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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 650/2022
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
dott. ssa Claudia Matteini Presidente
dott. Claudio Baglioni Consigliere
dott. ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MANGANO FRANCESCO e dall'avv. PACELLI CARLO, elettivamente domiciliato in Perugia via Scarlatti 37 presso lo studio dei difensori appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. GALLINA CP_1 P.IVA_1
MORENO del foro di Treviso e dall'avv. NUTI PAOLA elettivamente domiciliato in
Gubbio, via B. Ubaldi – Centro Polifunzionale “ I tigli”, presso lo studio dell'avv. Nuti
appellato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
19.9.2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 421/2022 il Tribunale di Perugia II Sez. civile rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1739/14 ottenuto da nei confronti di CP_1 Parte_1
– decreto emesso su fatture relative a lavori di rifinitura di un immobile
[...]
prefabbricato acquistato tramite altra società – ma revocava il decreto e condannava il al pagamento della somma di euro 40.129,13 oltre interessi da calcolarsi a Pt_1
decorrere dalla domanda e sino al saldo.
La sentenza, in particolare, riteneva che l'abbandono del cantiere da parte della CP_1
fosse giustificato ai sensi dell'art.1460 c.c. in quanto il committente aveva versato solo i primi due acconti e non aveva pagato alcuna delle successive fatture;
nel contempo revocava il decreto ingiuntivo poiché dalla ctu svolta in corso di causa era emerso che l'ammontare dei lavori svolti da (sia contrattuali che extra-contrattuali), al CP_1
netto degli acconti versati era pari ad euro 40.129,13, somma superiore a quella originariamente ingiunta.
Con atto di citazione notificato il 26.10.2022 ha proposto Parte_1
impugnazione avverso tale pronuncia, affidandosi a quattro motivi di appello.
Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 167 e 183 6°
comma Cpc, per aver il giudice di prime cure ritenuto che la semplice non produzione della memoria ex art. 183 6° c. nr. 1 equivalesse ad accettazione delle deduzioni avversarie, dal momento che in tutti gli scritti difensivi le fatture erano state contestate;
inoltre il giudice non avrebbe tenuto conto di tutti i documenti prodotti, tra cui corrispondenza mail e verbali Asl.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. dal momento che l'abbandono del cantiere a settembre 2011 da parte della ditta esecutrice era del tutto privo di giustificazione, posto che i termini contrattuali non erano essenziali, la clausola di cui all'art. 15 era inefficace ed il committente aveva avanzato pag. 2/14 richiesta di chiarimento sulle fatture emesse. Egli aveva dovuto poi rivolgersi ad altre ditte per completare i lavori, sostenendo costi aggiuntivi.
Con il terzo motivo il sig. contesta sotto vari aspetti la relazione peritale, per Pt_1
inattendibilità ed illogicità delle conclusioni.
Con il quarto motivo contesta la violazione e falsa applicazione art. 167 cpc ed il vizio di ultrapetizione. Nonostante infatti non avesse formulato alcuna domanda CP_1
riconvenzionale e nelle sue conclusioni avesse unicamente richiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, il Giudice ha condannato Pt_1
al pagamento di una somma superiore rispetto a quella richiesta.
Ha concluso dunque, nel merito, come segue: accertare e dichiarare che nell'esecuzione del contratto di appalto del 22.11.2010 stipulato tra e Parte_1 CP_1
l'appaltatore ha eseguito unicamente lavori per l'importo complessivo di € 30.794,58 e che tale importo è stato interamente pagato dal committente. Accertare, inoltre, che i lavori sono stati eseguiti in difformità rispetto a quanto pattuito, e che il Parte_1
è stato costretto ad ultimare i lavori di finitura del suo fabbricato sito in Arrone
[...]
(Tr) via della Grotta 55, con aggravio di spesa, a causa dell'ingiustificato ed arbitrario abbandono del cantiere da parte di CP_1
- per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 1739/2014 RG 2819/2014, emesso dal Tribunale di Perugia il 13/05/2014 e notificato in data 24/07/2014;
- in via riconvenzionale, accertare che l'inadempimento di ha cagionato un CP_1
danno al sig. pari ad € 50.757,37 calcolata in relazione alla somma Parte_1
complessiva spesa dal per completare i lavori di finitura, detratto il prezzo Pt_1
concordato con nel contratto del 22.10.2011; per l'effetto, in via CP_1
riconvenzionale, condannare al pagamento della somma di € 50.757,37 a CP_1
pag. 3/14 titolo di risarcimento danni patrimoniali ed economici, oltre alla condanna al risarcimento dei danni morali e fisici cagionati da CP_1
- in subordine, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui accerta il credito di €
40.129,13 vantato da nei confronti del Sig. ; CP_1 Parte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita con comparsa del 10.2.2023 nella quale ha eccepito, CP_1
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per ragionevole probabilità di non essere accolto, in particolare per aver riproposto le argomentazioni spese in primo grado senza indicare perché la sentenza sia errata.
