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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5905 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9274/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dall'attore, letti gli atti, decide la causa come da sentenza che segue.
N.R.G. 9274/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 9274 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
TRA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), ivi residente a[...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Santa Teresella degli Spagnoli n. 4 presso lo studio dell'Avv. Davide De Luca (C.F. ), dal C.F._2
quale è rapp.to e difeso in virtù di procura in calce al Ricorso ex art. 281 decies c.p.c.; PEC: Email_1
ATTORE
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore;
P.IVA_1
CONVENUTO – CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come rese nelle note in sostituzione dell'udienza del 05.05.2025 dell'attore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'avv. è fondata e pertanto va accolta Parte_1
per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, il quale, pur regolarmente citato, non Controparte_2
si è costituito nel presente giudizio.
Tanto premesso, appare opportuno rilevare che l'unica documentazione prodotta agli atti e, quindi, utilizzabile ai fini probatori, risulta essere quella dell'attore, il quale forniva prova sufficiente del proprio credito, mentre alcuna difesa ovvero documentazione comprovante fatti modificativi o estintivi della pretesa dell'attore veniva prodotta in giudizio dal convenuto che, come detto, è rimasto contumace.
Deriva da tanto che, ai fini della decisione, possono essere tenuti in considerazione solo gli elementi istruttori in atti, alla luce dei quali può ritenersi provata la pretesa creditoria dell'avv. Parte_1
Ed infatti l'attore deduceva di aver ricevuto due incarichi dal condominio di
: l'incarico come difensore nella Controparte_2 CP_1 procedura Controparte_3
[...] [...]
– Opposizione a Decreto Ingiuntivo con domanda
[...] riconvenzionale” e l'incarico come difensore nella procedura innanzi al
Giudice di pace relativa alla “Citazione notificata dal sig.
[...]
, per risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro”. Parte_2
In relazione al primo incarico chiedeva il pagamento del compenso professionale per la somma di € 4.835,00, e a sostegno della fondatezza nell'an della propria pretesa e dell'effettivo espletamento della propria attività oggetto dell'incarico professionale, l'attore depositava in giudizio la legenda estratta da relativa alla procedura rg. 39111/2016, gli atti processuali CP_4
redatti nella suddetta procedura (cfr. doc. da 2 a 6 – fasc. parte attrice), la sentenza con la quale è stato definito il giudizio, nonché le Pec inviate al proprio cliente in 10.02.2022, 05.07.2022 e 20.10.2022, in CP_1 Pt_3 cui gli veniva relazionata tutta l'attività difensiva svolta (cfr. doc. 7 – fasc. parte attrice), nonché le comunicazioni comprensive di richiesta di pagamento del compenso professionale per la somma di € 4.835,00 (cfr. doc. 8 a 10 – fasc. parte attrice) ed anche l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ex 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, in data 2 dicembre 2022
(doc. 12), tutte rimaste prive di risposta. Tale documentazione è da ritenersi certamente esaustiva.
Relativamente alla detta procedura non risulta depositata la procura conferita al legale dal ma la stessa risulta indicata nell'atto di opposizione CP_1
depositato, richiamata nella sentenza depositata, e comunque la circostanza non è stata oggetto di alcuna contestazione dal convenuto che, come detto, è rimasto contumace.
La somma di € 4.835,00 richiesta quale compenso professionale per l'attività svolta è legittima in quanto corrisponde a quella indicata, nello scaglione corrispondente, nel DM 55/2014 considerando i parametri medi ivi riportati.
L'attore deduceva poi di aver difeso il convenuto altresì nella CP_1 procedura innanzi al Giudice di pace relativa alla “Citazione notificata dal sig.
, comparsa di costituzione e risposta – per la Parte_2
- 3 - condanna del al risarcimento dei danni patiti a seguito di CP_1 sinistro”, conclusosi con sentenza di rigetto della domanda attorea e chiedeva per tale attività il pagamento di un compenso per € 1.205,00.
A tal fine depositava tutta la relativa documentazione a sostegno, ed in particolare, la procura conferita in calce alla comparsa di costituzione con richiesta di chiamata in causa del terzo, l'atto introduttivo della causa, e la relativa sentenza definitiva (cfr. doc. 13 a 16 – fasc. parte attrice), documentazione da ritenersi, anche questa, certamente esaustiva.
La somma di € 1.205,00 richiesta quale compenso professionale per l'attività svolta è legittima in quanto corrisponde a quella indicata, nello scaglione corrispondente, nel DM 55/2014 considerando i parametri medi ivi riportati.
