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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/04/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 12070 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Parte_1
Sollazzo, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Amendola n. 10
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_1
Arcangelo Gabriele Filograno e Francesco Marzullo
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
--------------------------
All' udienza del 9 gennaio 2025, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Si premette che la esposizione delle vicende del giudizio in esame,
protrattosi per circa un ventennio e caratterizzato da riassunzioni, ricorso in cassazione, istanza di correzione di errore materiale, falliti tentativi di conciliazione e lungaggini procedurali del tutto sproporzionate rispetto al valore ed alla complessità della controversia, sarà il più possibile sommario e sintetico.
Con atto notificato il 22 luglio 2004, conveniva in Parte_1
giudizio, davanti al Giudice di Pace di Bari, , al Controparte_3
fine di sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.489,60, di cui 489,60 euro per spese di perizia, oltre agli interessi, al maggior danno da svalutazione monetaria ed alle spese di lite.
Detta somma veniva richiesta a titolo di risarcimento dei danni, da infiltrazioni di acqua piovana ed umidità, subiti dall'attore,
proprietario di un immobile sito al secondo piano del fabbricato sito in Bari alla via G. Capriati n. 24, alla sua veranda ed ad un terrazzo, da parte del soprastante balcone di proprietà del
. CP_1
Quest'ultimo, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto e l'espletamento della CTU.
Il 12 dicembre 2006 il Giudice di Pace depositava la sentenza n.
8076/06 con la quale: accoglieva parzialmente la domanda;
condannava il convenuto al pagamento, in favore del della Pt_1
somma di € 200,00 oltre interessi;
compensava per metà, tra le parti, le spese del giudizio;
poneva la rimanente metà a carico del
, con obbligo di rimborso in favore dell'attore; poneva le CP_1
spese della CTU a carico delle parti, in uguale misura. pag. 2/11 Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello il Pt_1
denunciando la erroneità dell'impugnata pronuncia nella parte in cui aveva accolto soltanto parzialmente la domanda attrice e, malgrado si vertesse nell'ipotesi di obbligazione extracontrattuale,
non gli aveva riconosciuto il danno da svalutazione monetaria.
Chiedeva dichiararsi la esclusiva responsabilità dell'appellato nella causazione dei danni in questione, con conseguente condanna dello stesso al pagamento, in suo favore, della somma richiesta, oltre agli interessi, al danno da svalutazione monetaria ed alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , CP_1
eccependo la inammissibilità e, nel merito, la infondatezza dell'appello, del quale chiedeva in rigetto, con ogni conseguenza di legge.
Sul presupposto che la responsabilità concorsuale del Pt_1
nell'evento dannoso doveva essere determinata nella misura dell'85%, e comunque in altra superiore alla percentuale del 60%
ritenuta dal primo giudice e che il danno da liquidare all'attore doveva essere contenuto nei 450,00 euro, proponeva appello incidentale, chiedendo altresì la rideterminazione, in suo favore, del regolamento delle spese di lite contenuto nella impugnata sentenza.
Interrotto il giudizio, lo stesso veniva ritualmente riassunto dal nei confronti di , erede ed avente causa del Pt_1 Controparte_4
. CP_1
Con sentenza n. 4979/17 del 30 ottobre 2017 il Giudice del
Tribunale, sul presupposto che il non avesse provato di Pt_1
essere proprietario del bene (balcone verandato) danneggiato: pag. 3/11 rigettava l'appello principale;
dichiarava assorbito l'appello incidentale;
rigettava, per l'effetto, la domanda proposta dall'attore;
condannava il a restituire all'appellata la somma pagata in Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado, pari a complessivi €
1.985,12, oltre interessi dalla sentenza di primo grado al saldo;
compensava interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
poneva definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione della metà per ciascuna di esse, le spese di CTU, come liquidate dal giudice di primo grado.
Contro detta decisione proponeva ricorso in Cassazione il Pt_1
chiedendo, per quattro motivi, l'annullamento della impugnata sentenza.
Resisteva, depositando controricorso, la . CP_4
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3374/20 depositata il 12
febbraio 2020, accoglieva il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiarava assorbiti il terzo ed il quarto motivo, cassava l'impugnata sentenza e rinviava la causa, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di
Bari, in persona di diverso magistrato.
