TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3305/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3305/2021 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. e P.IV ), in persona del legale TE P.IV_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco De Pascalis del Foro di
Terni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Viale Cesare Battisti n. 45, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(P.IV ), in persona del legale PA P.IV_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Vitagliano del Foro di
Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Santa Reparata n.
40, giusta procura in atti;
- parte convenuta –
con la chiamata in causa di
(C.F. e P.IV ), già Controparte_2 P.IV_3 [...] in persona dell'amministratore delegato dott. CP_3 CP_4 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pantaloni del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, giusta procura in atti;
1
R.G. 3305/2021 - parte terza chiamata - nonché di
(P.IV ), in persona del suo PA P.IV_4 procuratore ad negotia dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ranieri Parte_2
del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Celli in
Montecatini Terme, Via Ugolino da Montecatini n. 5, giusta procura in atti;
- parte terza chiamata -
e di
(P.IV ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IV_5 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. RD LL del Foro di Latina ed elettivamente domiciliata in presso l'indirizzo PEC: Email_1
giusta procura in atti;
- parte terza chiamata - nonché di
C.F. e P.IV ), in persona del legale PA P.IV_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Miglio del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecatini Terme, Via Palestro n. 3, giusta procura in atti.
- parte terza chiamata -
Oggetto: contratto di assicurazione;
* * *
Causa trattenuta in decisione in data 17/12/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte attrice:
- come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data
16/12/2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, accertata l'operatività della polizza All Risk n. 56503/175/152540678 per il sinistro in premessa richiamato, condannare la al pagamento in favore della della PA TE
2
R.G. 3305/2021 somma complessiva di € 416.871,77, così come sopra giustificata, o a quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre C.A. ed IV come per legge”.
Del procuratore di parte convenuta:
- come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data
16/12/2024:
“Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza disattesa e/o reietta, voglia respingere la domanda attorea perché gli importi pretesi non sono indennizzabili in forza di polizza e comunque perché infondata in fatto e in diritto.
Nella denegata ipotesi di suo accoglimento Voglia il Tribunale tener conto dei criteri di liquidazione di cui alla polizza e degli scoperti/franchigie in essa previsti e quindi, previa surroga di nei diritti di ex art. 1916 c.c., Controparte_6 TE
condannare già in quanto responsabile del Controparte_2 AR
sinistro, a rimborsare a quanto la stessa dovesse, per ipotesi Controparte_6 denegata, pagare a all'esito di questo procedimento. TE
Con vittoria delle spese di lite oltre cap ed iva di legge.
In via istruttoria: omissis”.
Del procuratore della parte terza chiamata Controparte_2
- come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data
16/12/2024 e dunque come in comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13/06/2022:
“In via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione di surroga, ex art. 1916 c.c. esercitata dalla nei confronti di PA
Controparte_2
nel merito, ancora in via preliminare ma subordinata, accertare e dichiarare, ex art. 164 comma 4 c.p.c., la nullità dell'atto di chiamata in causa della PA
per carenza dell'elemento della causa petendi;
3
R.G. 3305/2021 nel merito, in via principale, subordinatamente al rigetto delle eccezioni sopra svolte, respingere la domanda avanzata dalla in quanto infondata PA
per i motivi in premessa indicati;
nel merito, in via di ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda promossa dalla condannare la quale PA PA
compagnia assicuratrice della a manlevare e tenere indenne Controparte_2
integralmente quest'ultima di quanto la stessa dovesse essere condannata a pagare a qualsiasi titolo per l'incendio per cui è causa;
nel merito, sempre in via subordinata ma gradata, in caso di rigetto per qualsiasi motivo dell'azione di garanzia svolta nei confronti della e sempre che PA
sia accertata la responsabilità di quale sub committente, nella Controparte_2
verificazione dell'evento incendio per cui è causa, condannare la quale Controparte_5
subappaltatore, al risarcimento del danno sino alla concorrenza di quanto
[...]
dovesse essere condannata a pagare a titolo di risarcimento dei danni, oltre CP_2
accessori, per l'incendio verificatosi presso l'impianto di cogenerazione di proprietà della
TE
In ogni caso con vittoria, di onorari, spese di lite comprensivi di C.A. ed IV come per legge”.
Del procuratore della parte terza chiamata PA
- come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data
16/12/2024 e dunque come in comparsa di costituzione e risposta depositata in data
08/11/2022:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis nel merito accertare e dichiarare, per le ragioni espresse nel presente atto, la inoperatività della polizza
Responsabilità Civile dell'Impresa n. 1/56503/61/164788824 sottoscritta da CP_2
e per l'effetto rigettare le domande spiegate da questa nei confronti di
[...] [...]
con ogni conseguenza di causa. PA
4
R.G. 3305/2021 in via subordinata
Nella denegata e deneganda ipotesi in cui fosse ritenuta, anche parzialmente, come fondata la domanda di parte attrice nei confronti della convenuta , PA
accolta altresì la domanda di questa nei confronti di e ritenuta Controparte_2 operativa la polizza Responsabilità Civile dell'Impresa 1/56503/61/164788824 sottoscritta da con la comparente limitare la condanna della comparente terza Controparte_2
chiamata in causa alla sola somma che risulterà in corso di causa per l'effetto limitare la domanda di manleva della nei confronti di Controparte_2 PA
, nei limiti delle condizioni di polizza, del massimale previsto anche nelle singole sezioni
[...]
(in specie quella incendio richiamate al paragrafo 1 della presente comparsa) con applicazione delle franchigie e scoperti e limitatamente alla quota di responsabilità del proprio assicurato.
Con riserva di altro dedurre, eccepire, produrre e capitolare ulteriori prove per interpello e testi nei termini e nei modi di legge.
Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Del procuratore della parte terza chiamata Controparte_5
- come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data
16/12/2024:
“Piaccia all'adito Tribunale, respinta ogni avversa richiesta ed istanza, per le ragioni in punto di fatto e di diritto accertate nel corso del giudizio,
- accertare e dichiarare inammissibile l'azione di surroga, così come avanzata dalla
, quale convenuta principale nel giudizio instaurato dalla nei CP_1 TE
confronti della e, per l'effetto, nei confronti della Controparte_2 Controparte_5
chiamata in giudizio dalla per la detta azione di surroga;
Controparte_2
- e per l'effetto accertare e dichiarare come questa non poteva essere svolta nei confronti della estranea ai fatti oggetto del giudizio avviato dalla nei Controparte_5 TE
confronti della , convenuta principale, stante la mancanza di qualsiasi nesso CP_1
di causalità tra l'intervento di manutenzione straordinaria effettuato dalla nel Controparte_5
febbraio 2019, quale sub appaltatrice di ora AR Controparte_2
5
R.G. 3305/2021 presso l'impianto in Rieti Viale della Meccanica n. 10 di proprietà della ed il TE
sinistro del 30 aprile 2019 verificatosi presso lo stesso impianto;
- in via subordinata accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità, diretta o indiretta, della nella produzione del sinistro del 30 aprile 2019 presso l'impianto di Controparte_5
proprietà della in Rieti Via della Meccanica n. 10 a seguito dell'intervento di TE
straordinaria manutenzione del febbraio 2019 e respingersi la domanda di risarcimento del danno così come avanzata dalla in quanto infondata;
Controparte_2
- in caso di accoglimento della domanda della nei confronti PA
della e per l'effetto della domanda della nei Controparte_2 Controparte_2
confronti della per i lavori di straordinaria manutenzione effettuati nel Controparte_5
febbraio 2019 presso l'impianto di cogenerazione della in Rieti, Via della TE
Meccanica n.10, quale causa del sinistro del 30 aprile 2019 nello stesso sito, si chiede condannarsi la , chiamata in causa, quale compagnia PA
assicuratrice della all'epoca dei fatti a manlevare ed a tenere indenne Controparte_5
quest'ultima di quanto la stessa dovesse essere condannata a pagare, a qualsiasi titolo, per il sinistro del 30 aprile 2019.
Vittoria di onorari, spese comprensive di accessori come per legge”.
Del procuratore della parte terza chiamata PA
- come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 16/12/2024 e dunque come in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02/02/2023:
“Chiede il rigetto di ogni domanda rivoltale dalla con ogni conseguente CP_5 pronuncia in ordine alle spese di lite”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio TE
deducendo le seguenti circostanze: Controparte_7
- è titolare di una centrale di cogenerazione ubicata in Rieti, Via della TE
Meccanica n. 10, destinata alla produzione di energia elettrica a biomasse da oli vegetali;
6
R.G. 3305/2021 - per il suddetto impianto, parte attrice ha stipulato con la PA
polizza All Risk n. 56503/175/152540678 con descrizione del rischio assicurato in “impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica immessa in rete ed alimentata ad oli vegetali puri”;
- ha affidato la gestione completa dell'impianto a TE AR
, ivi incluso l'approvvigionamento dell'olio vegetale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, oltre che l'assistenza e il pronto intervento in caso di sinistro;
- in data 30/04/2019 la centrale di cogenerazione veniva colpita da un vasto incendio, domato solo a seguito di intervento dei Vigili del Fuoco;
in particolare, come emerso dalla relazione tecnica redatta da su incarico della stessa parte attrice, l'incendio causava il Controparte_5
danneggiamento dei seguenti apparati: gruppo motogeneratore CAT 3512; container di insonorizzazione;
impianto di trattamento dell'olio; impianto di ventilazione;
impianto elettrico di gestione;
impianto elettrico di potenza;
impianto DENOX;
alcuna anomalia, invece, veniva riscontrata nel funzionamento del sistema di controllo e telecontrollo da remoto della centrale e l'evento era, pertanto, da ricondurre ad una imprevedibile microapertura di una tubazione di iniezione del motore;
- a seguito del sinistro, denunciava l'accaduto alla propria compagnia TE assicurativa la quale comunicava l'apertura del sinistro e la nomina del PA
perito incaricato degli accertamenti;
- eseguiti vari sopralluoghi da parte del perito assicurativo sia presso il sito interessato dall'incendio che presso l'azienda ove era stato trasportato il motore danneggiato, la società attrice inoltrava una prima richiesta di stima del danno indennizzabile cui, tuttavia, non seguiva alcun riscontro da parte del perito incaricato da CP_1
- stante la perdurante inerzia, presentava formali reclami, sollecitando TE
ulteriormente la compagnia assicurativa, la quale, con pec del 04/07/2020 interrompeva unilateralmente la perizia contrattuale, comunicando che il danno subito dall'assicurata non poteva essere indennizzato secondo i termini di polizza.
Ciò premesso in fatto, parte attrice ha dedotto che la polizza assicurativa dalla stessa sottoscritta è una polizza All Risk e, pertanto, graverebbe sulla società fornire CP_1
7
R.G. 3305/2021 prova della riconducibilità del sinistro ad uno dei casi di esclusione previsti dalla polizza;
ha allegato, altresì, il comportamento contrario alla buona fede contrattuale e inosservante delle pattuizioni di polizza tenuto dalla convenuta, oltre che la genericità della causa di esclusione dalla stessa invocata. In ogni caso, parte attrice ha rilevato come nel caso di specie non possa configurarsi alcuna circostanza tale da poter comportare l'applicazione di una delle ipotesi di esclusione di cui alla polizza, trattandosi di polizza non standard, ma predisposta in ossequio alle particolari esigenze rappresentate dalla stessa TE
Ancora, parte attrice ha dedotto la non operatività del “vincolo leasing” previsto nella polizza limitatamente alla partita Incendio Impianto di Cogenerazione e relative garanzie, ciò in quanto la società attrice ha provveduto a proprie cure e spese al ripristino integrale dell'impianto e, dunque, alcun danno si sarebbe prodotto in capo alla società di leasing;
inoltre, a seguito di accordo transattivo concluso con in data Controparte_8
24/03/2021, quest'ultima si è impegnata a rilasciare alla società attrice espressa rinuncia al vicolo assicurativo previsto in suo favore dalla polizza.
Con riferimento alla quantificazione del danno, ha dedotto la sussistenza TE di un danno materiale diretto pari ad € 355.449,30-, portato dalla sommatoria delle spese sostenute per l'acquisto dei componenti danneggiati e per le opere necessarie al ripristino dell'impianto; fatta applicazione della franchigia di € 7.500,00 di cui alla polizza,
l'indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa ammonterebbe a complessivi €
347.949,30-. Oltre a tale voce di danno, parte attrice ha lamentato, altresì, un danno indiretto da interruzione di esercizio dalla stessa quantificato in € 68.922,47 detratti i n. 7 giorni di franchigia;
pertanto, ritenendo sussistente il diritto ad ottenere l'indennizzo in forza della polizza contrattuale stipulata con parte attrice ha concluso PA per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/03/2022 si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed PA
argomentato.
In particolare, in punto di fatto, parte convenuta ha dedotto che già in data 23/01/2019
[...]
era stata interessata da altro sinistro che aveva provocato la rottura di vari TE
8
R.G. 3305/2021 componenti dell'impianto, poi ripristinati dalla società tale AR
circostanza sarebbe direttamente collegata al successivo evento lesivo per cui è causa, atteso che l'incendio sarebbe stato causato da una perdita di gas proveniente proprio dalle componenti poco tempo prima sostituite dal manutentore;
pertanto, parte convenuta ha dedotto la responsabilità di per la verificazione del sinistro de quo, AR
posto che la stessa avrebbe effettuato una riparazione del tutto inidonea;
dunque, ritenendo di avere titolo ai sensi dell'art. 1916 c.c. di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso la suddetta società, ha chiesto di poter essere autorizzata a chiamare in causa AR
.
[...]