Peraltro la domanda dell'attore non è mai stata oggetto di contestazione da parte del convenuto il quale, come detto, non si costituiva in CP_1
giudizio, disinteressandosi totalmente delle vicende processuali. Pertanto, in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., i fatti così come asseriti ed i documenti così come depositati in giudizio dall'attore professionista sono da ritenersi provati e non contestati.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dall'attore ex art. 96 c.p.c. in quanto non sussistono i presupposti richiesti dalla legge.
Invero la norma in analisi sanziona quel comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che dia luogo alla c.d. lite temeraria. Si tratta del comportamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave). Si riconosce, infatti, al giudice il potere di condannare al risarcimento dei danni
(oltre alla refusione delle spese di lite) la parte che, agendo in giudizio, abbia posto in essere il c.d. illecito processuale;
a fondamento di tale fattispecie si
- 4 - pone il concetto di abuso del diritto o abuso del processo, ossia l'impiego distorto del “processo” per fini che esulano dal suo scopo tipico e al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
Tanto premesso, nel caso di specie non si ritiene sussistano detti presupposti, né tantomeno che l'attore abbia dimostrato il dolo o la mala fede del convenuto peraltro ente di gestione.
Deriva da tutto quanto suesposto che la domanda dell'attore può essere accolta. Sulla somma di € 6.040,00 sono da riconoscersi gli interessi legali maturati dalla domanda fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa
Annalisa Speranza, pronunciandosi sulla domanda proposta dall'Avv. Pt_1
nei confronti del
[...] Controparte_2
, in persona dell'amministratore p.t., disattesa ogni contraria istanza,
[...]
così provvede:
• Accoglie la domanda proposta dall'Avv. e per Parte_1
l'effetto:
- Condanna il Controparte_2
, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento della
[...] somma di € 6.040,00, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, oltre gli interessi legali maturati dalla domanda fino al soddisfo.
- Rigetta la domanda proposta dall'avv. di condanna Parte_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
- Condanna il Controparte_2
, in persona dell'amministratore p.t. alla refusione di
[...]
compensi e al pagamento delle competenze di lite del presente giudizio, che si liquidano € 3.397,00 oltre agli accessori di legge, €
- 5 - 264,00 per spese vive, rimborso per spese generali, C.P.A ed
I.V.A., se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Davide De Luca.
Così deciso in Napoli, 12.06.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
- 6 -
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dall'attore, letti gli atti, decide la causa come da sentenza che segue.
N.R.G. 9274/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 9274 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
TRA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), ivi residente a[...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Santa Teresella degli Spagnoli n. 4 presso lo studio dell'Avv. Davide De Luca (C.F. ), dal C.F._2
quale è rapp.to e difeso in virtù di procura in calce al Ricorso ex art. 281 decies c.p.c.; PEC: Email_1
ATTORE
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore;
P.IVA_1
CONVENUTO – CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come rese nelle note in sostituzione dell'udienza del 05.05.2025 dell'attore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'avv. è fondata e pertanto va accolta Parte_1
per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, il quale, pur regolarmente citato, non Controparte_2
si è costituito nel presente giudizio.
Tanto premesso, appare opportuno rilevare che l'unica documentazione prodotta agli atti e, quindi, utilizzabile ai fini probatori, risulta essere quella dell'attore, il quale forniva prova sufficiente del proprio credito, mentre alcuna difesa ovvero documentazione comprovante fatti modificativi o estintivi della pretesa dell'attore veniva prodotta in giudizio dal convenuto che, come detto, è rimasto contumace.
Deriva da tanto che, ai fini della decisione, possono essere tenuti in considerazione solo gli elementi istruttori in atti, alla luce dei quali può ritenersi provata la pretesa creditoria dell'avv. Parte_1
Ed infatti l'attore deduceva di aver ricevuto due incarichi dal condominio di
: l'incarico come difensore nella Controparte_2 CP_1 procedura Controparte_3
[...] [...]
– Opposizione a Decreto Ingiuntivo con domanda
[...] riconvenzionale” e l'incarico come difensore nella procedura innanzi al
Giudice di pace relativa alla “Citazione notificata dal sig.
[...]
