Articolo 5 della Legge 7 giugno 1975, n. 259
Articolo 4
Versione
16 luglio 1975
Art. 5.

Alla spesa per il trattamento economico previsto dall'articolo 2, si provvede con le entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 16 luglio 1975