Con riferimento alla operatività della polizza, parte convenuta ha dedotto che in sede di assunzione del rischio, aveva affermato che il motore dell'impianto era TE
utilizzato per la produzione di energia elettrica utilizzando olio vegetale, omettendo di dichiarare che il suddetto motore, invece, era immesso in commercio dalla casa costruttrice come motore diesel;
dunque, parte attrice avrebbe utilizzato un combustibile diverso da quello prescritto dalla casa costruttrice, così violando le previsioni di cui all'art. 12 co. 2 delle condizioni di polizza;
inoltre, avrebbe omesso di intervenire a mezzo di personale tecnico specializzato, posto che le società incaricate dall'attrice, ovvero e AR
non risulterebbero abilitate o autorizzate alla manutenzione dell'impianto; Controparte_5
ancora, non risulterebbe effettuata alcuna denuncia alle autorità entro quindici giorni dall'evento, come prescritto dall'art. 15 lett. c) delle Condizioni Generali e, infine, non risulterebbero allegati alla polizza i bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, come richiesto ai fini dell'efficacia della polizza ai sensi dell'art. 3 allegato III alla medesima.
Ancora, parte convenuta ha contestato la sussistenza di proprie condotte ostruzionistiche in sede di accertamento peritale così come il quantum preteso da parte attrice, concludendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/06/2022 si è costituita in giudizio (già Controparte_2 AR
rilevando, innanzitutto, la inammissibilità dell'azione di surroga ai sensi dell'art. 1916
[...]
c.c. promossa da e ciò in ragione della rinuncia espressa dalla PA
9
R.G. 3305/2021 stessa compagnia assicurativa nella polizza conclusa con oltre che la TE
nullità della citazione per mancanza e/o incertezza totale della causa petendi.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda avanzata da Controparte_2
parte convenuta, rilevando che tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, così come le opere di pronto intervento da eseguire sullo stesso erano state concesse in subappalto alla società quest'ultima, in particolare, in occasione Controparte_5
del precedente guasto verificatosi in data 23/01/2019, non avrebbe effettuato alcun intervento sulle componenti successivamente interessate dall'incendio, ma avrebbe operato esclusivamente su altre parti del motore e, pertanto, alla stessa non sarebbe addebitabile alcun inadempimento.
Alla luce di quanto sopra esposto, parte chiamata ha chiesto di poter chiamare in causa tanto la propria compagnia assicurativa al fine di essere dalla stessa manlevata che la società quale esecutore delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria Controparte_5 dell'impianto al fine di essere dalla stessa tenuta indenne e/o risarcita in ipotesi di condanna;
ha, dunque, insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Autorizzata la chiamata in causa di e di con PA Controparte_5
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/11/2022 si è costituita in giudizio deducendo la inoperatività della polizza Responsabilità Civile PA dell'Impresa n. 1/56503/61/164788824, posto che la stessa prevede la copertura assicurativa in caso di “danni cagionati a terzi dalle subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'assicurato” mentre nel caso di specie l'incendio sarebbe divampato in momento diverso e non durante l'esecuzione dei lavori da parte della società subappaltatrice Controparte_5 in ogni caso, ha rilevato che la domanda di garanzia spiegata dall'assicurata, in caso di suo accoglimento, avrebbe dovuto essere contenuta entro i limiti delle condizioni di polizza, del massimale previsto, con applicazione di franchigie e scoperti indicati.
Con riferimento alle domande spiegate nei confronti della propria assicurata,
[...]
ha aderito a tutto quanto esposto da PA Controparte_2
contestando, altresì, la quantificazione del danno effettuata da parte attrice e concludendo, dunque, per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
10
R.G. 3305/2021 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/11/2022 si è costituita in giudizio contestando preliminarmente la propria chiamata in causa per Controparte_5
genericità e assenza di elementi idonei a provare la sussistenza di una propria eventuale responsabilità nella produzione dell'evento del 30/04/2019; difatti, tanto
[...]
che la stessa avrebbero omesso di allegare e PA Controparte_2
dimostrare i fatti posti a fondamento della chiamata in giudizio, mancando ogni specifica indicazione circa gli asseriti inadempimenti addebitabili ad Controparte_5
Inoltre, con riferimento agli interventi manutentivi precedenti l'incendio, la terza chiamata ha contestato che gli stessi possano essere messi in relazione con l'evento del 30/04/2019, posto che le suddette lavorazioni avevano interessato altre e diverse componenti dell'impianto; dunque, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate Controparte_5
conclusioni.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02/02/2023 si è costituita in giudizio PA
eccependo, in via preliminare, la mancanza di copertura assicurativa della
[...] CP_5
in quanto la polizza n. 1/56503/61/158816398 non sarebbe mai stata stipulata e il
[...]
relativo premio non sarebbe mai stato pagato;
in ogni caso, ha eccepito la prescrizione di ogni eventuale ipotetico diritto della società assicurata ai sensi dell'art. 2952 co. 2 c.c.-, oltre che l'inadempimento all'obbligo di preavviso ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c.-.
Infine, ha rilevato come non avrebbe fornito PA Controparte_5 prova dell'ultimazione dei lavori di riparazione entro il 30/04/2019; pertanto, TE
, nel corso degli interventi manutentivi, avrebbe improvvidamente messo in uso
[...]
l'impianto non ancora ripristinato, così causando l'incendio del 30/04/2019. Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, la società assicurativa ha concluso per l'integrale rigetto della domanda formulata nei suoi confronti dal Controparte_5
Celebrata la prima udienza di trattazione e concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. la causa è stata istruita documentalmente, mediante assunzione di prova orale ed espletamento di c.t.u. a firma del dott. dunque, il Giudice, ritenuta la Persona_1
11
R.G. 3305/2021 causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nel merito
1. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per le ragioni ivi indicate.
Anzitutto, è pacifico e documentale il verificarsi in data 30/04/2019 di un vasto incendio che ha colpito la centrale di cogenerazione destinata alla produzione di energia elettrica a biomasse da oli vegetali sita in Rieti della società (doc. 13 di parte TE
attrice), a seguito del quale l'Assicurata ha provveduto ad aprire il sinistro in data 02/05/2019
(doc. 15 di parte attrice), protocollato dalla società al n. 1- PA
8101-2019-0348948 (doc. 16 di parte attrice).
Il sinistro, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, è stato prontamente denunciato in ossequio al disposto di cui all'art. 17 lettera C) Condizioni Generali;
difatti, a seguito dell'incendio sono intervenuti i Vigli del Fuoco di Rieti (doc. 13 di parte attrice) che, come
è noto, per tali eventi, svolgono anche la funzione di Polizia Giudiziaria e del cui intervento
è stata fatta menzione nella denuncia di sinistro, e il relativo verbale di intervento è stato prodotto al primo perito incaricato da (doc. 49 di parte PA
attrice); inoltre, nei termini previsti dalla polizza è stata data formale comunicazione dell'evento anche all' di Rieti, per quanto concerne le attività di propria Controparte_9
competenza (doc. 50 di parte attrice).
Nella relazione dei Vigili del Fuoco in atti si legge che l'incendio si è verificato a causa di
“surriscaldamento di motori e macchine varie” e ha colpito il container di metallo all'interno del quale si erano il motore endotermico Genset ER, l'alternatore ad esso accoppiato, tutto il contenuto tecnologico collegato al gruppo elettrogeno, quali i cablaggi, le tubazioni,
l'impianto di ventilazione, il quadro di controllo ed interfaccia a bordo macchina, elementi questi tutti danneggiati dall'incendio. Sono risultate, altresì, danneggiate anche tutte le componenti fono-assorbenti anti rumore sempre all'interno dello stesso container.
Come risulta dalla relazione tecnica redatta in data 30/08/2019 dalla società Controparte_5 su incarico dell'attrice, l'incendio ha procurato il danneggiamento delle seguenti
12
R.G. 3305/2021 componenti: il gruppo motogeneratore CAT 3512; il container di insonorizzazione;
l'impianto di trattamento dell'olio; l'impianto di ventilazione;
l'impianto elettrico di gestione;
l'impianto elettrico di potenza;
l'impianto DENOX (doc. 14 di parte attrice). Inoltre, in detta relazione risulta attestato, a seguito delle approfondite verifiche effettuate tramite i propri tecnici, che non erano state evidenziate anomalie di alcun tipo dell'impianto e che dall'analisi dei dati memorizzati dal sistema di telecontrollo da remoto della centrale, lo stesso aveva regolarmente funzionato, concludendo che l'evento avrebbe dovuto essere ricondotto a cause accidentali, probabilmente ad una improvvisa e imprevedibile microapertura di una tubazione di iniezione del motore che avrebbe creato un effetto di nebulizzazione del combustibile sulla parte del gruppo motore CAT 3512, all'altezza della bancata sinistra, che a contatto con le alte temperature d'esercizio, avrebbe creato uno sviluppo di fiamma non arrestabile se non con l'intervento dei Vigili del Fuoco.
Peraltro, è pacifico ex art. 115 c.p.c. che la centrale in oggetto è munita di un sistema di controllo e telecontrollo da remoto, che, nel caso di specie, ha rilevato durante lo svilupparsi dell'incendio un repentino aumento delle temperature interne al container, che ha automaticamente spento la centrale (in funzionamento al momento del sinistro), garantendo così, gli standard di sicurezza necessari, atti ad evitare danni maggiori ai beni della
[...]
e/o di terzi o a persone. TE
Tanto considerato, è altresì documentale e non contestato che alla data del 30/04/2019 era in essere tra le parti la polizza All Risks n. 56503/175/152540678, accompagnata da n. 4
Allegati di estensione di polizza e da fascicolo informativo delle condizioni di polizza,
Modello 5151- edizione 01/06/2014 - (docc. 5 e 6 di parte attrice), a copertura del detto impianto di produzione di energia elettrica– si legge in particolare nell'allegato 1 che la garanzia assicurativa opera con riferimento agli “Impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica immessa in rete ed alimentato ad olii vegetali puri” applicati le franchigie, gli scoperti e i limiti pattuiti, prevendendo, per quanto qui di interesse un massimale per danni derivanti da incendio di € 1.130.000,00 - e a garanzia sia dei danni indiretti da interruzione del servizio conseguenti al guasto macchina nei limiti di 90 giorni
(allegato 3) sia dei danni diretti da guasti macchine (allegato 4).
13
R.G. 3305/2021 In particolare, nell'Allegato 3 dedicato alla Garanzia Danni da Interruzione di Esercizio viene precisato che, a proposito della “Copertura dell'estensione di garanzia offerta – Limitazioni ed Esclusioni”, l'estensione della garanzia indennizza l'Assicurato delle perdite economiche a lui imputabili correlate allo svolgimento della propria attività, a seguito di danno materiale indennizzabile a termini di contratto;
il “Principale obiettivo della polizza è riportare
l'Assicurato, attraverso il riconoscimento dell'indennizzo, alla situazione finanziaria che avrebbe avuto se non si fosse verificato il sinistro di un danno materiale risultato indennizzabile a termini di polizza”. Quindi, in uno “specchietto” sottostante viene riepilogato il funzionamento della franchigia temporale. Sotto la rubrica “Nome che regolano
l'Estensione di Garanzia” si legge che, quanto al Rischio Assicurato, la società indennizza le perdite che possono derivare dall'interruzione e diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito l'impianto assicurato, indennizzabile ai sensi delle Norme che regolano l'Assicurazione, nel luogo dove l'impianto stesso è ubicato, a condizione che l'impianto sia collegato alla rete elettrica tramite apposita cabina;
quindi all'art. 3 del medesimo paragrafo l'efficacia dell'Assicurazione viene sottoposta alla condizione essenziale che “faranno parte integrante della polizza i bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari”; il successivo art. 7, rubricato “Obblighi in caso di sinistro”, prevede l'obbligo dell'Assicurato, pena decadenza dei diritti all'indennizzo, tra il resto, di fornire entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo uno stato particolareggiato delle perdite subite dall'interruzione o la riduzione dell'attività e di tenere a disposizione i registri e libri, conti, fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire tutti i documenti, prove, informazioni, elaborati e quant'altro possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti a rischio di perdere il diritto all'indennizzo ex art. 1215 c.c.-. Inoltre, sotto il paragrafo “Condizioni particolari (sempre operanti)” la CP 1 precisa che “le informazioni riportate nel Questionario Compilato dal Contraente e relativa documentazione tecnica allegata e prodotta influiscono sulla valutazione del rischio con particolare riguardo a quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.-. In questi termini la società ha valutato ed accettato il rischio applicando tutte le condizioni riportate nella presente polizza (somme assicurate, limiti di indennizzo, deducibili e tassi)”.
14
R.G. 3305/2021 Nel successivo allegato 4 dedicato alla Garanzia Guasti Macchine si legge che la copertura della garanzia offerta indennizza l' per danni materiali e diretti ai macchinari Parte_3
assicurati, derivanti da qualunque evento accidentale non espressamente escluso, e nello specifico l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati da guasti e/o rotture interne e/o fenomeno elettrico derivante da cause esterne al macchinario attinente al processo di lavorazione, salvo le esclusioni elencate in polizza – in particolare, viene pattuita la deroga a quanto previsto dall'art. 12 nella misura in cui si legge “Con la presente garanzia, a deroga di quanto riportato all'art.12-Esclusioni del fascicolo informativo, si indennizzano i danni materiali e diretti causati da guasti e/o rotture interne e/o fenomeno elettrico non derivante da cause esterne al macchinario attinente al processo di lavorazione, con esclusione delle seguenti voci…” con la precisazione che “Ai soli fini della presente estensione di garanzia per macchinari si intendono macchinario completo, incluso di turbina, alternatore, trasformatore nonché tutti quegli elementi, componenti di connessione degli stessi, quelli finali per l'immissione della corrente nel circuito GR, macchinari e attrezzatura di controllo nulla escluso. Si intendono escluse le apparecchiature elettroniche, come da glossario” - e nei limiti della somma assicurata di € 1.080.000,00 (valore a nuovo dei macchinari), fermo il limite di indennizzo, franchigie e scoperti pattuiti;
il successivo art. 5 rubricato
“Esclusioni”, prevede che la garanzia non opera a copertura dei danni, tra gli altri, “f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
a funzionamento improprio del macchinario e ad esponenti a prove che ne provochino sovraccarico e scondizionamento”. All'uopo, al paragrafo “Condizioni Speciali sempre operanti”, al punto CS7 è previsto che “l' deve stipulare a sue spese un Parte_3
contratto di manutenzione con la casa costruttrice od organizzazione dalla stessa autorizzata che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario. Indipendentemente dalle operazioni di manutenzione di cui sopra, l' deve comunque attenersi alle istruzioni del costruttore circa le modalità Parte_3
di uso e manutenzione a suo carico. L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta l'inoperatività dell'assicurazione.”
