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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18351/2024
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Napoli a Chiaiano n. 49, Cod. Fisc. n.q. di eredi nato a C.F._1 Persona_1
Napoli 02.10.1928 e deceduto in data 12.11.2020 elettivamente domiciliate in Napoli alla Piazza degli
Artisti n. 27, presso lo studio dell'Avv. Mirko Capuano
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla via De Gasperi CP_1
55, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti dell' . CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 agosto 2024 parte ricorrente, nella sopra esposta qualità, chiedeva CP_ la condanna dell' al pagamento delle somme di 13° mensilità anno 2020 della pensione di Arco
Gennaro, deceduto in data 12 novembre 2020. CP_ Costituitosi in giudizio, l' in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito sostenendo che, vertendo l'odierna controversia sul diritto al riconoscimento di benefici pensionistici relativi ad una pensione pubblica, la stessa rientra nella cognizione della Corte dei Conti.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Ebbene, preliminarmente occorre verificare se l'odierna controversia rientri nella giurisdizione di questo Giudice o se, piuttosto - come sostenuto dall'istituto resistente - la stessa debba essere devoluta alla cognizione della Corte dei Conti, la quale ha giurisdizione riguardo alle controversie che investono il diritto, la misura o la decorrenza della pensione dei lavoratori pubblici (artt. 13 e 62 del
R.D. 12 luglio 1934 n. 1214).
Ebbene la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che è consolidato il principio in virtù del quale spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorchè non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (tra altre, Cass. Sez. U. 16/1/2003, n. 573; 27/2/2013, n. 4853; 9/6/2016, n.
11849). In sostanza, poichè la Corte dei conti giudica sui ricorsi "in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato" (R.D. n. 1214 del 1934, art. 13), in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. Sez. U. n. 11849 del 2016, cit.”) (Cass. Sez . un. 7755/17).
L' era titolare di una pensione dipendenti dello Stato e quindi ogni controversia relativa alla Pt_1 misura della pensione rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti.
Considerata la complessità delle questioni affrontate sussistono gravi motivi per l' integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti;
b) onera le parti alla riassunzione dinanzi alla Sezione della Corte dei Conti territorialmente competente nel termine di 90 giorni dalla data odierna c) compensa le spese di lite..
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18351/2024
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Napoli a Chiaiano n. 49, Cod. Fisc. n.q. di eredi nato a C.F._1 Persona_1
Napoli 02.10.1928 e deceduto in data 12.11.2020 elettivamente domiciliate in Napoli alla Piazza degli
Artisti n. 27, presso lo studio dell'Avv. Mirko Capuano
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla via De Gasperi CP_1
55, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti dell' . CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 agosto 2024 parte ricorrente, nella sopra esposta qualità, chiedeva CP_ la condanna dell' al pagamento delle somme di 13° mensilità anno 2020 della pensione di Arco
Gennaro, deceduto in data 12 novembre 2020. CP_ Costituitosi in giudizio, l' in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito sostenendo che, vertendo l'odierna controversia sul diritto al riconoscimento di benefici pensionistici relativi ad una pensione pubblica, la stessa rientra nella cognizione della Corte dei Conti.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Ebbene, preliminarmente occorre verificare se l'odierna controversia rientri nella giurisdizione di questo Giudice o se, piuttosto - come sostenuto dall'istituto resistente - la stessa debba essere devoluta alla cognizione della Corte dei Conti, la quale ha giurisdizione riguardo alle controversie che investono il diritto, la misura o la decorrenza della pensione dei lavoratori pubblici (artt. 13 e 62 del
R.D. 12 luglio 1934 n. 1214).
Ebbene la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che è consolidato il principio in virtù del quale spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorchè non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (tra altre, Cass. Sez. U. 16/1/2003, n. 573; 27/2/2013, n. 4853; 9/6/2016, n.
11849). In sostanza, poichè la Corte dei conti giudica sui ricorsi "in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato" (R.D. n. 1214 del 1934, art. 13), in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. Sez. U. n. 11849 del 2016, cit.”) (Cass. Sez . un. 7755/17).
L' era titolare di una pensione dipendenti dello Stato e quindi ogni controversia relativa alla Pt_1 misura della pensione rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti.
Considerata la complessità delle questioni affrontate sussistono gravi motivi per l' integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti;
b) onera le parti alla riassunzione dinanzi alla Sezione della Corte dei Conti territorialmente competente nel termine di 90 giorni dalla data odierna c) compensa le spese di lite..
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio