Art. 5.
Alla spesa per il trattamento economico previsto dall'articolo 2, si provvede con le entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla spesa per il trattamento economico previsto dall'articolo 2, si provvede con le entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.