUPPO PRODOTTO s.r.l.; esaminata la documentazione prodotta;
PREMESSO
- che va, preliminarmente, disposta la riunione dei procedimenti n.
55/2025 e n. 56/2025 al n. 6/2025 V.G.;
- che, invero, si tratta di ricorsi ex art. 3, L. 89/2001 relativi al medesimo processo presupposto (procedura fallimentare relativa a
CENTRO STILE E SVILUPPO PRODOTTO s.r.l.), depositati - dai medesimi difensori - dinanzi allo stesso Giudice, nei confronti del nell'interesse di diversi creditori insinuati Controparte_3 nella procedura fallimentare per crediti fondati sugli stessi atti allegati ai ricorsi;
- che la pendenza di distinti procedimenti - priva di apprezzabile interesse delle parti istanti - è, invece, suscettibile di generare un danno nei confronti della controparte per la possibile maggiorazione degli oneri processuali, nonché suscettibile di determinare un ingiustificato aggravio per l'organizzazione giudiziaria, determinato dalla gestione separata di una pluralità di procedimenti;
RILEVATO
- che il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 48/2008 del
10.12.2008 dichiarava il fallimento della società CENTRO STILE E
SVILUPPO PRODOTTO s.r.l.;
- che la ricorrente depositava domanda tempestiva di Parte_1 ammissione allo stato passivo e veniva ammessa nel corso dell'udienza del 12/05/2009 per la somma complessiva di €.3.415,80 in chirografo, come risulta dallo stato passivo del fallimento dichiarato esecutivo con decreto del 5/6/2009;
- che la ricorrente depositava domanda Controparte_1 tempestiva di ammissione allo stato passivo e veniva ammessa nel corso dell'udienza del 12/05/2009 per la somma complessiva di €.7.467,31 in chirografo, come risulta dallo stato passivo del fallimento dichiarato esecutivo con decreto del 5/6/2009;
- che il ricorrente titolare della Bitecnica Controparte_2 depositava domanda tempestiva di ammissione allo stato passivo e veniva ammesso nel corso dell'udienza del 12/05/2009, per la somma complessiva di €.2.760,20 in chirografo, come risulta dallo stato passivo del fallimento dichiarato esecutivo con decreto del 5/6/2009;
- che la ricorrente - già Parte_3
- depositava Parte_4 domanda tempestiva di ammissione allo stato passivo e veniva ammessa nel corso dell'udienza del 12/05/2009, per la somma complessiva di €.9.598,09 in chirografo, come risulta dallo stato passivo del fallimento dichiarato esecutivo con decreto del 5/6/2009;
- che la procedura in oggetto è stata chiusa con decreto del
20.06.2024 iscritto il 24.6.2024 - come risulta dalla visura camerale relativa alla società fallita - e i ricorrenti, in quanto creditori chirografari, non sono stati soddisfatti, come attestato dal rendiconto e dal riparto finale;
CONSIDERATO
- che i ricorsi risultano ammissibili;
- che la società è legittimata ad Parte_2 agire, risultando dalla visura allegata al ricorso l'intervenuta modifica della denominazione sociale della Parte_4
già titolare del credito ammesso al passivo;
[...]
- che, a norma dell'art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001 “Si considera rispettato il termine ragionevole, (…) se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni (…)”;
- che la procedura fallimentare ha avuto per la una Parte_1 durata complessiva di anni 15, calcolata dal 12.05.2009 - data dell'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato - al
24.06.2024 - data dell'intervenuta chiusura della procedura concorsuale - e, pertanto, rispetto alla ricorrente il procedimento c.d. presupposto ha ecceduto la soglia della ragionevole durata di anni 9;
- che la procedura fallimentare ha avuto per la una Controparte_1 durata complessiva di anni 15, calcolata dal 12.05.2009 - data dell'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato - al
24.06.2024 - data dell'intervenuta chiusura della procedura concorsuale - e, pertanto, rispetto alla ricorrente il procedimento c.d. presupposto ha ecceduto la soglia della ragionevole durata di anni 9;
- che la procedura fallimentare ha avuto per Controparte_2 una durata complessiva di anni 15, calcolata dal 12.05.2009 - data dell'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato - al
24.06.2024 - data dell'intervenuta chiusura della procedura concorsuale - e, pertanto, rispetto alla ricorrente il procedimento c.d. presupposto ha ecceduto la soglia della ragionevole durata di anni 9;
- che, con Decreto di questa Corte del 30.12.2020 cr. 37758/2010, la ricorrente ha ottenuto - per la Parte_2 medesima procedura fallimentare - un indennizzo pari a €.2.000,00, oltre accessori di legge e, pertanto, la procedura fallimentare ha avuto - per detta ricorrente - un'ulteriore durata di anni 3, mesi 6 e
24 giorni dalla data del 30/12/2020 (data del deposito del Decreto) al
24/6/2024 (data di chiusura del fallimento);
- che deve ritenersi sussistente un danno non patrimoniale per l'eccessiva durata del giudizio, costituente conseguenza normale, ancorché non automatica, dell'irragionevole durata dei processi;
- che l'art. 2 bis, L. 89 del 24/03/2001, nell'indicare i parametri di riferimento per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo stabilisce: “Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro
800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo (…) tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'art. 2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte (…)” e, comunque, in misura che “anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”.
