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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr. Mariateresa Vitiello, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9899/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Martorana, elettivamente domiciliato Parte_1
presso e nel suo studio, sito in Firenze, Via Lungo L'Affrico n. 44, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di opposizione
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Franco Puppola del Foro di Controparte_1
Terni ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec giusta procura in calce all'atto di precetto Email_1
CONVENUTA-OPPOSTA
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE ATTRICE
Come da note depositate all'udienza del 23/10/2024 DI PARTE CONVENUTA
Come da note depositate all'udienza del 23/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha opposto il precetto Parte_1
notificatogli da in data 2.09.22 per l'intimazione del pagamento di spese di Controparte_1
lite e assegni di mantenimento del figlio Per_1
L'opponente ha eccepito a) una eccezione relativa alla notificazione del precetto prima della notificazione del titolo;
b) l'eccezione di prescrizione di parte del credito azionato;
c)
l'eccezione di eccessività del compenso richiesto per il precetto in relazione all'asserto effettivo valore del credito e ha anche sostenuto di avere già pagato il debito per cui questo sarebbe stato erroneamente calcolato, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli.
Costituitasi in giudizio, la opposta contestava quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e richiesto chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e della opposizione, rilevando che e a) quanto notificazione del titolo esecutivo, questa è avvenuta mediante spedizione di un unico plico (all. 1 in atti) contenente il precetto, con appresso spillati i due titoli esecutivi e, in fondo, la relazione di notificazione;
b) quanto all'eccezione di prescrizione, che, ai sensi dell'art. 2941, co. 1, n 1, c.c., la prescrizione rimane sospesa tra i coniugi, dove per coniugi si intendono anche quelli separati (Cass. 23 agosto n. 4502).
All'udienza del 4 luglio 2023 fissata per la discussione sulla sospensiva, il Giudice
“rilevato, quanto al motivo di opposizione relativo alla eccepita prescrizione della richiesta delle rate di mantenimento, che, come tutti i pagamenti che vanno effettuati periodicamente, gli alimenti all'ex coniuge e ai figli si prescrivono dopo cinque anni, Rilevato che non vi sono atti interruttivi, viste le date di riferimento delle somme richieste, sospende l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato”, concedendo i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 cpc, VI comma.
L'ordinanza veniva reclamata e il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, accoglieva il reclamo, sospendendo soltanto l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1706/2014 limitatamente all'importo di € 15.774,00, in quanto, per la somma di € 5.091,06 il precetto era stato intimato, per spese di lite, in forza della ordinanza emessa dal
Tribunale di Firenze il 13.06.2023 e della sentenza 1706/2014 e, trattandosi di titoli esecutivi giurisdizionali contenenti il pagamento di somme il relativo diritto alla riscossione di prescrive in 10 anni.
Essendo la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, all'udienza del
23 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta di conseguenza.
Dirimente è per la risoluzione della controversia l'esame della questione relativa alla eccepita prescrizione del diritto azionato rammentandosi che, significativamente, nell'atto introduttivo lo stesso chiedeva accertarsi l'errata quantificazione della sorte capitale, Pt_1
senza mai dedurre di non dover pagare alcunchè.
Deve ritenersi pacifico che, trattandosi di una prestazione periodica, il diritto all'assegno si frammenta in tante singole prestazioni, corrispondenti alle scadenze di pagamento, in coincidenza di ciascuna delle quali inizia a decorrere un termine di prescrizione autonomo rispetto agli altri, che è di 5 anni, non ritenendosi applicabile alla fattispecie in esame l'istituto della sospensione della prescrizione invocato dalla opposta, in quanto non previsto in sede di separazione personale dei coniugi, come stabilito dall'ultimo orientamento della Cassazione.
Dunque, per quello che ci riguarda, come pure determinato dal Collegio in sede di reclamo, ad oggi risultano prescritte le seguenti somme: Euro 10.174,00 + Euro 5.600,00 = Euro
15.774,00, per cui l'atto di precetto deve ritenersi illegittimo nella parte in cui vengono richiesti importi per i quali è ormai decorso il relativo termine di prescrizione.
Quanto ai compensi richiesti per il precetto, questi erano corretti, secondo lo scaglione di riferimento per la richiesta esposta nel precetto stesso - scaglione da 26.001 a 52.000- e, ovviamente, risultano dovuti in misura inferiore se si considera il minor importo della pretesa come riconosciuto successivamente.
Quanto alle rimanenti somme precettate pure la difesa del non ha eccepito Pt_1
alcunchè, né ha fornito la prova, come gli incombeva e come – solo- sostenuto nella comparsa di costituzione, di aver pagato “gran parte” degli importi richiesti o di aver pagato importi “di gran lunga superiori” rispetto a quelli precettati dalla , e, pertanto, deve riconoscersi CP_1
la fondatezza della pretesa del restante importo di euro 17.091,06, oltre euro 236,00 per l'atto di precetto con riferimento allo scaglione inferiore, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Vista la particolarità della vicenda e la reciproca soccombenza delle parti, si compensano integralmente le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza assorbita e rigettata,
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da , Parte_1
- conferma il precetto opposto solo per la minor somma come sopra determinata di euro
17.327,06 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge sui compensi,
- compensa tra le parti le spese di causa.
Firenze, lì 3 marzo 2025
Il Giudice Dr. Mariateresa Vitiello