Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 1040
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità della sentenza per difetto di motivazione

    Il Collegio condivide l'appello proposto da parte contribuente con riferimento alla nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, dal momento che non risulta esplicitato l'iter logico giuridico attraverso il quale si è giunti a respingere il ricorso di primo grado.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Le eccezioni mosse in relazione alla prescrizione dell'imposizione tributaria risultano inammissibili in quanto, ai sensi dell'art. 19 e 21 D. Lgs. n. 546/92 e non possono essere fatti valere nel ricorso contro l'intimazione di pagamento, ma avrebbero dovuto costituire oggetto di impugnazione tempestiva avverso le cartelle di pagamento. In ogni caso nessuna prescrizione può dirsi maturata con riferimento agli atti in questione, anche in considerazione della sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria.

  • Rigettato
    Notifica degli atti presupposti

    Le cartelle di cui trattasi infatti sono state correttamente notificate all'inizio del 2018 all'indirizzo risultante dal certificato anagrafico in Indirizzo_1 Roma, dove il ricorrente aveva a suo tempo residenza ed abitava.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 1040
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1040
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo