Articolo 32 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 31Articolo 33
Versione
15 gennaio 1977
Art. 32.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli 6681, 6741, 6771, 6857, 6858, 6860 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977