Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/06/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 532/2025
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 26/06/2025
Il giudice letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale notificazione del decreto di fissazione ed organizzativo della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta me- diante il deposito di note scritte;
ritenuto che la presente causa possa essere rimessa in decisione alla prima udienza, in base ad un'interpretazione evolutiva dell'art. 80 bis disp. att. c.p.c., che tenga conto della decisione della causa da parte del giudice monocratico senza rimessione al colle- gio, in combinato disposto con l'art. 281-terdecies c.p.c.;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la
contro
- versia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note di trattazione scritta che tengono luogo della discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 532/2025 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “prestazione d'opera intel- lettuale” e promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FATTORE FABIO, in virtù di procura in atti,
ATTORE
CONTRO
, C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 20.02.2025 l'Avv. Parte_1
chiedeva il pagamento dei compensi professionali per il ricorso da lui deposi-
[...]
tato presso questo Tribunale, iscritto successivamente al n.r.g. V.G. 2627-19, con il quale ri- chiedeva al Giudice l'autorizzazione da parte della Sig.ra a disporre CP_1
della metà delle somme depositate sul libretto n.
1-0675890297 presso l'Ufficio Postale di
Atripalda 06009, in qualità di cointestataria con la sorella , premorta in data Parte_2
06.11.12. L'attore esponeva che, a seguito della fissazione dell'udienza per la data del
17.07.2020 per la comparizione delle parti, il processo veniva ulteriormente rinviato d'ufficio al 05.03.2021, ma, nelle more, per decisione personale unilateralmente presa della sua assisti- ta, la sig.ra revocava il mandato all'Avvocato Micciché, chiedendo la restituzione CP_1
2 della documentazione versata e, in data 23.02.2021, dopo la prima udienza, si costituiva nel medesimo giudizio già avviato con un nuovo difensore nominato. Con il decreto del
19.10.2021, il Tribunale di Avellino, preso atto di quanto richiesto, accoglieva totalmente il ricorso così come presentato dal precedente procuratore, Avv. Miccichè. Ad oggi, ogni richie- sta di pagamento, seppur dovuta per l'opera prestata non ha avuto alcun esito, considerato che quanto richiesto ad esso dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 11 dm 55/2014 vigente all'atto del conferimento di incarico per l'importo di € 2.161,00 oltre interessi e spese successive.
Contestatasi la lite con regolare notifica del 31.3.2025, la convenuta non si costituiva, onde si dichiara contumace.
La causa veniva istruita con la sola produzione di documenti.
Osserva, all'esito, questo giudicante che la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'attore ha dato prova documentale sia del conferimento dell'incarico professionale, sia dell'espletamento dell'incarico medesimo, producendo:
a) il ricorso per titolo legale a possedere recante in calce il mandato ad litem conferitogli dalla convenuta;
b) il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti;
c) la lettera raccomandata dell'11.11.2020 di revoca dell'incarico professionale inviatagli dal- la convenuta;
d) il decreto del tribunale di Avellino del 19.10.2021, che ha accolto il ricorso;
e) il preventivo dei compensi professionali, in cui si dà atto di un “Acconto versato” di €
500,00.
Il contratto d'opera professionale inter partes dedotto in lite deve ritenersi validamente instau- rato mediante il conferimento del mandato all'avv. FRANCESCO MICCICHÈ da parte della convenuta e regolarmente espletato dal professionista, fino alla revoca dell'incarico da parte della convenuta.
Con riferimento al quantum debeatur, considerati natura, valore, complessità della controver- sia, numero e complessità delle questioni trattate, pregio dell'opera prestata, risultato ottenuto dalla parte rappresentata, consistito nell'accoglimento del ricorso, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, in base ai valori tra i minimi e i medi previsti per le cause di volontaria giurisdizione di valore indeterminabile a complessità bassa, vanno riconosciuti complessivi € 1.533,20 (€ 1.700,00 per compensi professionali, ol- tre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, cassa di previdenza al 4% =
2.033,20 – 500,00 di acconto versato).
3 Pertanto, la convenuta va condannata a pagare all'attore la complessiva somma di € 1.533,20, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le distraende spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza della convenu- ta e si liquidano come in dispositivo (d.m. 147/2022, II scaglione di riferimento, fasi di studio, introduttiva e decisionale - essendo mancata la fase istruttoria e di trattazione -, valori minimi per la semplicità delle questioni trattate, nella contumacia della convenuta).
P. Q. M.
il tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, condan- na la convenuta a pagare all'attore AVV. CP_1 Parte_1 la somma di € 1.533,20 oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 20.02.2025 al soddisfo e le spese del presente procedimento, liquidate in € 125,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. FATTORE FABIO.
Avellino, 26/06/2025
Il giudice dott. Sossio Pellecchia
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