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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/08/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 16.1.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 179/2024
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Mario Andreucci contro
- appellante - CP_1
Avv.ti Ilaria Raffanti e Silvano Imbriaci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 302/2023 del Tribunale di Lucca giudice del lavoro, pubblicata il 26.10.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 26.10.2023 il Tribunale di Lucca ha integralmente respinto il ricorso con cui Parte_1 aveva chiesto, in confronto dell' , l'accertamento negativo CP_1 del credito contributivo (per un totale di € 383.057,49 tra capitale e somme aggiuntive), che l'istituto aveva rivendicato con il verbale di accertamento e notificazione n.
2018019466/DDL del 14.9.2020, relativamente al periodo agosto 2015 – luglio 2020 e alle posizioni di vari soci della cooperativa, che, secondo la società, avrebbero contributo al lavoro comune come artigiani e che invece l'istituto aveva ritenuto subordinati.
2. Più specificamente, secondo i verbalizzanti, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'indagine ispettiva sarebbe emerso lo svolgimento, da parte loro, di mansioni di operai edili in regime di monocommittenza, secondo un orario prestabilito o comunque indicato dalla società, il fatto che essi fossero remunerati in rapporto alle ore lavorate e che il compenso fosse determinato in misura fissa dalla cooperativa, che essi si avvalessero, per l'esecuzione della prestazione, di attrezzature della società, che il loro lavoro fosse diretto dal legale rappresentante della cooperativa, che acquisiva anche i lavori e li Parte_2 distribuiva tra i soci, che essi dovessero comunicare eventuali assenze dal lavoro per ferie, brevi permessi o malattia. Tutti fatti che, secondo gli ispettori, avrebbero imposto di qualificare i rapporti di lavoro tra soci e cooperativa come subordinati, con i conseguenti obblighi contributivi a carico della società.
3. La parte privata aveva contestato davanti al Tribunale gli esiti dell'accertamento ispettivo, chiedendo dichiararsi l'inesistenza del credito contributivo vantato dall'istituto. A fondamento delle sue ragioni l'originaria ricorrente aveva richiamato la disciplina sul lavoro in cooperativa, introdotta dalla L. n. 142/2001 e quindi la possibilità che i soci contribuiscano al lavoro comune a mezzo di diverse tipologie di relazioni negoziali, ciascuna connotata da obblighi contributivi e fiscali diversi.
4. Assunto questo dato, in concreto poi, secondo la tesi attrice, i rapporti tra i soci e la cooperativa nella specie non sarebbero stati subordinati in quanto: A) i soci avrebbero avuto diritto di
2 voto nell'assemblea, che determinava gli indirizzi cui l'organo amministrativo era tenuto ad attenersi;
B) il legale rappresentante della società avrebbe in effetti lavorato, Pt_2 come gli altri soci, nei cantieri;
C) l'orario di lavoro sarebbe stato determinato di comune accordo tra i soci;
D) le modalità di svolgimento del lavoro, autonomo o subordinato, dei soci sarebbero state fissate tassativamente, per ogni cantiere, in un POS;
E) i soci non sarebbero stati sottoposti alle direttive di né vi sarebbe stato alcun controllo sul loro orario, Pt_2 mentre essi avrebbero segnalato eventuali assenze perché i corrispettivi fossero commisurati al lavoro svolto;
F) le ferie sarebbero state decise di comune accordo e così i compensi, che sarebbero stati deliberati in assemblea.
5. L' aveva resistito, chiedendo il rigetto del ricorso, sul CP_1 presupposto che, a suo dire, dall'accertamento ispettivo fosse emersa piena prova della natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la cooperativa e i soci.
