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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
ON LO, RE
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6505/2022 depositato il 14/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santi Cosma E Damiano - L.go E. De Nicola 04020 Santi Cosma E Damiano LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 470/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 19/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 64 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna la sentenza n.470/02/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina in data 17 dicembre 2021 e depositata il 19 aprile 2022.
Nel giudizio di prime cure la contribuente impugnava tre distinti avvisi di accertamento aventi per oggetto l'IMU del Comune di Santi Cosma e Damiano per gli anni d'imposta 2015, 2016 per complessivi €.2.052,00.
Nel giudizio di prime cure l'appellante eccepiva l'illegittimità della pretesa deducendo che il piano regolatore, benché adottato, non sarebbe stato poi approvato dalla Regione con conseguente inapplicabilità ai terreni dei valori attribuiti alle aree fabbricabili in luogo del valore catastale.
Nel giudizio di prime cure il Comune di Santi Cosma e Damiano restava contumace.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Commissione Tributaria Provinciale di Latina rigettava il ricorso senza pronunciarsi sulle spese attesa la mancata costituzione in giudizio dell'Ente resistente.
L'appellante impugna la sentenza di prime cure eccependone l'erroneità riproponendo le medesime eccezioni già sollevate nel ricorso di prime cure.
Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 14 dicembre 2022.
In data 12 novembre 2025 l'appellante deposita memoria illustrativa ribadendo i motivi di appello ed allegando giurisprudenza favorevole.
La causa viene trattata il giorno 10 dicembre 2025 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile.
Evidenzia la Corte che l'appellante ha prodotto in giudizio la notifica dell'appello effettuata a mezzo posta elettronica certificata del 16.11.2022 con la relativa ricevuta di consegna.
L'avviso di consegna tuttavia potrebbe al massimo dimostrare la consegna di un messaggio a mezzo PEC ma non prova che a quel messaggio vi è allegato uno specifico documento ovvero l'appello. Tale prova può essere fornita dal mittente solamente con il deposito in giudizio del documento nel formato informatico ". eml " o “.msg”. A tal riguardo questa Corte di ritiene di aderire all'orientamento recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto giudiziario notificato a mezzo PEC, ritenendo che, ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L. 53/1994
e 19 bis, comma 5, delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere resa a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in “.eml” o “.msg” e della ricevuta “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute (Cass. n.16189/2023 ed in senso conforme, Cass. n.14790/2024).
In particolare la Corte di Cassazione ha sancito il principio di diritto secondo cui in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali normativamente previste che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file ".. " previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale, determina la nullità della notificazione. Tale principio risulta valido per tutte le notifiche degli atti processuali. Solo la produzione della ricevuta di consegna in formato “.eml” consente, attraverso l'apertura del file, di verificare l'effettiva presenza dell'atto notificato e, quindi, la sua consegna al destinatario, mentre analoga certezza non è possibile acquisire quando (come nel caso di specie) il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in formato “.pdf”.
Come detto questa Corte ritiene di aderire al principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.16189/2023 dalla quale non solo non vi è motivo di discostarsi ma che al contrario si condivide pienamente
(in senso conforme, CGT Siracusa n.225/2024; CGT Napoli n.7895/2024, CGT Lazio n.3729/2024, CGT
Lazio n.4588/2025, CGT Sicilia n.2368/20259. Inoltre nello stesso solco la Corte di Cassazione con recente pronuncia n.20664 del 22 luglio 2025 ha precisato che, in assenza del deposito dei file “.eml” o “.msg”, la notifica si considera incompleta. Di conseguenza, non è possibile applicare l'articolo 291 c.p.c., che consente al giudice di ordinare la rinnovazione di una notifica nulla. In questo caso, difatti, il problema non è una notifica viziata, ma una notifica la cui prova non è stata fornita.
Inoltre nel caso di specie la nullità della notificazione o la carenza di prova della notificazione del ricorso non è stata sanata dalla costituzione in giudizio della parte convenuta.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta giustifica l'omessa pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma all'udienza del giorno 10 dicembre 2025.
Il RE Il Presidente
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
ON LO, RE
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6505/2022 depositato il 14/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santi Cosma E Damiano - L.go E. De Nicola 04020 Santi Cosma E Damiano LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 470/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 19/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 64 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna la sentenza n.470/02/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina in data 17 dicembre 2021 e depositata il 19 aprile 2022.
Nel giudizio di prime cure la contribuente impugnava tre distinti avvisi di accertamento aventi per oggetto l'IMU del Comune di Santi Cosma e Damiano per gli anni d'imposta 2015, 2016 per complessivi €.2.052,00.
Nel giudizio di prime cure l'appellante eccepiva l'illegittimità della pretesa deducendo che il piano regolatore, benché adottato, non sarebbe stato poi approvato dalla Regione con conseguente inapplicabilità ai terreni dei valori attribuiti alle aree fabbricabili in luogo del valore catastale.
Nel giudizio di prime cure il Comune di Santi Cosma e Damiano restava contumace.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Commissione Tributaria Provinciale di Latina rigettava il ricorso senza pronunciarsi sulle spese attesa la mancata costituzione in giudizio dell'Ente resistente.
L'appellante impugna la sentenza di prime cure eccependone l'erroneità riproponendo le medesime eccezioni già sollevate nel ricorso di prime cure.
Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 14 dicembre 2022.
In data 12 novembre 2025 l'appellante deposita memoria illustrativa ribadendo i motivi di appello ed allegando giurisprudenza favorevole.
La causa viene trattata il giorno 10 dicembre 2025 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile.
Evidenzia la Corte che l'appellante ha prodotto in giudizio la notifica dell'appello effettuata a mezzo posta elettronica certificata del 16.11.2022 con la relativa ricevuta di consegna.
L'avviso di consegna tuttavia potrebbe al massimo dimostrare la consegna di un messaggio a mezzo PEC ma non prova che a quel messaggio vi è allegato uno specifico documento ovvero l'appello. Tale prova può essere fornita dal mittente solamente con il deposito in giudizio del documento nel formato informatico ". eml " o “.msg”. A tal riguardo questa Corte di ritiene di aderire all'orientamento recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito telematico di un atto giudiziario notificato a mezzo PEC, ritenendo che, ai sensi degli artt. 3 bis, comma 3 e 9, comma 1 e 1 bis, 11 L. 53/1994
e 19 bis, comma 5, delle specifiche tecniche del Provvedimento 16.4.2014 del Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo PEC deve obbligatoriamente essere resa a mezzo deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in “.eml” o “.msg” e della ricevuta “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute (Cass. n.16189/2023 ed in senso conforme, Cass. n.14790/2024).
In particolare la Corte di Cassazione ha sancito il principio di diritto secondo cui in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali normativamente previste che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file ".. " previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale, determina la nullità della notificazione. Tale principio risulta valido per tutte le notifiche degli atti processuali. Solo la produzione della ricevuta di consegna in formato “.eml” consente, attraverso l'apertura del file, di verificare l'effettiva presenza dell'atto notificato e, quindi, la sua consegna al destinatario, mentre analoga certezza non è possibile acquisire quando (come nel caso di specie) il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in formato “.pdf”.
Come detto questa Corte ritiene di aderire al principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.16189/2023 dalla quale non solo non vi è motivo di discostarsi ma che al contrario si condivide pienamente
(in senso conforme, CGT Siracusa n.225/2024; CGT Napoli n.7895/2024, CGT Lazio n.3729/2024, CGT
Lazio n.4588/2025, CGT Sicilia n.2368/20259. Inoltre nello stesso solco la Corte di Cassazione con recente pronuncia n.20664 del 22 luglio 2025 ha precisato che, in assenza del deposito dei file “.eml” o “.msg”, la notifica si considera incompleta. Di conseguenza, non è possibile applicare l'articolo 291 c.p.c., che consente al giudice di ordinare la rinnovazione di una notifica nulla. In questo caso, difatti, il problema non è una notifica viziata, ma una notifica la cui prova non è stata fornita.
Inoltre nel caso di specie la nullità della notificazione o la carenza di prova della notificazione del ricorso non è stata sanata dalla costituzione in giudizio della parte convenuta.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
La mancata costituzione in giudizio della parte convenuta giustifica l'omessa pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma all'udienza del giorno 10 dicembre 2025.
Il RE Il Presidente