Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 50
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'appello per difetto di prova della notifica

    La Corte ritiene che la prova della notifica a mezzo PEC richieda il deposito telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg e della ricevuta DatiAtto.xml. Il deposito in formato .pdf non è sufficiente a provare l'effettiva consegna dell'atto al destinatario. In assenza di tali file, la notifica si considera incompleta e non sanabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 50
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 50
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo