TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2153 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2153/2022
promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Alessandra Della Monaca
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. Andrea Mosa
CONVENUTO
Controparte_2
con l'Avv. Alessandro Berutto
CONVENUTO
Controparte_3
con l'Avv. Alessandro Berutto
CONVENUTO
avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte attrice: come da note conclusive del 14.11.2024: “accertare e dichiarare che in data
03.08.2021 alle ore 23:00 circa, in località Segromigno in Monte (LU), Via delle Ville, altezza civico n. 593, il Sig. viaggiava in qualità di terzo trasportato a bordo del motoveicolo Parte_1
Piaggio Beverly, quando il conducente dello stesso, Sig. perdeva il controllo del Parte_2 mezzo schiantandosi sulla strada e provocando gravissime lesioni al Sig. ; - Parte_1 accertare e dichiarare che il sinistro stradale in narrativa è ascrivibile al Sig. , Controparte_3 proprietario del motociclo Piaggio Beverly, per non aver provveduto con diligenza a porre concretamente in essere tutte le misure idonee ad impedire la circolazione del veicolo apparentemente senza il suo consenso (invito domino) e contro la sua volontà (prohibente domino) e perciò di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'asserito furto del proprio motociclo, nonché al conducente del mezzo Sig. il quale, tenendo una condotta colposamente Parte_2 imprudente, negligente ed imperita come dettagliatamente descritta e provata, cagionava le gravi lesioni riportate dal Sig. ; - accertare e dichiarare il diritto, in favore del Sig. Parte_1
, alla risarcibilità del danno non patrimoniale accertato dal CTP nella sua Parte_1 componente biologica, morale ed esistenziale, oltre che estetica e da cenestesi lavorativa, incidente altresì sulla sua capacità lavorativa generica e di chances, in misura pari al 45% per € 412.577,00 oltre danno biologico temporaneo totale di giorni 90 e parziale al 75% di giorni 90 per € 15.592,50 e così per un importo totale monetizzato con personalizzazione massima in € 428.169,50, somma calcolata secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al dì dell'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse emergere dagli accertamenti di causa e/o ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al dì dell'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare il diritto in favore del Sig. al risarcimento del danno patrimoniale emergente pari Parte_1 alle spese sostenute per la consulenza medico-legale di parte e pari ad € 3.660,00; - per l'effetto, condannare in p.l.r.p.t. in qualità di impresa assicuratrice del Controparte_4 responsabile civile, e , in qualità di proprietario del motociclo Piaggio Controparte_3
Beverly, in solido tra loro, a liquidare in favore dell'attore i sopra richiesti importi come dedotti giustificati e quantificati, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al dì dell'effettivo soddisfo;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse escludersi la responsabilità del proprietario del motociclo, condannare la in qualità di Impresa designata alla gestione Controparte_5 del F.G.V.S. per la Regione Toscana in p.l.r.p.t. a liquidare in favore dell'attore i sopra richiesti importi come dedotti giustificati e quantificati, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al dì dell'effettivo soddisfo;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto avvocato”.
Parti convenute e come da comparsa conclusionale del Controparte_3 Controparte_2
14.11.2024: “… in via preliminare, il rigetto della domanda attrice per carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese legali e condanna ex art.96 c.p.c..; – nel merito, il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, con vittoria di spese legali”.
Parte convenuta come da comparsa conclusionale del 14.11.2024-richiama Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta del 07.09.2022: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Lucca, contrariis reiectis, in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sospendere il presente procedimento civile;
in via preliminare, respingere la domanda attrice per carenza di legittimazione passiva della convenuta;
in via principale e nel merito, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Sempre e comunque, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e per domandare il risarcimento Controparte_6 Controparte_4 Controparte_3
dei danni derivanti dal sinistro stradale occorso in data 03.08.2021 quale terzo trasportato a bordo del motoveicolo Piaggio Beverly targato ER32827, di proprietà di , assicurato con la Controparte_3
Controparte_4
Esponeva il che, al momento del sinistro, vi era alla guida del motoveicolo una persona di Pt_1
nome , il quale perdeva il controllo del mezzo a causa della velocità elevata, superiore Parte_2
ai limiti consentiti, finendo per andare contro un muretto e rovinare al suolo;
a causa delle lesioni fisiche riportate nell'incidente, il veniva trasportato e ricoverato presso l'Ospedale Careggi Pt_1
di Firenze, ove subiva, il giorno successivo, un intervento di amputazione parziale della gamba.
Dichiarava, altresì, l'attore che, sul luogo del sinistro, erano intervenuti i militari della Legione
Carabinieri Toscana, Stazione di Lammari, i quali, dopo i rilievi di rito, avevano effettuato il sequestro del motoveicolo coinvolto nell'incidente, in quanto oggetto di furto denunciato in data 24.07.2021 da
. Seguiva l'apertura di un procedimento penale da parte della Procura della Controparte_3
Repubblica presso codesto Tribunale a carico di (n.° 3408/2021 R.G.N.R.). Parte_2
Per ottenere il ristoro dei danni, l'attore si era rivolto, senza buon esito, alla Controparte_2
quale Compagnia assicuratrice del motoveicolo di proprietà del , nonché alla CP_3 CP_1
quale Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la
[...]
Regione Toscana. Del pari stesso aveva invitato, senza buon esito, le suddette parti a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Si costituivano in giudizio e la assistiti dal medesimo Controparte_3 Controparte_2
difensore, i quali contestavano in primo luogo la loro legittimazione passiva, atteso il furto del motoveicolo di proprietà del , come da denuncia in atti. Esponevano detti convenuti che CP_3
il motociclo del , regolarmente chiuso e munito di bloccasterzo, senza chiavi a bordo, era CP_3 stato rubato all'alba del 24.07.2021 e che la denuncia era stata tempestivamente presentata nella tarda mattinata dello stesso giorno;
conseguentemente, alla data del sinistro stradale lamentato dall'attore
(03.08.2021), detto veicolo circolava contro la volontà del proprietario. Nel merito, i convenuti contestavano sia l'an che il quantum delle pretese risarcitorie formulate dall'attore, chiedendone la condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio, altresì, la quale Impresa designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada per la Regione Toscana, rilevando prioritariamente la pendenza avanti il Tribunale di Lucca di un processo penale a carico del presunto responsabile del sinistro, Parte_2
, chiedendo la sospensione del presente giudizio per pregiudiziale penale. Nel merito,
[...]
contestava l'an e il quantum delle pretese attoree, nonché la carenza di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 283 D.Lgs. n.
209/2005, mancando la prova della verificazione dell'evento, della dinamica del sinistro stradale e della circostanza che il soggetto leso fosse inconsapevole dell'illegalità della circolazione del veicolo.
All'udienza del 30.09.2022 il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e disponeva il rinvio all'udienza del 25.01.2023, all'esito della quale riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza del 08.11.2023 per la precisazione delle conclusioni, in modalità cartolare.
Precisate le conclusioni delle parti, il G.I. fissava l'udienza del 27.11.2024 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, tratteneva la causa in decisione.
********
La domanda proposta dall'attore non risulta meritevole di accoglimento, per i motivi che seguono.
Deve, in primo luogo, escludersi la responsabilità a carico di e Controparte_3 Controparte_2
in ragione del furto del motoveicolo Piaggio Beverly targato ER32827.
[...]
Dalla documentazione in atti risulta che ha presentato denuncia di furto presso la Controparte_3
Stazione Carabinieri di Lucca in data 24/07/2021 e che il sinistro lamentato dall'attore è avvenuto il
03/08/2021. Nella suddetta denuncia, il espone di aver parcheggiato il ciclomotore chiuso CP_3
a chiave e munito di blocca sterzo, senza lasciare le chiavi a bordo (cfr. doc. n. 3 di parte attrice).
Orbene, nella relazione conclusiva della Polizia Giudiziaria, allegata dall'attore e resa nell'ambito del procedimento penale n. 3408/2021 R.G.N.R. avanti codesto Tribunale (cfr. doc. n. 2 di parte attrice), si dà atto che detto motoveicolo è stato ritrovato a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro, senza conducente, in stato di abbandono, privo della targa identificativa e delle chiavi di accensione.
