Articolo 1 della Legge 28 dicembre 1977, n. 970
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20 gennaio 1978
Art. 1. Articolo unico

I limiti di somma previsti dall' articolo 1 e dall' articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552 , oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali e' tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte.

Entrata in vigore il 20 gennaio 1978