Nel merito chiede il rigetto dell'appello, in subordine la conferma del decreto ingiuntivo ed in ulteriore subordine, in ipotesi di mancata conferma del decreto opposto, accertato e dichiarato il credito della nei confronti del Sig. di € CP_1 Parte_1
37.349,35 in linea capitale o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta - anche in via equitativa – di giustizia, condannarsi il Sig. a pagare alla Parte_1
l'importo così accertato, oltre ad interessi dalle scadenze indicate in CP_1
fatture o, in subordine, dalla domanda, al saldo, con integrale rigetto in ogni domanda ed eccezione avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto, anche per intervenuta prescrizione e decadenza e comunque ai sensi dell'art. 1460 c.c.
argomenta che la sentenza impugnata è corretta in quanto l'appellante ha CP_1
contestato di non aver ricevuto le fatture, ma non i lavori in sé ed il giudice ha correttamente valutato le risultanze processuali, motivando le ragioni di esclusione delle istanze istruttorie;
è inoltre generica ed immotivata la richiesta avversaria di rinnovare la ctu. Non vi sarebbe, poi, vizio di ultrapetizione poiché aveva chiesto, in caso di CP_1
mancata conferma del decreto di condannare l'opponente al pagamento di € 37.349,35
in linea capitale o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta - anche in via pag. 4/14 equitativa – di giustizia, e per fare ciò non era necessario proporre domanda riconvenzionale.
Con ordinanza del 2.3.2023 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al dedotto vizio di ultrapetizione e dunque limitava l'esecutività alla somma di euro 35.000 oltre spese legali.
Mutato il consigliere relatore, sulle conclusioni innanzi precisate la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, dal momento che esso contiene tutti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Il primo motivo di appello è senz'altro infondato. Il giudice di prime cure ha ritenuto non contestato il fatto che la aveva eseguito, su incarico del ulteriori CP_1 Pt_1
lavori rispetto a quelli contrattualmente pattuiti per un totale di ulteriori euro 8.948,95 in aggiunta al prezzo originario contrattualmente sancito. Ha ritenuto altresì fatto non contestato che in data 8/7/11 la avesse emesso la fattura n.14 relativa ai lavori CP_1
extra di erezione della canna fumaria, fattura che era rimasta insoluta;
parimenti non contestato che aveva proseguito anche la realizzazione dei lavori CP_1
contrattualmente previsti, procedendo sino al secondo SAL all'esito del quale aveva poi contabilizzato la fattura n.23 del 3/10/11; poco dopo, il 10/10/11, la aveva CP_1
anche emesso la fattura n.25 per i lavori extra-contratto di posa e fornitura XPS ma nessuna di tali ultime fatture era stata pagata.
Il giudice ha desunto tale mancata contestazione dal complesso degli atti esaminati, tra i quali anche - come si deduce dall'utilizzo dell'avverbio “peraltro” - il mancato deposito della prima memoria 183 c.p.c. che, come è noto, nella precedente formulazione della norma era deputata alla precisazione o modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate.
pag. 5/14 A questo punto si impone una precisazione.
Il principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non abbisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), trova fondamento nel carattere dispositivo del processo,
che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
nei principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, nel generale principio di economia che deve informare il processo, ex art. 111 Cost. (Cass. 2019/16782, Cass. n.
1540/2007).
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio.
Nel caso in esame deve evidenziarsi che fin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo aveva contestato di non aver ricevuto le fatture, che i lavori non erano stati mai Pt_1
eseguiti e che il cantiere era stato abbandonato senza fornire spiegazioni.
A seguito però della costituzione avversaria, e precisamente all'udienza del 28.5.2015,
che rappresentava la prima udienza utile successiva, la parte opponente non ha specificamente preso posizione, contestandoli, sui fatti dedotti ex adverso, e neppure ha contestato i documenti prodotti in uno alla costituzione di In sostanza, anche a CP_1
seguito della costituzione del convenuto l'attore opponente ha proseguito a sostenere la propria linea difensiva secondo cui nel mese di settembre aveva, CP_1
improvvisamente e senza alcuna giustificazione, abbandonato il cantiere nonostante il sig. avesse nel frattempo eseguito i pagamenti concordati. Pt_1
pag. 6/14 Il fatto poi che egli non abbia depositato neppure la prima memoria 183 vale definitivamente a cristallizzare il thema decidendum e probandum sulla base delle difese originarie.
In definitiva, dunque, la sentenza impugnata ha valutato correttamente le risultanze di causa quando ha affermato che sia l'esecuzione dei lavori extra contratto che l'avvenuto pagamento di soli € 30.795,20 ed il mancato pagamento delle altre fatture sono fatti pacifici.
Si aggiunga che dalla stessa corrispondenza prodotta dal con la seconda Pt_1
memoria si evince che era disponibile a riprendere i lavori purché il CP_1
committente pagasse almeno una prima fattura ed inoltre la dedotta incompletezza dei lavori già fatturati era stata contestata da che aveva evidenziato da un lato che CP_1
parte delle opere contrattualmente previste sarebbe stata inserita nel secondo sal e dall'altro che le porte sarebbero state consegnate al previa dimostrazione di Pt_1
buona volontà attraverso l'esecuzione di un ulteriore pagamento.
ha anche prodotto, come documento 9, due assegni bancari tratti sul conto CP_1
della moglie del committente, il cui importo totale corrisponde all'importo della fattura
23 del 2011. Anche tale circostanza non è stata negata dall'attore, ed è noto che l'assegno bancario postdatato, pur se privo dei requisiti per valere come titolo esecutivo,
vale come promessa di pagamento.
Applicando i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio in caso di inadempimento delle obbligazioni, si osserva che richiesto del pagamento, ha Pt_1
eccepito l'altrui inesatto adempimento;
ha documentato di aver ordinato il CP_1
materiale (doc. 10 e 11), di aver eseguito i lavori previsti ed anche opere extracontratto come la canna fumaria;
ha contestato i documenti prodotti dal relativi ad opere Pt_1
non previste dal contratto di appalto, quali lavori in cemento armato ed alla parte esterna dell'abitazione. Ha invocato il principio inadimplenti non est adimplendum (nonché
pag. 7/14 l'art. 15 del contratto) per giustificare la sospensione dei lavori, ed a fronte di ciò il committente non ha provato di essere in regola con i pagamenti.
