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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Serena Lorenzetti, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. ruolo generale degli affari contenzioni n. 5495/2024
R.G.
Promosso da
l'Avv. ELISA GAMERRA, in proprio ex art. 86 cpc elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Firenze, Via G. Galliano n. 131
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente
* * *
Con ricorso ex artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 281 decies e ss. c.p.c. iscritto in data 9.05.2024, l'Avv.
Elisa Gamerra ha proposto opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Firenze, Ufficio del Giudice per le indagini Preliminari, emesso in data 2.04.2024 e notificato via pec in data
18.04.2024, con il quale sono stati liquidati i compensi per l'attività svolta dall'Avv. Gamerra in favore di nel procedimento penale n. 12538/2023 RGNR 8215/2023 Controparte_2
RGGIP nella somma pari a € 850,00 oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA e detratta la ritenuta d'acconto se dovuta.
La ricorrente ha lamentato lamenta l'errata ed insufficiente liquidazione dei compensi avendo il Gip omesso di valutare l'attività precedente all'interrogatorio del 27.10.2023 ritenendo erroneamente che l'ammissione al beneficio decorresse dal 9.11.2023, data del decreto di ammissione, e non dal
9.10.2023 data dell'istanza di ammissione. Ha chiesto di annullare e/o revocare e/o riformare il decreto di liquidazione impugnato e di liquidare la somma complessiva di € 1.760,00 (da ridurre di
1/3) oltre rimborso spese generali CPA e IVA o maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
All'udienza del 4 luglio 2025 la ricorrente chiedeva termine per rinnovare la notifica del ricorso nel rispetto dei termini a comparire e veniva autorizzata dal giudice.
All'udienza del 4 dicembre 2024 la ricorrente dava atto che, successivamente all'instaurazione del procedimento di opposizione, il giudice penale aveva emesso il decreto di liquidazione opposto, aveva emesso nuovo e diverso decreto di liquidazione con il quale riconosceva tutte le fasi di attività richieste dalla ricorrente ed in data 14.10.2024 revocava il decreto di liquidazione impugnato dalla ricorrente, emesso il 2.04.2024. Chiedeva quindi la pronuncia di cessazione della materia del contendere
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
- rilevato come non risulti agli atti che la parte ricorrente abbia provveduto entro il termine perentorio, stabilito dal giudice, alla rinnovazione della notifica del ricorso e del verbale come disposto all'udienza del 4.07.2024;
- Visto l'art. 307 III comma cpc
P.Q.M.
- dichiara estinto il procedimento
Si comunichi.
Firenze, 1.03.2025
Il Giudice on.
Serena Lorenzetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Serena Lorenzetti, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. ruolo generale degli affari contenzioni n. 5495/2024
R.G.
Promosso da
l'Avv. ELISA GAMERRA, in proprio ex art. 86 cpc elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Firenze, Via G. Galliano n. 131
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente
* * *
Con ricorso ex artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 281 decies e ss. c.p.c. iscritto in data 9.05.2024, l'Avv.
Elisa Gamerra ha proposto opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Firenze, Ufficio del Giudice per le indagini Preliminari, emesso in data 2.04.2024 e notificato via pec in data
18.04.2024, con il quale sono stati liquidati i compensi per l'attività svolta dall'Avv. Gamerra in favore di nel procedimento penale n. 12538/2023 RGNR 8215/2023 Controparte_2
RGGIP nella somma pari a € 850,00 oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA e detratta la ritenuta d'acconto se dovuta.
La ricorrente ha lamentato lamenta l'errata ed insufficiente liquidazione dei compensi avendo il Gip omesso di valutare l'attività precedente all'interrogatorio del 27.10.2023 ritenendo erroneamente che l'ammissione al beneficio decorresse dal 9.11.2023, data del decreto di ammissione, e non dal
9.10.2023 data dell'istanza di ammissione. Ha chiesto di annullare e/o revocare e/o riformare il decreto di liquidazione impugnato e di liquidare la somma complessiva di € 1.760,00 (da ridurre di
1/3) oltre rimborso spese generali CPA e IVA o maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
All'udienza del 4 luglio 2025 la ricorrente chiedeva termine per rinnovare la notifica del ricorso nel rispetto dei termini a comparire e veniva autorizzata dal giudice.
All'udienza del 4 dicembre 2024 la ricorrente dava atto che, successivamente all'instaurazione del procedimento di opposizione, il giudice penale aveva emesso il decreto di liquidazione opposto, aveva emesso nuovo e diverso decreto di liquidazione con il quale riconosceva tutte le fasi di attività richieste dalla ricorrente ed in data 14.10.2024 revocava il decreto di liquidazione impugnato dalla ricorrente, emesso il 2.04.2024. Chiedeva quindi la pronuncia di cessazione della materia del contendere
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
- rilevato come non risulti agli atti che la parte ricorrente abbia provveduto entro il termine perentorio, stabilito dal giudice, alla rinnovazione della notifica del ricorso e del verbale come disposto all'udienza del 4.07.2024;
- Visto l'art. 307 III comma cpc
P.Q.M.
- dichiara estinto il procedimento
Si comunichi.
Firenze, 1.03.2025
Il Giudice on.
Serena Lorenzetti