Versione
16 luglio 1975
16 luglio 1975
Art. 5.
Alla spesa per il trattamento economico previsto dall'articolo 2, si provvede con le entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla spesa per il trattamento economico previsto dall'articolo 2, si provvede con le entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.