Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 4867 del R.G. relativo all'anno 2019 riservato per la decisione all'udienza del 18.09.2024, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
, nata a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Fischetti (CF: ed elettivamente C.F._2
domiciliata, come da mandato in calce al ricorso, presso lo studio sito in Taranto, alla Via Mignogna
n. 2; ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Miolli (CF: ) e Alessandra C.F._4
Malvani (CF: ) ed elettivamente domiciliato, come da mandato a margine C.F._5
della comparsa di risposta e costituzione, presso il loro studio sito in Taranto, al Viale Virgilio n.
128; resistente e
, nato ad [...] il [...] (C.F: Controparte_2 C.F._6
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Fischetti (CF: ed
[...] C.F._2
elettivamente domiciliato, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione , presso lo studio sito in Taranto, alla Via De Cesare n. 71; nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
1
avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 18.09.2024 e per il P.M. come da conclusioni depositate il 15.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza parziale n. 449/2021, depositata il 25.02.2021, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza, ha rimesso la causa innanzi al Giudice Istruttore per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma cpc , il G.I. con ordinanza del 28.03.2023 disponeva, in via preliminare, la chiamata in causa di , figlio maggiorenne delle parti, avendo Controparte_2
parte resistente chiesto , in modifica dei provvedimenti presidenziali provvisori la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dello stesso.
Successivamente, il G.I. con ordinanza del 23.01.2024 rigettava le richieste di prova formulate dalle parti e , in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 16.12.2019, rideterminava la somma dovuta dal alla a titolo di contributo al mantenimento del figlio in euro 250,00 CP_2 Parte_1
mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici IS ed al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18.09.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio. La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190
c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
***
Preliminarmente, deve essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I. in data 23.01.2024 la cui motivazione, per brevità, deve intendersi qui richiamata e trascritta, dovendosi peraltro precisare che la ricorrente ha formulato solo in sede di comparsa conclusionale richiesta di rimessione della causa sul ruolo al fine di disporre accertamenti tramite la Guardia di ZA , cui parte resistente si è opposta sottolineando la strumentalità di tale richiesta (cfr comparsa conclusionale del 15.11.2024 di parte ricorrente e memoria di replica del 09.12.2024 di parte resistente).
Orbene, le domande su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, sono quelle concernenti il contributo paterno al mantenimento del figlio , Controparte_2
intervenuto in giudizio, nonché quella di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente , della quale il resistente ha chiesto il rigetto.
2 Ai fini della decisione , va innanzitutto evidenziato che in sede di separazione giudiziale , pronunciata con sentenza n. 1040/2019 depositata il 16/04/2019, veniva statuito l'obbligo del di CP_2 versare l'assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili per la moglie, oltre adeguamenti secondo gli indici Istat e assegni familiari , nonché un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio, allora minorenne , di euro 450,00 , oltre rivalutazione ai sensi degli indici di adeguamento
IS e al 50% delle spese straordinarie sostenute per lo stesso. Veniva inoltre stabilito l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità ivi stabilite .
A seguito della presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte della con ordinanza presidenziale del 16.12.2019 venivano confermati i provvedimenti Parte_1
della separazione, successivamente modificati dal G.I. con ordinanza del 23.01.2024 in relazione alla misura della contribuzione paterna al mantenimento del figlio rideterminata in euro 250,00 mensili.
***
Tanto premesso , quanto all'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento del figlio CP_2 attualmente di anni ventitrè non ancora autonomo economicamente , appare equo statuire l'obbligo di di versare ad la somma mensile di euro 200,00 mensili Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, il quale ,seppur costituitosi in giudizio, non ha formulato richiesta di versamento diretto in suo favore.
Tale statuizione si ritiene equa alla luce della documentazione prodotta, dalla quale è certamente emerso che il ragazzo a far data dal 2021 ha svolto attività lavorativa presso un Bar sito in
Massafra, con contratti stagionali ed a tempo parziale, per essere successivamente assunto con la mansione di assemblatore presso la Laf S.r.L. di Massafra con contratto part-time dal 20.06.2023.
In seguito, terminata tale attività e svolto un tirocinio presso la nel febbraio 2024, Parte_2
stipulava un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 02.09.2024 e risoluzione automatica senza preavviso in data 20.12.2024 (cfr documentazione i atti) .
