Articolo 9 della Legge 12 agosto 1962, n. 1311
Articolo 8Articolo 10
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6 settembre 1962
Art. 9. Relazioni e referenze ispettive.

Al termine della verifica, l'ispettore redige una relazione nella, quale menziona succintamente le irregolarita' e le lacune riscontrate nei servizi e formula le proposte atte ad eliminarle.
I magistrati ispettori riferiscono anche sulla entita' e tempestivita' del lavoro eseguito dai magistrati, nonche' sulla capacita', operosita' e condotta dei funzionari addetti all'ufficio ispezionato.
I funzionari ispettori non possono esprimere apprezzamenti ne raccogliere informazioni sul personale che presta servizio nell'ufficio ispezionato; per quanto concerne l'attivita' dei
magistrati essi debbono limitarsi al rilevamento dei dati statistici.
Nei casi in cui sia stata disposta, ti sensi del secondo comma
dell'articolo 7 una nuova ispezione, e questa constati il permanere delle deficienze o irregolarita' precedentemente riscontrate, il capo dell'ispettorato generale ne informa con rapporto il Ministro per gli eventuali provvedimenti anche di carattere disciplinare.
Entrata in vigore il 6 settembre 1962