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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 458/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO IN Presidente dott.ssa AU Di BE Giudice relatore dott. Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 458/2025 R.G. promossa con ricorso depositato da
( ), cittadino italiano, nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BA) in data 26.06.1974, residente in [...], difeso e rappresentato dall'avv. Flavia Torresani ( ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Cles (TN) - Piazza Navarrino n. 13, giusta procura alle liti allegata al ricorso e
( ), cittadina italiana, nata a [...] Controparte_1 C.F._3
Puglia (BA) in data 22.08.1984, residente in [...], difesa e rappresentata dall'avv. Sara Graziadei, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Denno (TN)
- Via SA Battisti n. 2, giusta procura alle liti allegata al ricorso
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio con l'intervento del PM
CONCLUSIONI: i ricorrenti chiedono concordemente che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 3 dicembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del 14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 3/2/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Canosa di Puglia (BA) in data 28/12/2002, come da estratto di matrimonio Atto N. 1 parte 2 serie A - anno
2003, che dalla loro unione erano nati tre figli, a Cavalese (TN), il 10/11/2003, SA, il Per_1
4/2/2005 e il 16/8/2008, hanno adito il tribunale con ricorso congiunto ex art. 473 bis-51 Per_2
c.p.c. per chiedere la pronuncia di separazione personale alle condizioni concordate.
Nello stesso ricorso i ricorrenti hanno poi chiesto, una volta trascorsi i termini di legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza n. 146/2025, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso e, con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate che qui si riportano: “1) affidare la figlia minore (nata Per_2 in data 16.08.2008) ad entrambi i genitori (cd. affido condiviso), con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso il padre;
2) tenuto conto dell'età della figlia minorenne, disporre che le visite tra la stessa e la madre avverranno liberamente, sulla base degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, con preventiva comunicazione tra gli stessi genitori, con congruo preavviso;
3) porre a carico di l'obbligo di versamento a titolo di contributo Controparte_1 nel mantenimento della somma mensile di euro 100,00 ciascuno per i figli SA e Per_2
(complessivi euro 200,00), nulla invece in favore del figlio;
4) le spese straordinarie relative Per_1 ai figli SA e faranno capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno, con rinvio alle Per_2
Linee Guida del C.N.F. per quanto concerne la loro individuazione e le loro modalità di concertazione, specificando che va considerata spesa straordinaria già concordata quella relativa al conseguimento della patente di guida per le pezze giustificative relative alle spese Per_2 straordinarie da sostenersi per i figli dovranno recare i dati degli stessi e l'indicazione del loro codice fiscale, al fine di consentire ad entrambi i genitori le detrazioni fiscali, che avverranno sulla base di quanto stabilito al presente punto;
5) disporre che i sussidi pubblici destinati al nucleo familiare e/o alla prole - assegno unico universale, assegno unico provinciale, assegno al nucleo, ecc. - saranno riscossi integralmente da;
6) le detrazioni fiscali per il carico dei Parte_1 figli competeranno al 50% ai genitori;
7) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per titolo nascente dal matrimonio;
8) e sosterranno ciascuno le competenze e spese del Parte_1 Controparte_1 proprio difensore per la procedura;
9) l'avv. Flavia Torresani e l'avv. Sara Graziadei sottoscrivono il ricorso anche ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art. 13 comma VIII Legge Professionale”. Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con sentenza n. 146/2025, passata in giudicato e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità, reputandosi le condizioni pattuite non contrarie all'ordine pubblico e all'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025 così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Canosa di Puglia (BA) in data
28.12.2002 (matrimonio trascritto nel predetto comune al n.
1 - P. II – Serie A, Anno 2003), da
, nato a [...] in data [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Canosa di Puglia (BA) in data 22.08.1984, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 05 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
NO IN
AU Di BE