Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25094 R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce Parte_1 al ricorso dall'avv. Lilia Malandrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, Via Milano n.57;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv.
Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313); Persona_1
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 la ricorrente ha adito il
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che :
-nel procedimento avente R.G. n. 6910/2023, il Giudice dott. Peluso, con decreto emesso in data 24.01.2024, ha dichiarato la sussistenza, in capo alla ricorrente, delle condizioni sanitarie previste dalla legge per usufruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere da Marzo
2021;
- il decreto di omologa è stato notificato telematicamente all' in CP_1 data 25.01.2024;
- con prospetto di liquidazione del 04.03.2024, l' ha comunicato CP_1
l'avvenuta liquidazione della prestazione, e l'importo degli arretrati ammontante ad € 18.401,78, riportando tuttavia nel prospetto di liquidazione un indebito pari ad € 2281,14, somma decurtata dall'importo degli arretrati erogati pari ad € 17.781,45;
- in data 6.06.2024, ha proposto, invano, ricorso al Comitato provinciale. Pertanto ha concluso chiedendo di condannare l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento, per un importo complessivo di € 2.281,14, previa declaratoria di illegittimità della trattenuta, spese vinte da distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha eccepito che le somme recuperate con il CP_1
Te 08 del 4.03.2024, riguardano l'indebito che era stato acceso su ratei
1
Pertanto ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza.
Va osservato che la questione giuridica che si pone nel presente giudizio, concerne la legittimità o meno della trattenuta effettuata dall' in sede di liquidazione dei ratei arretrati dell'indennità di CP_1 accompagnamento.
L'operazione posta in essere dall' in sede di liquidazione può CP_1 essere qualificata come compensazione impropria. Nel ricorso la parte ha eccepito l'illegittimità del recupero affidandolo ad un solo motivo, ossia la mancata “comunicazione in merito a tale indebito onde verificarne la fondatezza e la legittimità”.
CP_ Senonchè, l' ha dedotto e dimostrato e mancano sul punto contestazioni specifiche, di aver informato la ricorrente circa la riferibilità dell'indebito de quo al periodo corrente dall'1.04.2007-
31.10.2007, con pec del 21.06.2024, inviata all'odierno procuratore della ricorrente, il cui testo è integralmente trascritto in memoria. Ebbene parte ricorrente non ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione con conseguente decadenza ed ha irritualmente , nelle note scritte, introdotto questioni nuove, mai prospettate in ricorso, violando nel contempo le prescrizioni dell'art. 127 ter c.p.c..
Ne deriva la reiezione del ricorso . Esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Si comunichi.
Napoli, 5.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
2