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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3066/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. , nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Torino (TO) Piazza Cirene n. 10/b, elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'Avv.to
Elisa LINGUA che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti. ricorrente
contro
(C.F. ), nata il [...] a [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
(TO) Frazione Chiamorio n. 1, elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'Avv.to Pietro
Salvatore BAFARO che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate in data 16 ottobre 2024.
Per il P.M.:
“Visto, nulla oppone.”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Torino il 2 maggio 1987.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 00412 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] [...], Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...], ed nato a [...] il [...]. Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 2816/2023 emessa dal Tribunale di
Torino in data 22 giugno 2023.
Con ricorso depositato il 22 febbraio 2024 il SI. chiedeva, nel merito, di:” dichiarare la T_ cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SIg.ri e Parte_1
in data 02.05.1987 nel comune di Torino;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_2
Comune di Torino di trascrivere la sentenza emananda e di eseguire le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238; confermare l'assegnazione della casa familiare e dei pertinenti arredi a favore del SInor che continuerà ad abitarla con il figlio T_
, maggiorenne, ma invalido e non economicamente indipendente;
disporre che la SInora Per_3 Pt_2 contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo al SInor la somma mensile Per_3 T_ di Euro 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie non coperte dal SSN, scolastiche ed extrascolastiche così come disciplinate dal protocollo di intesa del 15.03.2016; disporre che nulla è dovuto dal SI. in favore della SI.ra a titolo di assegno divorzile. Il ricorrente T_ Pt_2 formulava, inoltre, istanze istruttorie.
Si costituiva in giudizio la SI.ra , la quale non si opponeva alla richiesta di cessazione degli Pt_2 effetti civili del matrimonio e chiedeva di: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la Sig.ra e il Sig. in Torino il 2, maggio Parte_2 Parte_1
1987; ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
disporre che il Sig. versi mensilmente a titolo di contributo per il T_ mantenimento della Sig.ra la somma di € 200,00 (duecento/00) rivalutanda annualmente CP_1 secondo gli indici ISTAT entro il cinque di ogni mese;
ordinare al datore di lavoro (STS INCISO srl) del Sig. di versare le somme dovute a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1
Sig.ra direttamente alla resistente;
disporre che l'assegno unico universale venga Parte_2 assegnato (per il tramite dei competenti enti eroganti) e goduto al 50% da entrambi i genitori”.
Il Giudice Relatore, letta l'istanza congiunta di precisazione delle conclusioni depositata in data 16 ottobre 2024 dalle parti, revocava la comparizione personale delle parti e assegnava termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fino all'11 novembre 2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di trattazione orale contenenti rinuncia a comparire, dichiarazione di non volersi riconciliare sottoscritta dai coniugi e le conclusioni congiunte delle parti, nonché l'eventuale rinuncia all'assegnazione dei termini per memorie conclusive.
pagina 2 di 4 Le parti depositavano note scritte sostitutive dell'udienza entro il termine perentorio loro assegnato, con contestuale rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., chiedendo il recepimento dell'accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo.
Le parti, infatti, hanno raggiunto un accordo con riferimento all'assegnazione della casa familiare, al contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma invalido e non Per_3 economicamente indipendente, all'assegno unico universale, nonché con riguardo alla corresponsione dell'assegno divorzile in favore della SI.ra . Pt_2
Atteso il raggiungimento di un accordo tra le parti, le spese processuali sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
pagina 3 di 4 PRENDE ATTO dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto:
CONFERMA l'assegnazione della casa familiare e dei pertinenti arredi a favore del SI. Parte_1
, che continuerà ad abitarla con il figlio maggiorenne, ma invalido e non
[...] Per_3 economicamente indipendente;
DISPONE che il figlio sia posto integralmente a carico del SI. che Per_3 Parte_1 provvederà integralmente al suo mantenimento sia ordinario che straordinario;
DISPONE che l'assegno unico universale e ogni ulteriore indennità e/o sostegno futuro relativo al figlio sia percepito e trattenuto integralmente dal SI. con espressa Per_3 Parte_1 rinuncia della SI.ra ad ogni pretesa in merito;
Parte_2
DÀ ATTO che il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 divorzile una tantum la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro tre giorni dal deposito della presente istanza.
DISPONE che a decorrere dal mese di novembre 2024 il datore di lavoro del SI. Parte_1
, S.T.S. INCISO S.R.L, sia sollevato dal versamento dell'importo di euro 200,00 a titolo di
[...] contributo al mantenimento a favore della SI.ra per intervenuto assegno divorzile una Parte_2 tantum;
DÀ ATTO che con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di aver definito ogni loro questione economico/patrimoniale e di nulla aver più nulla reciprocamente a pretendere;
DÀ ATTO che le parti si impegnano e si obbligano ad astenersi da reciproci contatti, anche per il tramite dei rispettivi compagni e/o figli;
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/12/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa . Persona_4
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3066/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. , nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Torino (TO) Piazza Cirene n. 10/b, elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'Avv.to
Elisa LINGUA che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti. ricorrente
contro
(C.F. ), nata il [...] a [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
(TO) Frazione Chiamorio n. 1, elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'Avv.to Pietro
Salvatore BAFARO che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate in data 16 ottobre 2024.