6. Il Tribunale, sentiti vari testimoni, ha, come detto, respinto il ricorso. In motivazione ha innanzi tutto affermato che, in mancanza di qualsiasi indicazione specifica, nello statuto sociale, circa le tipologie di rapporti di lavoro instaurabili tra i soci e la cooperativa, fosse necessario l'accertamento in fatto della natura di tali rapporti, al fine di individuarne il regime contributivo. Sul punto tuttavia il primo giudice ha assunto, in diritto, che nella specie non si fosse in presenza di una cooperativa di servizi, connotata dalla conservazione, da parte degli associati, delle rispettive imprese, bensì di una cooperativa di lavoro, dato che i singoli soci avrebbero contribuito allo scopo mutualistico solo con il loro lavoro. Ne deriverebbe, secondo il Tribunale, la riferibilità del reddito prodotto dal lavoro comune unicamente alla cooperativa,
3 mentre le somme distribuite dalla società ai soci lavoratori, come compenso per l'opera prestata, avrebbero dovuto essere assoggettate a contribuzione nell'AGO, ove dimostrata la subordinazione.
7. E la subordinazione sarebbe stata effettivamente provata, secondo la decisione gravata, dato che l'istruttoria avrebbe confermato la veridicità dei fatti indicati nel verbale ispettivo.
8. La società impugna la sentenza davanti a questa Corte e ne chiede la riforma e quindi l'accoglimento dell'originaria domanda di accertamento negativo, affidando le proprie ragioni a tre motivi.
9. Con il primo contesta in fatto l'affermazione del primo giudice secondo cui lo statuto non conterrebbe alcuna indicazione circa i rapporti che la società potrebbe instaurare con i soci, a latere della relazione mutualistica. In contrario, secondo l'appellante, nel regolamento sociale sarebbe espressamente prevista la possibilità per la società di instaurare con i soci, oltre a rapporti di lavoro subordinato, anche relazioni negoziali diverse, definite “di artigiano”, “libero professionale”, di “collaborazione coordinata e continuativa”.
10. Con il secondo motivo la società argomenta poi l'erroneità, a suo dire, dell'assunto della sentenza impugnata secondo cui solo le cooperative di servizi, e non quelle di lavoro, potrebbero essere costituite da soci artigiani. In contrario, secondo l'appellante, all'esito della riforma del lavoro in cooperativa portata nella L. 142/2001, cooperativa e soci, al fine di regolare le modalità di collaborazione al lavoro comune, potrebbero stipulare contratti di natura diversa, comprese le varie forme di collaborazione autonoma. Più specificamente, potendo essere condotta l'impresa artigiana in forma individuale o collettiva, sarebbe compatibile con la
4 natura della cooperativa di lavoro la qualità di artigiani dei soci, anche ove essi non siano (come non erano nella specie) titolari dei mezzi di produzione.
11. Infine, con il terzo motivo, la società contesta l'apprezzamento da parte del Tribunale dell'istruttoria svolta in causa, ribadendo gli argomenti già svolti in primo grado (ed esposti sub 4), che, secondo l'appellante, sarebbero stati confermati dalle dichiarazioni dei testi escussi, ove il
Tribunale le avesse esattamente valutate.
12. Si è costituito l' per chiedere il rigetto dell'appello e CP_1 comunque l'accertamento della somma dovuta dall'appellante.
13. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito rileva, in primo luogo, il collegio come nella specie non si faccia questione della natura di impresa artigiana dell'odierna appellante, mai disconosciuta dall' . La CP_1 questione di causa (oggetto dei tre motivi, che possono essere quindi esaminati congiuntamente) riguarda invece la posizione dei soci lavoratori, che è pacifico abbiano chiesto di essere iscritti nella gestione speciale artigiani, domande che l'istituto aveva accolto fino al febbraio 2014, per poi respingerle.
14. Assunto questo dato, è poi indubitabile che, in esito all'entrata in vigore della L. 142/2001, “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma
5 derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.
15. E' certo quindi che, nella vigente regolamentazione del lavoro cooperativo, i singoli soci che apportano il loro lavoro in cooperativa non possano più essere considerati automaticamente subordinati, neppure in base ad una fictio iuris e con sole finalità previdenziali, come invece accadeva nel periodo di vigenza del R.D. 1422/1924.