L'argomentazione della sentenza impugnata in merito al mancato deposito della prima memoria 183 è dunque marginale, dal momento che la fondatezza della domanda di si desume non solo dalla mancata contestazione delle allegazioni del CP_1
convenuto nella prima difesa utile, ma anche dal corredo documentale prodotto, non scalfito dai documenti prodotti dall'attore opponente.
Anticipando quanto si dirà in seguito a proposito dell'utilizzabilità della ctu, si evidenzia che il consulente d'ufficio ha accertato che non ha eseguito tutte le CP_1
opere di finitura previste dal contratto, mancando opere per un totale di euro 13.902,13
oltre iva, tuttavia essa ha realizzato complessive opere per euro 72.154,89 e ne Pt_1
ha pagate solo euro 32.025,76. Tenuto conto dell'importo delle opere rimaste impagate e della previsione dell'art. 15 del contratto di appalto appare giustificata la sospensione dei lavori da parte di che aveva eseguito circa il 70% dei lavori e non ne aveva CP_1
ottenuto l'integrale pagamento.
Anche il secondo motivo d'appello appare infondato. Innanzitutto non è stato chiarito dall'appellante per quale motivo l'art. 15 del contratto, nel prevedere l'essenzialità del termine per i pagamenti da parte del committente, dovrebbe essere considerato clausola abusiva. Non si ravvisa poi contraddizione fra la previsione della conseguenza della risoluzione o sospensione dei lavori in caso di mancato pagamento e quella dell'applicazione di interessi per il ritardo: così come formulata la clausola, infatti, si comprende che la ditta appaltatrice, in alternativa alla possibilità di avvalersi della clausola risolutiva espressa, poteva sospendere i lavori ed il committente avrebbe dovuto corrispondere, in caso di pagamento tardivo, interessi di mora al tasso dello
0,933% mensile (cfr. art. 15).
pag. 8/14 Peraltro, a fronte della prova dell'esecuzione dei lavori di cui chiede il CP_1
pagamento il sig. ha genericamente eccepito che quanto eseguito non sarebbe Pt_1
stato a regola d'arte, ma di tali presunti vizi è stata eccepita la decadenza e neppure in sede di operazioni peritali è stato chiarito in cosa consistessero e dove fossero riscontrabili. Sempre a proposito della negazione da parte del sig. Pt_1
dell'esecuzione dei lavori di cui alle fatture azionate con il ricorso per ingiunzione,
l'assunto è sconfessato dai dati documentali, da quanto verificato dal ctu e soprattutto dal fatto che le fatture di altre ditte prodotte dal si riferiscono in parte ad opere Pt_1
extra, non previste dall'appalto con in parte ad opere rese necessarie a causa CP_1
dell'abbandono del cantiere, da ritenere però giustificato in forza dell'art. 15 del contratto più volte richiamato, e dunque non imputabili all'odierna appellata.
Anche il terzo motivo d'appello è infondato.
Preliminarmente deve evidenziarsi che con l'atto di appello vengono riproposte critiche di merito alla ctu ritenendo che l'ing. non abbia dato adeguata risposta ai Per_1
quesiti ed alle osservazioni del consulente di parte;
la censura alla sentenza che ne ha recepito le risultanze è dunque implicita. In ogni caso, alcune delle doglianze mosse appaiono irrilevanti, come ad esempio la descrizione del non perfetto stato di manutenzione dovuto alla presenza di animali domestici, che non denota certo un preconcetto nei confronti dell'attore e la decurtazione, rispetto alle fatture prodotte, di somme eccedenti i valori di finitura “standard” del prezziario regionale. Una volta infatti escluso, a monte, che le somme pagate da ad altre ditte possano essere Pt_1
invocate in compensazione o che costituiscano voci di danno di cui debba CP_1
rispondere, la relativa valutazione del ctu non è neppure entrata a far parte della decisione. Per il resto, il ctu afferma di aver raggiunto le sue conclusioni sull'entità dei lavori svolti da anche sulla base di quanto concordemente dichiarato dalle parti CP_1
in sede di operazioni peritali (cfr. pag. 27 perizia), affermazioni che non sono state pag. 9/14 sconfessate da alcuno. Ininfluente è pure l'errore materiale nell'indicazione del mese di inizio lavori (maggio anziché novembre 2011), errore corretto dal ctu in sede di deposito dell'elaborato finale, che non inficia le conclusioni cui egli è giunto. Va
ribadito poi che la scelta del proprietario di utilizzare materiali più pregiati rispetto al capitolato oppure la necessità di aver dovuto acquistare direttamente i materiali, non potendo usufruire della particolare scontistica riservata alle imprese costruttrici, sono fattori estranei alla materia del contendere, essendosi accertato che non CP_1
completò le opere commissionate a causa dell'inadempimento del committente, che non pagò le fatture azionate in giudizio. È evidente dunque che il contraente inadempiente non può lucrare sul proprio inadempimento, che è imputabile a sé esclusivamente e non alla controparte. Anche in questo caso dunque la sentenza impugnata, laddove ha fatto proprie le conclusioni del CTU, appare immune da ogni censura.
