Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/06/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Cristiana Satta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3658/2024 R.G. avente ad oggetto: “Pegno-Ipoteca-Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili”, vertente
TRA
c.f.: , con sede legale in Conegliano (TV), Via Parte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Giuseppe Bragato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano (MI), alla via Castel Morrone
n.2, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. , (c.f. P_ C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Zamparelli, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Sant'Anastasia (NA), alla via Verdi n. 18, giusta procura in atti.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.2025 il giudice, sulle conclusioni delle parti costituite, riservava la causa in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso ex art.281decies c.p.c. depositato in data 07.05.2024, la società
in persona della mandataria e procuratrice speciale alla Parte_1 gestione del recupero dei crediti rappresentata da Controparte_2
in persona del procuratore speciale, deduceva che Controparte_3
1
la (detenuta al 100% da Unione delle Banche Italiane S.p.A.) Controparte_4 concedeva il finanziamento di € 70.000,00 con contratto di mutuo ipotecario di natura fondiaria, concluso in data 30.07.2008 giusta scrittura privata autenticata dal notaio , ai coniugi ( in regime di comunione legale dei beni) Persona_1
e , i quali avevano dato atto della ricezione della somma P_ Parte_4 rilasciandone ampia quietanza. Rilevava come a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal predetto contratto di mutuo, la IG.ra aveva Pt_4 acconsentito in contratto all'iscrizione di ipoteca in primo grado sino alla concorrenza di € 105.000,00 sull'immobile di piena proprietà della stessa, sito in
Casoria (NA) alla via Nazionale delle Puglie n.130 (identificato al catasto al foglio
15, mappale 202, sub 20), ipoteca iscritta il 31.07.2008 al n. 42952/8609
Conservatoria RR.II. OL 2.
Deceduta in data 08.05.2011 la IG.ra e fusasi per incorporazione la Pt_4 [...] in Unione delle Banche Italiane S.p.A. con atto notarile del 05.07.2012, CP_4
l' stante l'inadempienza della parte mutuataria, con Controparte_5 raccomandata del 21.09.2016 intimava il pagamento di n.16 rate di ammortamento non pagate per complessivi euro 6.339,15; rimasta senza esito l'intimazione, l'
[...] in data 08.03.2017 provvedeva ad effettuare la segnalazione a sofferenza CP_5 della posizione e, per l'effetto, chiedeva che i debitori venissero classificati “a sofferenza” e segnalati in “Centrale dei Rischi”.
L'istante proseguiva rappresentando di aver acquistato pro soluto da CP_5
in virtù di contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi
[...] degli articoli 1 e 4 L130/99 e 58 TUB stipulato in data 20.07.20218, un portafoglio di crediti pecuniari, tra i quali il credito originato da Banca 24- 7 S.p.A., fusasi in nei confronti dei IG.ri e . Controparte_5 P_ Parte_4
Essa istante, poi, nominava la quale mandataria per Controparte_2 la gestione ed il recupero dei crediti relativi alla suddetta cessione, la quale, dopo aver intimato il pagamento del debito al debitore superstite con raccomandata del
21.09.2018, a sua volta conferiva nel maggio del 2019 procura alla Controparte_3 per lo svolgimento delle attività operative concernenti
[...]
l'amministrazione, la gestione, il recupero e l'incasso dei crediti nonché dei connessi servizi accessori.
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Intimato il pagamento con ulteriore raccomandata del 10.04.2019, l'istante, in qualità di creditrice ipotecaria, agiva ex art. 481 c.c. nei confronti di P_
(marito co-mutuatario), e (figli), quali chiamati per Parte_2 Parte_3 legge all'eredità della debitrice (deceduta nel 2011), i quali venivano dichiarati Pt_4 decaduti dalla possibilità di accettare l'eredità della defunta per scadenza del termine fissato dal giudice. Adito nuovamente questo tribunale per la nomina di un curatore dell'eredità giacente – istanza rigettata a cagione della permanenza dei chiamati presso l'immobile di proprietà della defunta ed oggetto di ipoteca – ed intimato nuovamente il pagamento del debito originato dal mutuo ipotecario del
30.07.2008, oltre che al mutuatario superstite, anche ai due figli coeredi, la ricorrente agiva ex art. 702bis c.p.c. al fine di vedere accertata in capo agli odierni resistenti la qualità di eredi della IG.ra , conclusosi con declaratoria di Pt_4 inammissibilità per difetto di legittimazione ad agire stante la mancata prova circa la classificazione del contratto di mutuo “a sofferenza” e la segnalazione in centrale rischi, in uno alla mancata allegazione della lista dei crediti oggetto di cessione e del contratto di cessione.
Chiedeva, pertanto: - accertarsi la devoluzione per legge dell'eredità di Parte_4 al coniuge superstite e ai due figli;
- accertarsi che i predetti chiamati all'eredità legittima di siano stati nel possesso dei beni ereditari Parte_4 ininterrottamente dalla data del decesso della IG.ra (occorsa in data Pt_4
8/5/2011), per aver abitato e risieduto anagraficamente nell'appartamento ipotecato sito in Casoria (NA), Via Nazionale delle Puglie n.130; -dichiarare P_
decaduto dalla facoltà di accettare l'eredità del coniuge per mancato esercizio
[...] della facoltà di accettazione entro il termine ex art. 481 c.c.; -dichiarare Pt_2
e eredi puri e semplici;
-ordinare al Conservatore
[...] Parte_3 competente di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza al fine di dare continuità art. 2650 c.c. alle trascrizioni circa la titolarità del predetto bene immobile sito in Casoria (NA), alla via Nazionale delle Puglie n.130.
Incardinato il giudizio mediante regolare notifica, si costituivano in giudizio
, e con comparsa depositata in P_ Parte_2 Parte_3 data 25.10.2024, a mezzo della quale rilevavano, in via preliminare, di non aver mai posseduto copia del mutuo fondiario e che dalla documentazione ex adverso prodotta non risulta l'atto di erogazione e quietanza della somma asseritamente
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mutuata. Eccepivano, poi, il difetto di legittimazione attiva in capo alla società ricorrente, non avendo la stessa provato la cessione del credito che assume aver acquisito dalla Banca 24 -7 S.p.A, negando, al contempo, di aver ricevuto le intimazioni stragiudiziali di pagamento e disconoscendo la firma apposta in calce al presunto avviso di ricevimento. Rappresentavano, poi, che la società
[...]
procuratrice di a sua volta Controparte_3 Controparte_2 mandataria di non risultava iscritta all'albo ex art. 106 del T.U.B. Parte_1
Nel merito, si dolevano della vessatorietà di non meglio identificate clausole e dell'abusività del contratto posto a base dell'esperita azione per violazione degli artt.
1341 c.c. e 33 Codice del consumo, riservandosi di evidenziare i profili di nullità subordinatamente all'accoglimento dell'istanza di ordine di esibizione del contratto.
Eccepivano, poi, la nullità e/o l'annullamento dei contratti di mutuo e di finanziamento, in quanto aventi ad oggetto la pattuizione di interessi anatocistici contra legem, oltre che contrari agli schemi ABI, nonché la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e, in via ancora più gradata, la prescrizione del diritto ad eIGere il credito.
All'udienza del 06.11.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, rinvia per la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 21.5.2025.
All'udienza che precede il giudice, all'esito del contraddittorio, riservava la causa in decisione.
***
La domanda è fondata e può esser accolta per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
In via preliminare va rigettata l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo alla sollevata dagli odierni resistenti. Parte_1
Rileva il Tribunale come dall'esame degli atti di causa risulta provata la cessione del credito oggetto di causa dalla ex (ora Controparte_4 Controparte_6
alla
[...] Parte_1
In linea di principio, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo
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svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. 2951/2016).
In specie, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è onerata di dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., fornendo prova della propria legittimazione (cfr. Cass.
20739/2022; Cass. 5617/2020). In caso di contestazione, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta: dunque la società cessionaria di crediti in blocco, di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione (Cass. n. 9768/2016, Cass. n. 4116/2016 e Cass. n.
10518/2016; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 24798/2020; Cass. 12739/2021).
La cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 TUB, «la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana …». La cessione di crediti in blocco, infatti, di per sé non può ritenersi sufficiente ad attestare che proprio (ed anche) il credito specificatamente dedotto in giudizio fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione.
La pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti in blocco nella Gazzetta Ufficiale, così come l'iscrizione nel registro delle imprese, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., risulta estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente (cfr. sul punto Cass.
22268/2018).
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Ciò posto, poiché nel caso in esame ad essere oggetto di contestazione non è
l'opponibilità della cessione bensì il contenuto della stessa (ossia il fatto che lo specifico credito azionato avesse realmente formato oggetto di detta cessione), ritiene il tribunale che la creditrice istante abbia soddisfatto l'onere probatorio circa il fatto costitutivo del credito vantato, e conseguentemente la propria titolarità soggettiva. Essa, invero, ha prodotto in giudizio tanto l'estratto del contratto di cessione stipulato in data 20.07.2018 (cfr. all.17 al ricorso introduttivo), in forza del quale la società ha acquistato pro-soluto da Parte_1 Controparte_6 tutti i crediti di derivanti da
[...] Controparte_6 contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il
2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (cfr. all.15 al ricorso introduttivo), quanto la lista dei crediti ceduti depositata presso il notaio Per_2
(cfr. all. 18 e 19b al ricorso introduttivo), documenti dai quali si desume in
[...] modo chiaro la specifica posizione debitoria dei debitori originali ceduti nei confronti della (cedente) con riguardo al credito oggetto della Controparte_5 contestazione e la riconducibilità di quest'ultimo nell'ambito dell'operazione di trasferimento in blocco.
Il documento denominato “Maior lista posizioni cedute” (allegato 19b al ricorso introduttivo), che l'istante assume essere l'elenco identificativo dei rapporti ceduti, comprensivo alla pagina 325 del credito riferibile ai IG.ri e P_ Parte_4
e concernente la linea di credito ipotecaria ceduta, invero, può ritenersi validamente proveniente dalla parte cedente e risulta agevolmente ricollegabile alla posizione debitoria per cui si procede in questa sede, così come risulta accertato che la serie numerica contenuta nell'estratto del contratto di cessione corrisponde effettivamente al codice identificativo del rapporto debitore ceduto e della linea ceduta contenuto nella lista delle posizioni debitorie cedute (per un confronto v. all.
17 e p.325 all.19 b).
A ciò si aggiunga che parte ricorrente, all'udienza di discussione tenutasi in data
21.05.2025, in ottemperanza all'invito rivolto dal giudice con ordinanza resa in calce al verbale d'udienza cartolare del 06.11.2024, ha chiarito come il contratto di
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mutuo oggetto della pretesa creditoria versato in atti (cfr. all.9 al ricorso introduttivo) riporti un numero d'ordine diverso, che è quello della proposta di contratto, e come l'accoglimento di quest'ultima abbia generato il diverso numero del mutuo coincidente con il codice identificativo della posizione ceduta di cui alla lista allegata al ricorso introduttivo (cfr. all. 19b).
Alla luce della documentazione complessivamente offerta da parte ricorrente, può dirsi raggiunta la prova dell'effettiva cessione in capo alla dello Parte_1 specifico credito preteso nei confronti di (co-mutuatario) e dei germani P_
e , in qualità di eredi di , e, pertanto, Parte_2 Parte_3 Parte_4 della sussistenza della effettiva e sostanziale titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio da parte della Parte_1
Ciò posto, parte ricorrente, sulla quale ricadeva il relativo onere probatorio, ha fornito prova che , fino al trasferimento della propria residenza in Parte_2
OL in data 21.05.2021 (cfr. doc. 24 b e 24c allegati al ricorso introduttivo),
e sono stati nel possesso dei beni ereditari, in specie P_ Parte_3 dell'immobile sito in Casoria (NA) alla via Nazionale delle Puglie n.130 p.5 sc.A int.20 (identificato al catasto al foglio 15, mappale 202, subalterno 20), caduto in successione a seguito del decesso della IG.ra , come sostenuto Parte_4 nell'atto introduttivo.
L'argomentazione offerta dalla società istante si fonda essenzialmente sul seguente dato documentale: il cespite, sul quale grava ipoteca a garanzia del credito vantato da essa istante (cfr. nota di iscrizione all.11 al ricorso introduttivo) ed appartenuto
– ed ancora appartenente catastalmente ed ipotecariamente – per l'intero alla IG.ra
(cfr. visura catastale storica all. 10 al ricorso introduttivo), è quello dove Pt_4 all'epoca del decesso di quest'ultima (occorso l'08.05.2011) erano residenti P_
(coniuge superstite) e i figli e (cfr. certificato di stato di famiglia
[...] Pt_2 Pt_3
e certificato storico di residenza di (cfr. allegati 24a e 24b al ricorso Parte_2 introduttivo) e nel quale questi hanno ricevuto le notifiche - eseguite su istanza della quale mandataria della (società Controparte_3 Parte_1 cessionaria) – dell'atto introduttivo del procedimento ex art. 481 c.c. e della successiva ordinanza definitoria del 16.07.2021 (cfr. doc. n. 28 allegato al ricorso introduttivo).
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Tale dato è, peraltro, corroborato dal fatto che il giudice delle successioni adito ex artt. 528 c.c. e 781 c.p.c., con ordinanza datata 11.11.2021 ha rigettato l'istanza avanzata dalla di nomina di un curatore dell'eredità giacente dell' Parte_1 Pt_4 alla luce del possesso del suddetto immobile in capo ai chiamati all'eredità (cfr. all.30 all'atto introduttivo) e dalla circostanza per cui le notifiche dell'atto di impulso del presente procedimento a e sono state recapitate al P_ Pt_3 medesimo indirizzo (cfr. atto introduttivo notificato depositato in data 06.06.2024).
Così ravvisata la situazione possessoria dei beni ereditari asseverata da parte ricorrente in capo a , e , la domanda di Parte_2 P_ Parte_3 accertamento della qualità di erede di questi in forza di accettazione presunta può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, affinché si abbia l'effettivo subentro del chiamato all'eredità nella posizione giuridica del defunto, occorre che esso accetti l'eredità (art. 459 c.c.), con effetti che retroagiscono al momento dell'apertura della successione.
Ai sensi dell'art. 474 c.c. l'accettazione del chiamato all'eredità può avvenire mediante “aditio” (accettazione espressa) oppure per effetto di “pro herede gestio”
(accettazione tacita). Vi sono, tuttavia, eccezionali ipotesi codicistiche in cui l'acquisto dell'eredità avviene ex lege, avendosi quindi accettazione legale che prescinde dalla volontà del chiamato. Si allude alle ipotesi del chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari per il quale sia decorso il termine per redigere l'inventario di cui all'art. 485 c.c. (nel qual caso si parla anche di accettazione presunta o ope legis), (così, ex multis, Cass. civ., sez. VI-2, ordinanza n. 5247 del 06/03/2018), del chiamato che abbia sottratto o occultato beni ereditari (art. 527 c.c.) e della successione dello Stato.
Nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, secondo i giudici di legittimità incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, n.30456; Cassazione civile, Sez.
Lavoro, sentenza n. 21436 del 30 agosto 2018).
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Per quanto concerne, in specie, la fattispecie di cui all'art. 485 c.c., si osserva che la delazione ereditaria ed il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato - pur non risultando sufficienti ai fini dell'acquisto della qualità di erede, in quanto la prima ne costituisce soltanto il presupposto, mentre il secondo non presuppone di per sé la volontà di accettare l'eredità – rappresentano, infatti, circostanze valutabili, unitamente alla mancata redazione dell'inventario, ai fini dell'accertamento di un'eventuale accettazione "ex lege", di cui sono elementi costitutivi, appunto, l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (cfr. in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16507 del 19/07/2006).
In merito, si osserva che l'art 485 c.c. stabilisce che: “Il chiamato all'eredità, quando
a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. […].
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
Il dato letterale del richiamato disposto è univoco ed obbliga il chiamato all'eredità
a redigere l'inventario dei beni ereditari nel termine di tre mesi, pena l'accettazione pura e semplice dell'eredità, ogni qualvolta si trovi nel possesso dei beni ereditari al momento dell'apertura della successione.
Di recente, i giudici di legittimità hanno statuito che “l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare;
cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma
l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius ” (sic: Cassazione civile, Sez.
VI-2, ordinanza n. 15690 del 23 luglio 2020).
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che il possesso dei beni ereditari previsto dall'articolo 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice, in caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge, non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in una attività
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corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (cfr. Cass. 4456/2019; Cass. 11018/2008; n. Cass.
4707/1994; Cass. 1301/1977).
In punto di onere probatorio, si rammenta l'insegnamento della Suprema Corte, per cui “in tema di accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 cod. civ., che prevede l'ipotesi della cosiddetta “accettazione presunta” per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto” (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 7226 del
29/03/2006).
Facendosi applicazione delle tracciate coordinate ermeneutiche al caso di specie, si rileva come la società istante ha provato per tabulas che, al momento dell'apertura della successione della IG.ra (deceduta l'08.05.2011), i chiamati Parte_4 all'eredità – id est il coniuge superstite, , e i figli e – si P_ Pt_2 Pt_3 sono trovati nel possesso dell'immobile caduto in successione.
A favore dell'accettazione presunta militano le seguenti circostanze: 1) Pt_2 ha risieduto presso l'immobile per cui è causa dal 1998 sino al 24.05.2021
[...]
(cfr. certificato di residenza storico e stato di famiglia in atti); 2) alla data del
03.06.2020 il nucleo familiare composto da , e Parte_2 P_ Pt_3 risiedeva presso il cespite controverso (cfr. stato di famiglia in atti); 3) le
[...] notifiche del ricorso introduttivo del procedimento di actio interrogatoria promosso innanzi a Questo Tribunale e recante n.2375/2020 R.G.V.G.) sono state ad essi recapitate al medesimo indirizzo.
Valorizzandosi così la situazione possessoria in capo ai chiamati, ovvero conferendo alla stessa la valenza tipica dell'accettazione c.d. presunta, va dichiarata l'intervenuta accettazione di , e ai sensi Parte_2 P_ Parte_3 dell'art. 485, co.2, c.c. dell'eredità della IG.ra , quale suoi eredi Parte_4 legittimi.
Le spese seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
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37/2018, che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo
Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri minimi per le fasi previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia nonché del comportamento processuale di parte soccombente.
Per la voce spese, in quanto già sostenute, si è tenuto conto di quanto documentato da parte attrice come oneri già sostenuti, non essendo previsto alcun parametro che le possa surrogare.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1)Dichiara, ai sensi dell'art. 485 c.c.., l'accettazione da parte di (c.f. P_
, nato a [...] il [...], (c.f. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] l'[...] e C.F._2 Pt_3
(c.f. ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._3 dell'eredità di , nata a [...] l'[...] e deceduta in Casoria Parte_4
l'08.05.2011 (NA), relativamente all'immobile sito in Casoria (NA) alla via Nazionale delle Puglie n.130 p.5 sc.A int.20 (identificato in catasto al foglio 15, mappale 202, subalterno 20) e, per l'effetto, dichiara , e P_ Parte_2 Parte_3 eredi puri e semplici di;
Parte_4
2)Ordina alla Conservatoria dei Registri immobiliari di OL la trascrizione della presente sentenza ed all'ufficio tecnico erariale di eseguire la voltura di accatastamento ed ogni relativa annotazione e variazione, con esonero da responsabilità;
3)condanna , e al pagamento, in favore P_ Parte_2 Parte_3 della società attrice, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 283.15 per esborsi (237,00 contributo unificato come indicato in ricorso e 46.15 spese di notifica) ed euro 4.358,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché
IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, il 10.6.25
11 R.G. n. 3658/2024
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta
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