Tale relazione richiama anche il verbale di sommarie informazioni assunte da , Testimone_1
persona che si trovava a transitare in autovettura sul luogo del sinistro dopo il verificarsi dell'evento, il quale ha riconosciuto il motoveicolo coinvolto e ha dichiarato alla P.G. che era sprovvisto di targa
(“Ho visto con sicurezza che lo scooter non aveva la targa”: cfr. doc. n. 2 di parte attrice e doc. n. 1 di parte convenuta . Controparte_1
La mancanza della targa identificativa e delle chiavi di accensione, in uno alla presentazione della denuncia di furto in data 24/07/2021 e al ritrovamento del veicolo a distanza di poche centinaia di metri dal luogo del sinistro, in stato di abbandono, inducono a ritenere che detto ciclomotore circolasse senza il consenso del proprietario (invito domino) e contro la sua volontà (prohibente domino).
Può, quindi, affermarsi che il ha adottato un comportamento concreto e idoneo ad CP_3
impedire e/o comunque ostacolare il furto del suo motoveicolo, nonché, mediante la tempestiva denuncia, ad evitare le possibili conseguenze della circolazione illegale dello stesso. Conseguentemente, sussistono i presupposti per superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 3 c.c. a carico del proprietario del veicolo.
Del pari, deve escludersi la responsabilità della stante la cessazione della Controparte_2
copertura assicurativa del ciclomotore di proprietà del a partire dal giorno successivo alla CP_3
denuncia di furto e l'annullamento del contratto con rimborso del premio (cfr. doc. n. 4 di parti convenute e . CP_3 Controparte_2
Quanto alla legittimazione passiva e alla responsabilità della quale Impresa designata CP_1
dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Toscana, si osserva quanto segue.
In via pregiudiziale, non può trovare accoglimento l'eccezione di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., non sussistendo alcun nesso di pregiudizialità del procedimento penale, a carico di Parte_2
, rispetto al presente giudizio.
[...]
Ciò premesso, occorre richiamare l'art. 283 del D.l.g.s. n. 209/2005 laddove contempla la domanda risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in caso di sinistri causati da veicoli posti in circolazione prohibente domino.
Tale disposizione, al comma 1 lett. d), prevede il risarcimento a carico del Fondo di Garanzia nei casi in cui “… d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria…”; tuttavia, al successivo comma 2, è sancito espressamente che “… nel caso di cui al comma 1 lett. d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose”.
Il legislatore ha, quindi, stabilito, quale requisito imprescindibile e fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avanzata dal terzo trasportato, che quest'ultimo provi di essersi trovato a bordo del veicolo contro la propria volontà ovvero che fosse inconsapevole della circolazione illegale dello stesso.
Nella vicenda in esame, detto requisito non può ritenersi integrato.
Certamente il non viaggiava contro la sua volontà a bordo del motoveicolo coinvolto nel Pt_1
sinistro, per sua stessa ammissione negli atti e documenti di causa.
Allo stesso modo deve escludersi che egli fosse inconsapevole ovvero non abbia potuto rendersi conto, mediante l'ordinaria diligenza e prudenza, che il suddetto motoveicolo circolasse illegalmente.
Come esposto in precedenza, nella relazione di Polizia Giudiziaria, depositata dall'attore, si dà atto che il ciclomotore, su cui viaggiava il costituiva oggetto di furto ed è stato ritrovato a Pt_1
distanza di poche centinaia di metri dal luogo dell'evento, in stato di abbandono, privo della targa identificativa e delle chiavi di accensione che , come già detto sopra non erano state lasciate a bordo del motoveicolo dal legittimo proprietario . Detta relazione fa espresso richiamo anche al verbale di sommarie informazioni rese da S_
, persona che si trovava a transitare in autovettura suo luogo del sinistro poco dopo il
[...] verificarsi dell'evento, il quale ha dichiarato alla P.G. di aver visto il che giaceva sul margine Pt_1
della strada e un altro uomo che alzava da terra il motociclo, sprovvisto di targa, allontanandosi senza metterlo in moto (“Ho visto con sicurezza che lo scooter non aveva la targa”: cfr. doc. n. 2 di parte attrice e doc. n. 1 di parte convenuta . Controparte_1
La circostanza che, al momento del sinistro, il motoveicolo fosse privo della targa identificativa e delle chiavi di accensione induce a ritenere che l'attore fosse consapevole della circolazione illegale dello stesso ovvero potesse esserlo mediante l'uso della ordinaria diligenza e prudenza.
Quale ulteriore elemento indiziario a supporto dell'assunto di cui sopra può farsi riferimento anche alla circostanza che, nella medesima relazione, si fa anche richiamo alle sommarie informazioni rese il giorno dopo l'incidente (04.08.2021) dal cognato dell'attore, identificato in il quale ha Tes_2
riferito alla P.G. di aver parlato con un giovane –riconosciuto in mediante Parte_2
individuazione fotografica – e di aver saputo da quest'ultimo che il lo aveva Parte_1
sollecitato ad allontanarsi dalla zona dopo l'incidente stradale, portando con sé il ciclomotore
(“…continuando il racconto dei fatti, il giovane riferiva a che dopo l'incidente, Tes_2 Parte_1
avrebbe riferito lui di allontanarsi dalla zona portando con sé il motociclo…”: cfr. doc. n.
[...]
2 di parte attrice).
Dall'insieme dei suddetti elementi, quali indizi gravi, precisi e concordanti, può affermarsi che l'attore, terzo trasportato su un motoveicolo oggetto di furto, sprovvisto di targa e di chiavi di accensione, fosse consapevole della circolazione illegale al momento del sinistro ovvero potesse averne piena consapevolezza mediante l'uso della ordinaria diligenza e prudenza.
Conseguentemente, non sussistono le condizioni per affermare il diritto al risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
In ragione di quanto sopra risulta superfluo ogni accertamento in punto di quantificazione del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione di valore del giudizio così come dichiarato dall'attore, facendo applicazione dei parametri minimi e riducendo della metà il compenso minimo quanto alla fase di trattazione/ istruttoria non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
In ordine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., si ritiene che non sussista, nella vicenda in esame, una fattispecie di responsabilità aggravata, non risultando configurati i requisiti della mala fede e/o colpa grave a carico dell'attore.
PQM
il Tribunale di Lucca definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna l'attore a rifondere le spese di lite alle parti convenute, che liquida in €.8626,00 a favore di e per compenso professionale, oltre rimborso Controparte_3 Controparte_4
forfettario (15%), IVA e CPA come per legge, e in €.8626,00 a favore di per Controparte_1
compenso professionale, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
Lucca, 16.01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2153/2022
promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Alessandra Della Monaca
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. Andrea Mosa
CONVENUTO
Controparte_2
con l'Avv. Alessandro Berutto
CONVENUTO
Controparte_3
con l'Avv. Alessandro Berutto
CONVENUTO
avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte attrice: come da note conclusive del 14.11.2024: “accertare e dichiarare che in data
03.08.2021 alle ore 23:00 circa, in località Segromigno in Monte (LU), Via delle Ville, altezza civico n. 593, il Sig. viaggiava in qualità di terzo trasportato a bordo del motoveicolo Parte_1
Piaggio Beverly, quando il conducente dello stesso, Sig. perdeva il controllo del Parte_2 mezzo schiantandosi sulla strada e provocando gravissime lesioni al Sig. ; - Parte_1 accertare e dichiarare che il sinistro stradale in narrativa è ascrivibile al Sig. , Controparte_3 proprietario del motociclo Piaggio Beverly, per non aver provveduto con diligenza a porre concretamente in essere tutte le misure idonee ad impedire la circolazione del veicolo apparentemente senza il suo consenso (invito domino) e contro la sua volontà (prohibente domino) e perciò di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'asserito furto del proprio motociclo, nonché al conducente del mezzo Sig. il quale, tenendo una condotta colposamente Parte_2 imprudente, negligente ed imperita come dettagliatamente descritta e provata, cagionava le gravi lesioni riportate dal Sig. ; - accertare e dichiarare il diritto, in favore del Sig. Parte_1
, alla risarcibilità del danno non patrimoniale accertato dal CTP nella sua Parte_1 componente biologica, morale ed esistenziale, oltre che estetica e da cenestesi lavorativa, incidente altresì sulla sua capacità lavorativa generica e di chances, in misura pari al 45% per € 412.577,00 oltre danno biologico temporaneo totale di giorni 90 e parziale al 75% di giorni 90 per € 15.592,50 e così per un importo totale monetizzato con personalizzazione massima in € 428.169,50, somma calcolata secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al dì dell'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse emergere dagli accertamenti di causa e/o ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al dì dell'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare il diritto in favore del Sig. al risarcimento del danno patrimoniale emergente pari Parte_1 alle spese sostenute per la consulenza medico-legale di parte e pari ad € 3.660,00; - per l'effetto, condannare in p.l.r.p.t. in qualità di impresa assicuratrice del Controparte_4 responsabile civile, e , in qualità di proprietario del motociclo Piaggio Controparte_3
Beverly, in solido tra loro, a liquidare in favore dell'attore i sopra richiesti importi come dedotti giustificati e quantificati, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al dì dell'effettivo soddisfo;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse escludersi la responsabilità del proprietario del motociclo, condannare la in qualità di Impresa designata alla gestione Controparte_5 del F.G.V.S. per la Regione Toscana in p.l.r.p.t. a liquidare in favore dell'attore i sopra richiesti importi come dedotti giustificati e quantificati, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al dì dell'effettivo soddisfo;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto avvocato”.
Parti convenute e come da comparsa conclusionale del Controparte_3 Controparte_2
14.11.2024: “… in via preliminare, il rigetto della domanda attrice per carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese legali e condanna ex art.96 c.p.c..; – nel merito, il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, con vittoria di spese legali”.
Parte convenuta come da comparsa conclusionale del 14.11.2024-richiama Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta del 07.09.2022: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Lucca, contrariis reiectis, in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sospendere il presente procedimento civile;
in via preliminare, respingere la domanda attrice per carenza di legittimazione passiva della convenuta;
in via principale e nel merito, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Sempre e comunque, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e per domandare il risarcimento Controparte_6 Controparte_4 Controparte_3
dei danni derivanti dal sinistro stradale occorso in data 03.08.2021 quale terzo trasportato a bordo del motoveicolo Piaggio Beverly targato ER32827, di proprietà di , assicurato con la Controparte_3
Controparte_4
Esponeva il che, al momento del sinistro, vi era alla guida del motoveicolo una persona di Pt_1
nome , il quale perdeva il controllo del mezzo a causa della velocità elevata, superiore Parte_2
ai limiti consentiti, finendo per andare contro un muretto e rovinare al suolo;
a causa delle lesioni fisiche riportate nell'incidente, il veniva trasportato e ricoverato presso l'Ospedale Careggi Pt_1
di Firenze, ove subiva, il giorno successivo, un intervento di amputazione parziale della gamba.
Dichiarava, altresì, l'attore che, sul luogo del sinistro, erano intervenuti i militari della Legione
Carabinieri Toscana, Stazione di Lammari, i quali, dopo i rilievi di rito, avevano effettuato il sequestro del motoveicolo coinvolto nell'incidente, in quanto oggetto di furto denunciato in data 24.07.2021 da
. Seguiva l'apertura di un procedimento penale da parte della Procura della Controparte_3
Repubblica presso codesto Tribunale a carico di (n.° 3408/2021 R.G.N.R.). Parte_2
Per ottenere il ristoro dei danni, l'attore si era rivolto, senza buon esito, alla Controparte_2
quale Compagnia assicuratrice del motoveicolo di proprietà del , nonché alla CP_3 CP_1
quale Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la
[...]
Regione Toscana. Del pari stesso aveva invitato, senza buon esito, le suddette parti a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Si costituivano in giudizio e la assistiti dal medesimo Controparte_3 Controparte_2
difensore, i quali contestavano in primo luogo la loro legittimazione passiva, atteso il furto del motoveicolo di proprietà del , come da denuncia in atti. Esponevano detti convenuti che CP_3
il motociclo del , regolarmente chiuso e munito di bloccasterzo, senza chiavi a bordo, era CP_3 stato rubato all'alba del 24.07.2021 e che la denuncia era stata tempestivamente presentata nella tarda mattinata dello stesso giorno;
conseguentemente, alla data del sinistro stradale lamentato dall'attore
(03.08.2021), detto veicolo circolava contro la volontà del proprietario. Nel merito, i convenuti contestavano sia l'an che il quantum delle pretese risarcitorie formulate dall'attore, chiedendone la condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio, altresì, la quale Impresa designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada per la Regione Toscana, rilevando prioritariamente la pendenza avanti il Tribunale di Lucca di un processo penale a carico del presunto responsabile del sinistro, Parte_2
, chiedendo la sospensione del presente giudizio per pregiudiziale penale. Nel merito,
[...]
contestava l'an e il quantum delle pretese attoree, nonché la carenza di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 283 D.Lgs. n.