Interrotto il giudizio dinanzi al Tribunale per l'intervenuto decesso della , lo stesso veniva riassunto, dal nei CP_4 Pt_1
confronti di ed , eredi della “de cuius” CP_1 Controparte_2
. CP_4
Nel ricorso, il ribadiva le argomentazioni e le conclusioni Pt_1
contenute nel primo atto di appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace sopra menzionata.
pag. 4/11 Si costituiva in giudizio il solo , insistendo per la Controparte_1
declaratoria di estinzione, improcedibilità e/o inammissibilità e comunque per il rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento del primo motivo di quello incidentale proposto dalla sua dante causa.
Eccepiva la formazione del giudicato interno sulla pronuncia di rigetto con riferimento al capo della domanda di risarcimento relativo al balcone esterno (non verandato), stante l'omessa impugnazione, da parte dell'attore, del pertinente capo della sentenza del Giudice di Pace.
Chiedeva il rigetto, quantomeno parziale, della richiesta di restituzione delle somme corrisposte dall'attore in esecuzione della sentenza cassata.
In subordine, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale,
dell'avversa domanda, faceva rilevare come la condanna nei suoi confronti avrebbe dovuto essere limitata, ex art. 752 c.c., entro i limiti della propria quota ereditaria, pari a metà del totale.
L'appello principale è parzialmente fondato e deve, per quanto di ragione e nei limiti in seguito precisati, essere accolto.
Giova subito premettere che, per giurisprudenza costante e consolidata (per tutte: Cass. sez. un. 9/6/2016, n. 11844; Cass. sez. un. 17/9/2010, n. 19701), il giudizio di rinvio conseguente a pronuncia della Cassazione, fuori dalla ipotesi di rinvio
“restitutorio” per errori “in procedendo” ex art. 360 n. 4 c.p.c. (nel caso di specie, viceversa, il rinvio della Suprema Corte ha natura chiaramente “prosecutoria”) pur dotato di autonomia, non dà luogo pag. 5/11 ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario.
La riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., infatti, ha la funzione di riattivare il giudizio,
configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti (Cass. 20/12/2020, n. 37200;
Cass. 29/3/2006, n. 7243).
Ne consegue che il “thema decidendi” del presente giudizio è
costituito, e deve essere limitato, al contenuto dell'appello principale notificato dal il 22 gennaio 2008 ed a quello della comparsa Pt_1
di costituzione, con contestuale appello incidentale, depositata dal dante causa degli odierni appellati il successivo 12 marzo.
Detti atti sono relativi al giudizio n. 1134/2008 RGCA del Tribunale
di Bari, conclusosi con la sentenza n. 4979/2017 sopra richiamata,
poi cassata, con rinvio, dalla Suprema Corte, con sentenza n. 3374 del 12 febbraio 2020.
Tanto premesso, si rileva come la eccezione preliminare del
, secondo cui si sarebbe formato il giudicato interno CP_1
circa la inesistenza dei pretesi danni al balcone non verandato del perché detta circostanza sarebbe stata esclusa dalla Pt_1
sentenza n. 4979/2017, non “censurata” sul punto dall'odierno appellante principale, sia del tutto infondata.
Sulla base dei pacifici arresti giurisprudenziali sopra richiamati e dei principi testè affermati, infatti, ciò che rileva è che, nell'atto di appello introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza n.
4979/2017 del Tribunale di Bari, il impugnò, sul punto, la Pt_1
pag. 6/11 decisione del Giudice di Pace, chiedendo la riforma della medesima anche sotto questo profilo.
Nel merito, la sentenza del Giudice di Pace appare non del tutto corretta e condivisibile per i seguenti motivi.
Il primo giudice, sulla base delle corrette e puntuali argomentazioni contenute nella espletata CTU, pervenne ad affermare che i danni subiti dall'immobile del erano frutto di alcune concause, Pt_1
puntualmente illustrate nella impugnata sentenza, soltanto in parte, e non per quella principale, attribuibili alla responsabilità del
. CP_1
L''unica concausa riferibile al dante causa dei andava CP_1
ravvisata nella “mancanza di una guaina elastomerica impermeabilizzante al di sotto del balcone” del medesimo (come evidenziato dallo stesso CTU).