Il quarto motivo di appello è invece fondato. azionò con il ricorso monitorio le CP_1
fatture n. 14 dell'8.7.2011, 23 del 3.10.2011, 25 del 10.10.2011, 31 del 27.6.2012, 45
del 9.9.2012. Il Ctu ha verificato che l'ultima, relativa a fornitura vasca da bagno per l'importo di € 2.404,40, IVA compresa non è stata eseguita, mentre risultano eseguite le altre, per un totale di euro 35.037,43. Tali fatture non sono state pagate dalla parte attrice, ed anche questo è un dato pacifico.
Il ctu determina l'importo ancora dovuto dal sottraendo dall'importo totale di Pt_1
cui al contratto (80.068,56) addizionato dei lavori extra (canna fumaria e fornitura e posa in opera XPS per isolamento termico platea di fondazione, per un totale di euro
86.613,11), l'importo dei lavori non eseguiti ma inizialmente pattuiti (€ 14.458,22),
operazione che dà il risultato di € 72.154,89. Stabilito che questo importo rappresenti il compenso spettante alla parte opposta, il ctu ha ulteriormente detratto € 32.025,76 pari agli acconti versati dal committente.
pag. 10/14 Il suddetto computo matematico è certamente esatto, tuttavia deve evidenziarsi che ha fatturato, per opere eseguite, € 67.063,19 (pag. 13 ctu), di cui, come sopra CP_1
esposto, risultano tuttora dovuti euro 35.037,43 (somma delle fatture 14-23-25-31,
ovvero anche differenza fra € 67.063,19, importo fatturato - € 32.025,76, acconti versati).
Orbene, va in proposito dato conto dell'esistenza di un più risalente orientamento della
Cassazione secondo cui “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito
dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di
attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso
monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata
dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di
convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più
ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una
"reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da
quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di
domanda riconvenzionale” (cfr. Cass. 5415/19).
Successivamente però si è precisato che la emendatio libelli è ammissibile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dove “il convenuto, in qualità di attore in
senso sostanziale, può modificare la domanda avanzata nella fase monitoria,
proponendo una domanda nuova e diversa da quella posta a fondamento del decreto
ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o
un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca
del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda
sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia
connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a
finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, e dovendosi
pag. 11/14 riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi
delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario,
all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ. “(cfr. Cass., Sez. I, Ord.,
2/03/2023, n. 6300; Cass., 24/3/2022, n. 9633).
Da qualsiasi punto di vista si voglia inquadrare la presente vicenda, si osserva che nel costituirsi in giudizio, non ha fatto valere una pretesa diversa o alternativa CP_1
rispetto a quella azionata in via monitoria. Le allegazioni svolte, infatti, sono quelle di aver eseguito i lavori relativi alle cinque fatture sopra indicate (una delle quali è poi risultata relativa a prestazioni non svolte); non ha esteso il thema decidendum CP_1
indicando, ad esempio, di aver eseguito ulteriori lavori non ancora fatturati, nel qual caso sarebbe stato ammissibile richiederne il pagamento anche senza necessità di proposizione di una domanda riconvenzionale da parte dell'opposto, in base all'orientamento più recente della Cassazione sopra citato. Per tale ragione si ritiene che la richiesta di condanna al pagamento dell'importo minore, o anche maggiore, rispetto a quello indicato nel ricorso per ingiunzione non sia valida a fondare una condanna ad importo superiore rispetto a quello ingiunto, in assenza di allegazione di fatti nuovi rispetto a quelli già contenuti nella domanda originaria. Non ci si trova, infatti, in presenza di un diritto eterodeterminato la cui liquidazione possa essere rimessa al giudice, se del caso in via equitativa;
in tali ipotesi l'utilizzo di una formula ampia come quella contenuta nelle conclusioni di parte opposta (la diversa somma, maggiore o minore…) può giustificare la condanna ad un importo anche maggiore di quello proposto dalla parte attrice. Viceversa, una volta indicata una specifica causa petendi
(fatture su prestazioni d'opera) non è possibile pronunciare condanna ad un importo maggiore di quello richiesto, se non dimostrando che vi erano ulteriori prestazioni da remunerare.
pag. 12/14 Per tale ragione deve confermarsi la revoca del decreto ingiuntivo, ma la sentenza va riformata prevedendo la condanna di al pagamento di euro 35.037,43 Parte_1
anziché 40.129,13, immutati gli interessi come ivi indicati, sulla cui misura e decorrenza le parti nulla hanno osservato.
Considerato che l'accoglimento dell'appello comporta la decurtazione del dovuto di importo tutto sommato minimale, ricorrendo tuttora la soccombenza dell'appellante, le spese processuali vanno compensate per un quinto e per i residui 4/5 essi graveranno sul nella misura liquidata in dispositivo, ridotti i compensi rispetto alla nota spese Pt_1
depositata dall'avv. Gallina in ragione del mancato svolgimento di una fase istruttoria in appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale n.