15
R.G. 3305/2021 Inoltre, è in atti il questionario redatto dalla società prima della TE
stipulazione del contratto di assicurazione (doc. 7 di parte attrice).
La società attrice ha completato tale documento in tutte le sue parti, facendo riferimento costante a Impianti Biogas- Biomassa e specificando alla voce “Attività” la produzione di energia elettrica a oli vegetali;
alla voce “Caratteristiche dell'Impianto” l'Assicurata ha barrato la voce “Cogenerazione con motori a combustione interna”, specificando gli altri dettagli richiesti sull'impianto ed il suo utilizzo, fornendo completa indicazione e descrizione di ogni sua componente - a pag. 3 viene espressamente indicato la tipologia del motore
(ER 3512) - e precisando alla voce “Tipo di materia utilizzata” quella di olii vegetali.
Risulta, infine, dalla documentazione in atti che, contestualmente alla redazione del questionario, la società ha fornito a la TE PA
seguente documentazione tecnica/amministrativa: Convenzione Prexis Energy - G.S.E. (doc.
1 di parte attrice); Assegnazione qualifica impianto IAFR (doc. 8 di parte attrice);
Documentazione tecnica fornita dalla (già Prexis Energy s.p.a.) al G.S.E. per Pt_1
autorizzazione impianto (doc. 9 di parte attrice); Planimetria di dettaglio del sito (doc. 10 di parte attrice); Relazione tecnico descrittiva della centrale di cogenerazione (doc. 11 di parte attrice, ove fin dalla pagina 8, paragrafo 1.6.1, risulta indicato espressamente che il motore
ER 3512 “…è composto da 2 bancate a V da sei cilindri ognuna, con ciclo Diesel, a quattro tempi…”; riferimento all'alimentazione a gasolio del motore si rinviene poi anche a pag. 22 della predetta Relazione Tecnico Descrittiva in cui si legge: “…il motore alternativo ad olio vegetale è costituito essenzialmente da un motore a ciclo diesel che aziona un alternatore trifase per la produzione di energia elettrica…”; inoltre, il richiamo alla tipologia di motore è presente anche in altre parti della relazione citata); Contratto di per Parte_4
la manutenzione, gestione e approvvigionamento della centrale di cogenerazione (doc. 12 di parte attrice).
Peraltro, proprio sulla base dei dati degli ultimi tre bilanci della società TE
(per altro pubblici perché ricavabili dalla Camera di Commercio) la società
[...]
ha provveduto a predisporre la polizza, che altrimenti non si sarebbe PA
16
R.G. 3305/2021 potuta sottoscrivere come espressamente previsto dall'art. 3 Allegato 3 alla polizza, con la conseguenza che tali bilanci sono stati e sono parte integrante del contratto stipulato.
Il testimone sentito all'udienza del 12/10/2023 quale agente assicurativo, Testimone_1 ha confermato, pur non ricordando la data esatta dell'accadimento, che la società attrice ha consegnato all' con sede in Agliana Via Carlo PA0
Goldoni 32, il Questionario per la polizza All Risks Impianti a biomassa e a biogas, compilato in ogni sia parte, precisando che “sicuramente è stato consegnato e compilato perché è un documento obbligatorio per poter stipulare questo tipo di polizza, è parte integrale della polizza, in sostanza”; inoltre il testimone ha riferito, in relazione ai docc. 1, 8, 9, 10, 11 e 12 di parte attrice e già sopra descritti, che “Posso dire che il questionario che mi si mostra riporta l'elenco degli allegati da inviare alla Direzione per la valutazione del rischio;
io nello specifico non so se la Compagnia per la valutazione del rischio abbia chiesto anche i documenti che mi si mostrano. Io sul resto non ricordo, posso ribadire che i documenti che la Compagnia richiede sono quelli elencati nel questionario, ove peraltro non mi sembra di vedere elencati tutti i documenti che mi si mostrano, che sono in più”, infine, riconoscendo come propria la sottoscrizione apposta in calce al doc. 53 di parte attrice, ossia alla missiva contenente un elenco analitico dei documenti ricevuti dalla PA
prima della stipula della polizza (“…la dimensione di alcuni documenti da Voi forniti preventivamente alla stipula della polizza n. 152540678…”), riconsegnati alla società attrice a seguito della richiesta di accesso agli atti da quest'ultima effettuata;
elenco nel quale risulta anche la relazione tecnica dell'impianto nella quale viene espressamente indicato l'utilizzo di un motore diesel alimentato ad olii vegetali nonché il contratto di Full regolante Pt_4
anche la manutenzione dell'impianto stesso.
Infine, il testimone ha confermato di aver trasmesso tale documentazione al competente
Ufficio di Direzione della che ha poi provveduto alla PA
predisposizione e invio della proposta/preventivo in base alla quale è stata poi emessa dall'Agenzia la Polizza All Risk n. 56503-175-152540678 (“E' vero, è così; tra l'altro questo tipo di polizze non possono essere emesse in autonomia dall' . ADR: se mi si chiede CP_9
come sia avvenuta questa trasmissione rispondo che noi abbiamo un sistema di
17
R.G. 3305/2021 comunicazione con la Direzione chiamata AHD, e dunque noi carichiamo sul portale tutta la documentazione assieme alla proposta di assicurazione che serve per valutare il contratto, tutto telematicamente;
ora se nel caso di specie sia avvenuto così non lo ricordo ma trattandosi di documentazione necessaria alla stipula della polizza, alla valutazione del rischio, ed essendo stata poi sottoscritta tale polizza presumo che la documentazione sia stata caricata. Penso che in archivio rimanga la traccia dell'invio. Su questo portale possono lavorare esclusivamente gli addetti all'Agenzia, ossia gli Agenti e gli impiegati, ma non il pubblico, vi sono specifiche e personali password per accedervi”).
Del resto, tutte le centrali di cogenerazione autorizzate dal GSE ad operare in Italia sono composte da gruppi elettrogeni che nascono per funzionare a gasolio e sono poi adattati al funzionamento ad olii vegetali o in generale ad altri tipi di combustibili “green” a seconda della tipologia di incentivazione ricevuta da parte del GSE;
dunque, non è sostenibile che una primaria compagnia assicurativa, quale è la che assicura una PA
molteplicità di impianti di cogenerazione in tutta Italia, non sia a conoscenza di tale circostanza e del fatto che non esistano sul mercato gruppi elettrogeni realizzati di fabbrica per essere alimentati ad olii vegetali. E proprio la documentazione prodotta in giudizio dalla convenuta comprova tale assunto (doc. 8 di parte convenuta); difatti, si legge ivi testualmente
“b- la produzione di energia elettrica tramite generatori dotati di un motore endotermico a ciclo Diesel accoppiato ad un alternatore sincrono in bassa o media tensione…”; inoltre, sempre esaminando tale documento, si nota che nella tabella, posta nell'ultima pagina, in cui sono indicate le marche dei motori utilizzati dalla suddetta Bio-watt, vi è anche il motore
“Cummins Power Generation”, ovvero la stessa marca del motore acquistato dalla società in sostituzione del motore ER danneggiato dall'incendio. TE
Orbene, l'esame della documentazione in atti (già più sopra citata) e gli esiti dell'istruttoria orale espletata, confermano in primo luogo che tale copertura assicurativa è stata espressamente pattuita a garanzia dell'impianto della di produzione di Pt_1 TE energia elettrica e alimentati anche con olii vegetali, dopo che l'Assicurata ha fornito alla società tutte le informazioni relative alle specifiche di detto PA
impianto.
18
R.G. 3305/2021 Con l'ulteriore precisazione che oggetto della copertura assicurativa è l'intero impianto di produzione di energia elettrica e non le singole componenti (Allegato 1 della polizza, come emerge anche dalla lettura del questionario ove sono dettagliatamente indicate le componenti dell'impianto, di cui il motore costituisce solo una parte, ulteriormente evidenziato come il capitale assicurato indicato in polizza corrisponde al valore dell'intero impianto e non a quello del solo gruppo elettrogeno che ne costituisce una componente, che ovviamente ha un valore di molto inferiore), e dunque in relazione a tale bene deve valutarsi la conformità dell'utilizzo secondo le indicazioni del costruttore, come previsto sia nell'Allegato 1 (art. 12
n. 2) sia nell'Allegato 1 CS 6 della Sezione Incendio nella parte in cui si legge che l' deve comunque provvedere periodicamente a sue spese all'osservanza di quanto Parte_3
indicato nelle varie prescrizioni e istruzioni indicate dalla casa costruttrice per uso e manutenzione o indicate dal manutentore.
Nel caso di specie, la centrale di cogenerazione è stata realizzata e fornita dalla società
[...]
come indicato nella Relazione Tecnica Descrittiva (doc. 11 pag. 4 di parte attrice) CP_11
e come risulta anche dalla Dichiarazione di Conformità dell'impianto in questione (doc. 47 di parte attrice), rilasciata dalla predetta società in data 18/06/2008, al PA1
momento del completamento della fornitura della centrale di co-generazione per cui è causa.
La predetta società, quindi, ha fornito anche il motore marca ER con le opportune modifiche da essa realizzate e necessarie per consentire l'alimentazione dello stesso anche tramite olii vegetali. Da ciò consegue che “ER” non può essere qualificato come
“costruttore” dell'impianto di cogenerazione assicurato, ma tale ruolo può essere riconosciuto solo alla predetta L'impianto di cogenerazione (che nella PA1
sua interezza, lo si ribadisce, costituisce l'oggetto del rischio assicurato) è stato, quindi, sempre utilizzato e manutenuto dalla società in conformità alle TE
prescrizioni del costruttore/fornitore ovvero della e delle società che si PA1
sono occupate del service/manutenzione.
Peraltro, proprio da quanto emerge dalla relazione della società del Controparte_5
30/08/2019, l'incendio si sarebbe verificato per cause accidentali e presumibilmente a causa di un'improvvisa ed imprevedibile micro-crepatura di una tubazione di iniezione del motore,
19
R.G. 3305/2021 che avrebbe creato un effetto di nebulizzazione del combustibile sulla parte del gruppo motore CAT 3512, all'altezza della bancata sinistra, che a contatto con le alte temperature d'esercizio, avrebbe creato uno sviluppo di fiamma non arrestabile se non con l'intervento dei
Vigili del Fuoco. In ragione di ciò, è evidente che il tipo di combustibile utilizzato non abbia avuto alcuna incidenza sulla produzione dell'evento, visto che lo stesso si sarebbe verificato con qualsiasi combustibile utilizzato, compreso il diesel.
Inoltre, si osservi a sostegno che, dopo il sinistro per cui è causa, la società TE
ha provveduto al rispristino di tutti i danni subiti a causa dell'incendio, compresa la
[...]
sostituzione del gruppo elettrogeno allacciato in centrale andato distrutto in seguito all'incendio con uno nuovo, in accordo con il perito della (doc. PA2
17 di parte attrice), senza che la Compagnia eccepisse alcunché.
Ancora, risulta in atti l'affidamento da parte dell'attrice alla società Controparte_2
(già della gestione completa dell'impianto unitamente AR all'approvvigionamento dell'olio vegetale pure impiegato come combustibile, oltre che del compito di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto stesso nonché l'assistenza e il pronto intervento in caso di sinistro (doc. 12 di parte attrice).
L'esistenza di tal incarico era ben nota alla Compagnia convenuta in quanto il relativo contratto è stato allegato al questionario sottoscritto in sede di stipula della polizza e rientrante tra i documenti elencati nella missiva doc. 53 di parte attrice, sottoscritta dal testimone Testimone_1
L'effettivo svolgimento dell'attività di manutenzione dell'impianto di cogenerazione per cui
è causa ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal testimone sentito Testimone_2 all'udienza del 12/10/2023 quale ingegnere collaboratore della società Controparte_2
il quale ha riferito di aver seguito personalmente la sorveglianza da remoto di tale
[...]
impianto (“Il mio è un ruolo squisitamente tecnico;
io mi occupavo del controllo a distanza per il tramite di un sistema che la società Sistematica S.p.a. aveva realizzato per la sorveglianza da remoto di questa come di altre centrali dello stesso tipo. ADR: se mi si chiede in cosa consistesse questo tipo di controllo a distanza rispondo che questo controllo includeva entrambe le funzionalità, ossia era un sistema di monitoraggio che direttamente
20
R.G. 3305/2021 colloquiava con l'automazione della centrale per rilevare tutti i parametri di funzionamento;
noi dunque avevamo la registrazione minuto per minuto della temperatura così come anche quella di altri parametri;
e avevamo installato anche delle telecamere per poter vedere il cancello, il motore, il serbatoio e diciamo i punti salienti della centrale”). Inoltre, il testimone ha riconosciuto i rapporti di intervento risalenti al periodo dal febbraio 2018 al
29/04/2019 prodotti in atti dalla società (doc. 12), riferendo che Controparte_2
“esaminando i vari interventi riconosco una serie di eventi più significativi che ricordo, ad esempio la sostituzione dell'interruttore generale perché lì si arrivò scopo una serie di monitoraggio di comportamenti strani, ossia l'improvvisa interruzione della produzione elettrica per brevi istanti, alcune sostituzioni interruttori;
ovviamente non posso ricordare di interventi di routine, come il cambio olio trattandosi di operazione periodica”.