, per risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro”. Parte_2
In relazione al primo incarico chiedeva il pagamento del compenso professionale per la somma di € 4.835,00, e a sostegno della fondatezza nell'an della propria pretesa e dell'effettivo espletamento della propria attività oggetto dell'incarico professionale, l'attore depositava in giudizio la legenda estratta da relativa alla procedura rg. 39111/2016, gli atti processuali CP_4
redatti nella suddetta procedura (cfr. doc. da 2 a 6 – fasc. parte attrice), la sentenza con la quale è stato definito il giudizio, nonché le Pec inviate al proprio cliente in 10.02.2022, 05.07.2022 e 20.10.2022, in CP_1 Pt_3 cui gli veniva relazionata tutta l'attività difensiva svolta (cfr. doc. 7 – fasc. parte attrice), nonché le comunicazioni comprensive di richiesta di pagamento del compenso professionale per la somma di € 4.835,00 (cfr. doc. 8 a 10 – fasc. parte attrice) ed anche l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ex 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, in data 2 dicembre 2022
(doc. 12), tutte rimaste prive di risposta. Tale documentazione è da ritenersi certamente esaustiva.
Relativamente alla detta procedura non risulta depositata la procura conferita al legale dal ma la stessa risulta indicata nell'atto di opposizione CP_1
depositato, richiamata nella sentenza depositata, e comunque la circostanza non è stata oggetto di alcuna contestazione dal convenuto che, come detto, è rimasto contumace.
La somma di € 4.835,00 richiesta quale compenso professionale per l'attività svolta è legittima in quanto corrisponde a quella indicata, nello scaglione corrispondente, nel DM 55/2014 considerando i parametri medi ivi riportati.
L'attore deduceva poi di aver difeso il convenuto altresì nella CP_1 procedura innanzi al Giudice di pace relativa alla “Citazione notificata dal sig.
, comparsa di costituzione e risposta – per la Parte_2
- 3 - condanna del al risarcimento dei danni patiti a seguito di CP_1 sinistro”, conclusosi con sentenza di rigetto della domanda attorea e chiedeva per tale attività il pagamento di un compenso per € 1.205,00.
A tal fine depositava tutta la relativa documentazione a sostegno, ed in particolare, la procura conferita in calce alla comparsa di costituzione con richiesta di chiamata in causa del terzo, l'atto introduttivo della causa, e la relativa sentenza definitiva (cfr. doc. 13 a 16 – fasc. parte attrice), documentazione da ritenersi, anche questa, certamente esaustiva.
La somma di € 1.205,00 richiesta quale compenso professionale per l'attività svolta è legittima in quanto corrisponde a quella indicata, nello scaglione corrispondente, nel DM 55/2014 considerando i parametri medi ivi riportati.
Peraltro la domanda dell'attore non è mai stata oggetto di contestazione da parte del convenuto il quale, come detto, non si costituiva in CP_1
giudizio, disinteressandosi totalmente delle vicende processuali. Pertanto, in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., i fatti così come asseriti ed i documenti così come depositati in giudizio dall'attore professionista sono da ritenersi provati e non contestati.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dall'attore ex art. 96 c.p.c. in quanto non sussistono i presupposti richiesti dalla legge.
Invero la norma in analisi sanziona quel comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che dia luogo alla c.d. lite temeraria. Si tratta del comportamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave). Si riconosce, infatti, al giudice il potere di condannare al risarcimento dei danni
(oltre alla refusione delle spese di lite) la parte che, agendo in giudizio, abbia posto in essere il c.d. illecito processuale;
a fondamento di tale fattispecie si
- 4 - pone il concetto di abuso del diritto o abuso del processo, ossia l'impiego distorto del “processo” per fini che esulano dal suo scopo tipico e al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
Tanto premesso, nel caso di specie non si ritiene sussistano detti presupposti, né tantomeno che l'attore abbia dimostrato il dolo o la mala fede del convenuto peraltro ente di gestione.
Deriva da tutto quanto suesposto che la domanda dell'attore può essere accolta. Sulla somma di € 6.040,00 sono da riconoscersi gli interessi legali maturati dalla domanda fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa
Annalisa Speranza, pronunciandosi sulla domanda proposta dall'Avv. Pt_1
nei confronti del
[...] Controparte_2
, in persona dell'amministratore p.t., disattesa ogni contraria istanza,
[...]
così provvede:
• Accoglie la domanda proposta dall'Avv. e per Parte_1
l'effetto:
- Condanna il Controparte_2
, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento della
[...] somma di € 6.040,00, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, oltre gli interessi legali maturati dalla domanda fino al soddisfo.
- Rigetta la domanda proposta dall'avv. di condanna Parte_1
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
- Condanna il Controparte_2
, in persona dell'amministratore p.t. alla refusione di
[...]
compensi e al pagamento delle competenze di lite del presente giudizio, che si liquidano € 3.397,00 oltre agli accessori di legge, €
- 5 - 264,00 per spese vive, rimborso per spese generali, C.P.A ed
I.V.A., se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Davide De Luca.
Così deciso in Napoli, 12.06.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
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