Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 5308/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5308/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ABELA GAETANO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via
Mascheroni n. 60;
E
(Cod. Fis. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. OTTOVEGGIO CLAUDIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Pavia, Via Mascheroni n. 60;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Ficarra (ME), in data 31/08/1991, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ficarra (ME) alla Parte II, Serie A, n. 5, dell'anno 1991, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
pag. 1 di 5
collocazione prevalente e stabile presso la residenza della madre, tenuto conto delle esigenze scolastiche e di vita della minore;
3) in tale ottica, i genitori accudiranno e si prenderanno cura della loro figlia , Per_1 nell'esclusivo interesse della stessa minore, e si obbligano alla sua educazione, istruzione, assistenza morale e materiale con effettiva e paritetica cooperazione, al solo fine di una corretta e sana bigenitorialità;
4) i genitori concordano di avere diritto di tenere e vedere la figlia quando lo vorranno, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della stessa minore, in ogni caso, tenendola con loro a week-end alternati dal venerdì alla domenica.
Per tutte le festività e le vacanze i coniugi si accorderanno di volta in volta.
I coniugi si danno reciprocamente atto che ogni loro determinazione sarà esclusivamente finalizzata alla specifica tutela della minore, alla sua equilibrata crescita psico-fisica, nonché alla sua educazione ed istruzione;
5) assegnare la casa coniugale sita in Sannazzaro dè Burgondi – Piazza Cesare Battisti
n.41, che si trova nella proprietà di , con tutto l'arredo, in via esclusiva Parte_1
alla medesima che ci vivrà unitamente alla figlia minore;
Per_1
6) i coniugi danno atto che il sig. si obbliga a rilasciare, in accordo Parte_2
con la moglie, la casa coniugale entro e non oltre il 30 marzo 2025, trasferendosi altrove e portando con sé tutti i suoi beni ed effetti personali;
7) il sig. corrisponderà alla sig.ra , in via anticipata Parte_2 Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma di €uro 300,00 (trecento virgola zero zero) da versarsi tramite bonifico bancario alle coordinate indicate. Tale somma sarà rivalutata secondo le variazioni dell'indice Istat a partire dal 1 gennaio 2025;
8) il sig. contribuirà, inoltre, nella misura del 50%, al pagamento Parte_2
delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN (ivi comprese quelle odontoiatriche) e di studio (da intendersi quelle scolastiche anche successive alla scuola dell'obbligo), sportive e degli hobbies della minore, solo in quanto preventivamente concordate tra i coniugi e documentate, salvo i casi di urgenza;
in caso di anticipazione integrale da parte di uno di essi delle predette spese, l'altro provvederà
pag. 2 di 5 a rimborsare la propria quota entro 7 giorni dalla esibizione della relativa documentazione. In ogni caso, i coniugi accettano con il presente accordo di rispettare il protocollo (prot. 2323/16) adottato da Tribunale di Pavia in merito alle spese per i figli;
9) si obbliga a trasferire con rogito notarile, entro trenta giorni Parte_2 dall'omologa, a , che accetta, la piena prorpietà del seguente immobile Parte_1 sito in Sannazzaro de' Burgondi in Piazza Cesare Battisti n. 44, catastalmente al n.37,
(fabbricato confinante e facente parte del complesso immobiliare già di proprietà della sig.ra , identificato al NCEU al foglio 28 Mappale 3422 sub 7, Cat. C/1, classe Pt_1
3, Mq. 79 R.C. euro 869,04 – e costituito da “due locali al piano terreno ad uso commerciale con servizio e vano cantina”, come sopra identificato. Il bene sopra descritto viene, rispettivamente, ceduto ed acquistato a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, come e se esistenti, come spettano al cedente per titolo e possesso, subentrando l'acquirente in pieno luogo, posizione e stato del cedente stesso, come pervenuto in forza di atto di compravendita a rogito del notaio in Persona_2
data 10 gennaio 2002 – n. 41937/11754 registrato a Mede il 18/01/2002.
10) La suddetta cessione avviene verso il corrispettivo da parte di Parte_1 dell'importo di €uro 30.000,00 (trentamila) pari alla metà delle somme depositate presso il libretto postale acceso dai coniugi presso Poste Italiane al n. 20189471 in data
14/02/2003, e già accreditato a , comunque pari al valore Parte_2 dell'immobile;
11) Le parti chiedono che l'atto di attribuzione di immobile contenuto in questo accordo di separazione consensuale venga assoggettato a tassa di registro ai sensi dell'art. 8 lettera f) della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.86 n. 131, trattandosi di fatto di attribuzione patrimoniale nell'ambito di una separazione consensuale in sede giudiziaria, di un bene acquistato in costanza di matrimonio. Si chiede l'esecuzione della formalità della trascrizione ai sensi dell'art. 19 della L. 74/87 e conformemente al disposto della Corte Costituzionale con Sentenza n. 154 del 19/4/1999. Per quanto necessario, i coniugi precisano che provvederà al pagamento di tutte Parte_2
le spese di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, che di gestione gravanti sul pag. 3 di 5 citato immobile, anche pregresse e/o scadute, fino alla data di trasferimento dell'immobile;
12) dichiarare che e divideranno separatamente e Parte_1 Parte_2
regoleranno i loro rapporti patrimoniali – eventualmente ancora pendenti - privatamente;
13) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, nulla a pretendere reciprocamente per il loro mantenimento;
14) i coniugi si prestano sin d'ora il consenso per il rinnovo ed il rilascio dei documenti validi per l'espatrio ed all'iscrizione su ciascuno di essi della figlia minore
[...]
”. Per_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Ficarra (ME), in data 31/08/1991, il Parte_2
cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ficarra (ME) alla Parte II, Serie A, n. 5, dell'anno 1991;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 10/04/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5