Senonchè, sempre secondo la convincente e condivisibile relazione del CTU ing. la sopra menzionata concausa Persona_1
avrebbe inciso per i danni riscontrati sulla sola porzione di terrazzo
(balcone non verandato) del prospiciente via Capriati. Pt_1
Nessun riferimento, invero, veniva fatto dal CTU a detta concausa relativamente ai danni riscontrati al balcone “verandato”
dell'appellante principale, essendosi limitato, lo stesso CTU, come richiestogli dal Giudice, a quantificare tutti i danni accertati sui due balconi del Pt_1
Ritenuta corretta la percentuale di incidenza causale (pari al 40%)
riferibile al dante causa degli appellati sul danno subito dal e Pt_1
considerata esatta (e peraltro non contestata dalle parti) la pag. 7/11 quantificazione (€ 500) dei danni subiti dal medesimo, va confermata la somma di € 200 dovuta dagli eredi . CP_1
Su detta somma, trattandosi di debito di valore, spettano al Pt_1
oltre agli interessi, nella misura legale, dalla domanda (non essendo certa la data, anteriore alla proposizione della domanda, in cui il danno in questione sarebbe sorto) il danno da svalutazione monetaria, da liquidarsi anche d'ufficio (la richiesta di tale danno è
infatti implicita, nella ipotesi di responsabilità aquiliana, per tutte:
Cass. 4/11/2020, n. 24468; App. Ancona, 2/8/2021, n. 19701), dal giudice e deve calcolarsi secondo gli indici pubblicati dall'Istat, dalla data (coincidente con quella di quantificazione del danno medesimo)
del deposito della relazione peritale (23 marzo 2005).
L'appello incidentale, volto ad una diversa determinazione dell'incidenza causale della condotta del dante causa degli eredi sul danno “de quo” va, conseguentemente, rigettato, CP_1
perché logicamente e giuridicamente incompatibile con la conferma,
sul punto, della impugnata sentenza.
Nessun diritto al rimborso delle spese della CTP, superflua e non utile ai fini della decisione, può essere, viceversa, riconosciuto al
Pt_1
Preso atto che l'appellato costituito ha invocato il disposto dell'art. 752 c.c., considerato che deve presumersi, in assenza di prova contraria, paritaria la quota ereditaria dei coeredi appellati,
ricordato che, laddove la qualità di coerede sia, come nel caso di specie, sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del “de cuius”, ognuno dei due appellati deve, ai sensi dell'art. 754 c.c., a rispondere, nei confronti del pag. 8/11 creditore, nei limiti della propria quota ereditaria (da ultimo: Cass.
16/10/2024, n. 26833), ne consegue che ognuno degli appellati deve essere condannato al pagamento, in favore del della Pt_1
somma di € 100,00, oltre agli interessi ed al danno da svalutazione monetaria come meglio indicati in dispositivo.
L'annullamento della sentenza n. 4979/2017 del Giudice del
Tribunale di Bari comporta che l'ordine di restituzione, in favore della dante causa degli odierni appellati, previsto nella citata pronuncia, delle somme percepite dal va considerato nullo Pt_1
ed improduttivo di effetti.
Dalle somme liquidate con la presente sentenza dovrà viceversa essere detratto quanto dall'odierno appellante eventualmente già
ricevuto per le stesse causali della presente decisione.
Per ciò che riguarda il regolamento delle spese di lite, va disposta la compensazione, per due terzi, di quelle del giudizio di primo grado.
Il rimanente terzo, liquidato, secondo il “petitum” e non il
“decisum”, sulla base dei medi tariffari delle tabelle forensi vigenti all'epoca della pronuncia (D.M. n. 127/2004) va posto a carico degli odierni appellati, in solido tra loro, con obbligo di rimborso in favore del Pt_1
Stesso regolamento, sempre tenendo conto dei medi tariffari, va disposto per ciò che riguarda le spese del giudizio di cassazione
(liquidate secondo le tabelle forensi di cui al D.M. n. 55/2014) e del presente giudizio (da determinare sulla base delle tariffe forensi del
D.M. n. 147/2022).
pag. 9/11 Va infine confermata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata relativamente alle spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 22 gennaio 2008, da nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza n. 8076/06, Controparte_3
depositata il 12 dicembre 2006, del Giudice di Pace di Bari, preso atto della riassunzione ex art. 392 c.p.c., del giudizio ad opera dello stesso nei confronti di ed Pt_1 Controparte_1 [...]
