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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 05/12/2024, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1193/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. ROSSO CECILIA e elettivamente domiciliati in VIA TORINO, 7
11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. ROSSO CECILIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni sotto indicate ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Ai
sensi dell'art. 473 bis n. 51 comma 2 c.p.c. le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. pagina 1 di 5 Condizioni:
1. I coniugi vivranno separati rispettandosi e senza interferire nelle rispettive vite private, con facoltà di entrambi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno.
2. La figlia minore resterà affidata in via condivisa Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
3. La figlia minore resterà presso ciascun genitore Persona_1
secondo il seguente calendario settimanale: dalla domenica mattina al venerdì sino all'uscita da scuola con la mamma e dal venerdì
all'uscita da scuola alla domenica mattina con il papà.
4. In ordine ai tempi ed alle modalità di collocamento di
[...]
presso i genitori sono fatti salvi altri e diversi accordi Per_1
che i genitori adotteranno nel rispetto delle esigenze e delle necessità della minore e secondo i loro rispettivi impegni lavorativi relativi all'attività principale anche con riguardo alle vacanze estive ed invernali.
5. A titolo di contributo perequativo per il mantenimento dei figli il padre si obbliga a versare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese e sino all'indipendenza economica di entrambi i loro figli la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta,00), somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai.
6. Il sig. si obbliga inoltre a farsi carico del pagamento Pt_2
delle bollette di luce e gas dell'abitazione ove risiede e/o risiederà con la madre la propria figlia minore Persona_1
7. I genitori si obbligano inoltre a concorrere, nella misura del 50%
ciascuno, alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche,
extrascolastiche e ludico/sportive extra assegno assunte dalla pagina 2 di 5 madre nel maggiore interesse del figlio secondo quanto disposto dal
Protocollo sulle spese approvato da questo Tribunale che le parti dichiarano di aver letto e condiviso e che di seguito si trascrivono:
-spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c)
corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività
extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione)
all'anno e relativi accessori;
b) pre scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c)
spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
-
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche , ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b)
spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni dettati pagina 3 di 5 dall'attività lavorativa principale di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore , fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico,
telefonico, multimediale, ecc;
-spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari.;
12) Le parti convengono che l'assegno unico ed universale per la figlia minore a carico sia attribuito interamente alla madre.
13)Le spese della presente procedura sono integralmente a carico del sig. .” Pt_2
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
pagina 4 di 5 Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nata il [...] in [...] C.F. Parte_1
C.F._1
E
nato il [...] in [...] C.F. Parte_2
C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 26 novembre 2005 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Ayas al n.12 parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AYAS per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024
Il Presidente vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1193/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. ROSSO CECILIA e elettivamente domiciliati in VIA TORINO, 7
11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. ROSSO CECILIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni sotto indicate ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Ai
sensi dell'art. 473 bis n. 51 comma 2 c.p.c. le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. pagina 1 di 5 Condizioni:
1. I coniugi vivranno separati rispettandosi e senza interferire nelle rispettive vite private, con facoltà di entrambi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno.
2. La figlia minore resterà affidata in via condivisa Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
3. La figlia minore resterà presso ciascun genitore Persona_1
secondo il seguente calendario settimanale: dalla domenica mattina al venerdì sino all'uscita da scuola con la mamma e dal venerdì
all'uscita da scuola alla domenica mattina con il papà.
4. In ordine ai tempi ed alle modalità di collocamento di
[...]
presso i genitori sono fatti salvi altri e diversi accordi Per_1
che i genitori adotteranno nel rispetto delle esigenze e delle necessità della minore e secondo i loro rispettivi impegni lavorativi relativi all'attività principale anche con riguardo alle vacanze estive ed invernali.
5. A titolo di contributo perequativo per il mantenimento dei figli il padre si obbliga a versare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese e sino all'indipendenza economica di entrambi i loro figli la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta,00), somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai.
6. Il sig. si obbliga inoltre a farsi carico del pagamento Pt_2
delle bollette di luce e gas dell'abitazione ove risiede e/o risiederà con la madre la propria figlia minore Persona_1
7. I genitori si obbligano inoltre a concorrere, nella misura del 50%
ciascuno, alle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche,
extrascolastiche e ludico/sportive extra assegno assunte dalla pagina 2 di 5 madre nel maggiore interesse del figlio secondo quanto disposto dal
Protocollo sulle spese approvato da questo Tribunale che le parti dichiarano di aver letto e condiviso e che di seguito si trascrivono:
-spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c)
corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività
extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione)
all'anno e relativi accessori;
b) pre scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c)
spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
-
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche , ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b)
spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni dettati pagina 3 di 5 dall'attività lavorativa principale di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore , fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico,
telefonico, multimediale, ecc;
-spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari.;
12) Le parti convengono che l'assegno unico ed universale per la figlia minore a carico sia attribuito interamente alla madre.
13)Le spese della presente procedura sono integralmente a carico del sig. .” Pt_2
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
pagina 4 di 5 Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nata il [...] in [...] C.F. Parte_1
C.F._1
E
nato il [...] in [...] C.F. Parte_2
C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 26 novembre 2005 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Ayas al n.12 parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AYAS per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024
Il Presidente vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
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