In conclusione, dunque, deve riconoscersi il diritto dell'attrice a versi indennizzata dei danni patiti a seguito dell'incendio avvenuto il 30/04/2019, preso atto altresì dell'accordo transattivo intercorso tra e del 24/03/2021 con cui TE Controparte_8
è stata rilasciata espressa rinuncia al vincolo assicurativo nella polizza in oggetto (doc. 27 di parte attrice).
Così esaurito il tema dell'an, in relazione al quantum debeatur il Tribunale condivide e fa proprie le conclusioni cui è giunto il nominato c.t.u., p.i. in quanto Persona_1
tecnicamente e logicamente argomentate e redatte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
In particolare, confermando peraltro che “Dalla documentazione in atti presa in esame
l'impianto risulta essere stato regolarmente manutenzionato, quindi perfettamente efficiente, nel tempo, vedi ultimo rapporto di manutenzione datato 19/02/2019” (pag. 3 della perizia) e dando atto che “L'impianto di produzione energia risultava completamente compromesso dall'incendio” (pag. 3 della perizia), con riferimento al cd. danno diretto il c.t.u. ha proceduto a svolgere una indagine di mercato per individuare la quotazione del gruppo elettrogeno per poi ritenere equa ed equilibrata la proporzionalità per le lavorazioni accessorie. Il consulente, dunque, ha concluso ritenendo congrue le fatture analizzate e prodotte in atti dalla società attrice per complessivi € 355.449,30 oltre Iva, che su voci specifiche riportano prezzi
21
R.G. 3305/2021 addirittura inferiori ai preziari nazionali applicabili (pag. 6 della perizia, docc. 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 di parte attrice). Da tale importo deve detrarsi la franchigia di € 7.500,00-, dovendosi pertanto riconoscere un indennizzo di € 347.949,30 oltre
Iva (pag. 9 della perizia).
In relazione a tale conclusione, il Giudice condivide le risposte rese dal c.t.u. alle osservazioni di parte convenuta, ritenute non giustificabili le decurtazioni e le esclusioni proposte dal perito di parte per complessivi € 75.156,30-, con la precisazione che le opere di “Attività di verifica fiscale sistemi digitali, Redazione varianti pratiche ambientali/GSE, Fornitura gruppi di misura, Nuova scheda PLC, Catalogazione rifiuti, Analisi pannelli incendiati,
Smaltimento Urea, Smaltimento rifiuti residui, Opere di adattamento impianto, non sono solamente pertinenti a quanto operato per poter riattivare l'impianto danneggiato dall'incendio ma costituiscono, insieme ai materiali utilizzati, conditio sine qua non per la riattivazione dell'impianto di generazione di energia elettrica, alcune di esse sono addirittura obbligatorie secondo norme ambientali” (pag. 8 della perizia), concludendo così che “Le lavorazioni e forniture risultano pertinenti al fine ultimo di riattivazione dell'impianto” (pag. 9 della perizia).
Con riferimento, poi, al danno indiretto da interruzione di esercizio, consistente nella perdita economica subita dall'attrice e correlata allo svolgimento della propria attività, a seguito de danno materiale indennizzabile, il c.t.u. ha confermato il metodo applicato dalla società
e ha proceduto al ricalcolo del danno per n. 83 giorni su 90 indennizzabili TE
(detratta dunque la franchigia di 7 giorni), così quantificando un danno complessivo di €
71.089,50 (pag. 9 della perizia), da ridursi ad € 68.922,47 ossia nella misura indicata dall'attrice nelle conclusioni rassegnate.
Dunque, il Tribunale condanna al pagamento in favore di PA della somma complessiva di € 416.871,77-. TE
Dal momento che tale importo è stato espresso in base ai parametri vigenti al momento del sinistro, e tenuto conto che quello risarcitorio è un debito di valore (in ultimo, Cass.
7216/2025), la somma come sopra indicata deve essere rivalutata dal giorno del sinistro
(30/04/2019) ad oggi.
22
R.G. 3305/2021 E ciò in quanto richiesta implicita nella richiesta di liquidazione del debito di valore (Cass. ord. 32985/2022; Cass. 5317/2022).
Inoltre, in considerazione del fatto che, con la presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria, oggetto di quantificazione da parte del Tribunale, diviene debito di valuta, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo saranno dovuti gli interessi legali sull'importo come sopra liquidato.
2. Fatta applicazione del principio processuale della ragione più liquida come desumibile dagli artt. 111 e 24 Cost., la domanda di parte convenuta nei confronti di Controparte_2
è infondata in assenza di prova della riferibilità causale dell'incendio verificatosi il
[...]
30/04/2019 all'intervento eseguito dalla parte chiamata a seguito di altro precedente sinistro verificatosi il 23/01/2019 così come alla asserita carenza manutentiva dell'impianto.
Orbene, la società convenuta ha dedotto che, prima del PA
verificarsi dell'incendio per cui è causa, e precisamente in data 23/01/2019, lo stesso impianto di cogenerazione, ubicato in Rieti Via della Meccanica n. 10, è stato interessato da un altro sinistro che ha riguardato il motore dell'impianto (blocco del motore); in particolare, si è verificata la rottura di 12 testate con relative guarnizioni e di un pistone.
Secondo la società convenuta, quindi, il sinistro del 23/01/2019 deve ritenersi direttamente collegato all'evento per cui è causa, dal momento che la stessa società TE
nel proprio atto introduttivo, ha precisato che la società quale incaricata dalla Controparte_5
società della manutenzione straordinaria dell'impianto di Controparte_2
cogenerazione, ha indicato, quale presumibile causa dell'incendio dell'aprile 2019, la presenza di microcrepature di una tubazione di iniezione del motore, che avrebbe creato un effetto di nebulizzazione del combustibile sulla parte del gruppo motore CAT 3512, all'altezza della bancata sinistra, che a contatto con le alte temperatore d'esercizio, avrebbe creato uno sviluppo di fiamma non arrestabile.
La contestazione in commento deve ritenersi infondata.
Anzitutto, è documentale che la società all'epoca Controparte_2 AR
in qualità di titolare del contratto di full service concluso con la società
[...] TE
in data 28/02/2017 (doc. 2 di parte chiamata) e relativo alla gestione e manutenzione
[...]
23
R.G. 3305/2021 ordinaria e straordinaria dell'impianto di cogenerazione sito in Rieti via della Meccanica n.
10, di proprietà della stessa odierna attrice, ha concesso in subappalto alla società CP_5
con contratto del 01/02/2018 (doc 3 di parte chiamata), tutte le attività di manutenzione
[...]
ordinaria e straordinaria, nonché di pronto intervento da eseguire sull'impianto di cogenerazione sopra richiamato.
Tra gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dalla società vi sono Controparte_5
anche quelli effettuati a seguito del guasto al motore registratosi in data 23/01/2019.
In particolare, si legge nella relazione tecnica redatta dalla l'accertamento, in Controparte_5
data 23/01/2019, della rottura di alcune parti del motore dell'impianto di cogenerazione della società quali testate, cilindri pistoni ed iniettori (doc. 4 di parte TE
chiamata).
Nello specifico, si legge che nei giorni antecedenti il 23/01/2019 veniva rilevato un consumo anomalo dell'olio motore, motivo per il quale era stato programmato uno spegnimento della centrale per effettuare le indagini tecniche necessarie al fine di comprendere la causa dell'anomalia riscontrata. In tale contesto, veniva constatato che uno dei giunti elastici di connessione del circuito di raffreddamento del motore si era danneggiato, provocando una fuoriuscita di liquido refrigerante. Ciò aveva generato un abbassamento della pressione del circuito al puto tale che la pompa d'acqua cominciando a cavitare, non era stata più in grado di far circolare il liquido di raffreddamento, con conseguente innalzamento della temperatura del liquido presente all'interno del motore. Tale situazione aveva generato delle sacche di vapore interne che avevano, poi, danneggiato alcuni elementi del motore quali, appunto, testate, cilindri pistoni ed iniettori. Nello specifico, poteva constatarsi che le testate si erano lesionate internamente a causa dei picchi di pressione generati dal vapore ed il surriscaldamento delle canne aveva portato, inoltre, ad una dilatazione eccessiva di 3 pistoni provocando il grippaggio e il conseguente blocco dell'impianto.
La società dunque, concludeva ritenendo il sinistro riconducibile a cause Controparte_5
accidentali, indicando analiticamente, gli elementi del motore interessati dal sinistro ovvero:
n. 12 teste di motore;
n. 12 serie guarnizioni teste;
n. 1 pistone;
n. 5 cilindri;
n. 12 iniettori;
bronzine, guarnizioni, fasce elastiche.
24
R.G. 3305/2021 Come previsto nel contratto di subappalto sopra richiamato (doc. 3 di parte chiamata), la società procedeva alle opere di riparazione dell'impianto. Controparte_5
A conclusione delle opere di riparazione, l'impianto veniva nuovamente messo in produzione in data 19/02/2019, come risulta dai dati estrapolati dal Portale Clienti di E-Distribuzione
S.p.a., in cui sono indicate le curve di carico registrate nel mese di febbraio 2019 (doc.10 di parte chiamata), così come dal Registro delle Letture dei Contatori, regolarmente vidimato, relativo ai mesi di marzo 2019 e aprile 2019 (doc. 42 di parte attrice). Entrambi questi documenti attestano come l'impianto di cogenerazione fosse stato rimesso in funzione nel mese di febbraio 2019 e come lo stesso abbia, poi, regolarmente funzionato successivamente, sino alla data dell'incendio per cui è causa.
Del resto, come già anticipato, lo stesso c.t.u. ha constato che alla data dell'incendio dell'aprile 2019 l'impianto “risulta essere stato regolarmente manutenzionato, quindi perfettamente efficiente” (pag. 3 della perizia).
In ogni caso, si osservi che secondo il rapporto di intervento della società le Controparte_5
microcrepature che si sarebbero create improvvisamente avrebbero riguardato le tubazioni di iniezione, ma su tale componente (tubazioni di iniezione) il manutentore non è in alcun modo intervenuto successivamente al guasto motore del 23/01/2019, essendo, invece, intervenuto, come sopra precisato, su altri elementi del motore, quali testate, guarnizioni, pistoni, bronzine ed iniettori. (docc. 5, 6, 7 e 8 di parte chiamata). Conseguentemente, non può ritenersi sussistente alcun rapporto diretto o indiretto, tra le “...microcrepature di una tubazione di iniezione del motore...”, indicata quale presumibile causa di innesco dell'incendio, e le attività di manutenzione straordinaria compiute dalla società a seguito del Controparte_5
sinistro del gennaio 2019.
Con l'ulteriore precisazione che parte convenuta non ha offerto alcuna prova a sostegno della riferibilità causale dell'incendio alla condotta attiva o omissiva della terza chiamata, limitandosi a richiedere l'espletamento di c.t.u. assolutamente esplorativa e come tale inammissibile. Anzi, parte convenuta non chiarisce nemmeno quale sarebbe stato l'intervento e/o l'omissione di cui la società e per essa la società CP_2 CP_2 Controparte_5
25
R.G. 3305/2021 debba ritenersi responsabile ai fini della causazione dell'incendio, riportando solo la successione temporale dei due eventi.
Quanto poi alle attività di manutenzione ordinaria dell'impianto, come già sopra evidenziato, risultano in atti i rapporti di intervento (doc. 12 di parte chiamata) e il regolare svolgimento di tale attività è stata confermata anche dal testimone sentito all'udienza Testimone_2
del 12/10/2023.
3. Il rigetto della domanda spiegata dalla convenuta nei confronti di Controparte_2
assorbe ogni decisione sulle domande subordinate all'accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico della convenuta e in favore delle parti vittoriose, con distrazione PA
delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM
147/2022 tenuto conto del valore della causa.
Nessun aumento ex art. 4 comma 2 DM 147/2022 tenuto conto delle concrete difese svolte dalle parti in relazione alle distinte posizioni processuali.
Spese di c.t.u. p.i. già liquidate con decreto d.d. 31/03/2025 Persona_1
definitivamente e per intero a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: condanna la convenuta al pagamento in favore di PA TE della somma di € 416.871,77 oltre rivalutazione dalla data del sinistro ad oggi, oltre interessi legali (sulla somma così rivalutata) dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
rigetta la domanda spiegata dalla convenuta nei confronti di PA
(già ; Controparte_2 AR
26
R.G. 3305/2021 condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di PA
e per essa in favore dell'avv. Marco De Pascalis dichiaratosi antistatario TE ex art. 93 c.p.c., liquidate in € 22.457,00 per compensi professionali, € 1.251,38 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IV come per legge;
condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di PA
(già , liquidate in € 22.457,00 per compensi Controparte_2 AR professionali, € 1.254,60 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IV come per legge;
condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di PA
liquidate in € 22.457,00 per compensi professionali, € 1.214,00 per Controparte_5
anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IV come per legge;
condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di PA
(quale chiamata da , liquidate in € PA Controparte_2
22.457,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, CPA e IV come per legge;
condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di PA
(quale chiamata di , liquidate in € 22.457,00 PA Controparte_5
per compensi professionali, oltre 15% spese generali, CPA e IV come per legge.
Spese di c.t.u. p.i. già liquidate con decreto d.d. 31/03/2025 Persona_1
definitivamente e per intero a carico di parte convenuta.
Così deciso in Pistoia, il 04 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
27
R.G. 3305/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3305/2021 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. e P.IV ), in persona del legale TE P.IV_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco De Pascalis del Foro di
Terni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Viale Cesare Battisti n. 45, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(P.IV ), in persona del legale PA P.IV_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Vitagliano del Foro di
Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Santa Reparata n.
40, giusta procura in atti;
- parte convenuta –
con la chiamata in causa di
(C.F. e P.IV ), già Controparte_2 P.IV_3 [...] in persona dell'amministratore delegato dott. CP_3 CP_4 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pantaloni del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, giusta procura in atti;
1
R.G. 3305/2021 - parte terza chiamata - nonché di
(P.IV ), in persona del suo PA P.IV_4 procuratore ad negotia dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ranieri Parte_2
del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Celli in
Montecatini Terme, Via Ugolino da Montecatini n. 5, giusta procura in atti;
- parte terza chiamata -
e di
(P.IV ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IV_5 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. RD LL del Foro di Latina ed elettivamente domiciliata in presso l'indirizzo PEC: Email_1
giusta procura in atti;
- parte terza chiamata - nonché di
C.F. e P.IV ), in persona del legale PA P.IV_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Miglio del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecatini Terme, Via Palestro n. 3, giusta procura in atti.
- parte terza chiamata -
Oggetto: contratto di assicurazione;
* * *
Causa trattenuta in decisione in data 17/12/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte attrice:
- come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data
16/12/2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, accertata l'operatività della polizza All Risk n. 56503/175/152540678 per il sinistro in premessa richiamato, condannare la al pagamento in favore della della PA TE
2
R.G. 3305/2021 somma complessiva di € 416.871,77, così come sopra giustificata, o a quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre C.A. ed IV come per legge”.
Del procuratore di parte convenuta:
- come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data
16/12/2024:
“Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza disattesa e/o reietta, voglia respingere la domanda attorea perché gli importi pretesi non sono indennizzabili in forza di polizza e comunque perché infondata in fatto e in diritto.
Nella denegata ipotesi di suo accoglimento Voglia il Tribunale tener conto dei criteri di liquidazione di cui alla polizza e degli scoperti/franchigie in essa previsti e quindi, previa surroga di nei diritti di ex art. 1916 c.c., Controparte_6 TE
condannare già in quanto responsabile del Controparte_2 AR
sinistro, a rimborsare a quanto la stessa dovesse, per ipotesi Controparte_6 denegata, pagare a all'esito di questo procedimento. TE
Con vittoria delle spese di lite oltre cap ed iva di legge.
In via istruttoria: omissis”.
Del procuratore della parte terza chiamata Controparte_2
- come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data
16/12/2024 e dunque come in comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13/06/2022:
“In via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione di surroga, ex art. 1916 c.c. esercitata dalla nei confronti di PA
Controparte_2
nel merito, ancora in via preliminare ma subordinata, accertare e dichiarare, ex art. 164 comma 4 c.p.c., la nullità dell'atto di chiamata in causa della PA
per carenza dell'elemento della causa petendi;
3
R.G. 3305/2021 nel merito, in via principale, subordinatamente al rigetto delle eccezioni sopra svolte, respingere la domanda avanzata dalla in quanto infondata PA
per i motivi in premessa indicati;
nel merito, in via di ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda promossa dalla condannare la quale PA PA
compagnia assicuratrice della a manlevare e tenere indenne Controparte_2
integralmente quest'ultima di quanto la stessa dovesse essere condannata a pagare a qualsiasi titolo per l'incendio per cui è causa;
nel merito, sempre in via subordinata ma gradata, in caso di rigetto per qualsiasi motivo dell'azione di garanzia svolta nei confronti della e sempre che PA
sia accertata la responsabilità di quale sub committente, nella Controparte_2
verificazione dell'evento incendio per cui è causa, condannare la quale Controparte_5
subappaltatore, al risarcimento del danno sino alla concorrenza di quanto
[...]
dovesse essere condannata a pagare a titolo di risarcimento dei danni, oltre CP_2
accessori, per l'incendio verificatosi presso l'impianto di cogenerazione di proprietà della
TE
In ogni caso con vittoria, di onorari, spese di lite comprensivi di C.A. ed IV come per legge”.
Del procuratore della parte terza chiamata PA
- come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data
16/12/2024 e dunque come in comparsa di costituzione e risposta depositata in data
08/11/2022:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis nel merito accertare e dichiarare, per le ragioni espresse nel presente atto, la inoperatività della polizza
Responsabilità Civile dell'Impresa n. 1/56503/61/164788824 sottoscritta da CP_2
e per l'effetto rigettare le domande spiegate da questa nei confronti di
[...] [...]
con ogni conseguenza di causa. PA
4
R.G. 3305/2021 in via subordinata
Nella denegata e deneganda ipotesi in cui fosse ritenuta, anche parzialmente, come fondata la domanda di parte attrice nei confronti della convenuta , PA
accolta altresì la domanda di questa nei confronti di e ritenuta Controparte_2 operativa la polizza Responsabilità Civile dell'Impresa 1/56503/61/164788824 sottoscritta da con la comparente limitare la condanna della comparente terza Controparte_2
chiamata in causa alla sola somma che risulterà in corso di causa per l'effetto limitare la domanda di manleva della nei confronti di Controparte_2 PA
, nei limiti delle condizioni di polizza, del massimale previsto anche nelle singole sezioni
[...]
(in specie quella incendio richiamate al paragrafo 1 della presente comparsa) con applicazione delle franchigie e scoperti e limitatamente alla quota di responsabilità del proprio assicurato.
Con riserva di altro dedurre, eccepire, produrre e capitolare ulteriori prove per interpello e testi nei termini e nei modi di legge.
Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Del procuratore della parte terza chiamata Controparte_5
- come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data
16/12/2024:
“Piaccia all'adito Tribunale, respinta ogni avversa richiesta ed istanza, per le ragioni in punto di fatto e di diritto accertate nel corso del giudizio,
- accertare e dichiarare inammissibile l'azione di surroga, così come avanzata dalla
, quale convenuta principale nel giudizio instaurato dalla nei CP_1 TE
confronti della e, per l'effetto, nei confronti della Controparte_2 Controparte_5
chiamata in giudizio dalla per la detta azione di surroga;
Controparte_2
- e per l'effetto accertare e dichiarare come questa non poteva essere svolta nei confronti della estranea ai fatti oggetto del giudizio avviato dalla nei Controparte_5 TE
confronti della , convenuta principale, stante la mancanza di qualsiasi nesso CP_1
di causalità tra l'intervento di manutenzione straordinaria effettuato dalla nel Controparte_5
febbraio 2019, quale sub appaltatrice di ora AR Controparte_2
5
R.G. 3305/2021 presso l'impianto in Rieti Viale della Meccanica n. 10 di proprietà della ed il TE
sinistro del 30 aprile 2019 verificatosi presso lo stesso impianto;
- in via subordinata accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità, diretta o indiretta, della nella produzione del sinistro del 30 aprile 2019 presso l'impianto di Controparte_5
proprietà della in Rieti Via della Meccanica n. 10 a seguito dell'intervento di TE
straordinaria manutenzione del febbraio 2019 e respingersi la domanda di risarcimento del danno così come avanzata dalla in quanto infondata;
Controparte_2
- in caso di accoglimento della domanda della nei confronti PA
della e per l'effetto della domanda della nei Controparte_2 Controparte_2
confronti della per i lavori di straordinaria manutenzione effettuati nel Controparte_5
febbraio 2019 presso l'impianto di cogenerazione della in Rieti, Via della TE
Meccanica n.10, quale causa del sinistro del 30 aprile 2019 nello stesso sito, si chiede condannarsi la , chiamata in causa, quale compagnia PA
assicuratrice della all'epoca dei fatti a manlevare ed a tenere indenne Controparte_5
quest'ultima di quanto la stessa dovesse essere condannata a pagare, a qualsiasi titolo, per il sinistro del 30 aprile 2019.
Vittoria di onorari, spese comprensive di accessori come per legge”.
Del procuratore della parte terza chiamata PA
- come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 16/12/2024 e dunque come in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02/02/2023:
“Chiede il rigetto di ogni domanda rivoltale dalla con ogni conseguente CP_5 pronuncia in ordine alle spese di lite”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio TE
deducendo le seguenti circostanze: Controparte_7
- è titolare di una centrale di cogenerazione ubicata in Rieti, Via della TE
Meccanica n. 10, destinata alla produzione di energia elettrica a biomasse da oli vegetali;
6
R.G. 3305/2021 - per il suddetto impianto, parte attrice ha stipulato con la PA
polizza All Risk n. 56503/175/152540678 con descrizione del rischio assicurato in “impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica immessa in rete ed alimentata ad oli vegetali puri”;
- ha affidato la gestione completa dell'impianto a TE AR
, ivi incluso l'approvvigionamento dell'olio vegetale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, oltre che l'assistenza e il pronto intervento in caso di sinistro;
- in data 30/04/2019 la centrale di cogenerazione veniva colpita da un vasto incendio, domato solo a seguito di intervento dei Vigili del Fuoco;
in particolare, come emerso dalla relazione tecnica redatta da su incarico della stessa parte attrice, l'incendio causava il Controparte_5
danneggiamento dei seguenti apparati: gruppo motogeneratore CAT 3512; container di insonorizzazione;
impianto di trattamento dell'olio; impianto di ventilazione;
impianto elettrico di gestione;
impianto elettrico di potenza;
impianto DENOX;
alcuna anomalia, invece, veniva riscontrata nel funzionamento del sistema di controllo e telecontrollo da remoto della centrale e l'evento era, pertanto, da ricondurre ad una imprevedibile microapertura di una tubazione di iniezione del motore;
- a seguito del sinistro, denunciava l'accaduto alla propria compagnia TE assicurativa la quale comunicava l'apertura del sinistro e la nomina del PA
perito incaricato degli accertamenti;
- eseguiti vari sopralluoghi da parte del perito assicurativo sia presso il sito interessato dall'incendio che presso l'azienda ove era stato trasportato il motore danneggiato, la società attrice inoltrava una prima richiesta di stima del danno indennizzabile cui, tuttavia, non seguiva alcun riscontro da parte del perito incaricato da CP_1
- stante la perdurante inerzia, presentava formali reclami, sollecitando TE
ulteriormente la compagnia assicurativa, la quale, con pec del 04/07/2020 interrompeva unilateralmente la perizia contrattuale, comunicando che il danno subito dall'assicurata non poteva essere indennizzato secondo i termini di polizza.
Ciò premesso in fatto, parte attrice ha dedotto che la polizza assicurativa dalla stessa sottoscritta è una polizza All Risk e, pertanto, graverebbe sulla società fornire CP_1
7
R.G. 3305/2021 prova della riconducibilità del sinistro ad uno dei casi di esclusione previsti dalla polizza;
ha allegato, altresì, il comportamento contrario alla buona fede contrattuale e inosservante delle pattuizioni di polizza tenuto dalla convenuta, oltre che la genericità della causa di esclusione dalla stessa invocata. In ogni caso, parte attrice ha rilevato come nel caso di specie non possa configurarsi alcuna circostanza tale da poter comportare l'applicazione di una delle ipotesi di esclusione di cui alla polizza, trattandosi di polizza non standard, ma predisposta in ossequio alle particolari esigenze rappresentate dalla stessa TE
Ancora, parte attrice ha dedotto la non operatività del “vincolo leasing” previsto nella polizza limitatamente alla partita Incendio Impianto di Cogenerazione e relative garanzie, ciò in quanto la società attrice ha provveduto a proprie cure e spese al ripristino integrale dell'impianto e, dunque, alcun danno si sarebbe prodotto in capo alla società di leasing;
inoltre, a seguito di accordo transattivo concluso con in data Controparte_8
24/03/2021, quest'ultima si è impegnata a rilasciare alla società attrice espressa rinuncia al vicolo assicurativo previsto in suo favore dalla polizza.
Con riferimento alla quantificazione del danno, ha dedotto la sussistenza TE di un danno materiale diretto pari ad € 355.449,30-, portato dalla sommatoria delle spese sostenute per l'acquisto dei componenti danneggiati e per le opere necessarie al ripristino dell'impianto; fatta applicazione della franchigia di € 7.500,00 di cui alla polizza,
l'indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa ammonterebbe a complessivi €
347.949,30-. Oltre a tale voce di danno, parte attrice ha lamentato, altresì, un danno indiretto da interruzione di esercizio dalla stessa quantificato in € 68.922,47 detratti i n. 7 giorni di franchigia;
pertanto, ritenendo sussistente il diritto ad ottenere l'indennizzo in forza della polizza contrattuale stipulata con parte attrice ha concluso PA per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/03/2022 si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed PA
argomentato.
In particolare, in punto di fatto, parte convenuta ha dedotto che già in data 23/01/2019
[...]
era stata interessata da altro sinistro che aveva provocato la rottura di vari TE
8
R.G. 3305/2021 componenti dell'impianto, poi ripristinati dalla società tale AR
circostanza sarebbe direttamente collegata al successivo evento lesivo per cui è causa, atteso che l'incendio sarebbe stato causato da una perdita di gas proveniente proprio dalle componenti poco tempo prima sostituite dal manutentore;
pertanto, parte convenuta ha dedotto la responsabilità di per la verificazione del sinistro de quo, AR
posto che la stessa avrebbe effettuato una riparazione del tutto inidonea;
dunque, ritenendo di avere titolo ai sensi dell'art. 1916 c.c. di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso la suddetta società, ha chiesto di poter essere autorizzata a chiamare in causa AR
.
[...]
