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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4614/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
1) dott. Alessandro Scialabba Presidente
2) dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel.
3) dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
SENTITO il relatore;
VISTI gli atti della causa civile in epigrafe indicata concernente una separazione personale giudiziale tra coniugi, instaurata con ricorso depositato da nei confronti di e Parte_1 CP_1 conclusa con sentenza n. 1033/21 pubblicata il 10.1 RITENUTO che, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Parte_1 occorra procedere, ai sensi dell'art. 83 co l D.P.R. 115/02, all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della medesima Avv. Monica Commisso, per l'attività svolta, e che ne ha fatto richiesta;
VISTA l'istanza con la quale l'avv. Monica Commisso iscritto all'elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato nella qualità di difensore della ricorrente (ammessa in via Parte_1 provvisoria ed anticipata al patrocinio a spese dello Stato in forza di provvedimento dell'apposita Commissione istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Ivrea con delibera n. 1686 del 23.11.18, ha chiesto la liquidazione del compenso;
RICHIAMATO il decreto di integrazione documentale del 09.11.21; VISTA la documentazione integrativa prodotta telematicamente il 25.02.21; VISTO il D.P.R. n. 115/02; RITENUTA l'ammissibilità della domanda di ammissione ai sensi dell'art. 122 D.P.R. 115 del 2002, in considerazione del tenore complessivo della domanda medesima;
CONSIDERATO che non emergono allo stato (rimanendo comunque impregiudicata una diversa valutazione a seguito di eventuale segnalazione dell'ufficio finanziario) elementi idonei a determinare una revoca del provvedimento di ammissione, avuto altresì riguardo all'assenza di dati rilevanti per il periodo di riferimento, in base alla documentazione allegata all'istanza di liquidazione e successiva integrazione;
CONSIDERATO il regolamento vigente al momento della conclusione dell'attività difensiva (D.M. 147/2022) ai fini della determinazione del compenso del difensore;
RILEVATO che: a) in applicazione dell'art. 82 D.P.R. 115/02, gli importi spettanti al difensore vanno liquidati in misura non superiore ai valori medi;
b) in applicazione dell'art. 130 D.P.R. 115/02, gli importi spettanti al difensore vadano ridotti alla metà; RILEVATO che:
- trattasi di controversia di valore indeterminabile, e, ai fini della liquidazione delle spese, il suo valore
– tenuto conto della non complessità della vertenza, – va considerato, ex art. 5 comma 6 D.M. 55/2014, con conseguente necessità di far riferimento allo scaglione di valore da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00;
- la tabella da applicare è allegata al D.M. 55/2014 innanzi al Tribunale;
pagina 1 di 2 VISTO il Protocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea N. 1227 del 18.7.2017 e considerata la non particolare complessità dell'attività processuale svolta, limitata all'introduzione del ricorso, ed essendo non stata espletata attività orale;
RITENUTO dunque che la somma da liquidare, previa applicazione della decurtazione del 50% ex art. 130 cit., vada determinata tenuto conto la non particolare complessità dell'attività processuale svolta - al netto delle spese prenotate a debito ovvero anticipate dallo Stato - in euro 1.500,00 oltre c.p.a. ed i.v.a, somma di cui va decretato il pagamento previa detrazione delle ritenute di legge,
P.Q.M.
LIQUIDA in favore dell'avv. Monica Commisso, per l'attività professionale svolta quale difensore di
, al netto delle spese eventualmente prenotate a debito ovvero anticipate dallo Stato, Parte_1 l'importo di euro 1.500,00 per compenso complessivo oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge, somma di cui decreta il pagamento previa detrazione delle ritenute di legge. Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito. Ivrea, 7 febbraio 2025 IL GIUDICE REL. (dott.ssa Rossella Mastropietro) IL PRESIDENTE (dott. Alessandro Scialabba)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
1) dott. Alessandro Scialabba Presidente
2) dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel.
3) dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
SENTITO il relatore;
VISTI gli atti della causa civile in epigrafe indicata concernente una separazione personale giudiziale tra coniugi, instaurata con ricorso depositato da nei confronti di e Parte_1 CP_1 conclusa con sentenza n. 1033/21 pubblicata il 10.1 RITENUTO che, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Parte_1 occorra procedere, ai sensi dell'art. 83 co l D.P.R. 115/02, all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della medesima Avv. Monica Commisso, per l'attività svolta, e che ne ha fatto richiesta;
VISTA l'istanza con la quale l'avv. Monica Commisso iscritto all'elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato nella qualità di difensore della ricorrente (ammessa in via Parte_1 provvisoria ed anticipata al patrocinio a spese dello Stato in forza di provvedimento dell'apposita Commissione istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Ivrea con delibera n. 1686 del 23.11.18, ha chiesto la liquidazione del compenso;
RICHIAMATO il decreto di integrazione documentale del 09.11.21; VISTA la documentazione integrativa prodotta telematicamente il 25.02.21; VISTO il D.P.R. n. 115/02; RITENUTA l'ammissibilità della domanda di ammissione ai sensi dell'art. 122 D.P.R. 115 del 2002, in considerazione del tenore complessivo della domanda medesima;
CONSIDERATO che non emergono allo stato (rimanendo comunque impregiudicata una diversa valutazione a seguito di eventuale segnalazione dell'ufficio finanziario) elementi idonei a determinare una revoca del provvedimento di ammissione, avuto altresì riguardo all'assenza di dati rilevanti per il periodo di riferimento, in base alla documentazione allegata all'istanza di liquidazione e successiva integrazione;
CONSIDERATO il regolamento vigente al momento della conclusione dell'attività difensiva (D.M. 147/2022) ai fini della determinazione del compenso del difensore;
RILEVATO che: a) in applicazione dell'art. 82 D.P.R. 115/02, gli importi spettanti al difensore vanno liquidati in misura non superiore ai valori medi;
b) in applicazione dell'art. 130 D.P.R. 115/02, gli importi spettanti al difensore vadano ridotti alla metà; RILEVATO che:
- trattasi di controversia di valore indeterminabile, e, ai fini della liquidazione delle spese, il suo valore
– tenuto conto della non complessità della vertenza, – va considerato, ex art. 5 comma 6 D.M. 55/2014, con conseguente necessità di far riferimento allo scaglione di valore da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00;
- la tabella da applicare è allegata al D.M. 55/2014 innanzi al Tribunale;
pagina 1 di 2 VISTO il Protocollo di Intesa tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea N. 1227 del 18.7.2017 e considerata la non particolare complessità dell'attività processuale svolta, limitata all'introduzione del ricorso, ed essendo non stata espletata attività orale;
RITENUTO dunque che la somma da liquidare, previa applicazione della decurtazione del 50% ex art. 130 cit., vada determinata tenuto conto la non particolare complessità dell'attività processuale svolta - al netto delle spese prenotate a debito ovvero anticipate dallo Stato - in euro 1.500,00 oltre c.p.a. ed i.v.a, somma di cui va decretato il pagamento previa detrazione delle ritenute di legge,
P.Q.M.
LIQUIDA in favore dell'avv. Monica Commisso, per l'attività professionale svolta quale difensore di
, al netto delle spese eventualmente prenotate a debito ovvero anticipate dallo Stato, Parte_1 l'importo di euro 1.500,00 per compenso complessivo oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge, somma di cui decreta il pagamento previa detrazione delle ritenute di legge. Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito. Ivrea, 7 febbraio 2025 IL GIUDICE REL. (dott.ssa Rossella Mastropietro) IL PRESIDENTE (dott. Alessandro Scialabba)
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