Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
379 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 379 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato il 25 settembre 1996 in MAROCCO (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mercato Saraceno Anno 1999 Atto n. 8
Parte II Serie C) tra i coniugi:
1. , nato in [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. BIANCHI LORIS e dall' avv.
BISSIONI GIULIA;
con ricorso a firma congiunta, depositato in data 21/02/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi (la separazione consensuale e) lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le
1
Nelle more del procedimento, omologata la separazione personale, Pt_1
costituiva con un nuovo difensore, revocando il consenso alle precedenti
[...]
pattuizioni e spiegando domanda nei termini che seguono:
1) l'immobile già a adibito a casa coniugale venga assegnato alla Sig.ra Pt_1
e il Sig. rinvenga quanto prima una soluzione abitativa asportando i
[...] CP_1
propri beni ed effetti personali;
2) la IG insieme alla figlia minorenne continui ad abitare Pt_1 Per_1
l'immobile in comproprietà tra i coniugi sostenendo interamente la rata del mutuo, mentre il signor si trasferisca quanto prima in altro idoneo Parte_2
immobile pagando interamente il canone di locazione, in questo modo andrà a compensare il pagamento del mutuo ipotecario, pagato dalla Sig.ra e che Pt_1
grava sulla casa coniugale. Sino a quando non si trasferirà il Sig. sostenga CP_1
il costo delle bollette preoccupandosi di saldare anche gli arretrati.
3) La casa coniugale venga messa in vendita solo nel momento in cui entrambi i coniugi abbiano trovato soluzioni abitative alternative e, nel caso di , idonee Pt_1
alla tutela della minore e delle abitudini della medesima collegate alla rete sociale creatasi. Quando sarà venduta, la somma percepita dedotto l'importo residuo del mutuo, sarà divisa al 50% fra i coniugi proprietari.
4) La figlia minore sia affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori e Per_1
collocata presso la madre e l'abitazione già coniugale. Il padre possa vedere e
2 tenere con sé la figlia accordandosi direttamente con la medesima e con la madre, comunque secondo le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
5)Il signor corrisponda alla IG l'importo mensile di € 250,00 Pt_2 Pt_1
rivalutabili anno per anno secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia non ancora economicamente autosufficiente. L'importo suddetto dovrà essere versato dal signor mediante bonifico bancario sul Pt_2
conto corrente che sarà comunicato dalla IG , entro il giorno 15 di ogni Pt_1
mese compresi gli arretrati. Ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, ricreative e scolastiche, purché opportunamente concordate e documentate, sostenute per le necessità della figlia, fino a quando questa non sarà economicamente autosufficiente;
all'uopo si rimanda al protocollo vigente presso l'intestato Tribunale di Forlì in ordine alla disciplina delle spese ordinarie e straordinarie.
L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre con obbligo del CP_1
di sottoscrivere le pratiche necessarie a questo totale accredito alla madre.
Si richiamano per quanto non espressamente oggetto di richiesta di modifica le condizioni già condivise in sede di separazione, domandando sin da ora termine per il deposito di documenti a riprova di quanto sopra esposto.
Anche si costituiva con un nuovo difensore, nei termini Controparte_1
che seguono:
Il sig. si riporta integralmente ad ogni atto di causa, e a Controparte_1
tutto quanto già dedotto, eccepito, prodotto e richiesto nei precedenti atti di causa e in udienza, e contestando tutto quanto ex adverso ex novo dedotto, eccepito, prodotto e richiesto, e insiste nelle domande e conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Disposta la comparizione, all'udienza del 12/03/2025 le parti si riportavano alle rispettive richieste.
3 Il Presidente-Giudice designato, allo scioglimento della riserva, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che le domande siano improcedibili e vadano comunque rigettate.
L'art. 473-bis.51 c.p.c., introdotto dalla Riforma Cartabia, prevede necessariamente il requisito dell'esistenza di accordi tra le parti, conseguendo all'inidoneità di una eventuale soluzione modificativa (anche su sollecitazione del Giudice), il rigetto allo stato della domanda.
Dunque, le norme procedurali introdotte dalla citata riforma non consentono più
(come faceva l'abrogato art. 4 co. 16° della L. 898/70) la possibilità di trasformazione del rito da consensuale in contenzioso.
Infatti l'art. 473-bis.51 co. 4 c.p.c. (Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda) riproduce sostanzialmente la previsione dell'abrogato art. 158 co. 2 c.c. (Quando
l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione).
Ed è portato giurisprudenziale costante che, in caso di dissenso sull'omologa della separazione, consegua l'improcedibilità della domanda.
Non ignora peraltro il Collegio che, prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 149/22, la giurisprudenza della Suprema Corte riteneva di distinguere le conseguenze della revoca del consenso da parte di uno dei coniugi nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio congiunti: “Qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in
4 caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose” (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19540 del 24/07/2018 (Rv. 650192 - 01).
Tuttavia l'ordinanza citata, nel definire la sorte dei procedimenti di separazione e divorzio, in caso di revoca del consenso, evidenzia (con riferimento alla disciplina previgente) le “differenze” insite nella “diversa disciplina dettata per l'ipotesi in cui le condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli appaiano in contrasto con il loro interesse, dal momento che per la separazione l'art. 158, secondo comma, cod. civ. consente al tribunale di suggerire le necessarie modificazioni e, in caso d'inidonea soluzione, di rifiutare allo stato l'omologazione, mentre l'art. 4, sedicesimo comma, della legge n. 898 del 1970 prevede l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose” (cfr. pagg. 3 e 4, in motivazione), così giungendo alla conclusione dell'improcedibilità della domanda di separazione consensuale con revoca del consenso.
Deve essere dunque esclusa la possibilità anche per il divorzio di trasformazione del rito, conseguente, nello specifico, alla già richiamata abrogazione dell'art. 4 L.
898/70 (e e dell'art. 158 co. 2 c.c.), sicché unica disciplina applicabile (in forza
5 dell'art. 473-bis.51 co. 4 c.p.c.) è quella del mantenimento del consenso delle parti ovvero l'introduzione di una nuova causa in sede contenziosa.
Di qui il rigetto allo stato delle domande.
Il tenore della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigetta allo stato tutte le domande.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Forlì, 24/03/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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