[...] CP_1
421/2022 del Tribunale di Perugia così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello riduce la somma dovuta dal ad € Pt_1
35.037,43 anziché 40.129,13;
condanna al pagamento, in favore della parte appellata, dei 4/5 delle Parte_1
spese processuali del doppio grado, che liquida (per l'intero) in € 5.600,00 per il primo grado ex DM 55/14, in € 7.000,00 per il grado di appello ex DM 147/22, il tutto oltre
15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, dichiarandole compensate per il residuo quinto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18/12/2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudia Matteini
pag. 13/14 pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Perugia
SEZIONE CIVILE
R.G. 650/2022
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati:
dott. ssa Claudia Matteini Presidente
dott. Claudio Baglioni Consigliere
dott. ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MANGANO FRANCESCO e dall'avv. PACELLI CARLO, elettivamente domiciliato in Perugia via Scarlatti 37 presso lo studio dei difensori appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. GALLINA CP_1 P.IVA_1
MORENO del foro di Treviso e dall'avv. NUTI PAOLA elettivamente domiciliato in
Gubbio, via B. Ubaldi – Centro Polifunzionale “ I tigli”, presso lo studio dell'avv. Nuti
appellato
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
19.9.2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 421/2022 il Tribunale di Perugia II Sez. civile rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1739/14 ottenuto da nei confronti di CP_1 Parte_1
– decreto emesso su fatture relative a lavori di rifinitura di un immobile
[...]
prefabbricato acquistato tramite altra società – ma revocava il decreto e condannava il al pagamento della somma di euro 40.129,13 oltre interessi da calcolarsi a Pt_1
decorrere dalla domanda e sino al saldo.
La sentenza, in particolare, riteneva che l'abbandono del cantiere da parte della CP_1
fosse giustificato ai sensi dell'art.1460 c.c. in quanto il committente aveva versato solo i primi due acconti e non aveva pagato alcuna delle successive fatture;
nel contempo revocava il decreto ingiuntivo poiché dalla ctu svolta in corso di causa era emerso che l'ammontare dei lavori svolti da (sia contrattuali che extra-contrattuali), al CP_1
netto degli acconti versati era pari ad euro 40.129,13, somma superiore a quella originariamente ingiunta.
Con atto di citazione notificato il 26.10.2022 ha proposto Parte_1
impugnazione avverso tale pronuncia, affidandosi a quattro motivi di appello.
Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 167 e 183 6°
comma Cpc, per aver il giudice di prime cure ritenuto che la semplice non produzione della memoria ex art. 183 6° c. nr. 1 equivalesse ad accettazione delle deduzioni avversarie, dal momento che in tutti gli scritti difensivi le fatture erano state contestate;
inoltre il giudice non avrebbe tenuto conto di tutti i documenti prodotti, tra cui corrispondenza mail e verbali Asl.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. dal momento che l'abbandono del cantiere a settembre 2011 da parte della ditta esecutrice era del tutto privo di giustificazione, posto che i termini contrattuali non erano essenziali, la clausola di cui all'art. 15 era inefficace ed il committente aveva avanzato pag. 2/14 richiesta di chiarimento sulle fatture emesse. Egli aveva dovuto poi rivolgersi ad altre ditte per completare i lavori, sostenendo costi aggiuntivi.
Con il terzo motivo il sig. contesta sotto vari aspetti la relazione peritale, per Pt_1
inattendibilità ed illogicità delle conclusioni.
Con il quarto motivo contesta la violazione e falsa applicazione art. 167 cpc ed il vizio di ultrapetizione. Nonostante infatti non avesse formulato alcuna domanda CP_1
riconvenzionale e nelle sue conclusioni avesse unicamente richiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, il Giudice ha condannato Pt_1
al pagamento di una somma superiore rispetto a quella richiesta.
Ha concluso dunque, nel merito, come segue: accertare e dichiarare che nell'esecuzione del contratto di appalto del 22.11.2010 stipulato tra e Parte_1 CP_1
l'appaltatore ha eseguito unicamente lavori per l'importo complessivo di € 30.794,58 e che tale importo è stato interamente pagato dal committente. Accertare, inoltre, che i lavori sono stati eseguiti in difformità rispetto a quanto pattuito, e che il Parte_1
è stato costretto ad ultimare i lavori di finitura del suo fabbricato sito in Arrone
[...]
(Tr) via della Grotta 55, con aggravio di spesa, a causa dell'ingiustificato ed arbitrario abbandono del cantiere da parte di CP_1
- per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 1739/2014 RG 2819/2014, emesso dal Tribunale di Perugia il 13/05/2014 e notificato in data 24/07/2014;
- in via riconvenzionale, accertare che l'inadempimento di ha cagionato un CP_1
danno al sig. pari ad € 50.757,37 calcolata in relazione alla somma Parte_1
complessiva spesa dal per completare i lavori di finitura, detratto il prezzo Pt_1
concordato con nel contratto del 22.10.2011; per l'effetto, in via CP_1
riconvenzionale, condannare al pagamento della somma di € 50.757,37 a CP_1
pag. 3/14 titolo di risarcimento danni patrimoniali ed economici, oltre alla condanna al risarcimento dei danni morali e fisici cagionati da CP_1
- in subordine, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui accerta il credito di €
40.129,13 vantato da nei confronti del Sig. ; CP_1 Parte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita con comparsa del 10.2.2023 nella quale ha eccepito, CP_1
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per ragionevole probabilità di non essere accolto, in particolare per aver riproposto le argomentazioni spese in primo grado senza indicare perché la sentenza sia errata.
Nel merito chiede il rigetto dell'appello, in subordine la conferma del decreto ingiuntivo ed in ulteriore subordine, in ipotesi di mancata conferma del decreto opposto, accertato e dichiarato il credito della nei confronti del Sig. di € CP_1 Parte_1
37.349,35 in linea capitale o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta - anche in via equitativa – di giustizia, condannarsi il Sig. a pagare alla Parte_1
l'importo così accertato, oltre ad interessi dalle scadenze indicate in CP_1
fatture o, in subordine, dalla domanda, al saldo, con integrale rigetto in ogni domanda ed eccezione avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto, anche per intervenuta prescrizione e decadenza e comunque ai sensi dell'art. 1460 c.c.
argomenta che la sentenza impugnata è corretta in quanto l'appellante ha CP_1
contestato di non aver ricevuto le fatture, ma non i lavori in sé ed il giudice ha correttamente valutato le risultanze processuali, motivando le ragioni di esclusione delle istanze istruttorie;
è inoltre generica ed immotivata la richiesta avversaria di rinnovare la ctu. Non vi sarebbe, poi, vizio di ultrapetizione poiché aveva chiesto, in caso di CP_1
mancata conferma del decreto di condannare l'opponente al pagamento di € 37.349,35
in linea capitale o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta - anche in via pag. 4/14 equitativa – di giustizia, e per fare ciò non era necessario proporre domanda riconvenzionale.
Con ordinanza del 2.3.2023 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente al dedotto vizio di ultrapetizione e dunque limitava l'esecutività alla somma di euro 35.000 oltre spese legali.
Mutato il consigliere relatore, sulle conclusioni innanzi precisate la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, dal momento che esso contiene tutti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Il primo motivo di appello è senz'altro infondato. Il giudice di prime cure ha ritenuto non contestato il fatto che la aveva eseguito, su incarico del ulteriori CP_1 Pt_1
lavori rispetto a quelli contrattualmente pattuiti per un totale di ulteriori euro 8.948,95 in aggiunta al prezzo originario contrattualmente sancito. Ha ritenuto altresì fatto non contestato che in data 8/7/11 la avesse emesso la fattura n.14 relativa ai lavori CP_1
extra di erezione della canna fumaria, fattura che era rimasta insoluta;
parimenti non contestato che aveva proseguito anche la realizzazione dei lavori CP_1
contrattualmente previsti, procedendo sino al secondo SAL all'esito del quale aveva poi contabilizzato la fattura n.23 del 3/10/11; poco dopo, il 10/10/11, la aveva CP_1
anche emesso la fattura n.25 per i lavori extra-contratto di posa e fornitura XPS ma nessuna di tali ultime fatture era stata pagata.
Il giudice ha desunto tale mancata contestazione dal complesso degli atti esaminati, tra i quali anche - come si deduce dall'utilizzo dell'avverbio “peraltro” - il mancato deposito della prima memoria 183 c.p.c. che, come è noto, nella precedente formulazione della norma era deputata alla precisazione o modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate.
pag. 5/14 A questo punto si impone una precisazione.
Il principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non abbisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), trova fondamento nel carattere dispositivo del processo,
che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
nei principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, nel generale principio di economia che deve informare il processo, ex art. 111 Cost. (Cass. 2019/16782, Cass. n.
1540/2007).
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio.
Nel caso in esame deve evidenziarsi che fin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo aveva contestato di non aver ricevuto le fatture, che i lavori non erano stati mai Pt_1
eseguiti e che il cantiere era stato abbandonato senza fornire spiegazioni.
A seguito però della costituzione avversaria, e precisamente all'udienza del 28.5.2015,
che rappresentava la prima udienza utile successiva, la parte opponente non ha specificamente preso posizione, contestandoli, sui fatti dedotti ex adverso, e neppure ha contestato i documenti prodotti in uno alla costituzione di In sostanza, anche a CP_1
seguito della costituzione del convenuto l'attore opponente ha proseguito a sostenere la propria linea difensiva secondo cui nel mese di settembre aveva, CP_1
improvvisamente e senza alcuna giustificazione, abbandonato il cantiere nonostante il sig. avesse nel frattempo eseguito i pagamenti concordati. Pt_1
pag. 6/14 Il fatto poi che egli non abbia depositato neppure la prima memoria 183 vale definitivamente a cristallizzare il thema decidendum e probandum sulla base delle difese originarie.
In definitiva, dunque, la sentenza impugnata ha valutato correttamente le risultanze di causa quando ha affermato che sia l'esecuzione dei lavori extra contratto che l'avvenuto pagamento di soli € 30.795,20 ed il mancato pagamento delle altre fatture sono fatti pacifici.
Si aggiunga che dalla stessa corrispondenza prodotta dal con la seconda Pt_1
memoria si evince che era disponibile a riprendere i lavori purché il CP_1
committente pagasse almeno una prima fattura ed inoltre la dedotta incompletezza dei lavori già fatturati era stata contestata da che aveva evidenziato da un lato che CP_1
parte delle opere contrattualmente previste sarebbe stata inserita nel secondo sal e dall'altro che le porte sarebbero state consegnate al previa dimostrazione di Pt_1
buona volontà attraverso l'esecuzione di un ulteriore pagamento.
ha anche prodotto, come documento 9, due assegni bancari tratti sul conto CP_1
della moglie del committente, il cui importo totale corrisponde all'importo della fattura
23 del 2011. Anche tale circostanza non è stata negata dall'attore, ed è noto che l'assegno bancario postdatato, pur se privo dei requisiti per valere come titolo esecutivo,
vale come promessa di pagamento.
Applicando i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio in caso di inadempimento delle obbligazioni, si osserva che richiesto del pagamento, ha Pt_1
eccepito l'altrui inesatto adempimento;
ha documentato di aver ordinato il CP_1
materiale (doc. 10 e 11), di aver eseguito i lavori previsti ed anche opere extracontratto come la canna fumaria;
ha contestato i documenti prodotti dal relativi ad opere Pt_1
non previste dal contratto di appalto, quali lavori in cemento armato ed alla parte esterna dell'abitazione. Ha invocato il principio inadimplenti non est adimplendum (nonché
pag. 7/14 l'art. 15 del contratto) per giustificare la sospensione dei lavori, ed a fronte di ciò il committente non ha provato di essere in regola con i pagamenti.
L'argomentazione della sentenza impugnata in merito al mancato deposito della prima memoria 183 è dunque marginale, dal momento che la fondatezza della domanda di si desume non solo dalla mancata contestazione delle allegazioni del CP_1
convenuto nella prima difesa utile, ma anche dal corredo documentale prodotto, non scalfito dai documenti prodotti dall'attore opponente.
Anticipando quanto si dirà in seguito a proposito dell'utilizzabilità della ctu, si evidenzia che il consulente d'ufficio ha accertato che non ha eseguito tutte le CP_1
opere di finitura previste dal contratto, mancando opere per un totale di euro 13.902,13
oltre iva, tuttavia essa ha realizzato complessive opere per euro 72.154,89 e ne Pt_1
ha pagate solo euro 32.025,76. Tenuto conto dell'importo delle opere rimaste impagate e della previsione dell'art. 15 del contratto di appalto appare giustificata la sospensione dei lavori da parte di che aveva eseguito circa il 70% dei lavori e non ne aveva CP_1
ottenuto l'integrale pagamento.
Anche il secondo motivo d'appello appare infondato. Innanzitutto non è stato chiarito dall'appellante per quale motivo l'art. 15 del contratto, nel prevedere l'essenzialità del termine per i pagamenti da parte del committente, dovrebbe essere considerato clausola abusiva. Non si ravvisa poi contraddizione fra la previsione della conseguenza della risoluzione o sospensione dei lavori in caso di mancato pagamento e quella dell'applicazione di interessi per il ritardo: così come formulata la clausola, infatti, si comprende che la ditta appaltatrice, in alternativa alla possibilità di avvalersi della clausola risolutiva espressa, poteva sospendere i lavori ed il committente avrebbe dovuto corrispondere, in caso di pagamento tardivo, interessi di mora al tasso dello
0,933% mensile (cfr. art. 15).
pag. 8/14 Peraltro, a fronte della prova dell'esecuzione dei lavori di cui chiede il CP_1
pagamento il sig. ha genericamente eccepito che quanto eseguito non sarebbe Pt_1
stato a regola d'arte, ma di tali presunti vizi è stata eccepita la decadenza e neppure in sede di operazioni peritali è stato chiarito in cosa consistessero e dove fossero riscontrabili. Sempre a proposito della negazione da parte del sig. Pt_1
dell'esecuzione dei lavori di cui alle fatture azionate con il ricorso per ingiunzione,
l'assunto è sconfessato dai dati documentali, da quanto verificato dal ctu e soprattutto dal fatto che le fatture di altre ditte prodotte dal si riferiscono in parte ad opere Pt_1
extra, non previste dall'appalto con in parte ad opere rese necessarie a causa CP_1
dell'abbandono del cantiere, da ritenere però giustificato in forza dell'art. 15 del contratto più volte richiamato, e dunque non imputabili all'odierna appellata.
Anche il terzo motivo d'appello è infondato.
Preliminarmente deve evidenziarsi che con l'atto di appello vengono riproposte critiche di merito alla ctu ritenendo che l'ing. non abbia dato adeguata risposta ai Per_1
quesiti ed alle osservazioni del consulente di parte;
la censura alla sentenza che ne ha recepito le risultanze è dunque implicita. In ogni caso, alcune delle doglianze mosse appaiono irrilevanti, come ad esempio la descrizione del non perfetto stato di manutenzione dovuto alla presenza di animali domestici, che non denota certo un preconcetto nei confronti dell'attore e la decurtazione, rispetto alle fatture prodotte, di somme eccedenti i valori di finitura “standard” del prezziario regionale. Una volta infatti escluso, a monte, che le somme pagate da ad altre ditte possano essere Pt_1
invocate in compensazione o che costituiscano voci di danno di cui debba CP_1
rispondere, la relativa valutazione del ctu non è neppure entrata a far parte della decisione. Per il resto, il ctu afferma di aver raggiunto le sue conclusioni sull'entità dei lavori svolti da anche sulla base di quanto concordemente dichiarato dalle parti CP_1
in sede di operazioni peritali (cfr. pag. 27 perizia), affermazioni che non sono state pag. 9/14 sconfessate da alcuno. Ininfluente è pure l'errore materiale nell'indicazione del mese di inizio lavori (maggio anziché novembre 2011), errore corretto dal ctu in sede di deposito dell'elaborato finale, che non inficia le conclusioni cui egli è giunto. Va
ribadito poi che la scelta del proprietario di utilizzare materiali più pregiati rispetto al capitolato oppure la necessità di aver dovuto acquistare direttamente i materiali, non potendo usufruire della particolare scontistica riservata alle imprese costruttrici, sono fattori estranei alla materia del contendere, essendosi accertato che non CP_1
completò le opere commissionate a causa dell'inadempimento del committente, che non pagò le fatture azionate in giudizio. È evidente dunque che il contraente inadempiente non può lucrare sul proprio inadempimento, che è imputabile a sé esclusivamente e non alla controparte. Anche in questo caso dunque la sentenza impugnata, laddove ha fatto proprie le conclusioni del CTU, appare immune da ogni censura.