Per il P.M.:
“Visto, nulla oppone.”
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Torino il 2 maggio 1987.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 00412 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] [...], Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...], ed nato a [...] il [...]. Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 2816/2023 emessa dal Tribunale di
Torino in data 22 giugno 2023.
Con ricorso depositato il 22 febbraio 2024 il SI. chiedeva, nel merito, di:” dichiarare la T_ cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SIg.ri e Parte_1
in data 02.05.1987 nel comune di Torino;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_2
Comune di Torino di trascrivere la sentenza emananda e di eseguire le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238; confermare l'assegnazione della casa familiare e dei pertinenti arredi a favore del SInor che continuerà ad abitarla con il figlio T_
, maggiorenne, ma invalido e non economicamente indipendente;
disporre che la SInora Per_3 Pt_2 contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo al SInor la somma mensile Per_3 T_ di Euro 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie non coperte dal SSN, scolastiche ed extrascolastiche così come disciplinate dal protocollo di intesa del 15.03.2016; disporre che nulla è dovuto dal SI. in favore della SI.ra a titolo di assegno divorzile. Il ricorrente T_ Pt_2 formulava, inoltre, istanze istruttorie.
Si costituiva in giudizio la SI.ra , la quale non si opponeva alla richiesta di cessazione degli Pt_2 effetti civili del matrimonio e chiedeva di: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la Sig.ra e il Sig. in Torino il 2, maggio Parte_2 Parte_1
1987; ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
disporre che il Sig. versi mensilmente a titolo di contributo per il T_ mantenimento della Sig.ra la somma di € 200,00 (duecento/00) rivalutanda annualmente CP_1 secondo gli indici ISTAT entro il cinque di ogni mese;
ordinare al datore di lavoro (STS INCISO srl) del Sig. di versare le somme dovute a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1
Sig.ra direttamente alla resistente;
disporre che l'assegno unico universale venga Parte_2 assegnato (per il tramite dei competenti enti eroganti) e goduto al 50% da entrambi i genitori”.
Il Giudice Relatore, letta l'istanza congiunta di precisazione delle conclusioni depositata in data 16 ottobre 2024 dalle parti, revocava la comparizione personale delle parti e assegnava termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fino all'11 novembre 2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di trattazione orale contenenti rinuncia a comparire, dichiarazione di non volersi riconciliare sottoscritta dai coniugi e le conclusioni congiunte delle parti, nonché l'eventuale rinuncia all'assegnazione dei termini per memorie conclusive.
pagina 2 di 4 Le parti depositavano note scritte sostitutive dell'udienza entro il termine perentorio loro assegnato, con contestuale rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., chiedendo il recepimento dell'accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto, alla luce degli atti processuali e della documentazione in atti, provvede come in dispositivo.
Le parti, infatti, hanno raggiunto un accordo con riferimento all'assegnazione della casa familiare, al contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma invalido e non Per_3 economicamente indipendente, all'assegno unico universale, nonché con riguardo alla corresponsione dell'assegno divorzile in favore della SI.ra . Pt_2
Atteso il raggiungimento di un accordo tra le parti, le spese processuali sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
pagina 3 di 4 PRENDE ATTO dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto:
CONFERMA l'assegnazione della casa familiare e dei pertinenti arredi a favore del SI. Parte_1
, che continuerà ad abitarla con il figlio maggiorenne, ma invalido e non
[...] Per_3 economicamente indipendente;
DISPONE che il figlio sia posto integralmente a carico del SI. che Per_3 Parte_1 provvederà integralmente al suo mantenimento sia ordinario che straordinario;
DISPONE che l'assegno unico universale e ogni ulteriore indennità e/o sostegno futuro relativo al figlio sia percepito e trattenuto integralmente dal SI. con espressa Per_3 Parte_1 rinuncia della SI.ra ad ogni pretesa in merito;
Parte_2
DÀ ATTO che il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di assegno Parte_1 Parte_2 divorzile una tantum la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro tre giorni dal deposito della presente istanza.
DISPONE che a decorrere dal mese di novembre 2024 il datore di lavoro del SI. Parte_1
, S.T.S. INCISO S.R.L, sia sollevato dal versamento dell'importo di euro 200,00 a titolo di
[...] contributo al mantenimento a favore della SI.ra per intervenuto assegno divorzile una Parte_2 tantum;
DÀ ATTO che con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di aver definito ogni loro questione economico/patrimoniale e di nulla aver più nulla reciprocamente a pretendere;
DÀ ATTO che le parti si impegnano e si obbligano ad astenersi da reciproci contatti, anche per il tramite dei rispettivi compagni e/o figli;
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/12/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa . Persona_4
pagina 4 di 4