209/2005, mancando la prova della verificazione dell'evento, della dinamica del sinistro stradale e della circostanza che il soggetto leso fosse inconsapevole dell'illegalità della circolazione del veicolo.
All'udienza del 30.09.2022 il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e disponeva il rinvio all'udienza del 25.01.2023, all'esito della quale riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza del 08.11.2023 per la precisazione delle conclusioni, in modalità cartolare.
Precisate le conclusioni delle parti, il G.I. fissava l'udienza del 27.11.2024 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, tratteneva la causa in decisione.
********
La domanda proposta dall'attore non risulta meritevole di accoglimento, per i motivi che seguono.
Deve, in primo luogo, escludersi la responsabilità a carico di e Controparte_3 Controparte_2
in ragione del furto del motoveicolo Piaggio Beverly targato ER32827.
[...]
Dalla documentazione in atti risulta che ha presentato denuncia di furto presso la Controparte_3
Stazione Carabinieri di Lucca in data 24/07/2021 e che il sinistro lamentato dall'attore è avvenuto il
03/08/2021. Nella suddetta denuncia, il espone di aver parcheggiato il ciclomotore chiuso CP_3
a chiave e munito di blocca sterzo, senza lasciare le chiavi a bordo (cfr. doc. n. 3 di parte attrice).
Orbene, nella relazione conclusiva della Polizia Giudiziaria, allegata dall'attore e resa nell'ambito del procedimento penale n. 3408/2021 R.G.N.R. avanti codesto Tribunale (cfr. doc. n. 2 di parte attrice), si dà atto che detto motoveicolo è stato ritrovato a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro, senza conducente, in stato di abbandono, privo della targa identificativa e delle chiavi di accensione.
Tale relazione richiama anche il verbale di sommarie informazioni assunte da , Testimone_1
persona che si trovava a transitare in autovettura sul luogo del sinistro dopo il verificarsi dell'evento, il quale ha riconosciuto il motoveicolo coinvolto e ha dichiarato alla P.G. che era sprovvisto di targa
(“Ho visto con sicurezza che lo scooter non aveva la targa”: cfr. doc. n. 2 di parte attrice e doc. n. 1 di parte convenuta . Controparte_1
La mancanza della targa identificativa e delle chiavi di accensione, in uno alla presentazione della denuncia di furto in data 24/07/2021 e al ritrovamento del veicolo a distanza di poche centinaia di metri dal luogo del sinistro, in stato di abbandono, inducono a ritenere che detto ciclomotore circolasse senza il consenso del proprietario (invito domino) e contro la sua volontà (prohibente domino).
Può, quindi, affermarsi che il ha adottato un comportamento concreto e idoneo ad CP_3
impedire e/o comunque ostacolare il furto del suo motoveicolo, nonché, mediante la tempestiva denuncia, ad evitare le possibili conseguenze della circolazione illegale dello stesso. Conseguentemente, sussistono i presupposti per superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 3 c.c. a carico del proprietario del veicolo.
Del pari, deve escludersi la responsabilità della stante la cessazione della Controparte_2
copertura assicurativa del ciclomotore di proprietà del a partire dal giorno successivo alla CP_3
denuncia di furto e l'annullamento del contratto con rimborso del premio (cfr. doc. n. 4 di parti convenute e . CP_3 Controparte_2
Quanto alla legittimazione passiva e alla responsabilità della quale Impresa designata CP_1
dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Toscana, si osserva quanto segue.
In via pregiudiziale, non può trovare accoglimento l'eccezione di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., non sussistendo alcun nesso di pregiudizialità del procedimento penale, a carico di Parte_2
, rispetto al presente giudizio.
[...]
Ciò premesso, occorre richiamare l'art. 283 del D.l.g.s. n. 209/2005 laddove contempla la domanda risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in caso di sinistri causati da veicoli posti in circolazione prohibente domino.
Tale disposizione, al comma 1 lett. d), prevede il risarcimento a carico del Fondo di Garanzia nei casi in cui “… d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria…”; tuttavia, al successivo comma 2, è sancito espressamente che “… nel caso di cui al comma 1 lett. d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose”.
Il legislatore ha, quindi, stabilito, quale requisito imprescindibile e fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avanzata dal terzo trasportato, che quest'ultimo provi di essersi trovato a bordo del veicolo contro la propria volontà ovvero che fosse inconsapevole della circolazione illegale dello stesso.
Nella vicenda in esame, detto requisito non può ritenersi integrato.
Certamente il non viaggiava contro la sua volontà a bordo del motoveicolo coinvolto nel Pt_1
sinistro, per sua stessa ammissione negli atti e documenti di causa.
Allo stesso modo deve escludersi che egli fosse inconsapevole ovvero non abbia potuto rendersi conto, mediante l'ordinaria diligenza e prudenza, che il suddetto motoveicolo circolasse illegalmente.
Come esposto in precedenza, nella relazione di Polizia Giudiziaria, depositata dall'attore, si dà atto che il ciclomotore, su cui viaggiava il costituiva oggetto di furto ed è stato ritrovato a Pt_1
distanza di poche centinaia di metri dal luogo dell'evento, in stato di abbandono, privo della targa identificativa e delle chiavi di accensione che , come già detto sopra non erano state lasciate a bordo del motoveicolo dal legittimo proprietario . Detta relazione fa espresso richiamo anche al verbale di sommarie informazioni rese da S_
, persona che si trovava a transitare in autovettura suo luogo del sinistro poco dopo il
[...] verificarsi dell'evento, il quale ha dichiarato alla P.G. di aver visto il che giaceva sul margine Pt_1
della strada e un altro uomo che alzava da terra il motociclo, sprovvisto di targa, allontanandosi senza metterlo in moto (“Ho visto con sicurezza che lo scooter non aveva la targa”: cfr. doc. n. 2 di parte attrice e doc. n. 1 di parte convenuta . Controparte_1
La circostanza che, al momento del sinistro, il motoveicolo fosse privo della targa identificativa e delle chiavi di accensione induce a ritenere che l'attore fosse consapevole della circolazione illegale dello stesso ovvero potesse esserlo mediante l'uso della ordinaria diligenza e prudenza.
Quale ulteriore elemento indiziario a supporto dell'assunto di cui sopra può farsi riferimento anche alla circostanza che, nella medesima relazione, si fa anche richiamo alle sommarie informazioni rese il giorno dopo l'incidente (04.08.2021) dal cognato dell'attore, identificato in il quale ha Tes_2
riferito alla P.G. di aver parlato con un giovane –riconosciuto in mediante Parte_2
individuazione fotografica – e di aver saputo da quest'ultimo che il lo aveva Parte_1
sollecitato ad allontanarsi dalla zona dopo l'incidente stradale, portando con sé il ciclomotore
(“…continuando il racconto dei fatti, il giovane riferiva a che dopo l'incidente, Tes_2 Parte_1
avrebbe riferito lui di allontanarsi dalla zona portando con sé il motociclo…”: cfr. doc. n.
[...]
2 di parte attrice).
Dall'insieme dei suddetti elementi, quali indizi gravi, precisi e concordanti, può affermarsi che l'attore, terzo trasportato su un motoveicolo oggetto di furto, sprovvisto di targa e di chiavi di accensione, fosse consapevole della circolazione illegale al momento del sinistro ovvero potesse averne piena consapevolezza mediante l'uso della ordinaria diligenza e prudenza.
Conseguentemente, non sussistono le condizioni per affermare il diritto al risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
In ragione di quanto sopra risulta superfluo ogni accertamento in punto di quantificazione del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione di valore del giudizio così come dichiarato dall'attore, facendo applicazione dei parametri minimi e riducendo della metà il compenso minimo quanto alla fase di trattazione/ istruttoria non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
In ordine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., si ritiene che non sussista, nella vicenda in esame, una fattispecie di responsabilità aggravata, non risultando configurati i requisiti della mala fede e/o colpa grave a carico dell'attore.
PQM
il Tribunale di Lucca definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna l'attore a rifondere le spese di lite alle parti convenute, che liquida in €.8626,00 a favore di e per compenso professionale, oltre rimborso Controparte_3 Controparte_4
forfettario (15%), IVA e CPA come per legge, e in €.8626,00 a favore di per Controparte_1
compenso professionale, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
Lucca, 16.01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli