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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria
R.G. 1490/2020
Il GOP M. Francesca Scala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
Parte_1
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
MAGGIOLO MARCELLO opponente e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CARCASSA P.IVA_2
ANTONIETTA opposto
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la
[...]
, in persona dei Parte_1
legali rappresentanti arch. Parte_1
e arch. ha proposto opposizione al Decreto Parte_2
Ingiuntivo n. 458/2020 provvisoriamente esecutivo emesso dal
Tribunale di Tempio Pausania il 29 luglio 2020 e notificato il
10 settembre 2020, unitamente all'atto di precetto con il quale veniva intimato il pagamento di € 50.377,34 in favore di
Parte_3
[...]
A fondamento dell'opposizione gli architetti Parte_1
di e hanno dedotto di
[...] Parte_1 Parte_2
essere soci di e che nella primavera del 2017, Pt_1 [...]
aveva incaricato la società Controparte_2 Pt_1
della progettazione di un complesso residenziale sull'isola di
CP_2
Hanno affermato che per ragioni organizzative la Pt_1
aveva individuato nello studio associato di ingegneria – CP_1
il partner tecnico locale che avrebbe dovuto affiancarla, CP_1
secondo il programma iniziale, nella progettazione architettonica e nel successivo inoltro telematico degli elaborati allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per Pa l'Edilizia del Comune CP_2
Hanno altresì affermato che in data 10 agosto 2017, lo studio
– aveva inviato a una offerta per CP_1 CP_1 Pt_1
l'(eventuale) incarico di 'progettazione strutturale' delle opere, che sarebbe stata effettuata su precise indicazioni e render illustrativi forniti da , e di 'collaborazione alla Pt_1
progettazione per ottenimento provvedimento unico', e con mail 11 agosto 2017, l'arch. aveva riscontrato tale Pt_2
comunicazione formulando una controproposta che prevedeva la corresponsione allo dell'importo pari a Parte_3
complessivi € 45.000,00 per l'attività di coprogettazione delle pag. 2/9 opere, comprensiva dell'inoltro telematico delle pratiche allo sportello SUAPE.
Hanno eccepito la inesistenza del credito portato dalla fattura elettronica n. 5/A emessa in data 21 gennaio 2020 dallo Studio associato in quanto l'incarico Parte_3
inizialmente conferito da al predetto studio, per il Pt_1
quale era stato in un primo momento pattuito un compenso pari ad € 45.000,00 oltre accessori, che comprendeva (anche)
l'attività di coprogettazione, in seguito era stato revocato e limitato alla sola attività di inoltro allo sportello SUAPE, delle pratiche e degli elaborati progettuali redatte esclusivamente da e che anche il nuovo compenso sarebbe stato Pt_1
corrisposto allo studio in seguito alla erogazione CP_1
del finanziamento richiesto da Controparte_2
come dimostrato dalle mail inviate dall'ing. tra i mesi di CP_1
giugno e settembre 2018.
Hanno dedotto che lo studio aveva emesso fattura CP_3
per un importo comprensivo di un'attività di progettazione mai eseguita, in quanto quest'ultimo aveva solo curato l'inoltro delle pratiche allo sportello SUAPE del Comune di La
Maddalena, attività per la quale in data 19 ottobre Pt_1
2020 aveva corrisposto allo studio il CP_1
complessivo importo di € 5.490,00, pari al valore dell'attività effettivamente svolta.
Ha chiesto: in via preliminare sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 458/2020 emesso dal
pag. 3/9 Tribunale di Tempio Pausania il 29 luglio 2020, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito accertare la corresponsione, a favore dello , Controparte_1
dell'importo pari a complessivi € 5.490,00 a titolo di compenso per l'attività eseguita, dichiarando che null'altro è dovuto da Parte_1
allo studio;
[...] Parte_3
accertare e dichiarare la inesistenza del credito azionato in via monitoria dallo Parte_3
, revocando il decreto ingiuntivo n. 458/2020 emesso dal
[...]
Tribunale di Tempio Pausania il 29 luglio 2020 nei confronti di Parte_1
in persona dei legali rappresentanti arch.
[...]
e arch. per i motivi Parte_1 Parte_2
esposti in narrativa;
Si è costituito in giudizio lo Controparte_4
ed ha contestato quanto dedotto e richiesto dalla
[...]
controparte, affermando che la società non aveva mai Pt_1
revocato, né rivisto, né ridiscusso l'oggetto dell'incarico conferito allo studio che era rimasto, per tutto il CP_3
periodo della collaborazione, quello dell'11.08.2017 ove si era pattuito l'importo del compenso relativo alle attività professionali ivi indicate e realmente svolte.
Ha chiesto:”. si conclude per il rigetto della richiesta di sospensione della esecutività e sin da ora per il rigetto della
pag. 4/9 opposizione con conferma del D.I. con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
Il precedente giudicante ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo, e ha concesso i termini ex art. 183/6 cpc.
Le parti hanno depositato rispettive memorie ex art. 183/6 cpc.
La causa è stata istruita con documenti e prova orale e sulla precisazione delle conclusioni delle parti è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Giova innanzitutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine di giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria azionata originariamente, con riferimento alla situazione di fatto esistente. Il diritto del creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo
Giova altresì ricordare che ai sensi dell'art. 2697 c.c il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto pag. 5/9 estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Dall'esito della espletata istruttoria testimoniale, non può ritenersi provato, in termini di certezza, l'esistenza del credito azionato dall'opposto.
In particolare, a fronte dell'irrimediabile contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi escussi, non sono emersi elementi di tale pregnanza e concludenza che possano far ritenere, a questo giudice, attendibili le dichiarazioni volte a suffragare le prospettazioni di parte opposta e inattendibili quelle ad essa sfavorevoli, né sono emerse circostanze gravi, precise e concordanti da poter far ritenere provati i fatti posti a fondamento del decreto ingiuntivo e a suffragare la ricostruzione operata dall'opposto.
Si consideri, infatti, che a fronte delle dichiarazioni rese dal teste a conferma delle circostanze dedotte Tes_1
dall'opposto in punto di prestazioni eseguite dallo studio altro teste, ha, viceversa, sconfessato tali CP_3 Tes_2
fatti riferendo circostanze completamente opposte ed infatti il teste ha dichiarato:” Io collaboro con lo studio Tes_1 CP_1
e ho in particolare collaborato per la realizzazione
[...]
degli elaborati progettuali allegati come documento 4; ci siamo occupati dello studio delle quote da destinare a commerciale, dello studio della volumetria e di tutte le attività
pag. 6/9 che mi vengono elencate;
ha altresì confermato che le opere professionali erano state svolte dallo studio su CP_1
incarico della;
“Confermo che le tavole che mi Pt_1
vengono mostrate sono state elaborate dallo Studio CP_1
con un programma “Autodesk Revit” che utilizza lo
[...]
studio e che non veniva utilizzato dalla . Infatti nei Pt_1
file prodotti si può vedere che compare nel lato sinistro degli elaborati il nome del creatore del file, ovvero e Testimone_3
il nome del programma succitato”; Il teste ha Testimone_4
dichiarato:” Preciso che sono stati redatti dalla Parte_1
le tavole 3,4 e 5 che riguardano le parti progettuali del complesso. Le altre relazioni e documenti allegati al doc. 5 non sono stati redatti da noi, presumibilmente dal Pt_4
Sulla parte progettuale noi abbiamo inviato allo studio CP_1
degli elaborati progettuali per uno scambio di
[...]
informazioni e di integrazione. Poi in fase finale noi li abbiamo rielaborati. Le relazioni e dichiarazioni che mi sono state mostrate come doc. 5 sono state redatte dallo studio
ed inviate allo sportello Suape dallo studio CP_1 CP_1
. Loro erano i procuratori della consegna
[...] [...]
dalla documentazione agli atti si rileva che la stesura Pt_5
dei progetti per l'ottenimento del permesso di costruire sia stata realizzata dall'arch. (v. doc. 5 Parte_2
opponente) e la pratica SUAPE sia stata inviata dal procuratore speciale alla presentazione della pratica, . Testimone_3
pag. 7/9 Risulta altresì documentalmente che l'opponente in data
19/10/2020 abbia pagato a mezzo bonifico in favore dello la somma di euro 5.490,00 a saldo per Controparte_1
prestazioni effettuate ( v. doc. 10 opponente).
In conclusione poiché l'opposto non ha provato i fatti costituivi posti a fondamento del decreto ingiuntivo, questo dovrà essere revocato.
In punto di spese di lite, poiché la opponente ha pagato in favore dell'opposto la somma di euro 5.490,00, per compensi, solo successivamente alla notifica del decreto Ingiuntivo, si ritiene giustificato compensarle nella misura del 50% ed il restante 50% a carico di parte opposta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto
-Revoca il D.I. n. 458/2020 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 29 luglio 2020 e notificato il 10 settembre 2020.
-Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l'opposto a pagare in favore dell'opponente il restante 50% che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali (15%) iva e cpa.