, quest'ultima contumace, coeredi di CP_2 [...]
e di , così provvede: CP_3 Controparte_4
1) Accoglie parzialmente l'appello principale;
2) Condanna ognuno degli appellati al pagamento, in favore del della somma di € 100,00, oltre agli interessi al tasso Pt_1
legale dalla data della domanda sull'importo devalutato al momento del deposito della relazione peritale (23 marzo 2005) e rivalutato anno per anno, secondo gli indici ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
3) Rigetta l'appello incidentale;
4) Condanna gli appellati principali a restituire al tutte le Pt_1
somme percepite dai loro danti causa per effetto ed in conseguenza delle statuizioni contenute nella sentenza n.
4979/2017 del Tribunale di Bari, poi annullata, con rinvio, dalla
Suprema Corte con sentenza n. 3374/2020;
5) Compensa per due terzi, tra le parti, le spese del primo, del secondo grado e quelle del giudizio dinanzi alla Corte di pag. 10/11 Cassazione e pone il rimanente terzo, oltre rimborso forfettario,
IVA e CAP come pe legge, a carico degli appellati, in solido tra loro, con obbligo di rimborso in favore del Pt_1
6) Determina detto terzo in € 225,00 (di cui € 50,00 per spese) per il giudizio di primo grado, in € 604,00 (di cui € 9 per spese) per quello di cassazione ed in € 605,00 (di cui € 38 per spese) per il presente giudizio;
7) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido ed in uguale misura, le spese e le competenze della CTU disposta nel giudizio di primo grado.
Bari, 10 aprile 2025 Il Giudice
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 12070 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Parte_1
Sollazzo, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Amendola n. 10
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_1
Arcangelo Gabriele Filograno e Francesco Marzullo
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
--------------------------
All' udienza del 9 gennaio 2025, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Si premette che la esposizione delle vicende del giudizio in esame,
protrattosi per circa un ventennio e caratterizzato da riassunzioni, ricorso in cassazione, istanza di correzione di errore materiale, falliti tentativi di conciliazione e lungaggini procedurali del tutto sproporzionate rispetto al valore ed alla complessità della controversia, sarà il più possibile sommario e sintetico.
Con atto notificato il 22 luglio 2004, conveniva in Parte_1
giudizio, davanti al Giudice di Pace di Bari, , al Controparte_3
fine di sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.489,60, di cui 489,60 euro per spese di perizia, oltre agli interessi, al maggior danno da svalutazione monetaria ed alle spese di lite.
Detta somma veniva richiesta a titolo di risarcimento dei danni, da infiltrazioni di acqua piovana ed umidità, subiti dall'attore,
proprietario di un immobile sito al secondo piano del fabbricato sito in Bari alla via G. Capriati n. 24, alla sua veranda ed ad un terrazzo, da parte del soprastante balcone di proprietà del
. CP_1
Quest'ultimo, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto e l'espletamento della CTU.
Il 12 dicembre 2006 il Giudice di Pace depositava la sentenza n.
8076/06 con la quale: accoglieva parzialmente la domanda;
condannava il convenuto al pagamento, in favore del della Pt_1
somma di € 200,00 oltre interessi;
compensava per metà, tra le parti, le spese del giudizio;
poneva la rimanente metà a carico del
, con obbligo di rimborso in favore dell'attore; poneva le CP_1
spese della CTU a carico delle parti, in uguale misura. pag. 2/11 Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello il Pt_1
denunciando la erroneità dell'impugnata pronuncia nella parte in cui aveva accolto soltanto parzialmente la domanda attrice e, malgrado si vertesse nell'ipotesi di obbligazione extracontrattuale,
non gli aveva riconosciuto il danno da svalutazione monetaria.
Chiedeva dichiararsi la esclusiva responsabilità dell'appellato nella causazione dei danni in questione, con conseguente condanna dello stesso al pagamento, in suo favore, della somma richiesta, oltre agli interessi, al danno da svalutazione monetaria ed alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , CP_1
eccependo la inammissibilità e, nel merito, la infondatezza dell'appello, del quale chiedeva in rigetto, con ogni conseguenza di legge.
Sul presupposto che la responsabilità concorsuale del Pt_1
nell'evento dannoso doveva essere determinata nella misura dell'85%, e comunque in altra superiore alla percentuale del 60%
ritenuta dal primo giudice e che il danno da liquidare all'attore doveva essere contenuto nei 450,00 euro, proponeva appello incidentale, chiedendo altresì la rideterminazione, in suo favore, del regolamento delle spese di lite contenuto nella impugnata sentenza.
Interrotto il giudizio, lo stesso veniva ritualmente riassunto dal nei confronti di , erede ed avente causa del Pt_1 Controparte_4
. CP_1
Con sentenza n. 4979/17 del 30 ottobre 2017 il Giudice del
Tribunale, sul presupposto che il non avesse provato di Pt_1
essere proprietario del bene (balcone verandato) danneggiato: pag. 3/11 rigettava l'appello principale;
dichiarava assorbito l'appello incidentale;
rigettava, per l'effetto, la domanda proposta dall'attore;
condannava il a restituire all'appellata la somma pagata in Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado, pari a complessivi €
1.985,12, oltre interessi dalla sentenza di primo grado al saldo;
compensava interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
poneva definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione della metà per ciascuna di esse, le spese di CTU, come liquidate dal giudice di primo grado.
Contro detta decisione proponeva ricorso in Cassazione il Pt_1
chiedendo, per quattro motivi, l'annullamento della impugnata sentenza.
Resisteva, depositando controricorso, la . CP_4
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3374/20 depositata il 12
febbraio 2020, accoglieva il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiarava assorbiti il terzo ed il quarto motivo, cassava l'impugnata sentenza e rinviava la causa, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di
Bari, in persona di diverso magistrato.
Interrotto il giudizio dinanzi al Tribunale per l'intervenuto decesso della , lo stesso veniva riassunto, dal nei CP_4 Pt_1
confronti di ed , eredi della “de cuius” CP_1 Controparte_2
. CP_4
Nel ricorso, il ribadiva le argomentazioni e le conclusioni Pt_1
contenute nel primo atto di appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace sopra menzionata.
pag. 4/11 Si costituiva in giudizio il solo , insistendo per la Controparte_1
declaratoria di estinzione, improcedibilità e/o inammissibilità e comunque per il rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento del primo motivo di quello incidentale proposto dalla sua dante causa.
Eccepiva la formazione del giudicato interno sulla pronuncia di rigetto con riferimento al capo della domanda di risarcimento relativo al balcone esterno (non verandato), stante l'omessa impugnazione, da parte dell'attore, del pertinente capo della sentenza del Giudice di Pace.
Chiedeva il rigetto, quantomeno parziale, della richiesta di restituzione delle somme corrisposte dall'attore in esecuzione della sentenza cassata.
In subordine, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale,
dell'avversa domanda, faceva rilevare come la condanna nei suoi confronti avrebbe dovuto essere limitata, ex art. 752 c.c., entro i limiti della propria quota ereditaria, pari a metà del totale.
L'appello principale è parzialmente fondato e deve, per quanto di ragione e nei limiti in seguito precisati, essere accolto.
Giova subito premettere che, per giurisprudenza costante e consolidata (per tutte: Cass. sez. un. 9/6/2016, n. 11844; Cass. sez. un. 17/9/2010, n. 19701), il giudizio di rinvio conseguente a pronuncia della Cassazione, fuori dalla ipotesi di rinvio
“restitutorio” per errori “in procedendo” ex art. 360 n. 4 c.p.c. (nel caso di specie, viceversa, il rinvio della Suprema Corte ha natura chiaramente “prosecutoria”) pur dotato di autonomia, non dà luogo pag. 5/11 ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario.
La riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., infatti, ha la funzione di riattivare il giudizio,
configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti (Cass. 20/12/2020, n. 37200;
Cass. 29/3/2006, n. 7243).
Ne consegue che il “thema decidendi” del presente giudizio è
costituito, e deve essere limitato, al contenuto dell'appello principale notificato dal il 22 gennaio 2008 ed a quello della comparsa Pt_1
di costituzione, con contestuale appello incidentale, depositata dal dante causa degli odierni appellati il successivo 12 marzo.
Detti atti sono relativi al giudizio n. 1134/2008 RGCA del Tribunale
di Bari, conclusosi con la sentenza n. 4979/2017 sopra richiamata,
poi cassata, con rinvio, dalla Suprema Corte, con sentenza n. 3374 del 12 febbraio 2020.
Tanto premesso, si rileva come la eccezione preliminare del
, secondo cui si sarebbe formato il giudicato interno CP_1
circa la inesistenza dei pretesi danni al balcone non verandato del perché detta circostanza sarebbe stata esclusa dalla Pt_1
sentenza n. 4979/2017, non “censurata” sul punto dall'odierno appellante principale, sia del tutto infondata.
Sulla base dei pacifici arresti giurisprudenziali sopra richiamati e dei principi testè affermati, infatti, ciò che rileva è che, nell'atto di appello introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza n.
4979/2017 del Tribunale di Bari, il impugnò, sul punto, la Pt_1
pag. 6/11 decisione del Giudice di Pace, chiedendo la riforma della medesima anche sotto questo profilo.
Nel merito, la sentenza del Giudice di Pace appare non del tutto corretta e condivisibile per i seguenti motivi.
Il primo giudice, sulla base delle corrette e puntuali argomentazioni contenute nella espletata CTU, pervenne ad affermare che i danni subiti dall'immobile del erano frutto di alcune concause, Pt_1
puntualmente illustrate nella impugnata sentenza, soltanto in parte, e non per quella principale, attribuibili alla responsabilità del
. CP_1
L''unica concausa riferibile al dante causa dei andava CP_1
ravvisata nella “mancanza di una guaina elastomerica impermeabilizzante al di sotto del balcone” del medesimo (come evidenziato dallo stesso CTU).
Senonchè, sempre secondo la convincente e condivisibile relazione del CTU ing. la sopra menzionata concausa Persona_1
avrebbe inciso per i danni riscontrati sulla sola porzione di terrazzo
(balcone non verandato) del prospiciente via Capriati. Pt_1
Nessun riferimento, invero, veniva fatto dal CTU a detta concausa relativamente ai danni riscontrati al balcone “verandato”
dell'appellante principale, essendosi limitato, lo stesso CTU, come richiestogli dal Giudice, a quantificare tutti i danni accertati sui due balconi del Pt_1
Ritenuta corretta la percentuale di incidenza causale (pari al 40%)
riferibile al dante causa degli appellati sul danno subito dal e Pt_1
considerata esatta (e peraltro non contestata dalle parti) la pag. 7/11 quantificazione (€ 500) dei danni subiti dal medesimo, va confermata la somma di € 200 dovuta dagli eredi . CP_1
Su detta somma, trattandosi di debito di valore, spettano al Pt_1
oltre agli interessi, nella misura legale, dalla domanda (non essendo certa la data, anteriore alla proposizione della domanda, in cui il danno in questione sarebbe sorto) il danno da svalutazione monetaria, da liquidarsi anche d'ufficio (la richiesta di tale danno è
infatti implicita, nella ipotesi di responsabilità aquiliana, per tutte:
Cass. 4/11/2020, n. 24468; App. Ancona, 2/8/2021, n. 19701), dal giudice e deve calcolarsi secondo gli indici pubblicati dall'Istat, dalla data (coincidente con quella di quantificazione del danno medesimo)
del deposito della relazione peritale (23 marzo 2005).
L'appello incidentale, volto ad una diversa determinazione dell'incidenza causale della condotta del dante causa degli eredi sul danno “de quo” va, conseguentemente, rigettato, CP_1
perché logicamente e giuridicamente incompatibile con la conferma,
sul punto, della impugnata sentenza.
