Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4688 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 166/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con l'avv. CHINDAMO Parte_1 C.F._1
DOMENICO
PARTE ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI:
Parte attrice:
“in via principale e nel merito: dichiarare risolto il contratto di cui è causa ai sensi degli artt. Contr 1453-1454 e ss c.c. per il grave inadempimento della convenuta , nonché l'inutile spirare del termine di giorni 20 concesso ex art. 1454 c.c. dall'attore alla convenuta, con comunicazione del 16.11.2023, e, per l'effetto condannarla: a) al versamento immediato in favore dell'attore della “differenza tra l'importo di cui ai trattamenti stipulati in un mese ed il minimo garantito”, così come contrattualmente pattuito, per l'ammontare complessivo di euro 19.885,28 e/o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
b) alla restituzione immediata, anche quale risarcimento del danno, degli importi versati a titolo di rata leasing in favore di RE e BC EA per l'ammontare complessivo di
39.357,78, oltre al pagamento dei canoni leasing a scadere, attualizzati al momento della
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risoluzione, ammontanti complessivamente ad euro 40.796,22 oltre interessi e spese accessorie, per un totale complessivo di euro 52.472,22 e/o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Somma che, subordinatamente, sarà da liquidare nella misura che
Codesto Ecc.mo Tribunale vorrà determinare anche in misura equitativa.
c) per le statuizioni di cui alla lettera a) e b) che precedono, il tutto oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c. dal dì del dovuto sino al saldo. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande
e/o in ogni caso in via alternativa alle precedenti domande:
a) dichiarare risolto il contratto di cui è causa ai sensi degli artt. 1453-1454 e ss c.c. per il Contr grave inadempimento della convenuta , nonché l'inutile spirare del termine di 20 gg concesso ex art. 1454 cc dall'attore alla convenuta con comunicazione del 16.11.2023, e, per l'effetto condannarla: al versamento immediato della differenza in favore dell'attore “tra l'importo di cui ai trattamenti stipulati in un mese ed il minimo garantito” per l'ammontare complessivo di euro 19.885,28 e/o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
alla restituzione immediata in favore dell'attore, anche quale risarcimento del danno, degli importi versati a titolo di rata leasing in favore di RE e BC EA per l'ammontare complessivo di euro 39.357,78 e/o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
b) accertando e dichiarando in forza del collegamento negoziale, altresì, la risoluzione dei contratti di leasing stipulati dal dott. con RE e BC EA, dichiarando il dott. Pt_1
liberato da qualsivoglia obbligazione nascente dai suddetti contratti;
Pt_1 per le statuizioni di cui alla lettera a) e b) che precedono, il tutto oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c. dal dì del dovuto sino al saldo. in via ulteriormente subordinata accertata la mala fede di controparte nella stipula del contratto di acquisto sottoscritto tra i comparenti, ed in ogni caso il vizio del consenso del dott. e/o l'induzione in errore del medesimo nella stipula del contratto di acquisto Pt_1 sottoscritto tra i comparenti, dichiarare nullo, annullare e comunque dichiarare inefficace nei suoi confronti il suddetto contratto per l'effetto condannarla: a) al versamento immediato in favore dell'attore della “differenza tra l'importo di cui ai trattamenti stipulati in un mese ed il minimo garantito”, così come contrattualmente pattuito, per l'ammontare complessivo di euro 19.885,28 e/o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
b) alla restituzione immediata, anche quale risarcimento del danno, degli importi versati a titolo di rata leasing in favore di RE e BC EA per l'ammontare complessivo di
39.357,78, oltre al pagamento dei canoni leasing a scadere, attualizzati al momento della risoluzione, ammontanti complessivamente ad euro 40.796,22 oltre interessi e spese accessorie, per un totale complessivo di euro 52.472,22 e/o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Risarcimento che, subordinatamente, sarà da liquidare nella misura che Codesto Ecc.mo Tribunale vorrà determinare anche in misura equitativa. c) Per le statuizioni di cui alla lettera a) e b) che precedono il tutto oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c. dal d' del dovuto sino al saldo d) e/o accertando e dichiarando in forza del collegamento negoziale, altresì, la risoluzione dei contratti di leasing stipulati dal dott. con RE e BC EA, dichiarando il dott. Pt_1
liberato da qualsivoglia obbligazione nascente dai suddetti contratti. Pt_1 in ogni caso, emettere ogni pronuncia o statuizione, comunque, connessa o dipendente dalle domande che precedono.
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Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta nonché l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati: (…)” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte l'attrice adiva questo Tribunale esponendo: che in data 12/07/2021 sottoscriveva con il contratto di acquisto n. 09311, per CP_1
l'acquisto di nr. 2 apparecchiature per la cura del viso ( AL HI e ARTEMIS); che, nello specifico le parti pattuivano un “noleggio operativo per 60 mesi”, per un totale imponibile di euro 65.700,00 + iva;
che in tale operazione la convenuta assumeva la qualità di partner finanziario, garantendo all'attore sia la “parità finanziaria” tra trattamenti eseguiti e rate di leasing, sia la facoltà di recedere ad nutum per il caso in cui per sei mesi consecutivi il risultato promesso non venisse ottenuto;
che in ragione di tale garanzia si determinava a sottoscrivere con RE Locazioni e BC
EA i contratti di locazione operativa dei due macchinari per cui è causa ( AL HI e
ARTEMIS); che nonostante la divergenza di introiti tra incassi e minimo garantito, la convenuta non corrispondeva la differenza tra l'importo di cui ai trattamenti stipulati in un mese ed il minimo garantito, dovuta in favore dell'attore ammontante ad € 19.885,28.
Tutto ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva la parte convenuta, che pertanto veniva dichiarata contumace.
Esaurita la trattazione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
Sull'inadempimento della convenuta alle obbligazioni di cui al contratto n. 09311.
In primo luogo, occorre delineare la fattispecie contrattuale oggetto del contendere.
Sebbene il contratto 09311 sia qualificato dalle parti “leasing operativo” è agevole rilevare come l'odierna convenuta non rivesta in alcun modo la qualità di locatrice.
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Infatti, i macchinari noleggiati non sono di proprietà di che, d'altro canto, neppure Pt_2
riscuote i relativi canoni.
Ciò è dimostrato dal fatto che la parte attrice corrisponde i canoni di locazione direttamente a società terze ( RE e BC EA), effettive proprietarie dei beni.
Né vi è prova che abbia svolga ruolo alcuno nel rapporto di locazione operativa, Pt_2 rivestendo il ruolo di mera “fornitrice” prescelta dal cliente ( ) ai fini del noleggio ( cfr. Pt_1
contratti di locazione operativa prodotti sub. docc. 3 e 4).
Contr Indi, nonostante la denominazione contrattuale, il rapporto intercorrente tra e non Pt_1
Contr è una locazione operativa, ma piuttosto un diverso contratto atipico in cui si obbliga a garantire un determinato risultato economico ( minimo garantito in misura di pareggio tra canoni di locazione ed incassi), sia mediante integrazioni di tipo economico, sia mediante prestazioni di natura promozionale ( pacchetti minimi e promozioni pubblicitarie).
Ciò detto, costituisce principio di diritto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ( cfr. Cass. S.U. 13533/2001)
L'attore ha prodotto il contratto stipulato con la controparte ed allegato l'inadempimento della stessa alle obbligazioni ivi previste, ed in particolare all'obbligo di intervenire finanziariamente al fine del raggiungimento del cd. minimo garantito ( pareggio tra incassi e rate di leasing).
La parte convenuta, rimanendo contumace, ha omesso di fornire prova contraria di detta allegazione, dimostrando l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui diritto di credito.
Per l'effetto, atteso l'inadempimento della parte convenuta – in particolare- all'obbligo di cui alle clausole 1 e 4 del predetto contratto, deve dichiararsene la risoluzione di diritto per effetto della diffida ad adempiere inviata ex art. 1454 c.c. in data 16/11/2023.
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Quanto alle rivendicazioni economiche dell'attore, dalla documentazione in atti si evince che la differenza non versata ( garanzia incasso leasing) in favore dell'attore ammontava ad €
19.885,28 alla data di introduzione della domanda e, detta somma, in virtù dell'inadempimento predetto, deve essergli integralmente rifusa dalla convenuta.
Quanto alle ulteriori domande, l'attore ha chiesto condannarsi la convenuta alla restituzione -
a titolo di risarcimento- dei canoni di locazione finanziaria corrisposti alle due locatrici RE
e Bcc, in virtù di distinti ed autonomi contratti di locazione operativa assumendo che il contratto con la convenuta ne costituirebbe il presupposto.
La domanda, per tale profilo, non può trovare accoglimento.
Infatti, l'attore ha allegato di aver sottoscritto detti contratti in base alla presupposizione che la convenuta fosse adempiente all'obbligazione del raggiungimento del minimo garantito.
Come di recente affermato dalla Suprema Corte, perché si abbia presupposizione è necessario che: “ “…una determinata situazione di fatto o di diritto, comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo (essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività),
e certo, che sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto…”.(Cass. ord. 1995/2025).
Indi la presupposizione riguarda una situazione esterna al contenuto negoziale, senza incidere direttamente sull'oggetto dell'obbligazione.
Non vi è chi non veda come, nel caso in esame, non possa in alcun modo discutersi di presupposizione, atteso che, l'invocata caducazione dei due contratti di locazione operativa stipulati con RE e BC EA dovrebbe derivare dall'inadempimento contrattuale dell'odierna convenuta.
Non può neppure condividersi la tesi per cui il contratto “principale” sarebbe viziato sotto il profilo del vizio del consenso determinante la stipula, non essendovi alcuna prova della mala fede dell'altro contraente.
Né, può ritenersi che la locazione dei due macchinari costituisca un “ danno” per l'attore che, in ogni caso, ha acquisito nella sua disponibilità dei beni da impiegare nella propria attività medica.
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Comunque, quanto a tale profilo risarcitorio, manca del tutto la prova del an e del quantum del lamentato danno poiché- come detto- indipendentemente dalla garanzia di pareggio, non è stato dimostrato che i macchinari non apportino introiti all'attore.
Ciò senza tacere del fatto che , avendo chiesto ed ottenuto l'integrazione al cd. minimo Pt_1
garantito, mediante la restituzione delle rate di leasing operativo si gioverebbe di un'indebita locupletazione, continuando di fatto ad utilizzare i macchinari pur essendo manlevato dall'obbligazione di pagamento dei relativi canoni.
Non può poi non rilevarsi, inoltre, come il contratto per cui è causa non garantisse al conduttore alcun guadagno, bensì la mera parità tra incassi e rata capitale mensile.
Indi, ancora una volta, la restituzione dei canoni di locazione versati a terzi ( neppure citati nel presente giudizio) consentirebbe all'attore un indebito arricchimento in danno della convenuta che, indipendentemente dall'incasso del conduttore ( che, si ribadisce, continua a detenere e potenzialmente può utilizzare i macchinari), si vedrebbe gravata dell'obbligo di rifondere l'intera rata capitale.
Da ultimo, va sottolineato che l'attore ha chiesto altresì che gli siano rifuse tutte le rate dei contratti di locazione operativa stipulati con RE e BC EA sino alla loro naturale scadenza, ovvero prima ancora che detti pagamenti siano esigibili e siano stati effettuati nei confronti di dette locatrici.
Il danno lamentato, indi, non è attuale e non è suscettibile di risarcimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con riduzione del 50% dei compensi liquidabili per la fase istruttoria/di trattazione e per quella decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria né autorizzato il deposito di memorie conclusive scritte.
Nulla per anticipazioni, non essendovi prova che l'attore abbia assolto al relativo onere.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara risolto per inadempimento di alla Controparte_1
data del 06/12/2023 il contratto n. 09311 stipulato tra e Parte_1 [...]
; Controparte_1
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2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 19.885,28 oltre interessi legali dal dovuto al saldo Parte_1
effettivo per le causali di cui in parte motiva;
3) rigetta nel resto;
4) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre spese Parte_1
generali al 15%, C.P. A. ed %, I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 09/06/2025 Il Giudice
Dott. Roberta Sperati
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