Art. 9. Relazioni e referenze ispettive.
Al termine della verifica, l'ispettore redige una relazione nella, quale menziona succintamente le irregolarita' e le lacune riscontrate nei servizi e formula le proposte atte ad eliminarle.
I magistrati ispettori riferiscono anche sulla entita' e tempestivita' del lavoro eseguito dai magistrati, nonche' sulla capacita', operosita' e condotta dei funzionari addetti all'ufficio ispezionato.
I funzionari ispettori non possono esprimere apprezzamenti ne raccogliere informazioni sul personale che presta servizio nell'ufficio ispezionato; per quanto concerne l'attivita' dei
magistrati essi debbono limitarsi al rilevamento dei dati statistici.
Nei casi in cui sia stata disposta, ti sensi del secondo comma
dell'articolo 7 una nuova ispezione, e questa constati il permanere delle deficienze o irregolarita' precedentemente riscontrate, il capo dell'ispettorato generale ne informa con rapporto il Ministro per gli eventuali provvedimenti anche di carattere disciplinare.
Al termine della verifica, l'ispettore redige una relazione nella, quale menziona succintamente le irregolarita' e le lacune riscontrate nei servizi e formula le proposte atte ad eliminarle.
I magistrati ispettori riferiscono anche sulla entita' e tempestivita' del lavoro eseguito dai magistrati, nonche' sulla capacita', operosita' e condotta dei funzionari addetti all'ufficio ispezionato.
I funzionari ispettori non possono esprimere apprezzamenti ne raccogliere informazioni sul personale che presta servizio nell'ufficio ispezionato; per quanto concerne l'attivita' dei
magistrati essi debbono limitarsi al rilevamento dei dati statistici.
Nei casi in cui sia stata disposta, ti sensi del secondo comma
dell'articolo 7 una nuova ispezione, e questa constati il permanere delle deficienze o irregolarita' precedentemente riscontrate, il capo dell'ispettorato generale ne informa con rapporto il Ministro per gli eventuali provvedimenti anche di carattere disciplinare.