Art. 1. Articolo unico
I limiti di somma previsti dall' articolo 1 e dall' articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552 , oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali e' tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte.
I limiti di somma previsti dall' articolo 1 e dall' articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552 , oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali e' tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte.