Sentenza 18 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, va riconosciuta, sulla base di un'interpretazione sistematica dell'art. 314, comma secondo, cod. proc. pen., l'ingiustizia formale della detenzione patita dal soggetto sottoposto a misura custodiale per un reato per il quale sia stato condannato a pena condizionalmente sospesa, in relazione all'intera durata della misura, se eseguita successivamente alla detta sentenza di condanna, ovvero al periodo di mantenimento in regime custodiale successivo alla sentenza stessa. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza della corte d'appello che aveva rigettato l'istanza del ricorrente in relazione al periodo di custodia cautelare sofferto successivamente alla condanna irrevocabile a pena sospesa, ed ha affermato che il compito di impedire che la misura custodiale, emessa nel corso del procedimento, venga eseguita o mantenuta successivamente all'emissione di una sentenza di condanna a pena sospesa, in assenza del provvedimento di cui all'art. 300, comma terzo, cod. proc. pen., non può essere posto a carico delle Forze dell'Ordine o dell'Amministrazione Penitenziaria, come, invece, sostenuto dalla corte territoriale, in quanto spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2017, n. 17192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17192 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2017 |
Testo completo
ACR 17192-17 Mi REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/01/2017 Composta da: Sent. n. sez.65/17 FAUSTO IZZO -Presidente - REGISTRO GENERALE ALESSANDRO RANALDI N. 22721/2016 ANTONIO LEONARDO TANGA DANIELE CENCI Rel. Consigliere - GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ CH nato il [...] avverso l'ordinanza del 26/01/2016 della CORTE APPELLO di TORINO lette/sentite le conclusioni del PG 1.me M. Ginseffice Foilerom de be conclure sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH l'u llamento con rinvio, dieten to in inforstice the lie perра collevate questione ti legitimite cortituzionale "in forte que" Stell'art. 314 Carl. froc. feu., Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 26 gennaio 2016, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di AZ RA in relazione al periodo (dal 25 dicembre 2014 al 14 aprile 2015) in cui lo stesso era stato sottoposto a misura custodiale, nell'ambito di un procedimento per reati contro il patrimonio.
1.1. Dagli atti risulta che nei confronti del AZ era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 3 maggio 2013; che il 16 dicembre 2013 (ossia oltre un anno prima che l'ordinanza de qua fosse eseguita), il AZ veniva condannato dal Tribunale di Torino alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed € 400,00 di multa, con concessione della sospensione condizionale della pena;
che la sentenza diveniva irrevocabile il 3 novembre 2014. 1.2. A fronte delle doglianze articolate nell'istanza in ordine alla legittimità del titolo custodiale e della conseguente sottoposizione del AZ a misura inframuraria, pur a fronte di condanna a pena sospesa, la Corte distrettuale ha osservato che, al momento dell'emissione della misura de qua, esistevano tutte le condizioni di cui agli artt. 273 e ss. cod.proc.pen.; e che, sebbene sia vero che il Tribunale di Torino, nel condannare il AZ con il beneficio della sospensione condizionale della pena, avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 300, comma 3, cod. proc.pen., tuttavia tale statuizione ha valore meramente dichiarativo e quindi sarebbero state le Forze dell'Ordine, esperiti i necessari controlli, a non eseguire ia misura cautelare, e l'amministrazione carceraria non avrebbe dovuto accoglierlo in istituto di custodia. Oltre a ciò, ben poteva il AZ - per tramite del suo difensore prospettare la situazione, ossia il venir meno del titolo custodiale a suo carico.
2. Avverso l'ordinanza de qua ricorre II AZ, per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso é articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al fatto che la mancata declaratoria d'inefficacia della misura, da parte del Tribunale di Torino, sebbene dichiarativa, ha comunque dato causa all'ingiusta detenzione, commettendo un errore consistito nella mancata revoca della misura.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al fatto che, diversamente da quanto argomentato dalla Corte distrettuale, non incombeva alla P.G., ma al Pubblico Ministero, verificare il titolo custodiale, ai sensi degli artt. 655 e 656 cod. proc.pen.. 3. Nella sua requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha quindi concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, chiedendo in subordine che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente subita a causa della mancata declaratoria d'inefficacia e/o per la mancata revoca di una misura cautelare di cui siano venuti meno i presupposti. Con memoria depositata il 16 gennaio 2017, l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é fondato e merita accoglimento. Stabilisce l'art. 314, secondo comma, cod.proc.pen., che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione va riconosciuto anche in favore del condannato che, nel corso del processo, sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura é stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagi articoli 273 e 280 cod.proc.pen.. Un'interpretazione sistematica ai detta disposizione conduce all'applicabilità dello stesso principio anche nel caso in cui (come nella specie) il procedimento nel quale la misura viene applicata si concluda con sentenza irrevocabile di condanna a pena sospesa con conseguente operatività dell'art. 300, comma 3, cod.proc.pen. senza che a ciò consegua la non esecutività delle statuizioni - cautelari precedentemente adottate;
premessa infatti la natura di atto vincolato della statuizione ex art. 300, qualificabile come una presa d'atto della perenzione della misura cautelare applicata all'imputato, é di tutta evidenza l'assimilabilità della sottoposizione dello stesso a detta misura, nel periodo successivo alla pronunzia di proscioglimento o di concanna a pena sospesa, al caso in cui l'imputato venga sottoposto o mantenuto in stato custodiale in assenza delle condizioni legittimanti, nel merito, ia statuizione cautelare. In ambo i casi, infatti, si versa in concizioni al ingiustizia formale della sottoposizione a misura cautelare.
2. Nel caso di specie, la questione - diversamente da quanto osservato dalla Corte distrettuale non riguarda le condizioni di applicabilità della misura - cautelare all'epoca in cui essa fu emessa (nel qual caso é ormai pacifico 3 l'orientamento della Corte di legittimità in base al quale non sussiste il diritto alla riparazione quando, nell'ambito del subprocedimento cautelare, la prognosi sulla possibilità di una futura sospensione condizionale della pena sia stata negativa, ma all'esito del giudizio di cognizione detto beneficio sia stato nondimeno concesso: cfr. da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 1862 del 07/01/2016, Scivoli, Rv. 265582), ma attiene al profilo, affatto diverso, del perdurare o meno di dette condizioni al momento dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa, la quale nella specie é intervenuta in un momento successivo rispetto alla pronunzia (divenuta nel frattempo definitiva) con la quale l'imputato, benché condannato, aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena: beneficio che implica ex se la caducazione delle statuizioni cautelari nel frattempo emesse.
2.1. Orbene, va ricordato che la valutazione prognostica, al momento dell'applicazione della misura, in ordir.e alla concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena va messa in stretta correlazione proprio con il disposto di cui all'art. 300, comma 3, cod. proc.pen., che impone la declaratoria d'inefficacia della misura in caso di concanna a pena sospesa;
ed anche con l'art. 306, cod.proc.pen., che come correttamente ricordato nella requisitoria scritta 1 del P.G. impone al giudice di disporre con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura. Dunque, dal sistema si ricava chiaramente l'incompatibilità tra il beneficio della sospensione condizionale dema pena applicata in relazione a una determinata imputazione, e la sottoposizione o il mantenimento dell'imputato in regime cautelare (specie se custodiale) in relazione alla medesima accusa. E' compito dell'Autorità giudiziana attuare tale principio;
di ciò, contrariamente a quanto opinato dalla Corte territoriale, non può farsi carico né alle Forze dell'Ordine, né all'Amministrazione penitenziaria. Ne é riprova, in aggiunta alle disposizioni già citate, quanto disposto dall'art. 97 disp.att. cod. proc.pen., laddove si prescrive, inter alia, che i provvedimenti con i quali é disposta una misura cautelare personale sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, al servizio informatico istituito con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione;
e che dev'essere altresì data immediata comunicazione al servizio previsto dal comma 1, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento, ci ogni provvedimento estintivo o modificativo delle misure cautelari personali.
2.2. Un ulteriore spunto ai fini dell'interpretazione sistermatica dell'istituto é offerto dalla giurisprudenza costituzionale. Con sentenza 219/2008,n. ia Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod.proc.pen. nella parte in cui esso non prevede il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta. Tale principio, a ben vedere, pone in stretta correlazione la legittimità del titolo custodiale con la misura della sanzione finale applicata all'imputato; ma é di tutta evidenza che, allorquando (come nella specie) la sanzione finale sia sottoposta a sospensione condizionale (e, come tale, implichi una statuizione ostativa a l'applicazione o al mantenimento di misure cautelari per il fatto oggetto di giudizio), se ne ricava a maggior motivo il convincimento dell'ingiustizia formale della detenzione eventualmente protratta (o, addirittura, applicata ex novo) dopo la pronuncia di condanna a pena sospesa. Da ricordare poi la fondamentale sentenza n. 310/1996, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato Fillegittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione. Sebbene, infatti, la decisione delia Consulta intervenisse su un caso alquanto diverso da quello che ne occupa, nel quale l'ordine d'esecuzione della misura era stato acottato in base all'errato presupposto che si fosse formato il giudicato di condanna ne, confronti dell'interessato, tuttavia il principio affermato nella sentenza de qua deve interpretarsi come estensibile a tutte le ipotesi di ordine di esecuzione di misura cautelare emessi in modo illegittimo (fra cui a ben vedere rientra anche quello che ha attinto l'odierno ricorrente). Sul punto, invero, la Consulta cosi si esprime: «(...) la diversità della situazione di chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata iniqua, rispetto a qualia si chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario non é tale da giustificare un trattamento cosi discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconca venga invece dal legislatore completamente ignorata». «La disparità di trattamento tra le due situazioni appare ancor più manifesta, se si considera спе ja detenzione conseguente ad ordine di esecuzione illegittimo offende la libertà della persona in misura non minore della detenzione cautelare ingiusta». « La scelta legislativa risulta oltretutto ingiustificata anche alla luce della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo aella Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), aove, al punto 100 dell'art. 2, comma 1, e prefigurata, accanto alla riparazione dell'errore giudiziario, vale a dire del giudicato erroneo (già oggetto della disciplina del codice previgente), anche la riparazione per la "ingiusta detenzione"; ciò che lascia trasparire ↑ l'intento del legislatore delegante di non introdurre, su questo piano, ingiustificate differenziazioni tra custodia cautelare ed esecuzione di pena detentiva. Lo stesso art. 2 della citata legge di delegazione, nel prevedere che il nuovo codice si debba adeguare alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, depone nel senso della non discriminazione tra le que situazioni, giacche proprio la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, prevede espressamente, all'art. 5, diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta. (...)».
2.3. Né mancano, nella giurisprudenza di legittimità, pronunzie che, pur non affrontando la specifica questione, hanno risolto questioni similari applicando analoghi principi. Ad esempio si é affermato che esecuzione di un ordine di carcerazione originariamente legittimo ma relativo ad una pena risultante estintasi, in ragione del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, determina l'ingiustizia della detenzione sofferta e, dunque, la configurabilità del diritto all'equa riparazione (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli, Rv. 264895: in motivazione la S.C. ha affermato che l'ordine di esecuzione non poteva più considerarsi efficace, pur in assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena, per la doverosa Gretta applicazione dell'art. 172 cod. pen.). Si é anche stabilito che, nel caso di inutile decorrenza del termine di cui all'art. 27 cod.proc.pen. e di omessa o tardiva emissione del provvedimento cautelare da parte del giudice competente, può essere attivata dalla persona sottoposta alla custodia cautelare, in relazione al periodo successivo alla perdita di efficacia della prima misura e fino all'eventuale emissione della seconda, la procedura stabilita dall'art. 314 coa. proc. pen. al fini della riparazione per l'ingiusta detenzione (cfr. Sez. 1, n. 3810 del 09/11/2000 - dep. 2001, Munnia e altri, Rv. 218167).
3. Conclusivamente, sulla base al interpretazione sistematica dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, deve ritenersi che vada riconosciuta estensivamente natura di ingiustizia formale della detenzione patita da colui il quale sia attinto da misura cautelare in relazione a reato per il quale egli sia stato già condannato a pena condizionalmente sospesa, relativamente all'intera durata della misura se applicata successivamente alla detta sentenza di condanna, o al periodo di mantenimento in regime custodiale successivo alla sentenza stessa. E Ciò, all'evidenza, rende irrilevante la questione di legittimità costituzionale proposta in subordine dal P.G. presso la Corte.
4. L'ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, che dovrà provvedere in termini conseguenti sull'istanza dell'interessato. L'ammontare della somma spettante a titolo d'indennizzo dovrà infatti essere determinato dalla Corte distrettuale tenendo conto del principio, affermato dalle Sezioni Unite, in base al quale la liquidazione dell'indennizzo, che va determinata conciliando il criteric aritmetico con quello equitativo, deve tenere conto del fatto che il grado di sofferenza cui é esposto chi, innocente, subisca la detenzione é di norma amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena inflitta. Ne consegue che, se, in linea di principio, diritto dell'innocente é da valutare in maniera privilegiata rispetto a quello dei colpevole, tale conclusione non ha carattere assoluto, ed é compito esclusivo del giudice di merito considerare la peculiarità della situazione, adeguando la liquidazione alla specificità della fattispecie e motivando in modo puntuale sulia sua entità (vas la già citata Sez. U, Sentenza n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241856).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino per nuovo esame. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2017. (Fausto Izzo)thile Il Consigliere estensore Il Presi (Giuseppe Ravich) Depositata in Cancelleria -5 APR. 2017 Oggi, MEA RE Il Funzionale Giudiziario Patrizia Ciorra