9/2/2025 IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 8/9 pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione ordinaria
R.G. 1490/2020
Il GOP M. Francesca Scala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
Parte_1
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
MAGGIOLO MARCELLO opponente e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CARCASSA P.IVA_2
ANTONIETTA opposto
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la
[...]
, in persona dei Parte_1
legali rappresentanti arch. Parte_1
e arch. ha proposto opposizione al Decreto Parte_2
Ingiuntivo n. 458/2020 provvisoriamente esecutivo emesso dal
Tribunale di Tempio Pausania il 29 luglio 2020 e notificato il
10 settembre 2020, unitamente all'atto di precetto con il quale veniva intimato il pagamento di € 50.377,34 in favore di
Parte_3
[...]
A fondamento dell'opposizione gli architetti Parte_1
di e hanno dedotto di
[...] Parte_1 Parte_2
essere soci di e che nella primavera del 2017, Pt_1 [...]
aveva incaricato la società Controparte_2 Pt_1
della progettazione di un complesso residenziale sull'isola di
CP_2
Hanno affermato che per ragioni organizzative la Pt_1
aveva individuato nello studio associato di ingegneria – CP_1
il partner tecnico locale che avrebbe dovuto affiancarla, CP_1
secondo il programma iniziale, nella progettazione architettonica e nel successivo inoltro telematico degli elaborati allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per Pa l'Edilizia del Comune CP_2
Hanno altresì affermato che in data 10 agosto 2017, lo studio
– aveva inviato a una offerta per CP_1 CP_1 Pt_1
l'(eventuale) incarico di 'progettazione strutturale' delle opere, che sarebbe stata effettuata su precise indicazioni e render illustrativi forniti da , e di 'collaborazione alla Pt_1
progettazione per ottenimento provvedimento unico', e con mail 11 agosto 2017, l'arch. aveva riscontrato tale Pt_2
comunicazione formulando una controproposta che prevedeva la corresponsione allo dell'importo pari a Parte_3
complessivi € 45.000,00 per l'attività di coprogettazione delle pag. 2/9 opere, comprensiva dell'inoltro telematico delle pratiche allo sportello SUAPE.
Hanno eccepito la inesistenza del credito portato dalla fattura elettronica n. 5/A emessa in data 21 gennaio 2020 dallo Studio associato in quanto l'incarico Parte_3
inizialmente conferito da al predetto studio, per il Pt_1
quale era stato in un primo momento pattuito un compenso pari ad € 45.000,00 oltre accessori, che comprendeva (anche)
l'attività di coprogettazione, in seguito era stato revocato e limitato alla sola attività di inoltro allo sportello SUAPE, delle pratiche e degli elaborati progettuali redatte esclusivamente da e che anche il nuovo compenso sarebbe stato Pt_1
corrisposto allo studio in seguito alla erogazione CP_1
del finanziamento richiesto da Controparte_2
come dimostrato dalle mail inviate dall'ing. tra i mesi di CP_1
giugno e settembre 2018.
Hanno dedotto che lo studio aveva emesso fattura CP_3
per un importo comprensivo di un'attività di progettazione mai eseguita, in quanto quest'ultimo aveva solo curato l'inoltro delle pratiche allo sportello SUAPE del Comune di La
Maddalena, attività per la quale in data 19 ottobre Pt_1
2020 aveva corrisposto allo studio il CP_1
complessivo importo di € 5.490,00, pari al valore dell'attività effettivamente svolta.
Ha chiesto: in via preliminare sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 458/2020 emesso dal
pag. 3/9 Tribunale di Tempio Pausania il 29 luglio 2020, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito accertare la corresponsione, a favore dello , Controparte_1
dell'importo pari a complessivi € 5.490,00 a titolo di compenso per l'attività eseguita, dichiarando che null'altro è dovuto da Parte_1
allo studio;
[...] Parte_3
accertare e dichiarare la inesistenza del credito azionato in via monitoria dallo Parte_3
, revocando il decreto ingiuntivo n. 458/2020 emesso dal
[...]
Tribunale di Tempio Pausania il 29 luglio 2020 nei confronti di Parte_1
in persona dei legali rappresentanti arch.
[...]
e arch. per i motivi Parte_1 Parte_2
esposti in narrativa;
Si è costituito in giudizio lo Controparte_4
ed ha contestato quanto dedotto e richiesto dalla
[...]
controparte, affermando che la società non aveva mai Pt_1
revocato, né rivisto, né ridiscusso l'oggetto dell'incarico conferito allo studio che era rimasto, per tutto il CP_3
periodo della collaborazione, quello dell'11.08.2017 ove si era pattuito l'importo del compenso relativo alle attività professionali ivi indicate e realmente svolte.
Ha chiesto:”. si conclude per il rigetto della richiesta di sospensione della esecutività e sin da ora per il rigetto della
pag. 4/9 opposizione con conferma del D.I. con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
Il precedente giudicante ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo, e ha concesso i termini ex art. 183/6 cpc.
Le parti hanno depositato rispettive memorie ex art. 183/6 cpc.
La causa è stata istruita con documenti e prova orale e sulla precisazione delle conclusioni delle parti è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Giova innanzitutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine di giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria azionata originariamente, con riferimento alla situazione di fatto esistente. Il diritto del creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo
Giova altresì ricordare che ai sensi dell'art. 2697 c.c il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto pag. 5/9 estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Dall'esito della espletata istruttoria testimoniale, non può ritenersi provato, in termini di certezza, l'esistenza del credito azionato dall'opposto.
In particolare, a fronte dell'irrimediabile contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi escussi, non sono emersi elementi di tale pregnanza e concludenza che possano far ritenere, a questo giudice, attendibili le dichiarazioni volte a suffragare le prospettazioni di parte opposta e inattendibili quelle ad essa sfavorevoli, né sono emerse circostanze gravi, precise e concordanti da poter far ritenere provati i fatti posti a fondamento del decreto ingiuntivo e a suffragare la ricostruzione operata dall'opposto.
Si consideri, infatti, che a fronte delle dichiarazioni rese dal teste a conferma delle circostanze dedotte Tes_1
dall'opposto in punto di prestazioni eseguite dallo studio altro teste, ha, viceversa, sconfessato tali CP_3 Tes_2
fatti riferendo circostanze completamente opposte ed infatti il teste ha dichiarato:” Io collaboro con lo studio Tes_1 CP_1
e ho in particolare collaborato per la realizzazione
[...]
degli elaborati progettuali allegati come documento 4; ci siamo occupati dello studio delle quote da destinare a commerciale, dello studio della volumetria e di tutte le attività
pag. 6/9 che mi vengono elencate;
ha altresì confermato che le opere professionali erano state svolte dallo studio su CP_1
incarico della;
“Confermo che le tavole che mi Pt_1
vengono mostrate sono state elaborate dallo Studio CP_1
con un programma “Autodesk Revit” che utilizza lo
[...]
studio e che non veniva utilizzato dalla . Infatti nei Pt_1
file prodotti si può vedere che compare nel lato sinistro degli elaborati il nome del creatore del file, ovvero e Testimone_3
il nome del programma succitato”; Il teste ha Testimone_4
dichiarato:” Preciso che sono stati redatti dalla Parte_1
le tavole 3,4 e 5 che riguardano le parti progettuali del complesso. Le altre relazioni e documenti allegati al doc. 5 non sono stati redatti da noi, presumibilmente dal Pt_4
Sulla parte progettuale noi abbiamo inviato allo studio CP_1
degli elaborati progettuali per uno scambio di
[...]
informazioni e di integrazione. Poi in fase finale noi li abbiamo rielaborati. Le relazioni e dichiarazioni che mi sono state mostrate come doc. 5 sono state redatte dallo studio
ed inviate allo sportello Suape dallo studio CP_1 CP_1
. Loro erano i procuratori della consegna
[...] [...]
dalla documentazione agli atti si rileva che la stesura Pt_5
dei progetti per l'ottenimento del permesso di costruire sia stata realizzata dall'arch. (v. doc. 5 Parte_2
opponente) e la pratica SUAPE sia stata inviata dal procuratore speciale alla presentazione della pratica, . Testimone_3
pag. 7/9 Risulta altresì documentalmente che l'opponente in data
19/10/2020 abbia pagato a mezzo bonifico in favore dello la somma di euro 5.490,00 a saldo per Controparte_1
prestazioni effettuate ( v. doc. 10 opponente).
In conclusione poiché l'opposto non ha provato i fatti costituivi posti a fondamento del decreto ingiuntivo, questo dovrà essere revocato.
In punto di spese di lite, poiché la opponente ha pagato in favore dell'opposto la somma di euro 5.490,00, per compensi, solo successivamente alla notifica del decreto Ingiuntivo, si ritiene giustificato compensarle nella misura del 50% ed il restante 50% a carico di parte opposta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto
-Revoca il D.I. n. 458/2020 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 29 luglio 2020 e notificato il 10 settembre 2020.
-Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l'opposto a pagare in favore dell'opponente il restante 50% che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali (15%) iva e cpa.
9/2/2025 IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 8/9 pag. 9/9