Il quarto motivo di appello è invece fondato. azionò con il ricorso monitorio le CP_1
fatture n. 14 dell'8.7.2011, 23 del 3.10.2011, 25 del 10.10.2011, 31 del 27.6.2012, 45
del 9.9.2012. Il Ctu ha verificato che l'ultima, relativa a fornitura vasca da bagno per l'importo di € 2.404,40, IVA compresa non è stata eseguita, mentre risultano eseguite le altre, per un totale di euro 35.037,43. Tali fatture non sono state pagate dalla parte attrice, ed anche questo è un dato pacifico.
Il ctu determina l'importo ancora dovuto dal sottraendo dall'importo totale di Pt_1
cui al contratto (80.068,56) addizionato dei lavori extra (canna fumaria e fornitura e posa in opera XPS per isolamento termico platea di fondazione, per un totale di euro
86.613,11), l'importo dei lavori non eseguiti ma inizialmente pattuiti (€ 14.458,22),
operazione che dà il risultato di € 72.154,89. Stabilito che questo importo rappresenti il compenso spettante alla parte opposta, il ctu ha ulteriormente detratto € 32.025,76 pari agli acconti versati dal committente.
pag. 10/14 Il suddetto computo matematico è certamente esatto, tuttavia deve evidenziarsi che ha fatturato, per opere eseguite, € 67.063,19 (pag. 13 ctu), di cui, come sopra CP_1
esposto, risultano tuttora dovuti euro 35.037,43 (somma delle fatture 14-23-25-31,
ovvero anche differenza fra € 67.063,19, importo fatturato - € 32.025,76, acconti versati).
Orbene, va in proposito dato conto dell'esistenza di un più risalente orientamento della
Cassazione secondo cui “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito
dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di
attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso
monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata
dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di
convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più
ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una
"reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da
quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di
domanda riconvenzionale” (cfr. Cass. 5415/19).
Successivamente però si è precisato che la emendatio libelli è ammissibile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dove “il convenuto, in qualità di attore in
senso sostanziale, può modificare la domanda avanzata nella fase monitoria,
proponendo una domanda nuova e diversa da quella posta a fondamento del decreto
ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o
un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca
del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda
sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia
connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a
finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, e dovendosi
pag. 11/14 riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi
delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario,
all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ. “(cfr. Cass., Sez. I, Ord.,
2/03/2023, n. 6300; Cass., 24/3/2022, n. 9633).
Da qualsiasi punto di vista si voglia inquadrare la presente vicenda, si osserva che nel costituirsi in giudizio, non ha fatto valere una pretesa diversa o alternativa CP_1
rispetto a quella azionata in via monitoria. Le allegazioni svolte, infatti, sono quelle di aver eseguito i lavori relativi alle cinque fatture sopra indicate (una delle quali è poi risultata relativa a prestazioni non svolte); non ha esteso il thema decidendum CP_1
indicando, ad esempio, di aver eseguito ulteriori lavori non ancora fatturati, nel qual caso sarebbe stato ammissibile richiederne il pagamento anche senza necessità di proposizione di una domanda riconvenzionale da parte dell'opposto, in base all'orientamento più recente della Cassazione sopra citato. Per tale ragione si ritiene che la richiesta di condanna al pagamento dell'importo minore, o anche maggiore, rispetto a quello indicato nel ricorso per ingiunzione non sia valida a fondare una condanna ad importo superiore rispetto a quello ingiunto, in assenza di allegazione di fatti nuovi rispetto a quelli già contenuti nella domanda originaria. Non ci si trova, infatti, in presenza di un diritto eterodeterminato la cui liquidazione possa essere rimessa al giudice, se del caso in via equitativa;
in tali ipotesi l'utilizzo di una formula ampia come quella contenuta nelle conclusioni di parte opposta (la diversa somma, maggiore o minore…) può giustificare la condanna ad un importo anche maggiore di quello proposto dalla parte attrice. Viceversa, una volta indicata una specifica causa petendi
(fatture su prestazioni d'opera) non è possibile pronunciare condanna ad un importo maggiore di quello richiesto, se non dimostrando che vi erano ulteriori prestazioni da remunerare.
pag. 12/14 Per tale ragione deve confermarsi la revoca del decreto ingiuntivo, ma la sentenza va riformata prevedendo la condanna di al pagamento di euro 35.037,43 Parte_1
anziché 40.129,13, immutati gli interessi come ivi indicati, sulla cui misura e decorrenza le parti nulla hanno osservato.
Considerato che l'accoglimento dell'appello comporta la decurtazione del dovuto di importo tutto sommato minimale, ricorrendo tuttora la soccombenza dell'appellante, le spese processuali vanno compensate per un quinto e per i residui 4/5 essi graveranno sul nella misura liquidata in dispositivo, ridotti i compensi rispetto alla nota spese Pt_1
depositata dall'avv. Gallina in ragione del mancato svolgimento di una fase istruttoria in appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale n.
[...] CP_1
421/2022 del Tribunale di Perugia così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello riduce la somma dovuta dal ad € Pt_1
35.037,43 anziché 40.129,13;
condanna al pagamento, in favore della parte appellata, dei 4/5 delle Parte_1
spese processuali del doppio grado, che liquida (per l'intero) in € 5.600,00 per il primo grado ex DM 55/14, in € 7.000,00 per il grado di appello ex DM 147/22, il tutto oltre
15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, dichiarandole compensate per il residuo quinto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18/12/2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudia Matteini
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