Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 12.02.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 4036/2019 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
e entrambi n. q. di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
Giuseppe Ivan Artico
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Alessandro Funari
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2019 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., i ricorrenti in epigrafe - dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini della indennità di frequenza, della indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, ovvero ai sensi dell'art. 3, comma 1, l.104 /92, in capo al minore - hanno proposto il giudizio di merito Persona_1 rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP per avere la stessa negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti, ed affermando, di contro, la sussistenza dei necessari requisiti sanitari. Si costituiva l' convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e comunque il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese del giudizio.
1
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, sebbene in maniera scarna e sintetica, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' CP_1
Invero, parte ricorrente si duole della generale sottovalutazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP, del quadro patologico globale caratterizzato da un deficit visivo, nonché da una chiusura relazionale del minore che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, determinerebbe difficoltà gravi nell'espletamento dei compiti e delle funzioni dell'età, nonché delle limitazioni funzionali di entità tali da rendere necessaria l'assistenza continua per l'espletamento degli atti della vita quotidiana, oltre alle condizioni di disabilità di cui alla L. 104/92. Orbene, giova premettere, atteso che oggetto del giudizio è (anche) il riconoscimento della indennità di accompagnamento, che, secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cassazione n. 15882/2015) “la L. n. 18 del 1980, art. 1 ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile. In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti: a) l'invalidità totale;
b) l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Trattasi di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l'interprete non può prescindere.” È dunque necessario che il soggetto si trovi, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. sez. lav., 28.5.2009 n. 12521; Cass. sez. lav., 12.5.2008 n. 11718), alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua: requisiti quindi diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) (cfr ex plurimis Cass. 5068/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015). In particolare, va tenuto conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare l'esigenza della necessità di un aiuto non limitato a taluni soltanto degli atti della vita, seppure indispensabili, ma esteso alla generalità dei bisogni o atti giornalieri (così Cass. 9 ottobre 1998, n. 10056). Nel caso dei minori, poi, ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento,
2 occorre procedere alla valutazione dell'autonomia "per fasce di età", relativizzare il giudizio, e riconoscere rilevanza a quell'alterazione rispetto al parametro medio "riconducibile ad una determinata fascia di età," dell'ordinaria accudienza ed assistenza dovuta ai bambini sani, che giustifica il riconoscimento del diritto in questione. L'orientamento cui si fa riferimento è stato ribadito dalla Corte di Cassazione ( sentenza n. 11525/2006): "Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. 24/10/1991 n. 11329), "la situazione d'inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento della L. n. 18 del 1980, ex art. 1, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età; "tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano" (v. anche da ultimo Cass. 29/1/2003 n. 1377 e Cass. 20/2/2003 n. 2523, che ha precisato che "i presupposti stabiliti per l'attribuzione di questa indennità non sono stati modificati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 467 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 289 del 1990, art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevedeva l'attribuzione dell'indennità di frequenza ai minori, mutilati o invalidi civili, che frequentano l'asilo nido, essendo quest'ultima indennità diversa e non equiparabile a quella di accompagnamento"). A tal proposito, deve evidenziarsi che l'elaborato peritale prende adeguatamente in considerazione tutte le patologie di cui è affetto il minore, con ampia ed articolata argomentazione, per ciascuna di esse, dell'inquadramento diagnostico. Il consulente medico, con motivazione logica e puntuale - sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenere che , pur avendo Persona_1 riguardo alle patologie di cui è affetto, non presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, né risulta portatore di handicap” (cfr. relazione ctu)., facendo buon governo delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla sopracitata giurisprudenza. Rileva il Ctu che il minore è affetto dalle seguenti infermità: “Pseudoafachia bilaterale da esiti di pregressa Cataratta Congenita trattata chirurgicamente in buon compenso funzionale”, ed effettuate esaustive considerazioni di carattere nosologico in merito alla natura ed all'entità delle patologie obiettivate, al fine di operare una corretta valutazione del complesso invalidante, conclude che tale complesso patologico non determina difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (art. 2 L. 303/71 n° 118, art. 6 DL 23/11/88 n° 509), né le condizioni di disabilità di cui alla L. 104/92 (v. relazione in atti). Quanto alle contestazioni mosse dalla parte ricorrente in merito alla valutazione del deficit visivo, si evidenzia che il ctu ha precisato che trattasi di “Pseudoafachia bilaterale da esiti di pregressa Cataratta Congenita trattata chirurgicamente in buon compenso funzionale.. Acuità Visiva : ODx
- 4/10 OSx = 6/10 con motilità oculo – palpebrale nella norma” (cfr. eleborato ctu). Ed ancora, quanto alla paventata chiusura relazione, il consulente ha avuto cura di precisare che, all'esame psichico, ha potuto osservare: “Soggetto vigile, normorientato nei canoni temporo – spaziali. Disponibile al colloquio. Risponde a tono alle domande poste. Assenza di deficit cognitivi e/o comportamentali”. (cfr. relazione in atti). Conclude, pertanto, il ctu che il complesso morboso presentato dal “non Persona_1 comporta “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” e pertanto è da ritenere:
“Non Invalido (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o
3 minore non invalido”… non portatore di handicap” (cfr. relazione ctu). Le argomentazioni del consulente, che sia abbiano qui per integralmente riportate, appaiono pienamente condivisibili ed attendibili, in quanto formulate secondo corretti criteri scientifici. Alla luce di quanto detto, deve rilevarsi che le critiche mosse alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in fase di atp. Le doglianze espresse dalla parte ricorrente si sostanziano, in buona sostanza, in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, e che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano, invece, eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Invero le censure non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, ossia difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011). Tutto ciò in contrasto con la puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP, dott.
in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie di cui è affetto il Persona_2 [...]
. Per_1
In definitiva la valutazione del CTU appare corretta, alla luce delle cennate coordinate ermeneutiche, in relazione ai presupposti per i benefici richiesti. Le conclusioni del CTU, dunque, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
essi non determinano la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento né dell'indennità di frequenza, né della condizione di disabilità di cui alla Legge 104/92. Quanto, infine, alla ulteriore documentazione medica depositata telematicamente dalla parte ricorrente in data 08.04.2022, nonché unitamente alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025, deve rilevarsi che l'istante non ha dedotto, nemmeno genericamente, la sussistenza di un aggravamento delle proprie condizioni di salute, né ha dunque specificato se, ed in che modo, la documentazione medica depositata sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle patologie già riconosciute dal perito, ovvero se comprovi, invece, l'insorgenza di nuove patologie, in modo tale da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU, e da comportare un quadro invalidante che consenta il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti. Ed invero la parte deve fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 13959 del 2012; Cass. n. 21151 del 2010; Cass. n. 14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000).
4 Ne consegue che, in mancanza di alcuna puntuale e specifica allegazione, un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. o una integrazione della ctu già espletata, avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte. Conclusivamente, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale. L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di frequenza, né per l'indennità di accompagnamento, né per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui alla Legge 104/92. In punto di regolamentazione delle spese di lite si osserva che le dichiarazioni ex art 152 disp.att. c.p.c. allegate al ricorso di atp (v.si prod ric.) ed al ricorso di opposizione (v. si sub n.5 prod. ricorrente fasc.opposizione) riportano un reddito pari ad euro 32.000 e, pertanto, superiore al limite previsto ai fini dell'esenzione dalle spese di lite. Tuttavia nel corso del giudizio di opposizione parte istante ha depositato altra Parte_1 dichiarazione nella quale dichiara di trovarsi nelle condizioni reddituali ai fini dell'esenzione dalle spese in caso di soccombenza, essendo titolare di un reddito IRPEF familiare, nell'anno 2021, inferiore al limite di legge ed impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni (v.si nel fasc.tel dichiarazione datata 28.6.22, depositata il 29.6.22 unitamente alle note di trattazione scritta).
. Sul punto deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (ex multis, Cass. n. 16284/2011; n. 16616/2018) che l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., laddove richiede che la parte che versi nelle condizioni reddituali per beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza renda apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi, pur se l'evoluzione di tali condizioni non è indifferente, cosicché l'interessato deve dichiarare le variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, per converso, ove tali condizioni si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio, può rendere, anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione (cfr. Cass. Sez. L, ordinanza n. 30275 del 2024). È stato invero affermato che “Dal tenore testuale della disposizione in esame emerge come essa consti di due parti: la prima chiarisce che la condizione reddituale per beneficiare dell'esenzione deve sussistere nell'anno anteriore alla pronuncia (“la parte soccombente … non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito …”); la seconda parte, invece, impone l'onere di produrre l'autocertificazione al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio, ove la parte sia in possesso del relativo requisito reddituale già in quel momento (con riferimento all'anno precedente all'instaurazione del giudizio). Tale ultima previsione, tuttavia, non esclude che la condizione reddituale legittimante il beneficio possa insorgere successivamente, e che la parte possa documentarla nel corso del giudizio, poiché il dettato normativo è inequivocabile laddove esonera dal pagamento delle spese processuali la parte soccombente che “risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito” inferiore alla soglia indicata. Dunque, l'annualità cui fare riferimento per beneficiare dell'esenzione è quella anteriore alla pronuncia…”(così Corte di Appello di Bari sent. n.299/2025). Dunque sulla scorta delle cennate coordinate ermeneutiche, vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. depositata nel corso del presente giudizio (v.si dichiarazione depositata il 29.6.22 in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 6.7.2022) le spese di lite sono irripetibili.
5 Le spese di CTU resa in fase di ATP sono liquidate come da separato decreto, e poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: a) respinge la domanda e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di frequenza, né della indennità di accompagnamento, nè della condizione di disabilità di cui all'art 3 L. n. 104/1992; b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) pone le spese di Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidate in separato decreto, a carico CP_ dell' Si comunichi
Nola, 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Filomena Naldi
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