Ordinanza collegiale 27 novembre 2020
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00230/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2020, proposto da
LA CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Porto Cesareo, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto 6.12.2019 n. 29298, con cui il Responsabile del Settore urbanistica del Comune di Porto Cesareo ha comunicato l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria n. 47 del 7.7.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa PA RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnato l’atto del 6.12.2019 n. 29298, con cui il Responsabile del Settore urbanistica del Comune di Porto Cesare ha disposto, in applicazione dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, L. 241/90, l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio della citata concessione edilizia n. 47/2015 sul presupposto che “ nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà acquisita nel procedimento di sanatoria la sig.ra CO LA aveva dichiarato che “l’immobile sito in Porto Cesareo è stato realizzato nel 1979, mentre “a seguito dell’istruttoria della SCIA si riscontrava la presenza di P.V. n. 439/82 per il fabbricato oggetto della suddetta concessione edilizia in sanatoria …con il quale si attesta che “all’atto dell’accertamento i lavori consistevano in: realizzazione delle fondamenta per una casa di civile abitazione con relativo riempimento in calcestruzzo; scavo di 10 buche per la realizzazione dei relativi plinti” e successivo P.V. n. 304 del 14.11.1983 per la prosecuzione dei lavori consistenti in realizzazione di una casa di civile abitazione composta da 3 vani +accessori con muri perimetrali e divisori fino all’altezza..”, sì che “la dichiarazione sostitutiva appare contraddittoria rispetto alle risultanze del P.V. 439/82 ”.
Questi i motivi a sostegno del ricorso.
I. VIOLAZIONE ARTT. 7-10 L. n. 241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. ECCESSO DI POTERE .
II. Violazione e falsa applicazione art. 21 nonies L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione artt. 47 e 75 DPR 445/2000. Eccesso di Potere. Carenza di motivazione. Difetto di istruttoria.
Con ordinanza collegiale n.1329/2020 si è dichiarata l’improcedibilità della domanda ex art.116 c.2. c.p.a , per sopravvenuta carenza di interesse “ Premesso che, con istanza depositata in data 30.04.2020 ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., parte ricorrente ha chiesto a questo TAR di voler accertare e dichiarare il proprio diritto “ad accedere agli atti richiesti con l’istanza 21.01.2020 e, conseguentemente, ordinare al Comune di Porto Cesareo di rilasciarne copia”;
Rilevato che, con memoria in data 28.10.2020, parte ricorrente ha dichiarato di aver avuto accesso agli atti nei termini richiesti, sicché la “circostanza fa venir meno l’interesse della sig.ra CO alla delibazione dell’impugnazione del diniego tacito formatosi per silenzio sull'istanza di accesso 21.1.20” .
Il Comune di Porto Cesareo non si è costituito in giudizio.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026, svolta mediante collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso, come rilevato dal Presidente all’udienza odierna ex art.73 c.p.a., è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la predetta nota non assume la valenza di un provvedimento conclusivo.
Invero, emerge dal tenore dell’atto che, con la nota impugnata, il Comune intimato ha comunicato, in applicazione dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, L. 241/90, l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio della citata concessione edilizia n. 47/2015, pur avvisando che avverso la stessa poteva essere proposto giurisdizionale.
La predetta nota si conclude con richiesta di inoltro di apposita segnalazione all’Autorità Giudiziaria e invito al Responsabile del procedimento “di provvedere alla notifica agli interessati del presente provvedimento”, indicando contestualmente le modalità ed i termini di impugnazione dell’atto.
E’ quindi su tali presupposti che la ricorrente da un lato ha comunque inviato all’A.C. in data 16.01.2020, pur se a ciò non invitata, memoria procedimentale e contestuale istanza di accesso ai verbali nn. 439/82 e 304/83 e, dall’altro, ha precisato di aver proposto ricorso per tuziorismo.
In ogni caso, per completezza, rileva il Collegio l’infondatezza delle censure rassegnate nel ricorso atteso che parte ricorrente non ha dimostrato - allo stato e al netto della eventuale successiva conclusione del procedimento -l’effettivo periodo di realizzazione dell’immobile in data anteriore al 1979, risultando invece tale circostanza contraddetta dalla s.c.i.a e processo verbale suindicati indicati nella nota impugnata, sicchè il ricorso- sotto tale profilo – è comunque da respingere.
Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’Amministrazione Comunale intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
PA RO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA RO | TO CA |
IL SEGRETARIO