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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/05/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1920/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Capoterra, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Mauro Ferreli, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 luglio 2021, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1
biologico da malattie professionali (“epicondilite bilaterale;
tendinopatia degenerativa calcifica bilaterale della cuffia dei rotatori-morbo di ), a suo dire contratte a causa CP_2
della propria attività di manovale del settore della carpenteria industriale, manovale edile e di autista di mezzi meccanici, come da domanda amministrativa del 17 ottobre 2019, rigettata dall'Istituto anche in fase di opposizione.
Il ricorrente ha precisato di essere titolare di un indennizzo in capitale per danno biologico dell'8 percento da “discopatia lombare” (pratica n. 516575726 del 7 febbraio 2019, allegato
M al ricorso) ed ha chiesto una valutazione unitaria dei postumi che tenga conto anche delle preesistenze.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
Nelle note del 12 ottobre 2022, ha aggiunto di aver ottenuto in corso di causa Parte_1 anche il riconoscimento del danno biologico del 2 percento derivante da “bilaterale sindrome
pagina 1 di 4 del tunnel carpale di grado lieve” (pratica n. 518535612 del 16 dicembre 2021, allegato 2 alle note del 12 ottobre 2022) ed ha quindi chiesto che la valutazione unitaria dei postumi invalidanti tenga conto della nuova patologia indennizzata.
Il tribunale, con ordinanza del 20 ottobre 2022, ha autorizzato la modifica della domanda, ai sensi dell'art. 420, comma 1, c.p.c.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di Pt_1
tra il 2000 e il 2001, dell'attività di autista di mezzi meccanici (escavatore), pure
[...]
addetto ad attività di manovale edile, impegnato nella rifinitura di cordonate (con uso del piccone) o nel trasporto di materiale con carriola (cfr. deposizione di , Testimone_1
udienza del 15 settembre 2023); dal 2008, il ricorrente opera come conducente di pale meccaniche (dotate di un volante che viene manovrato con la mano sinistra e di un joystick manovrato con la mano destra), pale gommate, trattori per la movimentazione dei rifiuti e carrelli elevatori, con mansioni accessorie di manutenzione ordinaria dei mezzi, comportante la loro scrostatura con badili, picconi, spazzoloni e “pulivapor” (cfr. deposizioni testimoniali di e udienza del 15 settembre 2023). Testimone_2 Persona_1
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 27 ottobre 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “deficit funzionale delle spalle per tendinopatia cuffia rotatori;
note di epicondilite bilaterale”, da considerare di origine professionale (pag. 7 della relazione).
Lo stesso consulente ha quantificato il danno biologico nella misura del 9 percento per la patologia a carico delle spalle, applicando per analogia i codici 223 e 227 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000, del 3 percento per la patologia a carico dei gomiti, applicando il codice 232, e ha valutato un danno biologico complessivo del 12 percento.
Considerando le menomazioni derivanti dalle ulteriori tecnopatie (per le quali è documentato il riconoscimento, da parte dell' di un indennizzo parametrato, dapprima, CP_1 ad un danno biologico dell'8 percento e, successivamente, del 10 percento), deriva un danno biologico complessivo pari al 19 percento a far data dalla domanda amministrativa del 17 ottobre 2019 (quella di indennizzo delle patologie per cui è causa), e un danno biologico complessivo del 21 percento a far data dal 16 dicembre 2021 (data della domanda amministrativa di indennizzo per le menomazioni derivanti dalla sindrome del tunnel carpale).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
pagina 2 di 4 Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 19 percento a far data dalla domanda amministrativa del 17 ottobre
2019, e in misura del 21 percento a far data dalla domanda amministrativa del 16 dicembre
2021.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore CP_1
del ricorrente, rapportato ad un danno biologico accertato: nella misura del 19 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17 ottobre 2019; nella misura del 21 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 16 dicembre 2021, con pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima d'ora erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione al saldo.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 26.000,01 e gli euro
52.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore del difensore con procura della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita commisurato Parte_1
al danno biologico stimabile: nella misura del 19 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17 ottobre 2019; nella misura del 21 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 16 dicembre 2021;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, CP_1
rapportato ad un danno biologico accertato: nella misura del 19 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17 ottobre 2019; nella misura del 21 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 16 dicembre 2021, con pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima pagina 3 di 4 d'ora erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 4.975,00 per compenso professionale, oltre euro 43,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 20 maggio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1920/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Capoterra, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Mauro Ferreli, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 luglio 2021, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo per danno CP_1
biologico da malattie professionali (“epicondilite bilaterale;
tendinopatia degenerativa calcifica bilaterale della cuffia dei rotatori-morbo di ), a suo dire contratte a causa CP_2
della propria attività di manovale del settore della carpenteria industriale, manovale edile e di autista di mezzi meccanici, come da domanda amministrativa del 17 ottobre 2019, rigettata dall'Istituto anche in fase di opposizione.
Il ricorrente ha precisato di essere titolare di un indennizzo in capitale per danno biologico dell'8 percento da “discopatia lombare” (pratica n. 516575726 del 7 febbraio 2019, allegato
M al ricorso) ed ha chiesto una valutazione unitaria dei postumi che tenga conto anche delle preesistenze.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
Nelle note del 12 ottobre 2022, ha aggiunto di aver ottenuto in corso di causa Parte_1 anche il riconoscimento del danno biologico del 2 percento derivante da “bilaterale sindrome
pagina 1 di 4 del tunnel carpale di grado lieve” (pratica n. 518535612 del 16 dicembre 2021, allegato 2 alle note del 12 ottobre 2022) ed ha quindi chiesto che la valutazione unitaria dei postumi invalidanti tenga conto della nuova patologia indennizzata.
Il tribunale, con ordinanza del 20 ottobre 2022, ha autorizzato la modifica della domanda, ai sensi dell'art. 420, comma 1, c.p.c.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte di Pt_1
tra il 2000 e il 2001, dell'attività di autista di mezzi meccanici (escavatore), pure
[...]
addetto ad attività di manovale edile, impegnato nella rifinitura di cordonate (con uso del piccone) o nel trasporto di materiale con carriola (cfr. deposizione di , Testimone_1
udienza del 15 settembre 2023); dal 2008, il ricorrente opera come conducente di pale meccaniche (dotate di un volante che viene manovrato con la mano sinistra e di un joystick manovrato con la mano destra), pale gommate, trattori per la movimentazione dei rifiuti e carrelli elevatori, con mansioni accessorie di manutenzione ordinaria dei mezzi, comportante la loro scrostatura con badili, picconi, spazzoloni e “pulivapor” (cfr. deposizioni testimoniali di e udienza del 15 settembre 2023). Testimone_2 Persona_1
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 27 ottobre 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto da “deficit funzionale delle spalle per tendinopatia cuffia rotatori;
note di epicondilite bilaterale”, da considerare di origine professionale (pag. 7 della relazione).
Lo stesso consulente ha quantificato il danno biologico nella misura del 9 percento per la patologia a carico delle spalle, applicando per analogia i codici 223 e 227 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000, del 3 percento per la patologia a carico dei gomiti, applicando il codice 232, e ha valutato un danno biologico complessivo del 12 percento.
Considerando le menomazioni derivanti dalle ulteriori tecnopatie (per le quali è documentato il riconoscimento, da parte dell' di un indennizzo parametrato, dapprima, CP_1 ad un danno biologico dell'8 percento e, successivamente, del 10 percento), deriva un danno biologico complessivo pari al 19 percento a far data dalla domanda amministrativa del 17 ottobre 2019 (quella di indennizzo delle patologie per cui è causa), e un danno biologico complessivo del 21 percento a far data dal 16 dicembre 2021 (data della domanda amministrativa di indennizzo per le menomazioni derivanti dalla sindrome del tunnel carpale).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
pagina 2 di 4 Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 19 percento a far data dalla domanda amministrativa del 17 ottobre
2019, e in misura del 21 percento a far data dalla domanda amministrativa del 16 dicembre
2021.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore CP_1
del ricorrente, rapportato ad un danno biologico accertato: nella misura del 19 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17 ottobre 2019; nella misura del 21 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 16 dicembre 2021, con pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima d'ora erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione al saldo.
3.1. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 26.000,01 e gli euro
52.000,00.
3.2. Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore del difensore con procura della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.3. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita commisurato Parte_1
al danno biologico stimabile: nella misura del 19 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17 ottobre 2019; nella misura del 21 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 16 dicembre 2021;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, CP_1
rapportato ad un danno biologico accertato: nella misura del 19 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17 ottobre 2019; nella misura del 21 percento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 16 dicembre 2021, con pagamento dei ratei scaduti, previa detrazione di quanto prima pagina 3 di 4 d'ora erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge dalla maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 4.975,00 per compenso professionale, oltre euro 43,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 20 maggio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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