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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/09/2025, n. 3857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3857 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6038/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 16 maggio 2025 da elettivamente domiciliato in MI, Via Q. Sella, 4, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Manuel Galdo, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in MI, via Paleocapa, 6, presso lo studio dell'Avv. Prof. Paolo Tosi, che lo rappresenta e difende, per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: trasferimento e legge 104/21992 i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto del lavoratore ad essere trasferito presso l'ufficio postale di recapito di MI vu ad altro ufficio quanto più possibile prossimo al luogo di residenza del parente assistito;
2) per l'effetto, condannate in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a trasferire il ricorrente dall'attuale sede lavorativa all'ufficio postale di MI O invia successiva e gradata all'ufficio postale di NA Pistunia, LO ZZ di TT o, in via ulteriormente subordinata, in quell'altro ufficio disponibile dovesse risultare in corso di causa più vicino all'indicato indirizzo di residenza della signora , tra quelli siti nelle aree Parte_2 geografiche citate nel presente atto, ivi applicandolo alle medesime mansioni o, in
1 ulteriore subordine, a diversa mansione compatibile con il suo attuale livello di inquadramento;
3) in ogni caso con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
PER IL CONVENUTO Controparte_1 respingere tutte le domande avversarie, con salvezza di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 16 maggio 2025, ricorreva al Tribunale di MI, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere dipendente della convenuta con mansioni di addetto al recapito della corrispondenza presso il Centro di Distribuzione MI TO OL. Riferiva di fruire dei permessi ex lege n. 104/1992 per prestare assistenza alla nonna domiciliata in MI. Parte_2
Il 5 marzo 2025, aveva chiesto di poter essere avvicinato al Parte_1 domicilio indicato, per prestarle assistenza. L'istanza era stata ignorata da
[...]
Controparte_1
Chiedeva di poter usufruire del diritto di cui all'art. 33 legge 104/1992. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda.
All'udienza del 19 settembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va rigettato, senza che sia necessario Parte_1 dar corso al supplemento istruttorio chiesto (e ribadito in udienza) da
[...]
Controparte_1
Dalla documentazione acquisita si ricava che il ricorrente, dal 1° aprile 2025, ha preso servizio presso il CD MI TO OL con orario di lavoro a tempo pieno (doc. 4 fasc. ). CP_1
Con provvedimento del 17 gennaio 2025 l' ha riconosciuto a CP_2 Parte_1
i benefici di cui all'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 (permessi mensili per
[...]
l'assistenza della nonna, sig.ra ) con decorrenza dal 15 gennaio 2025 Parte_2
(doc. 2 fasc. ric.). Il 19 febbraio 2025 il ricorrente ha inserito la richiesta di attivazione dei permessi ai sensi della L. 104/1992, autorizzata da con Controparte_1 provvedimento del 26 febbraio 2025 (doc. 5 fasc. ). CP_1
2 Con e-mail del 5 marzo 2025 e successiva raccomandata del 10 aprile 2025, ha chiesto il “… trasferimento presso un ufficio postale Parte_1 della provincia di NA, con particolare preferenza per la sede di MI” per
“… motivi strettamente familiari e personali” (docc. 4 e 5 fasc. ric.). Nel 2025, ha presentato domanda di mobilità volontaria per Parte_1 la provincia di NA, collocandosi nella graduatoria al 76° posto (su 94 partecipanti: doc. 9 fasc. POSTE).
2. invoca l'applicazione dell'art. 33, 5° comma, L. Parte_1
104/1992, il quale così dispone: “Il lavoratore di cui al comma 3, [il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
3. Come è ampiamente noto, la norma di cui al cit. art. 33, comma 5, non attribuisce al lavoratore che abbia i requisiti soggettivi un diritto assoluto ed incondizionato al trasferimento presso la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. La Cassazione ha più volte deciso che il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio di cui all'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 (nel testo modificato dalla legge n. 53/2000 e dalla legge n. 183/2010) va interpretato nel senso che tale diritto non si configura come assoluto e illimitato, in quanto l'inciso
“ove possibile” contenuto nell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto. Esso deve essere, comunque, “pur sempre compatibile con le "esigenze economiche, produttive o organizzative" del datore di lavoro, esigenze cui tale diritto resta subordinato e con le quali esso deve essere necessariamente coordinato e non è sufficiente la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente, familiare dell'handicappato, aspira. Tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa di coprire la vacanza.” (così, da ultimo, Cass., sez. lav., 12 settembre 2023, n. 26343).
4. ha dimostrato che, a fronte di un ottimale Controparte_1 dimensionamento dell'organico del settore recapito nella provincia di NA (272 portalettere), nel mese di agosto 2025 risultano applicati complessivamente 319 portalettere, con una copertura del servizio del 117% (doc. 11 fasc. ). CP_1
Ha anche riferito che gli Uffici di recapito di MI, NA TU e LO ZZ di TT (chiesti da presentano Parte_1 un'ottimale copertura del servizio di recapito, con percentuali ampiamente
3 superiori al 100%. Circostanza che è stata confermata e ribadita nel corso dell'odierna udienza da parte della procuratrice di Controparte_1
E' stato anche riferito che il CD MI TO OL presenta una carenza di personale addetto al recapito, con una copertura dell'organico pari al 95,7% per il servizio distribuito in 116 zone di recapito. Più in dettaglio, nel mese di giugno 2025, a fronte di un dimensionamento dell'organico di portalettere pari a 127,6 risorse, risultavano assegnati al CD MI TO OL n. 111 portalettere di ruolo a copertura di 116 zone, con conseguente fabbisogno di 17 ulteriori risorse (doc. 12 fasc. POSTE). ha evidenziato, tuttavia, come l'organizzazione produttiva di Parte_1 preveda (secondo l'accordo dell'8 febbraio 2018) per i Controparte_1 portalettere la copertura delle zone con una percentuale minima del 110%, di cui il 100% con personale a tempo indeterminato (doc. 8 fasc. ric., p. 13) e questo, unitamente al fatto per cui sarebbero disponibili più di 70 posti nel Parte_3
(“Nuove assunzioni nei servizi postali”: doc. 6 fasc. ric., p. 77), comporterebbe che non vi sarebbe motivo alcuno di negare a l'avvicinamento al Parte_1 parente oggetto di protezione. L'argomento di è sbilanciato poiché mira solo a ritenere Parte_1 effettivamente disponibile una collocazione lavorativa nei luoghi richiesti. Ma questo è solo una parte del problema. Infatti, il diritto di cui Parte_1
dispone può essere fatto valere solo sulla base di un equo bilanciamento tra
[...] gli interessi coinvolti (e costituzionalmente rilevanti). In particolare, il suo esercizio non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro ( e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro Controparte_1 pubblico, laddove tale bilanciamento riguardi l'interesse della collettività, non può tradursi in un danno per l'interesse pubblico. come detto sopra, riferisce che il CD MI TO Controparte_1
OL (attuale sede di presenta una carenza di personale Parte_1 addetto al recapito, con una copertura dell'organico pari al 95,7% (127,6 posti in organico ma 111 coperture: doc. 12 fasc. ). CP_1
Se ne deduce che, comunque, l'esercizio del suo diritto non sarebbe compatibile con le specifiche esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro. Peraltro, la società convenuta ha dedotto di non aver neppure attivato la graduatoria redatta sulla base degli Accordi sindacali sulla mobilità volontaria a livello nazionale (Accordo 20 giugno 2023, doc. 8 fasc. POSTE).
5. ha prodotto in giudizio la sentenza della locale Parte_1
Corte d'appello (n. 101 del 17 febbraio 2025) da cui però non si rileva nulla di differente rispetto alle considerazioni che precedono. In particolare, si sottolinea nella motivazione (p. 7) la rilevanza probatoria dei dati occupazionali ricavabili dai prospetti prodotti dalla società convenuta (prodotti anche in questo giudizio), con l'accorgimento che essi vanno vagliati alla luce della
4 documentazione attinente alla procedura di mobilità nazionale, di cui s'è dato conto nel precedente §. In sostanza, il ricorso va rigettato.
6. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla situazione personale di per Parte_1 compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di MI, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 19 settembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 16 maggio 2025 da elettivamente domiciliato in MI, Via Q. Sella, 4, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Manuel Galdo, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in MI, via Paleocapa, 6, presso lo studio dell'Avv. Prof. Paolo Tosi, che lo rappresenta e difende, per procura allegata alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: trasferimento e legge 104/21992 i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare il diritto del lavoratore ad essere trasferito presso l'ufficio postale di recapito di MI vu ad altro ufficio quanto più possibile prossimo al luogo di residenza del parente assistito;
2) per l'effetto, condannate in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a trasferire il ricorrente dall'attuale sede lavorativa all'ufficio postale di MI O invia successiva e gradata all'ufficio postale di NA Pistunia, LO ZZ di TT o, in via ulteriormente subordinata, in quell'altro ufficio disponibile dovesse risultare in corso di causa più vicino all'indicato indirizzo di residenza della signora , tra quelli siti nelle aree Parte_2 geografiche citate nel presente atto, ivi applicandolo alle medesime mansioni o, in
1 ulteriore subordine, a diversa mansione compatibile con il suo attuale livello di inquadramento;
3) in ogni caso con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
PER IL CONVENUTO Controparte_1 respingere tutte le domande avversarie, con salvezza di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 16 maggio 2025, ricorreva al Tribunale di MI, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere dipendente della convenuta con mansioni di addetto al recapito della corrispondenza presso il Centro di Distribuzione MI TO OL. Riferiva di fruire dei permessi ex lege n. 104/1992 per prestare assistenza alla nonna domiciliata in MI. Parte_2
Il 5 marzo 2025, aveva chiesto di poter essere avvicinato al Parte_1 domicilio indicato, per prestarle assistenza. L'istanza era stata ignorata da
[...]
Controparte_1
Chiedeva di poter usufruire del diritto di cui all'art. 33 legge 104/1992. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda.
All'udienza del 19 settembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va rigettato, senza che sia necessario Parte_1 dar corso al supplemento istruttorio chiesto (e ribadito in udienza) da
[...]
Controparte_1
Dalla documentazione acquisita si ricava che il ricorrente, dal 1° aprile 2025, ha preso servizio presso il CD MI TO OL con orario di lavoro a tempo pieno (doc. 4 fasc. ). CP_1
Con provvedimento del 17 gennaio 2025 l' ha riconosciuto a CP_2 Parte_1
i benefici di cui all'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 (permessi mensili per
[...]
l'assistenza della nonna, sig.ra ) con decorrenza dal 15 gennaio 2025 Parte_2
(doc. 2 fasc. ric.). Il 19 febbraio 2025 il ricorrente ha inserito la richiesta di attivazione dei permessi ai sensi della L. 104/1992, autorizzata da con Controparte_1 provvedimento del 26 febbraio 2025 (doc. 5 fasc. ). CP_1
2 Con e-mail del 5 marzo 2025 e successiva raccomandata del 10 aprile 2025, ha chiesto il “… trasferimento presso un ufficio postale Parte_1 della provincia di NA, con particolare preferenza per la sede di MI” per
“… motivi strettamente familiari e personali” (docc. 4 e 5 fasc. ric.). Nel 2025, ha presentato domanda di mobilità volontaria per Parte_1 la provincia di NA, collocandosi nella graduatoria al 76° posto (su 94 partecipanti: doc. 9 fasc. POSTE).
2. invoca l'applicazione dell'art. 33, 5° comma, L. Parte_1
104/1992, il quale così dispone: “Il lavoratore di cui al comma 3, [il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
3. Come è ampiamente noto, la norma di cui al cit. art. 33, comma 5, non attribuisce al lavoratore che abbia i requisiti soggettivi un diritto assoluto ed incondizionato al trasferimento presso la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. La Cassazione ha più volte deciso che il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio di cui all'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 (nel testo modificato dalla legge n. 53/2000 e dalla legge n. 183/2010) va interpretato nel senso che tale diritto non si configura come assoluto e illimitato, in quanto l'inciso
“ove possibile” contenuto nell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto. Esso deve essere, comunque, “pur sempre compatibile con le "esigenze economiche, produttive o organizzative" del datore di lavoro, esigenze cui tale diritto resta subordinato e con le quali esso deve essere necessariamente coordinato e non è sufficiente la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente, familiare dell'handicappato, aspira. Tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa di coprire la vacanza.” (così, da ultimo, Cass., sez. lav., 12 settembre 2023, n. 26343).
4. ha dimostrato che, a fronte di un ottimale Controparte_1 dimensionamento dell'organico del settore recapito nella provincia di NA (272 portalettere), nel mese di agosto 2025 risultano applicati complessivamente 319 portalettere, con una copertura del servizio del 117% (doc. 11 fasc. ). CP_1
Ha anche riferito che gli Uffici di recapito di MI, NA TU e LO ZZ di TT (chiesti da presentano Parte_1 un'ottimale copertura del servizio di recapito, con percentuali ampiamente
3 superiori al 100%. Circostanza che è stata confermata e ribadita nel corso dell'odierna udienza da parte della procuratrice di Controparte_1
E' stato anche riferito che il CD MI TO OL presenta una carenza di personale addetto al recapito, con una copertura dell'organico pari al 95,7% per il servizio distribuito in 116 zone di recapito. Più in dettaglio, nel mese di giugno 2025, a fronte di un dimensionamento dell'organico di portalettere pari a 127,6 risorse, risultavano assegnati al CD MI TO OL n. 111 portalettere di ruolo a copertura di 116 zone, con conseguente fabbisogno di 17 ulteriori risorse (doc. 12 fasc. POSTE). ha evidenziato, tuttavia, come l'organizzazione produttiva di Parte_1 preveda (secondo l'accordo dell'8 febbraio 2018) per i Controparte_1 portalettere la copertura delle zone con una percentuale minima del 110%, di cui il 100% con personale a tempo indeterminato (doc. 8 fasc. ric., p. 13) e questo, unitamente al fatto per cui sarebbero disponibili più di 70 posti nel Parte_3
(“Nuove assunzioni nei servizi postali”: doc. 6 fasc. ric., p. 77), comporterebbe che non vi sarebbe motivo alcuno di negare a l'avvicinamento al Parte_1 parente oggetto di protezione. L'argomento di è sbilanciato poiché mira solo a ritenere Parte_1 effettivamente disponibile una collocazione lavorativa nei luoghi richiesti. Ma questo è solo una parte del problema. Infatti, il diritto di cui Parte_1
dispone può essere fatto valere solo sulla base di un equo bilanciamento tra
[...] gli interessi coinvolti (e costituzionalmente rilevanti). In particolare, il suo esercizio non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro ( e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro Controparte_1 pubblico, laddove tale bilanciamento riguardi l'interesse della collettività, non può tradursi in un danno per l'interesse pubblico. come detto sopra, riferisce che il CD MI TO Controparte_1
OL (attuale sede di presenta una carenza di personale Parte_1 addetto al recapito, con una copertura dell'organico pari al 95,7% (127,6 posti in organico ma 111 coperture: doc. 12 fasc. ). CP_1
Se ne deduce che, comunque, l'esercizio del suo diritto non sarebbe compatibile con le specifiche esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro. Peraltro, la società convenuta ha dedotto di non aver neppure attivato la graduatoria redatta sulla base degli Accordi sindacali sulla mobilità volontaria a livello nazionale (Accordo 20 giugno 2023, doc. 8 fasc. POSTE).
5. ha prodotto in giudizio la sentenza della locale Parte_1
Corte d'appello (n. 101 del 17 febbraio 2025) da cui però non si rileva nulla di differente rispetto alle considerazioni che precedono. In particolare, si sottolinea nella motivazione (p. 7) la rilevanza probatoria dei dati occupazionali ricavabili dai prospetti prodotti dalla società convenuta (prodotti anche in questo giudizio), con l'accorgimento che essi vanno vagliati alla luce della
4 documentazione attinente alla procedura di mobilità nazionale, di cui s'è dato conto nel precedente §. In sostanza, il ricorso va rigettato.
6. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla situazione personale di per Parte_1 compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di MI, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 19 settembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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