Nessun diritto al rimborso delle spese della CTP, superflua e non utile ai fini della decisione, può essere, viceversa, riconosciuto al
Pt_1
Preso atto che l'appellato costituito ha invocato il disposto dell'art. 752 c.c., considerato che deve presumersi, in assenza di prova contraria, paritaria la quota ereditaria dei coeredi appellati,
ricordato che, laddove la qualità di coerede sia, come nel caso di specie, sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del “de cuius”, ognuno dei due appellati deve, ai sensi dell'art. 754 c.c., a rispondere, nei confronti del pag. 8/11 creditore, nei limiti della propria quota ereditaria (da ultimo: Cass.
16/10/2024, n. 26833), ne consegue che ognuno degli appellati deve essere condannato al pagamento, in favore del della Pt_1
somma di € 100,00, oltre agli interessi ed al danno da svalutazione monetaria come meglio indicati in dispositivo.
L'annullamento della sentenza n. 4979/2017 del Giudice del
Tribunale di Bari comporta che l'ordine di restituzione, in favore della dante causa degli odierni appellati, previsto nella citata pronuncia, delle somme percepite dal va considerato nullo Pt_1
ed improduttivo di effetti.
Dalle somme liquidate con la presente sentenza dovrà viceversa essere detratto quanto dall'odierno appellante eventualmente già
ricevuto per le stesse causali della presente decisione.
Per ciò che riguarda il regolamento delle spese di lite, va disposta la compensazione, per due terzi, di quelle del giudizio di primo grado.
Il rimanente terzo, liquidato, secondo il “petitum” e non il
“decisum”, sulla base dei medi tariffari delle tabelle forensi vigenti all'epoca della pronuncia (D.M. n. 127/2004) va posto a carico degli odierni appellati, in solido tra loro, con obbligo di rimborso in favore del Pt_1
Stesso regolamento, sempre tenendo conto dei medi tariffari, va disposto per ciò che riguarda le spese del giudizio di cassazione
(liquidate secondo le tabelle forensi di cui al D.M. n. 55/2014) e del presente giudizio (da determinare sulla base delle tariffe forensi del
D.M. n. 147/2022).
pag. 9/11 Va infine confermata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata relativamente alle spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 22 gennaio 2008, da nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza n. 8076/06, Controparte_3
depositata il 12 dicembre 2006, del Giudice di Pace di Bari, preso atto della riassunzione ex art. 392 c.p.c., del giudizio ad opera dello stesso nei confronti di ed Pt_1 Controparte_1 [...]
, quest'ultima contumace, coeredi di CP_2 [...]
e di , così provvede: CP_3 Controparte_4
1) Accoglie parzialmente l'appello principale;
2) Condanna ognuno degli appellati al pagamento, in favore del della somma di € 100,00, oltre agli interessi al tasso Pt_1
legale dalla data della domanda sull'importo devalutato al momento del deposito della relazione peritale (23 marzo 2005) e rivalutato anno per anno, secondo gli indici ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
3) Rigetta l'appello incidentale;
4) Condanna gli appellati principali a restituire al tutte le Pt_1
somme percepite dai loro danti causa per effetto ed in conseguenza delle statuizioni contenute nella sentenza n.
4979/2017 del Tribunale di Bari, poi annullata, con rinvio, dalla
Suprema Corte con sentenza n. 3374/2020;
5) Compensa per due terzi, tra le parti, le spese del primo, del secondo grado e quelle del giudizio dinanzi alla Corte di pag. 10/11 Cassazione e pone il rimanente terzo, oltre rimborso forfettario,
IVA e CAP come pe legge, a carico degli appellati, in solido tra loro, con obbligo di rimborso in favore del Pt_1
6) Determina detto terzo in € 225,00 (di cui € 50,00 per spese) per il giudizio di primo grado, in € 604,00 (di cui € 9 per spese) per quello di cassazione ed in € 605,00 (di cui € 38 per spese) per il presente giudizio;
7) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido ed in uguale misura, le spese e le competenze della CTU disposta nel giudizio di primo grado.
Bari, 10 aprile 2025 Il Giudice
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