16. In contrario la disciplina attuale si fonda sulla possibilità dei soci di collaborare allo scopo mutualistico a mezzo di diversi tipi contrattuali, descrittivi di altrettanti tipi di rapporti di lavoro, così che il regime previdenziale dei compensi distribuiti ai soci dipende, non dalla natura giuridica della cooperativa, ma da quella del rapporto di lavoro effettivamente realizzato dalle parti.
17. Ciò detto, come già osservato da questa Corte in vari suoi precedenti in controversie analoghe alla presente (a partire dalla decisione 16.1.2018, resa nel proc. RG.
908/2016, pres. , est. , ai cui argomenti Pt_3 Persona_1 deve darsi seguito), è “indubbia la distinzione fra: - cooperative di servizi nelle quali, analogamente ai consorzi di imprese, il ruolo della cooperativa è quello di ricercare occasioni di lavoro
e di guadagno da distribuire fra i soci che eseguiranno l'incarico attraverso l'esercizio della propria impresa e - cooperative di lavoro, nelle quali lo scopo sociale è quello di ricercare occasioni di lavoro e di guadagno da eseguire attraverso l'esercizio dell'impresa cooperativa anche mediante l'apporto collaborativo del singolo associato (il quale abbia eventualmente conferito la propria impresa alla stessa cooperativa)”.
6 18. Sul punto infatti la giurisprudenza di legittimità chiarisce come “con riferimento alla cooperazione mutualistica nel settore dell'autotrasporto e indipendentemente dall'utilizzazione in concreto della denominazione di cooperativa, deve distinguersi la figura del consorzio fra trasportatori - che, senza esercitare direttamente una autonoma impresa di trasporto, si occupa del procacciamento e della ripartizione fra i consorziati delle commesse e sottoscrive con i clienti i contratti di trasporto, alla cui esecuzione non provvede direttamente, ma devolvendo con subcontratti ogni servizio al singolo consorziato, il quale agisce in proprio e con mezzi propri
- dalla cooperativa di trasporto, che costituisce cooperativa di produzione e lavoro e la cui configurabilità postula il diretto espletamento dei servizi di trasporto, sia pure mediante
l'utilizzazione delle forze lavorative degli associati” (così Cass.
n. 13269/2006).
19. E la distinzione fra cooperative di servizi e di lavoro è ribadita in Cass. n. 13818/2008 e in Cass. n. 11465/2010, che in proposito afferma anche che “nel primo caso, ossia quando gli artigiani, che pur essendo soci di cooperativa, svolgono in proprio, ossia nella propria azienda e con le proprie attrezzature, nonché a proprio rischio, le lavorazioni di pertinenza, i ricavi percepiti dai committenti vanno sottoposti a contribuzione nella gestione autonoma degli artigiani, che è a carico esclusivo dei singoli titolari di impresa. … L'assicurazione
IVS artigiani determina quindi la misura del contributo sulla base del reddito di impresa, e cioè della impresa artigiana individuale, e, di converso, determina su questo medesimo elemento la misura della pensione. L'esistenza di un reddito dell'impresa individuale è quindi il presupposto imprescindibile affinché sorga l'obbligo contributivo da parte del singolo
7 artigiano alla gestione dei lavoratori autonomi (di talché colui che nessun reddito ricavi dalla sua impresa, non sarà soggetto
a contributi di sorta). Ne consegue altresì che, i redditi, percepiti dall'artigiano, diversi da quelli ricavati dall'impresa individuale, non possono essere sottoposti a contribuzione presso la gestione per gli artigiani, ma dovranno essere soggetti al CP_1 regime contributivo di pertinenza.... Nel secondo caso, cooperativa di lavoro, si tratta di stabilire il regime contributivo di un reddito che non è stato ricavato dalle imprese individuali, ma dalla Cooperativa, che poi provvede alla sua distribuzione tra i soci, ed è su dette somme distribuite, come compenso per
l'opera prestata a favore della Cooperativa medesima, che
l' richiede la contribuzione”. CP_1
20. E in relazione a detti redditi la stessa pronuncia rileva come “la mera iscrizione dei soci all'albo [delle imprese artigiane], non vale ad attrarre tutti i redditi percepiti dall'artigiano nel "reddito di impresa" di cui alla cit. L. n. 233 del 1990. Pertanto risulta irrilevante, ai fini che interessano, il fatto che i soci della Cooperativa siano iscritti all'albo delle imprese artigiane, perché presso la corrispondente gestione assicurativa mai potrebbero essere versati i contributi sui compensi erogati dalla Cooperativa …. Il valore "costitutivo" della iscrizione all'albo, …, vale quindi per la determinazione dei contributi da versare sui redditi dell'impresa artigiana, ma
è irrilevante rispetto ai contributi da versare su redditi diversi”.
21. Ora, facendo applicazione di tali principi, che questa
Corte pienamente condivide, alla fattispecie di causa, deve dirsi pacifico che l'appellante non sia una cooperativa tra artigiani, nel senso che la qualità di imprenditore artigiano non è condizione per l'ammissione in cooperativa. Il regolamento della società prevede al contrario la possibilità dei
8 soci di contribuire allo scopo mutualistico in una pluralità di forme negoziali (tra le quali il lavoro subordinato e quello autonomo, in varie forme;
cfr. doc. 4 dell'appellante).
22. Ma è certamente escluso che anche in concreto l'attrice abbia operato come cooperativa di servizi, visto che è pure pacifico che i lavori fossero acquisiti dalla cooperativa ed eseguiti dai soci con materiali e mezzi di produzione riferibili alla società stessa. Non vi è questione quindi sul fatto che i soci contribuissero all'attività associativa esclusivamente con l'apporto del loro lavoro.
23. Assunta una simile conclusione ne deriva certamente, per quanto sopra esposto, l'obbligo della cooperativa (e non dei soci) di versare nella pertinente gestione previdenziale la contribuzione sui compensi erogati ai soci.
24. Quanto poi all'individuazione di tale gestione, sembra al collegio non possa essere trascurata la circostanza che il rapporto accedente a quello mutualistico come affermato dalla cooperativa (il rapporto di lavoro autonomo artigiano) sia in effetto inesistente, in quanto i soci non hanno collaborato al fine sociale come imprenditori, avvalendosi cioè di un'organizzazione loro riferibile. Al contrario è pacifico, come detto, che essi prestassero stabilmente la loro opera manuale nell'esecuzione di lavori commissionati alla cooperativa, con mezzi e materiali di questa, come pure che essi siano stati compensati in relazione al loro tempo di lavoro (quest'ultima circostanza non è mai stata espressamente contestata dalla società ed è riferita comunque da tutti di testi soci lavoratori sentiti dal Tribunale).
25. Già questi dati sono sufficienti, ad avviso del collegio, a qualificare come subordinati i rapporti di lavoro de quibus.
9 26. Sul punto infatti la Corte convintamente condivide i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass., sez. lav., 6.9.2007, n. 18692), che da tempo, ragionevolmente, valorizza le caratteristiche, necessarie o almeno normali, delle diverse prestazioni lavorative ai fini dell'accertamento dell'esistenza del vincolo di subordinazione.