Con riferimento alla operatività della polizza, parte convenuta ha dedotto che in sede di assunzione del rischio, aveva affermato che il motore dell'impianto era TE
utilizzato per la produzione di energia elettrica utilizzando olio vegetale, omettendo di dichiarare che il suddetto motore, invece, era immesso in commercio dalla casa costruttrice come motore diesel;
dunque, parte attrice avrebbe utilizzato un combustibile diverso da quello prescritto dalla casa costruttrice, così violando le previsioni di cui all'art. 12 co. 2 delle condizioni di polizza;
inoltre, avrebbe omesso di intervenire a mezzo di personale tecnico specializzato, posto che le società incaricate dall'attrice, ovvero e AR
non risulterebbero abilitate o autorizzate alla manutenzione dell'impianto; Controparte_5
ancora, non risulterebbe effettuata alcuna denuncia alle autorità entro quindici giorni dall'evento, come prescritto dall'art. 15 lett. c) delle Condizioni Generali e, infine, non risulterebbero allegati alla polizza i bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, come richiesto ai fini dell'efficacia della polizza ai sensi dell'art. 3 allegato III alla medesima.
Ancora, parte convenuta ha contestato la sussistenza di proprie condotte ostruzionistiche in sede di accertamento peritale così come il quantum preteso da parte attrice, concludendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/06/2022 si è costituita in giudizio (già Controparte_2 AR
rilevando, innanzitutto, la inammissibilità dell'azione di surroga ai sensi dell'art. 1916
[...]
c.c. promossa da e ciò in ragione della rinuncia espressa dalla PA
9
R.G. 3305/2021 stessa compagnia assicurativa nella polizza conclusa con oltre che la TE
nullità della citazione per mancanza e/o incertezza totale della causa petendi.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda avanzata da Controparte_2
parte convenuta, rilevando che tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, così come le opere di pronto intervento da eseguire sullo stesso erano state concesse in subappalto alla società quest'ultima, in particolare, in occasione Controparte_5
del precedente guasto verificatosi in data 23/01/2019, non avrebbe effettuato alcun intervento sulle componenti successivamente interessate dall'incendio, ma avrebbe operato esclusivamente su altre parti del motore e, pertanto, alla stessa non sarebbe addebitabile alcun inadempimento.
Alla luce di quanto sopra esposto, parte chiamata ha chiesto di poter chiamare in causa tanto la propria compagnia assicurativa al fine di essere dalla stessa manlevata che la società quale esecutore delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria Controparte_5 dell'impianto al fine di essere dalla stessa tenuta indenne e/o risarcita in ipotesi di condanna;
ha, dunque, insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Autorizzata la chiamata in causa di e di con PA Controparte_5
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/11/2022 si è costituita in giudizio deducendo la inoperatività della polizza Responsabilità Civile PA dell'Impresa n. 1/56503/61/164788824, posto che la stessa prevede la copertura assicurativa in caso di “danni cagionati a terzi dalle subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'assicurato” mentre nel caso di specie l'incendio sarebbe divampato in momento diverso e non durante l'esecuzione dei lavori da parte della società subappaltatrice Controparte_5 in ogni caso, ha rilevato che la domanda di garanzia spiegata dall'assicurata, in caso di suo accoglimento, avrebbe dovuto essere contenuta entro i limiti delle condizioni di polizza, del massimale previsto, con applicazione di franchigie e scoperti indicati.
Con riferimento alle domande spiegate nei confronti della propria assicurata,
[...]
ha aderito a tutto quanto esposto da PA Controparte_2
contestando, altresì, la quantificazione del danno effettuata da parte attrice e concludendo, dunque, per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
10
R.G. 3305/2021 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/11/2022 si è costituita in giudizio contestando preliminarmente la propria chiamata in causa per Controparte_5
genericità e assenza di elementi idonei a provare la sussistenza di una propria eventuale responsabilità nella produzione dell'evento del 30/04/2019; difatti, tanto
[...]
che la stessa avrebbero omesso di allegare e PA Controparte_2
dimostrare i fatti posti a fondamento della chiamata in giudizio, mancando ogni specifica indicazione circa gli asseriti inadempimenti addebitabili ad Controparte_5
Inoltre, con riferimento agli interventi manutentivi precedenti l'incendio, la terza chiamata ha contestato che gli stessi possano essere messi in relazione con l'evento del 30/04/2019, posto che le suddette lavorazioni avevano interessato altre e diverse componenti dell'impianto; dunque, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate Controparte_5
conclusioni.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02/02/2023 si è costituita in giudizio PA
eccependo, in via preliminare, la mancanza di copertura assicurativa della
[...] CP_5
in quanto la polizza n. 1/56503/61/158816398 non sarebbe mai stata stipulata e il
[...]
relativo premio non sarebbe mai stato pagato;
in ogni caso, ha eccepito la prescrizione di ogni eventuale ipotetico diritto della società assicurata ai sensi dell'art. 2952 co. 2 c.c.-, oltre che l'inadempimento all'obbligo di preavviso ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c.-.
Infine, ha rilevato come non avrebbe fornito PA Controparte_5 prova dell'ultimazione dei lavori di riparazione entro il 30/04/2019; pertanto, TE
, nel corso degli interventi manutentivi, avrebbe improvvidamente messo in uso
[...]
l'impianto non ancora ripristinato, così causando l'incendio del 30/04/2019. Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, la società assicurativa ha concluso per l'integrale rigetto della domanda formulata nei suoi confronti dal Controparte_5
Celebrata la prima udienza di trattazione e concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. la causa è stata istruita documentalmente, mediante assunzione di prova orale ed espletamento di c.t.u. a firma del dott. dunque, il Giudice, ritenuta la Persona_1
11
R.G. 3305/2021 causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nel merito
1. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per le ragioni ivi indicate.
Anzitutto, è pacifico e documentale il verificarsi in data 30/04/2019 di un vasto incendio che ha colpito la centrale di cogenerazione destinata alla produzione di energia elettrica a biomasse da oli vegetali sita in Rieti della società (doc. 13 di parte TE
attrice), a seguito del quale l'Assicurata ha provveduto ad aprire il sinistro in data 02/05/2019
(doc. 15 di parte attrice), protocollato dalla società al n. 1- PA
8101-2019-0348948 (doc. 16 di parte attrice).
Il sinistro, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, è stato prontamente denunciato in ossequio al disposto di cui all'art. 17 lettera C) Condizioni Generali;
difatti, a seguito dell'incendio sono intervenuti i Vigli del Fuoco di Rieti (doc. 13 di parte attrice) che, come
è noto, per tali eventi, svolgono anche la funzione di Polizia Giudiziaria e del cui intervento
è stata fatta menzione nella denuncia di sinistro, e il relativo verbale di intervento è stato prodotto al primo perito incaricato da (doc. 49 di parte PA
attrice); inoltre, nei termini previsti dalla polizza è stata data formale comunicazione dell'evento anche all' di Rieti, per quanto concerne le attività di propria Controparte_9
competenza (doc. 50 di parte attrice).
Nella relazione dei Vigili del Fuoco in atti si legge che l'incendio si è verificato a causa di
“surriscaldamento di motori e macchine varie” e ha colpito il container di metallo all'interno del quale si erano il motore endotermico Genset ER, l'alternatore ad esso accoppiato, tutto il contenuto tecnologico collegato al gruppo elettrogeno, quali i cablaggi, le tubazioni,
l'impianto di ventilazione, il quadro di controllo ed interfaccia a bordo macchina, elementi questi tutti danneggiati dall'incendio. Sono risultate, altresì, danneggiate anche tutte le componenti fono-assorbenti anti rumore sempre all'interno dello stesso container.
Come risulta dalla relazione tecnica redatta in data 30/08/2019 dalla società Controparte_5 su incarico dell'attrice, l'incendio ha procurato il danneggiamento delle seguenti
12
R.G. 3305/2021 componenti: il gruppo motogeneratore CAT 3512; il container di insonorizzazione;
l'impianto di trattamento dell'olio; l'impianto di ventilazione;
l'impianto elettrico di gestione;
l'impianto elettrico di potenza;
l'impianto DENOX (doc. 14 di parte attrice). Inoltre, in detta relazione risulta attestato, a seguito delle approfondite verifiche effettuate tramite i propri tecnici, che non erano state evidenziate anomalie di alcun tipo dell'impianto e che dall'analisi dei dati memorizzati dal sistema di telecontrollo da remoto della centrale, lo stesso aveva regolarmente funzionato, concludendo che l'evento avrebbe dovuto essere ricondotto a cause accidentali, probabilmente ad una improvvisa e imprevedibile microapertura di una tubazione di iniezione del motore che avrebbe creato un effetto di nebulizzazione del combustibile sulla parte del gruppo motore CAT 3512, all'altezza della bancata sinistra, che a contatto con le alte temperature d'esercizio, avrebbe creato uno sviluppo di fiamma non arrestabile se non con l'intervento dei Vigili del Fuoco.
Peraltro, è pacifico ex art. 115 c.p.c. che la centrale in oggetto è munita di un sistema di controllo e telecontrollo da remoto, che, nel caso di specie, ha rilevato durante lo svilupparsi dell'incendio un repentino aumento delle temperature interne al container, che ha automaticamente spento la centrale (in funzionamento al momento del sinistro), garantendo così, gli standard di sicurezza necessari, atti ad evitare danni maggiori ai beni della
[...]
e/o di terzi o a persone. TE
Tanto considerato, è altresì documentale e non contestato che alla data del 30/04/2019 era in essere tra le parti la polizza All Risks n. 56503/175/152540678, accompagnata da n. 4
Allegati di estensione di polizza e da fascicolo informativo delle condizioni di polizza,
Modello 5151- edizione 01/06/2014 - (docc. 5 e 6 di parte attrice), a copertura del detto impianto di produzione di energia elettrica– si legge in particolare nell'allegato 1 che la garanzia assicurativa opera con riferimento agli “Impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica immessa in rete ed alimentato ad olii vegetali puri” applicati le franchigie, gli scoperti e i limiti pattuiti, prevendendo, per quanto qui di interesse un massimale per danni derivanti da incendio di € 1.130.000,00 - e a garanzia sia dei danni indiretti da interruzione del servizio conseguenti al guasto macchina nei limiti di 90 giorni
(allegato 3) sia dei danni diretti da guasti macchine (allegato 4).
13
R.G. 3305/2021 In particolare, nell'Allegato 3 dedicato alla Garanzia Danni da Interruzione di Esercizio viene precisato che, a proposito della “Copertura dell'estensione di garanzia offerta – Limitazioni ed Esclusioni”, l'estensione della garanzia indennizza l'Assicurato delle perdite economiche a lui imputabili correlate allo svolgimento della propria attività, a seguito di danno materiale indennizzabile a termini di contratto;
il “Principale obiettivo della polizza è riportare
l'Assicurato, attraverso il riconoscimento dell'indennizzo, alla situazione finanziaria che avrebbe avuto se non si fosse verificato il sinistro di un danno materiale risultato indennizzabile a termini di polizza”. Quindi, in uno “specchietto” sottostante viene riepilogato il funzionamento della franchigia temporale. Sotto la rubrica “Nome che regolano
l'Estensione di Garanzia” si legge che, quanto al Rischio Assicurato, la società indennizza le perdite che possono derivare dall'interruzione e diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito l'impianto assicurato, indennizzabile ai sensi delle Norme che regolano l'Assicurazione, nel luogo dove l'impianto stesso è ubicato, a condizione che l'impianto sia collegato alla rete elettrica tramite apposita cabina;
quindi all'art. 3 del medesimo paragrafo l'efficacia dell'Assicurazione viene sottoposta alla condizione essenziale che “faranno parte integrante della polizza i bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari”; il successivo art. 7, rubricato “Obblighi in caso di sinistro”, prevede l'obbligo dell'Assicurato, pena decadenza dei diritti all'indennizzo, tra il resto, di fornire entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo uno stato particolareggiato delle perdite subite dall'interruzione o la riduzione dell'attività e di tenere a disposizione i registri e libri, conti, fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire tutti i documenti, prove, informazioni, elaborati e quant'altro possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti a rischio di perdere il diritto all'indennizzo ex art. 1215 c.c.-. Inoltre, sotto il paragrafo “Condizioni particolari (sempre operanti)” la CP 1 precisa che “le informazioni riportate nel Questionario Compilato dal Contraente e relativa documentazione tecnica allegata e prodotta influiscono sulla valutazione del rischio con particolare riguardo a quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.-. In questi termini la società ha valutato ed accettato il rischio applicando tutte le condizioni riportate nella presente polizza (somme assicurate, limiti di indennizzo, deducibili e tassi)”.
14
R.G. 3305/2021 Nel successivo allegato 4 dedicato alla Garanzia Guasti Macchine si legge che la copertura della garanzia offerta indennizza l' per danni materiali e diretti ai macchinari Parte_3
assicurati, derivanti da qualunque evento accidentale non espressamente escluso, e nello specifico l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati da guasti e/o rotture interne e/o fenomeno elettrico derivante da cause esterne al macchinario attinente al processo di lavorazione, salvo le esclusioni elencate in polizza – in particolare, viene pattuita la deroga a quanto previsto dall'art. 12 nella misura in cui si legge “Con la presente garanzia, a deroga di quanto riportato all'art.12-Esclusioni del fascicolo informativo, si indennizzano i danni materiali e diretti causati da guasti e/o rotture interne e/o fenomeno elettrico non derivante da cause esterne al macchinario attinente al processo di lavorazione, con esclusione delle seguenti voci…” con la precisazione che “Ai soli fini della presente estensione di garanzia per macchinari si intendono macchinario completo, incluso di turbina, alternatore, trasformatore nonché tutti quegli elementi, componenti di connessione degli stessi, quelli finali per l'immissione della corrente nel circuito GR, macchinari e attrezzatura di controllo nulla escluso. Si intendono escluse le apparecchiature elettroniche, come da glossario” - e nei limiti della somma assicurata di € 1.080.000,00 (valore a nuovo dei macchinari), fermo il limite di indennizzo, franchigie e scoperti pattuiti;
il successivo art. 5 rubricato
“Esclusioni”, prevede che la garanzia non opera a copertura dei danni, tra gli altri, “f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
a funzionamento improprio del macchinario e ad esponenti a prove che ne provochino sovraccarico e scondizionamento”. All'uopo, al paragrafo “Condizioni Speciali sempre operanti”, al punto CS7 è previsto che “l' deve stipulare a sue spese un Parte_3
contratto di manutenzione con la casa costruttrice od organizzazione dalla stessa autorizzata che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario. Indipendentemente dalle operazioni di manutenzione di cui sopra, l' deve comunque attenersi alle istruzioni del costruttore circa le modalità Parte_3
di uso e manutenzione a suo carico. L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta l'inoperatività dell'assicurazione.”
15
R.G. 3305/2021 Inoltre, è in atti il questionario redatto dalla società prima della TE
stipulazione del contratto di assicurazione (doc. 7 di parte attrice).
La società attrice ha completato tale documento in tutte le sue parti, facendo riferimento costante a Impianti Biogas- Biomassa e specificando alla voce “Attività” la produzione di energia elettrica a oli vegetali;
alla voce “Caratteristiche dell'Impianto” l'Assicurata ha barrato la voce “Cogenerazione con motori a combustione interna”, specificando gli altri dettagli richiesti sull'impianto ed il suo utilizzo, fornendo completa indicazione e descrizione di ogni sua componente - a pag. 3 viene espressamente indicato la tipologia del motore
(ER 3512) - e precisando alla voce “Tipo di materia utilizzata” quella di olii vegetali.
Risulta, infine, dalla documentazione in atti che, contestualmente alla redazione del questionario, la società ha fornito a la TE PA
seguente documentazione tecnica/amministrativa: Convenzione Prexis Energy - G.S.E. (doc.
1 di parte attrice); Assegnazione qualifica impianto IAFR (doc. 8 di parte attrice);
Documentazione tecnica fornita dalla (già Prexis Energy s.p.a.) al G.S.E. per Pt_1
autorizzazione impianto (doc. 9 di parte attrice); Planimetria di dettaglio del sito (doc. 10 di parte attrice); Relazione tecnico descrittiva della centrale di cogenerazione (doc. 11 di parte attrice, ove fin dalla pagina 8, paragrafo 1.6.1, risulta indicato espressamente che il motore
ER 3512 “…è composto da 2 bancate a V da sei cilindri ognuna, con ciclo Diesel, a quattro tempi…”; riferimento all'alimentazione a gasolio del motore si rinviene poi anche a pag. 22 della predetta Relazione Tecnico Descrittiva in cui si legge: “…il motore alternativo ad olio vegetale è costituito essenzialmente da un motore a ciclo diesel che aziona un alternatore trifase per la produzione di energia elettrica…”; inoltre, il richiamo alla tipologia di motore è presente anche in altre parti della relazione citata); Contratto di per Parte_4
la manutenzione, gestione e approvvigionamento della centrale di cogenerazione (doc. 12 di parte attrice).
Peraltro, proprio sulla base dei dati degli ultimi tre bilanci della società TE
(per altro pubblici perché ricavabili dalla Camera di Commercio) la società
[...]
ha provveduto a predisporre la polizza, che altrimenti non si sarebbe PA
16
R.G. 3305/2021 potuta sottoscrivere come espressamente previsto dall'art. 3 Allegato 3 alla polizza, con la conseguenza che tali bilanci sono stati e sono parte integrante del contratto stipulato.
Il testimone sentito all'udienza del 12/10/2023 quale agente assicurativo, Testimone_1 ha confermato, pur non ricordando la data esatta dell'accadimento, che la società attrice ha consegnato all' con sede in Agliana Via Carlo PA0
Goldoni 32, il Questionario per la polizza All Risks Impianti a biomassa e a biogas, compilato in ogni sia parte, precisando che “sicuramente è stato consegnato e compilato perché è un documento obbligatorio per poter stipulare questo tipo di polizza, è parte integrale della polizza, in sostanza”; inoltre il testimone ha riferito, in relazione ai docc. 1, 8, 9, 10, 11 e 12 di parte attrice e già sopra descritti, che “Posso dire che il questionario che mi si mostra riporta l'elenco degli allegati da inviare alla Direzione per la valutazione del rischio;
io nello specifico non so se la Compagnia per la valutazione del rischio abbia chiesto anche i documenti che mi si mostrano. Io sul resto non ricordo, posso ribadire che i documenti che la Compagnia richiede sono quelli elencati nel questionario, ove peraltro non mi sembra di vedere elencati tutti i documenti che mi si mostrano, che sono in più”, infine, riconoscendo come propria la sottoscrizione apposta in calce al doc. 53 di parte attrice, ossia alla missiva contenente un elenco analitico dei documenti ricevuti dalla PA
prima della stipula della polizza (“…la dimensione di alcuni documenti da Voi forniti preventivamente alla stipula della polizza n. 152540678…”), riconsegnati alla società attrice a seguito della richiesta di accesso agli atti da quest'ultima effettuata;
elenco nel quale risulta anche la relazione tecnica dell'impianto nella quale viene espressamente indicato l'utilizzo di un motore diesel alimentato ad olii vegetali nonché il contratto di Full regolante Pt_4
anche la manutenzione dell'impianto stesso.
Infine, il testimone ha confermato di aver trasmesso tale documentazione al competente
Ufficio di Direzione della che ha poi provveduto alla PA
predisposizione e invio della proposta/preventivo in base alla quale è stata poi emessa dall'Agenzia la Polizza All Risk n. 56503-175-152540678 (“E' vero, è così; tra l'altro questo tipo di polizze non possono essere emesse in autonomia dall' . ADR: se mi si chiede CP_9
come sia avvenuta questa trasmissione rispondo che noi abbiamo un sistema di
17
R.G. 3305/2021 comunicazione con la Direzione chiamata AHD, e dunque noi carichiamo sul portale tutta la documentazione assieme alla proposta di assicurazione che serve per valutare il contratto, tutto telematicamente;
ora se nel caso di specie sia avvenuto così non lo ricordo ma trattandosi di documentazione necessaria alla stipula della polizza, alla valutazione del rischio, ed essendo stata poi sottoscritta tale polizza presumo che la documentazione sia stata caricata. Penso che in archivio rimanga la traccia dell'invio. Su questo portale possono lavorare esclusivamente gli addetti all'Agenzia, ossia gli Agenti e gli impiegati, ma non il pubblico, vi sono specifiche e personali password per accedervi”).
Del resto, tutte le centrali di cogenerazione autorizzate dal GSE ad operare in Italia sono composte da gruppi elettrogeni che nascono per funzionare a gasolio e sono poi adattati al funzionamento ad olii vegetali o in generale ad altri tipi di combustibili “green” a seconda della tipologia di incentivazione ricevuta da parte del GSE;
dunque, non è sostenibile che una primaria compagnia assicurativa, quale è la che assicura una PA
molteplicità di impianti di cogenerazione in tutta Italia, non sia a conoscenza di tale circostanza e del fatto che non esistano sul mercato gruppi elettrogeni realizzati di fabbrica per essere alimentati ad olii vegetali. E proprio la documentazione prodotta in giudizio dalla convenuta comprova tale assunto (doc. 8 di parte convenuta); difatti, si legge ivi testualmente
“b- la produzione di energia elettrica tramite generatori dotati di un motore endotermico a ciclo Diesel accoppiato ad un alternatore sincrono in bassa o media tensione…”; inoltre, sempre esaminando tale documento, si nota che nella tabella, posta nell'ultima pagina, in cui sono indicate le marche dei motori utilizzati dalla suddetta Bio-watt, vi è anche il motore
“Cummins Power Generation”, ovvero la stessa marca del motore acquistato dalla società in sostituzione del motore ER danneggiato dall'incendio. TE
Orbene, l'esame della documentazione in atti (già più sopra citata) e gli esiti dell'istruttoria orale espletata, confermano in primo luogo che tale copertura assicurativa è stata espressamente pattuita a garanzia dell'impianto della di produzione di Pt_1 TE energia elettrica e alimentati anche con olii vegetali, dopo che l'Assicurata ha fornito alla società tutte le informazioni relative alle specifiche di detto PA
impianto.
18
R.G. 3305/2021 Con l'ulteriore precisazione che oggetto della copertura assicurativa è l'intero impianto di produzione di energia elettrica e non le singole componenti (Allegato 1 della polizza, come emerge anche dalla lettura del questionario ove sono dettagliatamente indicate le componenti dell'impianto, di cui il motore costituisce solo una parte, ulteriormente evidenziato come il capitale assicurato indicato in polizza corrisponde al valore dell'intero impianto e non a quello del solo gruppo elettrogeno che ne costituisce una componente, che ovviamente ha un valore di molto inferiore), e dunque in relazione a tale bene deve valutarsi la conformità dell'utilizzo secondo le indicazioni del costruttore, come previsto sia nell'Allegato 1 (art. 12
n. 2) sia nell'Allegato 1 CS 6 della Sezione Incendio nella parte in cui si legge che l' deve comunque provvedere periodicamente a sue spese all'osservanza di quanto Parte_3
indicato nelle varie prescrizioni e istruzioni indicate dalla casa costruttrice per uso e manutenzione o indicate dal manutentore.
Nel caso di specie, la centrale di cogenerazione è stata realizzata e fornita dalla società
[...]
come indicato nella Relazione Tecnica Descrittiva (doc. 11 pag. 4 di parte attrice) CP_11
e come risulta anche dalla Dichiarazione di Conformità dell'impianto in questione (doc. 47 di parte attrice), rilasciata dalla predetta società in data 18/06/2008, al PA1
momento del completamento della fornitura della centrale di co-generazione per cui è causa.
La predetta società, quindi, ha fornito anche il motore marca ER con le opportune modifiche da essa realizzate e necessarie per consentire l'alimentazione dello stesso anche tramite olii vegetali. Da ciò consegue che “ER” non può essere qualificato come
“costruttore” dell'impianto di cogenerazione assicurato, ma tale ruolo può essere riconosciuto solo alla predetta L'impianto di cogenerazione (che nella PA1
sua interezza, lo si ribadisce, costituisce l'oggetto del rischio assicurato) è stato, quindi, sempre utilizzato e manutenuto dalla società in conformità alle TE
prescrizioni del costruttore/fornitore ovvero della e delle società che si PA1
sono occupate del service/manutenzione.
Peraltro, proprio da quanto emerge dalla relazione della società del Controparte_5
30/08/2019, l'incendio si sarebbe verificato per cause accidentali e presumibilmente a causa di un'improvvisa ed imprevedibile micro-crepatura di una tubazione di iniezione del motore,
19
R.G. 3305/2021 che avrebbe creato un effetto di nebulizzazione del combustibile sulla parte del gruppo motore CAT 3512, all'altezza della bancata sinistra, che a contatto con le alte temperature d'esercizio, avrebbe creato uno sviluppo di fiamma non arrestabile se non con l'intervento dei
Vigili del Fuoco. In ragione di ciò, è evidente che il tipo di combustibile utilizzato non abbia avuto alcuna incidenza sulla produzione dell'evento, visto che lo stesso si sarebbe verificato con qualsiasi combustibile utilizzato, compreso il diesel.
Inoltre, si osservi a sostegno che, dopo il sinistro per cui è causa, la società TE
ha provveduto al rispristino di tutti i danni subiti a causa dell'incendio, compresa la
[...]
sostituzione del gruppo elettrogeno allacciato in centrale andato distrutto in seguito all'incendio con uno nuovo, in accordo con il perito della (doc. PA2
17 di parte attrice), senza che la Compagnia eccepisse alcunché.
Ancora, risulta in atti l'affidamento da parte dell'attrice alla società Controparte_2
(già della gestione completa dell'impianto unitamente AR all'approvvigionamento dell'olio vegetale pure impiegato come combustibile, oltre che del compito di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto stesso nonché l'assistenza e il pronto intervento in caso di sinistro (doc. 12 di parte attrice).
L'esistenza di tal incarico era ben nota alla Compagnia convenuta in quanto il relativo contratto è stato allegato al questionario sottoscritto in sede di stipula della polizza e rientrante tra i documenti elencati nella missiva doc. 53 di parte attrice, sottoscritta dal testimone Testimone_1
L'effettivo svolgimento dell'attività di manutenzione dell'impianto di cogenerazione per cui
è causa ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal testimone sentito Testimone_2 all'udienza del 12/10/2023 quale ingegnere collaboratore della società Controparte_2
il quale ha riferito di aver seguito personalmente la sorveglianza da remoto di tale
[...]
impianto (“Il mio è un ruolo squisitamente tecnico;
io mi occupavo del controllo a distanza per il tramite di un sistema che la società Sistematica S.p.a. aveva realizzato per la sorveglianza da remoto di questa come di altre centrali dello stesso tipo. ADR: se mi si chiede in cosa consistesse questo tipo di controllo a distanza rispondo che questo controllo includeva entrambe le funzionalità, ossia era un sistema di monitoraggio che direttamente
20
R.G. 3305/2021 colloquiava con l'automazione della centrale per rilevare tutti i parametri di funzionamento;
noi dunque avevamo la registrazione minuto per minuto della temperatura così come anche quella di altri parametri;
e avevamo installato anche delle telecamere per poter vedere il cancello, il motore, il serbatoio e diciamo i punti salienti della centrale”). Inoltre, il testimone ha riconosciuto i rapporti di intervento risalenti al periodo dal febbraio 2018 al
29/04/2019 prodotti in atti dalla società (doc. 12), riferendo che Controparte_2
“esaminando i vari interventi riconosco una serie di eventi più significativi che ricordo, ad esempio la sostituzione dell'interruttore generale perché lì si arrivò scopo una serie di monitoraggio di comportamenti strani, ossia l'improvvisa interruzione della produzione elettrica per brevi istanti, alcune sostituzioni interruttori;
ovviamente non posso ricordare di interventi di routine, come il cambio olio trattandosi di operazione periodica”.
In conclusione, dunque, deve riconoscersi il diritto dell'attrice a versi indennizzata dei danni patiti a seguito dell'incendio avvenuto il 30/04/2019, preso atto altresì dell'accordo transattivo intercorso tra e del 24/03/2021 con cui TE Controparte_8
è stata rilasciata espressa rinuncia al vincolo assicurativo nella polizza in oggetto (doc. 27 di parte attrice).
Così esaurito il tema dell'an, in relazione al quantum debeatur il Tribunale condivide e fa proprie le conclusioni cui è giunto il nominato c.t.u., p.i. in quanto Persona_1
tecnicamente e logicamente argomentate e redatte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
In particolare, confermando peraltro che “Dalla documentazione in atti presa in esame
l'impianto risulta essere stato regolarmente manutenzionato, quindi perfettamente efficiente, nel tempo, vedi ultimo rapporto di manutenzione datato 19/02/2019” (pag. 3 della perizia) e dando atto che “L'impianto di produzione energia risultava completamente compromesso dall'incendio” (pag. 3 della perizia), con riferimento al cd. danno diretto il c.t.u. ha proceduto a svolgere una indagine di mercato per individuare la quotazione del gruppo elettrogeno per poi ritenere equa ed equilibrata la proporzionalità per le lavorazioni accessorie. Il consulente, dunque, ha concluso ritenendo congrue le fatture analizzate e prodotte in atti dalla società attrice per complessivi € 355.449,30 oltre Iva, che su voci specifiche riportano prezzi
21
R.G. 3305/2021 addirittura inferiori ai preziari nazionali applicabili (pag. 6 della perizia, docc. 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 di parte attrice). Da tale importo deve detrarsi la franchigia di € 7.500,00-, dovendosi pertanto riconoscere un indennizzo di € 347.949,30 oltre
Iva (pag. 9 della perizia).
In relazione a tale conclusione, il Giudice condivide le risposte rese dal c.t.u. alle osservazioni di parte convenuta, ritenute non giustificabili le decurtazioni e le esclusioni proposte dal perito di parte per complessivi € 75.156,30-, con la precisazione che le opere di “Attività di verifica fiscale sistemi digitali, Redazione varianti pratiche ambientali/GSE, Fornitura gruppi di misura, Nuova scheda PLC, Catalogazione rifiuti, Analisi pannelli incendiati,
Smaltimento Urea, Smaltimento rifiuti residui, Opere di adattamento impianto, non sono solamente pertinenti a quanto operato per poter riattivare l'impianto danneggiato dall'incendio ma costituiscono, insieme ai materiali utilizzati, conditio sine qua non per la riattivazione dell'impianto di generazione di energia elettrica, alcune di esse sono addirittura obbligatorie secondo norme ambientali” (pag. 8 della perizia), concludendo così che “Le lavorazioni e forniture risultano pertinenti al fine ultimo di riattivazione dell'impianto” (pag. 9 della perizia).
Con riferimento, poi, al danno indiretto da interruzione di esercizio, consistente nella perdita economica subita dall'attrice e correlata allo svolgimento della propria attività, a seguito de danno materiale indennizzabile, il c.t.u. ha confermato il metodo applicato dalla società
e ha proceduto al ricalcolo del danno per n. 83 giorni su 90 indennizzabili TE
(detratta dunque la franchigia di 7 giorni), così quantificando un danno complessivo di €
71.089,50 (pag. 9 della perizia), da ridursi ad € 68.922,47 ossia nella misura indicata dall'attrice nelle conclusioni rassegnate.
Dunque, il Tribunale condanna al pagamento in favore di PA della somma complessiva di € 416.871,77-. TE
Dal momento che tale importo è stato espresso in base ai parametri vigenti al momento del sinistro, e tenuto conto che quello risarcitorio è un debito di valore (in ultimo, Cass.
7216/2025), la somma come sopra indicata deve essere rivalutata dal giorno del sinistro
(30/04/2019) ad oggi.
22
R.G. 3305/2021 E ciò in quanto richiesta implicita nella richiesta di liquidazione del debito di valore (Cass. ord. 32985/2022; Cass. 5317/2022).
Inoltre, in considerazione del fatto che, con la presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria, oggetto di quantificazione da parte del Tribunale, diviene debito di valuta, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo saranno dovuti gli interessi legali sull'importo come sopra liquidato.
2. Fatta applicazione del principio processuale della ragione più liquida come desumibile dagli artt. 111 e 24 Cost., la domanda di parte convenuta nei confronti di Controparte_2
è infondata in assenza di prova della riferibilità causale dell'incendio verificatosi il
[...]
30/04/2019 all'intervento eseguito dalla parte chiamata a seguito di altro precedente sinistro verificatosi il 23/01/2019 così come alla asserita carenza manutentiva dell'impianto.
Orbene, la società convenuta ha dedotto che, prima del PA
verificarsi dell'incendio per cui è causa, e precisamente in data 23/01/2019, lo stesso impianto di cogenerazione, ubicato in Rieti Via della Meccanica n. 10, è stato interessato da un altro sinistro che ha riguardato il motore dell'impianto (blocco del motore); in particolare, si è verificata la rottura di 12 testate con relative guarnizioni e di un pistone.
Secondo la società convenuta, quindi, il sinistro del 23/01/2019 deve ritenersi direttamente collegato all'evento per cui è causa, dal momento che la stessa società TE
nel proprio atto introduttivo, ha precisato che la società quale incaricata dalla Controparte_5
società della manutenzione straordinaria dell'impianto di Controparte_2
cogenerazione, ha indicato, quale presumibile causa dell'incendio dell'aprile 2019, la presenza di microcrepature di una tubazione di iniezione del motore, che avrebbe creato un effetto di nebulizzazione del combustibile sulla parte del gruppo motore CAT 3512, all'altezza della bancata sinistra, che a contatto con le alte temperatore d'esercizio, avrebbe creato uno sviluppo di fiamma non arrestabile.
La contestazione in commento deve ritenersi infondata.
Anzitutto, è documentale che la società all'epoca Controparte_2 AR
in qualità di titolare del contratto di full service concluso con la società
[...] TE
in data 28/02/2017 (doc. 2 di parte chiamata) e relativo alla gestione e manutenzione
[...]
23
R.G. 3305/2021 ordinaria e straordinaria dell'impianto di cogenerazione sito in Rieti via della Meccanica n.
10, di proprietà della stessa odierna attrice, ha concesso in subappalto alla società CP_5
con contratto del 01/02/2018 (doc 3 di parte chiamata), tutte le attività di manutenzione
[...]
ordinaria e straordinaria, nonché di pronto intervento da eseguire sull'impianto di cogenerazione sopra richiamato.
Tra gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dalla società vi sono Controparte_5
anche quelli effettuati a seguito del guasto al motore registratosi in data 23/01/2019.
In particolare, si legge nella relazione tecnica redatta dalla l'accertamento, in Controparte_5
data 23/01/2019, della rottura di alcune parti del motore dell'impianto di cogenerazione della società quali testate, cilindri pistoni ed iniettori (doc. 4 di parte TE
chiamata).
Nello specifico, si legge che nei giorni antecedenti il 23/01/2019 veniva rilevato un consumo anomalo dell'olio motore, motivo per il quale era stato programmato uno spegnimento della centrale per effettuare le indagini tecniche necessarie al fine di comprendere la causa dell'anomalia riscontrata. In tale contesto, veniva constatato che uno dei giunti elastici di connessione del circuito di raffreddamento del motore si era danneggiato, provocando una fuoriuscita di liquido refrigerante. Ciò aveva generato un abbassamento della pressione del circuito al puto tale che la pompa d'acqua cominciando a cavitare, non era stata più in grado di far circolare il liquido di raffreddamento, con conseguente innalzamento della temperatura del liquido presente all'interno del motore. Tale situazione aveva generato delle sacche di vapore interne che avevano, poi, danneggiato alcuni elementi del motore quali, appunto, testate, cilindri pistoni ed iniettori. Nello specifico, poteva constatarsi che le testate si erano lesionate internamente a causa dei picchi di pressione generati dal vapore ed il surriscaldamento delle canne aveva portato, inoltre, ad una dilatazione eccessiva di 3 pistoni provocando il grippaggio e il conseguente blocco dell'impianto.
La società dunque, concludeva ritenendo il sinistro riconducibile a cause Controparte_5
accidentali, indicando analiticamente, gli elementi del motore interessati dal sinistro ovvero:
n. 12 teste di motore;
n. 12 serie guarnizioni teste;
n. 1 pistone;
n. 5 cilindri;
n. 12 iniettori;
bronzine, guarnizioni, fasce elastiche.
24
R.G. 3305/2021 Come previsto nel contratto di subappalto sopra richiamato (doc. 3 di parte chiamata), la società procedeva alle opere di riparazione dell'impianto. Controparte_5
A conclusione delle opere di riparazione, l'impianto veniva nuovamente messo in produzione in data 19/02/2019, come risulta dai dati estrapolati dal Portale Clienti di E-Distribuzione
S.p.a., in cui sono indicate le curve di carico registrate nel mese di febbraio 2019 (doc.10 di parte chiamata), così come dal Registro delle Letture dei Contatori, regolarmente vidimato, relativo ai mesi di marzo 2019 e aprile 2019 (doc. 42 di parte attrice). Entrambi questi documenti attestano come l'impianto di cogenerazione fosse stato rimesso in funzione nel mese di febbraio 2019 e come lo stesso abbia, poi, regolarmente funzionato successivamente, sino alla data dell'incendio per cui è causa.
Del resto, come già anticipato, lo stesso c.t.u. ha constato che alla data dell'incendio dell'aprile 2019 l'impianto “risulta essere stato regolarmente manutenzionato, quindi perfettamente efficiente” (pag. 3 della perizia).
In ogni caso, si osservi che secondo il rapporto di intervento della società le Controparte_5
microcrepature che si sarebbero create improvvisamente avrebbero riguardato le tubazioni di iniezione, ma su tale componente (tubazioni di iniezione) il manutentore non è in alcun modo intervenuto successivamente al guasto motore del 23/01/2019, essendo, invece, intervenuto, come sopra precisato, su altri elementi del motore, quali testate, guarnizioni, pistoni, bronzine ed iniettori. (docc. 5, 6, 7 e 8 di parte chiamata). Conseguentemente, non può ritenersi sussistente alcun rapporto diretto o indiretto, tra le “...microcrepature di una tubazione di iniezione del motore...”, indicata quale presumibile causa di innesco dell'incendio, e le attività di manutenzione straordinaria compiute dalla società a seguito del Controparte_5
sinistro del gennaio 2019.
Con l'ulteriore precisazione che parte convenuta non ha offerto alcuna prova a sostegno della riferibilità causale dell'incendio alla condotta attiva o omissiva della terza chiamata, limitandosi a richiedere l'espletamento di c.t.u. assolutamente esplorativa e come tale inammissibile. Anzi, parte convenuta non chiarisce nemmeno quale sarebbe stato l'intervento e/o l'omissione di cui la società e per essa la società CP_2 CP_2 Controparte_5
25
R.G. 3305/2021 debba ritenersi responsabile ai fini della causazione dell'incendio, riportando solo la successione temporale dei due eventi.
Quanto poi alle attività di manutenzione ordinaria dell'impianto, come già sopra evidenziato, risultano in atti i rapporti di intervento (doc. 12 di parte chiamata) e il regolare svolgimento di tale attività è stata confermata anche dal testimone sentito all'udienza Testimone_2
del 12/10/2023.
3. Il rigetto della domanda spiegata dalla convenuta nei confronti di Controparte_2
assorbe ogni decisione sulle domande subordinate all'accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico della convenuta e in favore delle parti vittoriose, con distrazione PA
delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM
147/2022 tenuto conto del valore della causa.
Nessun aumento ex art. 4 comma 2 DM 147/2022 tenuto conto delle concrete difese svolte dalle parti in relazione alle distinte posizioni processuali.
Spese di c.t.u. p.i. già liquidate con decreto d.d. 31/03/2025 Persona_1
definitivamente e per intero a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: condanna la convenuta al pagamento in favore di PA TE della somma di € 416.871,77 oltre rivalutazione dalla data del sinistro ad oggi, oltre interessi legali (sulla somma così rivalutata) dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
rigetta la domanda spiegata dalla convenuta nei confronti di PA
(già ; Controparte_2 AR
26
R.G. 3305/2021 condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di PA
e per essa in favore dell'avv. Marco De Pascalis dichiaratosi antistatario TE ex art. 93 c.p.c., liquidate in € 22.457,00 per compensi professionali, € 1.251,38 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IV come per legge;
condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di PA
(già , liquidate in € 22.457,00 per compensi Controparte_2 AR professionali, € 1.254,60 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IV come per legge;
condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di PA
liquidate in € 22.457,00 per compensi professionali, € 1.214,00 per Controparte_5
anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IV come per legge;
condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di PA
(quale chiamata da , liquidate in € PA Controparte_2
22.457,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, CPA e IV come per legge;
condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di PA
(quale chiamata di , liquidate in € 22.457,00 PA Controparte_5
per compensi professionali, oltre 15% spese generali, CPA e IV come per legge.
Spese di c.t.u. p.i. già liquidate con decreto d.d. 31/03/2025 Persona_1
definitivamente e per intero a carico di parte convenuta.
Così deciso in Pistoia, il 04 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
27
R.G. 3305/2021