Alla luce di ciò deve ritenersi che , pur avendo accolto occasioni lavorative Persona_1
differenti, non ha raggiunto una piena autosufficienza economica, anche in ragione della saltuarietà delle occupazioni reperita e tale evenienza non è addebitabile allo stesso , sicchè deve considerarsi ancora bisognevole del sostegno economico dei propri genitori.
Deve inoltre statuirsi l'obbligo dei genitori di contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute per il figlio nella misura del 50% ciascuno , secondo il protocollo in uso presso questo
Tribunale.
3 Riguardo alla situazione economica delle parti è emerso che la svolge attività di Parte_1 bracciante agricola presso l'azienda agricola Leucaspide percependo una indennità di disoccupazione nei periodi in cui non lavora, come risulta dalla documentazione allegata attestante la percezione di un reddito annuo comunque inferiore a quello percepito dal ( cfr mod. CP_2
730/2023 ove risulta un reddito complessivo di euro 14.133,00 ; CU 2023 Inail ,CU 2023 INPS e
CU 2023 Az. , ove è emerso in relazione all'anno 2022 rispettivamente un reddito Parte_3 di euro 2.465,74 per aver usufruito di un'indennità di infortunio dell'Inail per un incidente occorso sul luogo di lavoro;
un reddito per prestazioni di sostegno al reddito di euro 1.889,82 ed un reddito di lav. dip. e assimilati di euro 5.070,48 annui;
mod 730/2024 ove risulta un reddito complessivo di euro 12.693,00 ; CU 2024 INPS e CU 2024 Az. , ove è emerso in relazione Parte_3 all'anno 2023 un reddito per prestazioni di sostegno al reddito di euro 1.925,71 ed un reddito di lav. dip. e assimilati di euro 5.502,39 annui). In ordine alla propria sistemazione abitativa la ricorrente risulta vivere con il figlio presso un immobile sito in Massafra acquistato nel CP_2
2015 e pagato mediante un prestito con rate mensili di euro 300,00 mensili , attingendo tali somme dalle sue entrate reddituali e dai risparmi rinvenienti dalla vendita di un terreno ricevuto in eredità.
A tal proposito la ha precisato di aver chiesto un prestito, per euro 30.000,00, al fratello Parte_1
che ha restituito in rate da euro 300,00 mensili con scadenza ad inizio 2024 e che , deceduta la madre nel maggio 2020, unitamente ai fratelli alienava l'abitazione della genitrice consegnando , nel luglio, la somma di euro 12.500,00, pari al valore della quota alla medesima spettante per la vendita, maggiorata di ulteriori euro 400,00, per saldare la posizione debitoria con il germano. (cfr ricevute accredito somma ricevuta in prestito da -all.8 ricorso) Persona_2
La stessa ha inoltre evidenziato di aver usufruito per l'anno 2022 di un'indennità di infortunio dell'Inail per un incidente occorso sul luogo di lavoro , patendone ancora gli strascichi, e di soffrire di diverse patologie, tra cui il morbo di (Porpora idiopatica), oltre ad Per_3 Persona_4
avere una limitata capacità lavorativa che non le consente di lavorare tutti i giorni e di svolgere mansioni che comportino il sollevamento di pesi, lo stare inginocchiata o piegata per lungo tempo, dovendo rinunciare alle chiamate del datore nei periodi in cui ci sono da svolgere queste attività più pesanti ( cfr documentazione medica allegata alla memoria di cui all'art. 183, VI comma n. 3 c.p.c.)
Quanto al risulta essere dipendente del Ministero della Difesa e percepisce uno stipendio CP_2
mensile pari a circa 1.600,00 euro mensili ed un reddito annuo da lavoro dipendente di circa
30.000,00 euro ( cfr ultime buste paga in atti relative a febbraio 2024,maggio 2024 e luglio 2024 ove risulta una retribuzione netta rispettivamente di euro 1.552,08 ; 1.682,83 e 1.663,84 nonchè mod. 730/2021 ; mod. 730/2022 e mod. 730/2023 , relative al periodo d'imposta 2020,2021 e 2022, ove risulta la produzione di un reddito complessivo di euro 29.216,00 nell'anno 2020, di euro
4 29.577,00 nell'anno 2021 e di euro 32.595,00 nell'anno 2022 ). Lo stesso, come accertato in sede di separazione (cfr sentenza in atti) dopo aver alienato la casa familiare sita in Massafra alla via
Segni , si trasferiva presso altro immobile sito in Massafra alla via Carducci , di sua esclusiva proprietà ove attualmente vive . In relazione a tale immobile la ricorrente ha evidenziato sia produttivo di reddito per il poiché concesso in locazione a terzi , tuttavia tale assunto Parte_4
risulta smentito dal resistente, il quale comunque si è limitato ad evidenziare che in tal senso nulla
è riportato nella dichiarazione dei redditi e che l'immobile di cui la ricorrente è proprietaria ha valore superiore rispetto al valore complessivo degli immobili (abitazione, box, cantinola) di cui egli è proprietario .
A sostegno delle proprie richieste il resistente ha inoltre evidenziato che la ricorrente svolgerebbe attività lavorativa a nero , percependo introiti non dichiarati, contestando la titolarità in capo a sé delle liquidità accertate in sede di separazione con le indagini finanziarie, e precisamente di due conti correnti con saldo attivo;
di titoli per un valore nominale pari ad € 100.000,00 e di certificati per un importo complessivo di € 75.000,00, evidenziando che trattasi di somme provenienti dai suoi genitori, accertate ben nove anni fa e nel frattempo impiegate per spese legali, condanne alle spese dei giudizi, indennizzi alla nonché per versare gli assegni di mantenimento, per Parte_1
importi dunque che non avrebbe mai potuto sostenere interamente col suo stipendio.
Alla luce della documentazione esaminata , espunta quella da ritenersi tardiva in quanto allegata in sede di memoria di replica dalla parte ricorrente , il Collegio ritiene che debba essere accolta la domanda della di riconoscimento di un assegno divorzile, della quale il resistente ha Parte_1
chiesto il rigetto.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi , ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n.
12196: "Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti
5 di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Va inoltre premesso che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del
10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020,
Cass. n. 18697/2022).
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico- patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due.
In conclusione deve ritenersi in aderenza all'indirizzo interpretativo della Suprema Corte che in linea di principio sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento.
Tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi
6 di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass. 23583/2022).
***
Tanto premesso in diritto applicando tali principi al caso di specie, dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti, così come pocanzi prospettata in termini numerici, sussiste un divario tra la situazione patrimoniale e reddituale delle parti a favore della Pertanto, Parte_1
considerata la durata del matrimonio ( ventinove anni) ed il fatto che dallo stesso è nato un figlio e quindi il prevalente apporto familiare fornito dalla madre nella crescita e nella cura dello stesso, nonché la circostanza che la ricorrente ( di anni cinquantasette) nel corso della vita coniugale ha svolto seppur in maniera saltuaria attività di bracciante agricola, percependo nei periodi di inattività una indennità di disoccupazione , come avviene allo stato attuale, considerato altresì che la stessa versa in condizioni di salute non ottimali , soprattutto in relazione al tipo di attività lavorativa che comporta sforzi fisici notevoli, e quindi la impossibilità di reperire una diversa occupazione , evidentemente anche perché priva di titoli di studio spendibili sul mercato del lavoro, ritenuto altresì che la stessa vive in un immobile di sua esclusiva proprietà acquistato successivamente alla crisi coniugale, per il quale verosimilmente sostiene i costi delle spese e utenze , appare giustificato il riconoscimento in favore di di un assegno divorzile anche a titolo Parte_1
assistenziale , oltre che perequativo e compensativo , che il Collegio ritiene equo determinare, nella misura di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici IS , a far data dal presente provvedimento.
In considerazione della natura e dell'esito del giudizio, debbono ritenersi sussistenti giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da Parte_1
nei confronti di ,ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così
[...] Controparte_1
provvede:
7 - pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 200,00, in favore della madre Controparte_2
, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a far data dal presente Parte_1
provvedimento , nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale;
- accoglie la domanda di di riconoscimento in suo favore un assegno di Parte_1 divorzio e pone a carico di l'obbligo di corrisponderle a tale titolo la Controparte_1
somma di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici IS, a far data dal presente provvedimento;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, addì 31.03.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
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