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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1040/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
D'URSO MARIA TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5900/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5067/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 19/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219037235647 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219037235647 BOLLO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 5067/2023 pubblicata in data 19.04.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Romacon cui è stato respinto il ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 09720219037235647000 notificato in data 18/2/2022 con condanna al pagamento delle spese di lite.
L'appellante contesta la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Nel merito eccepisce che la prescrizione del credito e rappresenta di aver impugnato innanzi al giudice tributario l'avviso di intimazione n. 09720219037235647000 in relazione alle sole cartelle n.
09720170086983550000 e n. 09720170195596331000, entrambe relative a tasse automobilistiche anno
2014, mentre il credito di cui alla cartella n. 09720170227643323000, contenuto nella medesima intimazione,
è stato impugnato innanzi al Giudice ordinario.
Ribadisce di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle n. 09720170086983550000 e n.
09720170195596331000, né altri atti presupposti o seguenti alle stesse prima dell'avviso di intimazione.
Chiede la riforma della sentenza impugnata con condanna al pagamento del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l'Ufficio che contesta le argomentazioni dell'appello e nel merito richiama la documentazione allegata in primo grado da cui risulterebbe l'avvenuta notifica delle cartelle avverso le quali è onere di parte appellante proporre la querela di falso per contestare la validità della stessa.
Nel merito contestava che il termine di prescrizione non era maturato anche perché interrotto per la disciplina di cui al d.l. 18/2021, che ha disposto la sospensione di tutti i termini dal 8.3.2020 al 31.8.2021 per l'emergenza sanitaria da Covid 19, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
All'udienza del 26.01.2026 il fascicolo è stata trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio condivide l'appello proposto da parte contribuente con riferimento alla nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, dal momento che non risulta esplicitato l'iter logico giuridico attraverso il quale si è giunti a respingere il ricorso di primo grado.
Tanto premesso, è orientamento giurisprudenziale consolidato,che nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici ma volto a ottenere il riesame della causa nel merito (cfr Cassazione, pronuncia n. 30525/2018).
Pertanto il Collegio, esaminata la documentazione allegata dall'Ufficio alle controdeduzioni di primo grado ed espressamente richiamate nella costituzione dell'Ufficio in questo grado di giudizio, ritiene che nel merito l'appello non meriti accoglimento. Le cartelle di cui trattasi infatti sono state correttamente notificate all'inizio del 2018 all'indirizzo risultante dal certificato anagrafico in Indirizzo_1 Roma, dove il ricorrente aveva a suo tempo residenza ed abitava (e dove tuttora abitano i suoi congiunti e lo stesso conserva il domicilio avendo trasferito la sola residenza alla fine del 2018 cioè solo in data 12/12/2018 presso il comune di Corigliano-Rossano). Premesso che il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento, le eccezioni mosse in relazione alla prescrizione dell'imposizione tributaria risultano inammissibili in quanto, ai sensi dell'art. 19 e 21 D. Lgs. n. 546/92 e non possono essere fatti valere nel ricorso contro l'intimazione di pagamento, ma avrebbero dovuto costituire oggetto di impugnazione tempestiva avverso le cartelle di pagamento (Cass. 14072/2011).
In ogni caso nessuna prescrizione può dirsi maturata con riferimento agli atti in questione.
Il Collegio ritiene di aderire al recente orientamento espresso dalla Suprema corte con l'ordinanza n.
970/2025, secondo cui l'art. 67 del D.L. n. 18/2020, il cd. “decreto Cura Italia”, intitolato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, che prevede la sospensione di 85 giorni (dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso, etc., a carico degli enti impositori debba essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non solo con riferimento a quelle attività che avrebbero dovuto essere compiute entro l'arco temporale previsto dalla norma (2020) , ma anche con riguardo a tutte le altre attività, con la conseguenza che la decorrenza dei termini si “sposta in avanti” per la stessa durata della sospensione.
Conseguentemente l'appello nel merito non può essere accolto.
Il Collegio , in considerazione del vizio motivazionale della sentenza di primo grado, ritiene di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente. spese compensate per il doppio grado
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
D'URSO MARIA TERESA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5900/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5067/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 19/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219037235647 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219037235647 BOLLO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 5067/2023 pubblicata in data 19.04.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Romacon cui è stato respinto il ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 09720219037235647000 notificato in data 18/2/2022 con condanna al pagamento delle spese di lite.
L'appellante contesta la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Nel merito eccepisce che la prescrizione del credito e rappresenta di aver impugnato innanzi al giudice tributario l'avviso di intimazione n. 09720219037235647000 in relazione alle sole cartelle n.
09720170086983550000 e n. 09720170195596331000, entrambe relative a tasse automobilistiche anno
2014, mentre il credito di cui alla cartella n. 09720170227643323000, contenuto nella medesima intimazione,
è stato impugnato innanzi al Giudice ordinario.
Ribadisce di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle n. 09720170086983550000 e n.
09720170195596331000, né altri atti presupposti o seguenti alle stesse prima dell'avviso di intimazione.
Chiede la riforma della sentenza impugnata con condanna al pagamento del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l'Ufficio che contesta le argomentazioni dell'appello e nel merito richiama la documentazione allegata in primo grado da cui risulterebbe l'avvenuta notifica delle cartelle avverso le quali è onere di parte appellante proporre la querela di falso per contestare la validità della stessa.
Nel merito contestava che il termine di prescrizione non era maturato anche perché interrotto per la disciplina di cui al d.l. 18/2021, che ha disposto la sospensione di tutti i termini dal 8.3.2020 al 31.8.2021 per l'emergenza sanitaria da Covid 19, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
All'udienza del 26.01.2026 il fascicolo è stata trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio condivide l'appello proposto da parte contribuente con riferimento alla nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, dal momento che non risulta esplicitato l'iter logico giuridico attraverso il quale si è giunti a respingere il ricorso di primo grado.
Tanto premesso, è orientamento giurisprudenziale consolidato,che nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici ma volto a ottenere il riesame della causa nel merito (cfr Cassazione, pronuncia n. 30525/2018).
Pertanto il Collegio, esaminata la documentazione allegata dall'Ufficio alle controdeduzioni di primo grado ed espressamente richiamate nella costituzione dell'Ufficio in questo grado di giudizio, ritiene che nel merito l'appello non meriti accoglimento. Le cartelle di cui trattasi infatti sono state correttamente notificate all'inizio del 2018 all'indirizzo risultante dal certificato anagrafico in Indirizzo_1 Roma, dove il ricorrente aveva a suo tempo residenza ed abitava (e dove tuttora abitano i suoi congiunti e lo stesso conserva il domicilio avendo trasferito la sola residenza alla fine del 2018 cioè solo in data 12/12/2018 presso il comune di Corigliano-Rossano). Premesso che il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento, le eccezioni mosse in relazione alla prescrizione dell'imposizione tributaria risultano inammissibili in quanto, ai sensi dell'art. 19 e 21 D. Lgs. n. 546/92 e non possono essere fatti valere nel ricorso contro l'intimazione di pagamento, ma avrebbero dovuto costituire oggetto di impugnazione tempestiva avverso le cartelle di pagamento (Cass. 14072/2011).
In ogni caso nessuna prescrizione può dirsi maturata con riferimento agli atti in questione.
Il Collegio ritiene di aderire al recente orientamento espresso dalla Suprema corte con l'ordinanza n.
970/2025, secondo cui l'art. 67 del D.L. n. 18/2020, il cd. “decreto Cura Italia”, intitolato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, che prevede la sospensione di 85 giorni (dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso, etc., a carico degli enti impositori debba essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non solo con riferimento a quelle attività che avrebbero dovuto essere compiute entro l'arco temporale previsto dalla norma (2020) , ma anche con riguardo a tutte le altre attività, con la conseguenza che la decorrenza dei termini si “sposta in avanti” per la stessa durata della sospensione.
Conseguentemente l'appello nel merito non può essere accolto.
Il Collegio , in considerazione del vizio motivazionale della sentenza di primo grado, ritiene di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
respinge l'appello del contribuente. spese compensate per il doppio grado