- che, tenuto conto degli elementi sopra indicati e, in particolare, della natura degli interessi coinvolti, avuto riguardo all'entità dei crediti insinuati al passivo, appare congruo liquidare in favore di ciascuna ricorrente l'importo di €.400,00 per ogni anno - o frazione di anno superiore a sei mesi - oltre interessi dalla domanda al saldo;
- che, tuttavia, per la ricorrente la somma individuata Parte_1 secondo i criteri sopra richiamati - pari a complessivi €.3.600,00
(€.400,00x6) - risulta superiore ai limiti ex art. 2 bis, comma 3, L.
89/2001 (valore della causa: €.3.415,80 corrispondente al valore del credito ammesso al passivo della procedura fallimentare);
- che anche per il ricorrente la somma Controparte_2 individuata secondo i criteri sopra richiamati - pari a complessivi
€.3.600,00 (€.400,00x9) - risulta superiore ai limiti ex art. 2 bis, comma 3, L. 89/2001 (valore della causa: €.2.760,20 corrispondente al valore del credito ammesso al passivo della procedura fallimentare);
- che, in relazione alla società ricorrente Parte_2 considerati: il valore del credito chirografario ammesso al passivo;
l'indennizzo già liquidato per la durata irragionevole del processo fino al 30.12.2020; il verosimile modesto incremento del pregiudizio indennizzabile per il periodo ultimo di pendenza della procedura dal
30.12.2020 al deposito del decreto di chiusura 24.6.2024 è da ritenere adeguato nella fattispecie l'importo complessivo di euro di
€.1.600,00 (€.400,00 x 4);
- che, infine, in favore della società va liquidato, a Controparte_1 titolo di indennizzo, l'importo di €.3.600,00 (€.400,00x9), con interessi di legge dalla domanda al saldo, senza rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (Cass. 18150/2011);
- che le spese di giudizio vanno liquidate in favore delle parti ricorrenti come da dispositivo, sulla base dei parametri riguardanti il decreto monitorio (attese le analogie esistenti fra i due - pur diversi - procedimenti);
- che va disposta la distrazione di dette spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., disponendo, in applicazione del comma 1 bis dell'art 4. D.M. 8 marzo
2018, n.37 la maggiorazione del compenso del 30%, atteso che i difensori hanno redatto il ricorso attraverso tecniche informatiche che agevolano la consultazione dei documenti allegati, permettendo la ricerca testuale all'interno dell'atto, comprensivo anche dell'aumento ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, atteso che i medesimi difensori hanno assistito congiuntamente quattro ricorrenti;
P.Q.M.
INGIUNGE al di pagare: in favore di: Controparte_3
- a titolo di equa riparazione, senza dilazione - Parte_1 autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione - la somma di
€.3.415,80, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- a titolo di equa riparazione, senza dilazione - Controparte_1 autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione - la somma di
€.3.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- , a titolo di equa riparazione, senza dilazione Controparte_2
- autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione - la somma di
€.2.760,20 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- a titolo di equa riparazione, senza Parte_2 dilazione - autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione - la somma di €.1.600,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
nonché le spese di lite, pari a complessivi €.1.040,60 (somma comprensiva dell'aumento di €.141,90, per utilizzo di tecniche informatiche e di €.425,70 per l'assistenza a più parti aventi la stessa posizione processuale), nonché €.5,19 per spese documentate, ed €.81,00 per diritti di cancelleria, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari, Avv.
Bruno Guaraldi e Avv. Filippo Capellini.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 5 L. n.
89/2001 e per le comunicazioni di rito.
Ancona, 22.3.2025.
Il Consigliere designato
Dr. Paola Mureddu