Quella giurisprudenza rileva come l'affermazione tralaticia
“secondo cui non esiste una materia ontologicamente devoluta alla subordinazione o all'autonomia, sicché la medesima attività lavorativa può essere svolta per i più diversi titoli giuridici (nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, o associativo, o societario, o per causa gratuita, etc.) debba essere rettamente intesa. Essa significa che molte attività possono essere svolte o in regime di subordinazione o in regime di autonomia, o per altro titolo, a seconda di come concretamente si configuri la prestazione, in dipendenza dalla volontà delle parti e dalle condizioni oggettive. Ex art. 1322 c.c. le parti hanno la libertà, non di nominare come che sia il contenuto del loro contratto, ma di scegliere se svolgere la prestazione lavorativa convenuta secondo le modalità proprie del tipo legale della subordinazione o del lavoro autonomo, apprestando coerentemente gli strumenti fattuali propri del tipo giuridico prescelto. Alcune volte la volontà delle parti nulla può contro certe modalità esigite dal processo tecnologico applicato alla produzione del bene o servizio richiesto: il lavoro di fabbrica
è il prototipo del lavoro subordinato, e sarebbe vano nominare autonomo il lavoro alla catena di produzione. Analogamente
l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa costituisce un forte indizio, che concorre a dar luogo al giudizio di sintesi sulla
10 subordinazione” (così testualmente Cass., sez. lav., 6.9.2007,
n. 18692).
27. Facendosi applicazione di tali principi nella specie, deve rilevarsi come l'attività edile possa essere senz'altro svolta in forma autonoma o subordinata, ma come non possa che qualificarsi subordinato il lavoro di chi, come si è detto essere accaduto nella specie, svolga lavori edili, quindi esclusivamente manuali, stabilmente inserito nell'organizzazione di impresa di un terzo, con materiali e attrezzature di quel terzo e in favore della clientela di questi, compensato in relazione, non al compimento di una qualche opera o servizio o al raggiungimento di un risultato specifico, ma al proprio tempo di lavoro. Manca infatti necessariamente in simili casi, nell'attività prestata dal lavoratore, qualunque profilo di autorganizzazione (che non sia limitato al compimento dei singoli gesti professionali, più o meno complessi), così che essa non può darsi in effetti che in esito al potere conformativo del terzo, la cooperativa nella specie.
28. Un potere che peraltro risulta essere stato effettivamente esercitato, secondo quanto dichiarato dai testi e come correttamente rilevato dal Tribunale. Secondo il racconto dei testimoni, infatti, era il legale rappresentante della società, ad acquisire le commesse (fatto Testimone_1 questo per vero incontestato) e a organizzare il lavoro dei soci, indicando a ciascuno il luogo di lavoro (così il teste
), ricevendone le comunicazioni relative a eventuali Tes_2 assenze (la circostanza è riferita praticamente da tutti i testi lavoratori), rilevando i loro orari (che erano comunicati dai lavoratori e talvolta verificati da stesso, su quest'ultimo Pt_2 punto cfr. la deposizione del teste . Tes_3
11 29. Non valgono a smentire una simile conclusione gli argomenti dell'appellante, che, a ben vedere, desume in contrario la natura autonoma del rapporto di lavoro dei soci valorizzandone connotati (così il carattere collegiale delle scelte relative alla misura dei compensi orari per ciascuna figura professionale, la possibilità che tali compensi non fossero pagati in caso di inadempimento dei clienti) che derivano piuttosto dalla coesistenza di quella relazione negoziale con il diverso rapporto mutualistico, pure in essere tra i soci lavoratori e la società. Ma quei caratteri, ad avviso del collegio, dimostrano unicamente la genuinità della relazione mutualistica (che non è peraltro in discussione), ma nulla dicono quanto alla qualificazione del distinto rapporto di lavoro tra soci e società, qualificazione che deve farsi dipendere piuttosto, secondo i principi sopra esposti, dallo stabile inserimento della prestazione dei lavoratori in un'organizzazione di mezzi riferibile solo alla società.
30. Deve quindi concludersi, come il primo giudice, che il rapporto a latere di quello mutualistico fosse, quanto ai lavoratori interessati all'accertamento, di lavoro subordinato, con ogni conseguenza quanto all'effettiva debenza della contribuzione pretesa dall' , il cui ammontare non è in CP_1 contestazione. L'appello deve essere pertanto respinto.
31. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
32. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012,
n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 7.120,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 16.1.2025
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
13