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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 21836 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DOEDICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 21836 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuto in decisione all'udienza del 19 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 17 ottobre 2024 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 CodiceFiscale_1
Domenico Cirillo n. 15 presso lo studio dell'avv. Agnese Condarelli che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Brescia, via Gramsci n. 10 presso lo studio dell'avv. Pieranna Buizza che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente conferita da , procuratore speciale della per atto di CP_2 CP_1
, notaio in Roma, in data 22 giugno 2023 rep. 180134 racc. 12348 Persona_1
APPELLATA
E
(cf ), CP_3 P.IVA_2 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLATA CONTUM;
ACE
E
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_3
tempore, elettivamente domiciliata in , Piazza Dante n. 35, presso lo studio degli CP_5
avv. Sophia Demani e Stefania Sorrenti giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente
APPELLATA
Oggetto: opposizione ex articolo 615 cpc avverso intimazione di pagamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione aveva proposto opposizione ex Parte_2
articolo 615 cpc avverso la intimazione di pagamento n. 09720219000803331,
asseritamente notificata in data 129 aprile 2022 limitando la impugnazione alle cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale n.
09720120023952418, 09720120049945817 e 09720140042430870 e
09720150027476049.
A sostegno della opposizione ha dedotto la intervenuta prescrizione dei crediti.
Non si erano costituite la e la Controparte_6 Controparte_4
venendo dichiarate contumaci.
Si era costituita eccependo la inammissibilità della opposizione ex articolo CP_3 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
effetto dell'articolo 12 della legge 159/2915, la necessità che per contestare la notifica delle cartelle di pagamento venisse proposta la opposizione ex articolo 617 coc nel rispetto del relativo termine, mentre per contestare la notifica dei verbali di accertamento doveva essere proposta la opposizione di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 e la carenza di legittimazione in relazione alla dedotta prescrizione.
Si è costituita la deducendo la regolare notifica dei verbali di Controparte_7
accertamento 15094A/2011 e 16752U/2011 ed ha indicato che come emergeva dalla intimazione di pagamento in relazione ai crediti aveva emesso il ruolo in data 8 ottobre
2012 in relazione al quale il concessionario per la riscossione aveva emesso la cartella di pagamento 0972012al49945817.
Aveva dedotto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo ritenendo che la CP_8
avesse comunicato i crediti a richiesto dalla opponente legato un prospetto estratto
[...]
dal sistema della difettando, quindi un interesse alla impunazioen. Controparte_6
Aveva dedotto la inammissibilità della opposizione ai sensi dell'articolo 4 bis dell'articolo 12
del d.P.R. 602/1973 come novellato in quanto nulla era stato neppure dedotto dall'opponente.
Aveva dedotto la propria carenza di legittimazione passiva essendo in contestazione una attività propria del concessionario per la riscossione. Nel merito ha dedotto deducendo la regolarità della notifica dei verbali di accertamento posta in essere nei confronti della opponente .
Il giudice di pace di Roma, con sentenza n. 1164/2024 ha accolto la opposizione in relazione ai crediti di cui alle cartelle di pagamento 09720120023952418, e
09720140042430870 e 09720150027476049 dichiarandoli prescritti mentre ha respinto la opposizione in relazione alla cartella di pagamento n. 09720120049945817 ritenendo che
RGAC 21836 ANNO 2024 Pag. 3 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
non fosse intervenuta la prescrizione essendo stata notificata la stessa in data 11 luglio
2013 mentre la intimazione di pagamento notificata il data 20 aprile 2022.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la evidenziando la erroneità della Pt_1
decisione del giudice di pace in relazione al rigetto della opposizione in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento 09720120049945817 in quanto lo stesso giudice aveva evidenziato come dalla data della presunta notifica della cartella di pagamento. non essendo stata provata detta notifica ed il 2022, data di notifica della intimazione di pagamento, era intercorso un periodo superiore a quello previsto dall'articolo 28 della legge
689/981 e la erroneità della determinazione della misura delle spese di giudizio riconosciute.
Si è costituita la ribadendo la propria carenza di legittimazione Controparte_5
passiva trattandosi di atti propri del concessionario per la riscossione e, di conseguenza,
doveva valutare tale aspetto anche in relazione alle spese di giudizio evidenziando che la misura delle spese era stata decisa dal giudice e si rimetteva allo stesso per tale punto.
Si è costituita solo in appello la chiedendo il rigetto Controparte_6
dell'appello in quanto correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto non integrata la prescrizione evidenziando la intervenuta sospensione della prescrizione intervenuta nel
2020 in conseguenza della emergenza pandemica.
Ha dedotto che la valutazione delle spese di lite era stata posta in essere sulla base non solo del parametro del valore della causa ma anche della difficoltà della questione esaminata e della complessità dell'iter giudiziario per giungere alla decisione.
Non si sono costituite e venendo dichiarate CP_3 Controparte_9
contumaci.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 19 novembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 17 ottobre 2024.
RGAC 21836 ANNO 2024 Pag. 4 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente occorre considerare che la non si è Controparte_6
costituita nel giudizio di primo grado e non ha provato né la avvenuta notifica della cartella di pagamento 09720120049945817 né la esistenza di atti interruttivi della prescrizione e di conseguenza anche volendo considerare la data del 11 luglio 2013 come data di notifica, la prescrizione dei crediti presupposti, in assenza di prova di ulteriori atti interruttivi, si era verificata il giorno 11 luglio 2018, ben prima dell'intervento della sospensione i del termini di prescrizione introdotto in conseguenza della situazione emergenziale pandemica a decorrere dall'8 marzo 2020.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello ed in parziale riforma della sentenza 1161/2024 del
Giudice di pace di Roma deve essere dichiarata la intervenuta prescrizione dei crediti presupposti alla cartella di pagamento che deve essere dichiarata inefficace come anche la intimazione di pagamento 09720219000803331.
Per quanto riguarda le spese del giudizio di primo grado, considerando la applicazione del
II scaglione del d.m. 55/2014 a titolo di onorari deve essere riconosciuto l'importo di euro
1.200.
Le spese del presente giudizio sono liquidate come in dispositivo sulla base della soccombenza e sono poste in essere nei confronti della sola Controparte_6
che con il proprio comportamento negligente, non essendosi costituito nel
[...]
giudizio di primo grado per provare la notifica delle cartelle di pagamento e non avendo curato la adozione di atti interruttivi della prescrizione nel termine di cui all'articolo 28 della legge 689/1981. Compensa le spese di giudizio tra l'appellante e gli altri appellati.
P Q M
RGAC 21836 ANNO 2024 Pag. 5 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza 1164/2024 del Giudice di pace di Roma
Dichiara la intervenuta estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti presupposti alla cartella di pagamento 09720120049945817 che deve essere dichiarata inefficace come anche la intimazione di pagamento 09720219000803331;
Condanna la a rimborsare a del Controparte_6 Controparte_10
primo grado di giudizio, spese che liquida complessivamente in euro 1.390, di cui euro
1.265 per onorari delle fasi di giudizio, euro 125 per spese, oltre accessori come per legge in essi e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, previa detrazione di quanto eventualmente percepito per effetto della sentenza di primo grado, somma distratta in favore del procuratore dischiaratasi antistaria,
Condanna la a rimborsare a le Controparte_6 Parte_1
spese del presente grado di giudizio, spese che liquida complessivamente in euro 2.726, di cui euro 2.552 per onorari delle fasi di giudizio, euro 174 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, spese distratte in favore del procuratore dichiaratasi antistataria;
Compensa le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante , la CP_3
e la . Controparte_4 Controparte_5
Così deciso in Roma, il giorno 26 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 21836 ANNO 2024 Pag. 6 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
615 cpc proposta avverso una intimazione di pagamento, la regolare notifica del verbale di accertamento presupposto, ha dedotto la intervenuta sospensione della prescrizione per
RGAC 21836 ANNO 2024 Pag. 2 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DOEDICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 21836 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuto in decisione all'udienza del 19 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 17 ottobre 2024 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 CodiceFiscale_1
Domenico Cirillo n. 15 presso lo studio dell'avv. Agnese Condarelli che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Brescia, via Gramsci n. 10 presso lo studio dell'avv. Pieranna Buizza che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente conferita da , procuratore speciale della per atto di CP_2 CP_1
, notaio in Roma, in data 22 giugno 2023 rep. 180134 racc. 12348 Persona_1
APPELLATA
E
(cf ), CP_3 P.IVA_2 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLATA CONTUM;
ACE
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Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_3
tempore, elettivamente domiciliata in , Piazza Dante n. 35, presso lo studio degli CP_5
avv. Sophia Demani e Stefania Sorrenti giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente
APPELLATA
Oggetto: opposizione ex articolo 615 cpc avverso intimazione di pagamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione aveva proposto opposizione ex Parte_2
articolo 615 cpc avverso la intimazione di pagamento n. 09720219000803331,
asseritamente notificata in data 129 aprile 2022 limitando la impugnazione alle cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale n.
09720120023952418, 09720120049945817 e 09720140042430870 e
09720150027476049.
A sostegno della opposizione ha dedotto la intervenuta prescrizione dei crediti.
Non si erano costituite la e la Controparte_6 Controparte_4
venendo dichiarate contumaci.
Si era costituita eccependo la inammissibilità della opposizione ex articolo CP_3 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
effetto dell'articolo 12 della legge 159/2915, la necessità che per contestare la notifica delle cartelle di pagamento venisse proposta la opposizione ex articolo 617 coc nel rispetto del relativo termine, mentre per contestare la notifica dei verbali di accertamento doveva essere proposta la opposizione di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 e la carenza di legittimazione in relazione alla dedotta prescrizione.
Si è costituita la deducendo la regolare notifica dei verbali di Controparte_7
accertamento 15094A/2011 e 16752U/2011 ed ha indicato che come emergeva dalla intimazione di pagamento in relazione ai crediti aveva emesso il ruolo in data 8 ottobre
2012 in relazione al quale il concessionario per la riscossione aveva emesso la cartella di pagamento 0972012al49945817.
Aveva dedotto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo ritenendo che la CP_8
avesse comunicato i crediti a richiesto dalla opponente legato un prospetto estratto
[...]
dal sistema della difettando, quindi un interesse alla impunazioen. Controparte_6
Aveva dedotto la inammissibilità della opposizione ai sensi dell'articolo 4 bis dell'articolo 12
del d.P.R. 602/1973 come novellato in quanto nulla era stato neppure dedotto dall'opponente.
Aveva dedotto la propria carenza di legittimazione passiva essendo in contestazione una attività propria del concessionario per la riscossione. Nel merito ha dedotto deducendo la regolarità della notifica dei verbali di accertamento posta in essere nei confronti della opponente .
Il giudice di pace di Roma, con sentenza n. 1164/2024 ha accolto la opposizione in relazione ai crediti di cui alle cartelle di pagamento 09720120023952418, e
09720140042430870 e 09720150027476049 dichiarandoli prescritti mentre ha respinto la opposizione in relazione alla cartella di pagamento n. 09720120049945817 ritenendo che
RGAC 21836 ANNO 2024 Pag. 3 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
non fosse intervenuta la prescrizione essendo stata notificata la stessa in data 11 luglio
2013 mentre la intimazione di pagamento notificata il data 20 aprile 2022.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la evidenziando la erroneità della Pt_1
decisione del giudice di pace in relazione al rigetto della opposizione in relazione al credito di cui alla cartella di pagamento 09720120049945817 in quanto lo stesso giudice aveva evidenziato come dalla data della presunta notifica della cartella di pagamento. non essendo stata provata detta notifica ed il 2022, data di notifica della intimazione di pagamento, era intercorso un periodo superiore a quello previsto dall'articolo 28 della legge
689/981 e la erroneità della determinazione della misura delle spese di giudizio riconosciute.
Si è costituita la ribadendo la propria carenza di legittimazione Controparte_5
passiva trattandosi di atti propri del concessionario per la riscossione e, di conseguenza,
doveva valutare tale aspetto anche in relazione alle spese di giudizio evidenziando che la misura delle spese era stata decisa dal giudice e si rimetteva allo stesso per tale punto.
Si è costituita solo in appello la chiedendo il rigetto Controparte_6
dell'appello in quanto correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto non integrata la prescrizione evidenziando la intervenuta sospensione della prescrizione intervenuta nel
2020 in conseguenza della emergenza pandemica.
Ha dedotto che la valutazione delle spese di lite era stata posta in essere sulla base non solo del parametro del valore della causa ma anche della difficoltà della questione esaminata e della complessità dell'iter giudiziario per giungere alla decisione.
Non si sono costituite e venendo dichiarate CP_3 Controparte_9
contumaci.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 19 novembre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 17 ottobre 2024.
RGAC 21836 ANNO 2024 Pag. 4 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente occorre considerare che la non si è Controparte_6
costituita nel giudizio di primo grado e non ha provato né la avvenuta notifica della cartella di pagamento 09720120049945817 né la esistenza di atti interruttivi della prescrizione e di conseguenza anche volendo considerare la data del 11 luglio 2013 come data di notifica, la prescrizione dei crediti presupposti, in assenza di prova di ulteriori atti interruttivi, si era verificata il giorno 11 luglio 2018, ben prima dell'intervento della sospensione i del termini di prescrizione introdotto in conseguenza della situazione emergenziale pandemica a decorrere dall'8 marzo 2020.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello ed in parziale riforma della sentenza 1161/2024 del
Giudice di pace di Roma deve essere dichiarata la intervenuta prescrizione dei crediti presupposti alla cartella di pagamento che deve essere dichiarata inefficace come anche la intimazione di pagamento 09720219000803331.
Per quanto riguarda le spese del giudizio di primo grado, considerando la applicazione del
II scaglione del d.m. 55/2014 a titolo di onorari deve essere riconosciuto l'importo di euro
1.200.
Le spese del presente giudizio sono liquidate come in dispositivo sulla base della soccombenza e sono poste in essere nei confronti della sola Controparte_6
che con il proprio comportamento negligente, non essendosi costituito nel
[...]
giudizio di primo grado per provare la notifica delle cartelle di pagamento e non avendo curato la adozione di atti interruttivi della prescrizione nel termine di cui all'articolo 28 della legge 689/1981. Compensa le spese di giudizio tra l'appellante e gli altri appellati.
P Q M
RGAC 21836 ANNO 2024 Pag. 5 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza 1164/2024 del Giudice di pace di Roma
Dichiara la intervenuta estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti presupposti alla cartella di pagamento 09720120049945817 che deve essere dichiarata inefficace come anche la intimazione di pagamento 09720219000803331;
Condanna la a rimborsare a del Controparte_6 Controparte_10
primo grado di giudizio, spese che liquida complessivamente in euro 1.390, di cui euro
1.265 per onorari delle fasi di giudizio, euro 125 per spese, oltre accessori come per legge in essi e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, previa detrazione di quanto eventualmente percepito per effetto della sentenza di primo grado, somma distratta in favore del procuratore dischiaratasi antistaria,
Condanna la a rimborsare a le Controparte_6 Parte_1
spese del presente grado di giudizio, spese che liquida complessivamente in euro 2.726, di cui euro 2.552 per onorari delle fasi di giudizio, euro 174 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, spese distratte in favore del procuratore dichiaratasi antistataria;
Compensa le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante , la CP_3
e la . Controparte_4 Controparte_5
Così deciso in Roma, il giorno 26 dicembre 2024.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 21836 ANNO 2024 Pag. 6 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
615 cpc proposta avverso una intimazione di pagamento, la regolare notifica del verbale di accertamento presupposto, ha dedotto la intervenuta sospensione della prescrizione per
RGAC 21836 ANNO 2024 Pag. 2 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale