Art. 17.
E' autorizzata la spesa di lire 240 miliardi per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.A. costituita ai sensi dell' articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 .
A tal fine, per l'anno 1983, il Ministro del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 120 miliardi e ai fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI la somma di lire 40 miliardi ciascuno.
E' autorizzata la spesa di lire 240 miliardi per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.A. costituita ai sensi dell' articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 .
A tal fine, per l'anno 1983, il Ministro del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 120 miliardi e ai fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI la somma di lire 40 miliardi ciascuno.