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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 26/08/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. RG. 1274/20253
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL.
Dr.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la presente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1274/2023, promossa da
( ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Gravellona Toce, via nuova n. 105, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella TAMBORINI del Foro di Monza parte ricorrente contro
nato a [...] il [...] Controparte_1 parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, su ricorso congiunto delle parti, così giudicare: - pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in AN in data 11/7/1998 tra i signori e trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di AN al n. 32, Parte_1 Controparte_1 parte II, serie A, anno 1998, e nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Gozzano al n. 11, parte II', serie B, anno 1998, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della emananda sentenza ai sensi di legge, alle seguenti CONDIZIONI 1. Il figlio è affidato in via esclusiva alla madre con residenza presso la stessa e con _1 monitoraggio dei Servizi Sociali di AN.
2. potrà frequentare il padre con le modalità che saranno ritenute _1 meglio rispondenti al bene e all'interesse del minore, come indicato dai Servizi Sociali.
3. Entrambi i genitori provvederanno in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per il figliò come da Protocollo del Tribunale di Novara.
Pag. 1
4. Il signor verserà, a titolo di contributo al mantenimento di la somma di euro 200,00 mensili Controparte_1 _1 da pagarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese fino a che il medesimo non avrà reperito una propria attività lavorativa.
5. Alla signora continuerà a competere in misura integrale l'Assegno Unico previsto ex lege.
6. Parte_1
Con vittoria di spese di procedimento.
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice per le determinazioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12 giugno 2023, ha adito il Tribunale di Novara per chiedere il divorzio Parte_1 da Controparte_1
La ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con nel 1998, CP_1 che dalla loro unione sono nati (25/12/2006) e (1/3/2010) e che, nel 2019, era stata Per_2 _1 pronunciata dal Tribunale di Novara, in sua contumacia, sentenza di separazione:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...];
2. Affida figli minori in via Pt_1 Persona_3 esclusiva al padre, con collocazione presso quest'ultimo, con facoltà di assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole;
3. Dispone che la sig.ra possa vedere i figli concordando di volta in volta tempi e modalità di Pt_1 incontro con i figli stessi e con il sig. ;
4. Dispone la presa in carico del nucleo famigliare da parte dei servizi sociali CP_1 territorialmente competenti per il Comune di Gozzano, per l'avvio di un sostegno educativo per i minori;
5. Dispone che la sig.ra corrisponda al sig. , per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 200,00 (euro Parte_1 CP_1
100,00 per ciascun figlio), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative - concordate o necessitate e comunque successivamente documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Spese irripetibili”.
La ricorrente, inoltre, ha rappresentato le difficoltà avute nel corso della relazione con , CP_1 iniziata nel 1992 e sempre burrascosa a causa della sua dipendenza da stupefacenti e dalla situazione di disagio economico che viveva la famiglia. Quindi, anche a causa delle violenze patite, decideva di tornare dai genitori in Abbruzzo. In tale periodo di allontanamento dalla famiglia, le era stato impedito di vedere i figli, non aveva più contatti con loro (sebbene gli inviasse dei regali), a causa delle aggressioni della suocera. In ogni caso, , il maggiore, aveva comunque chiesto di incontrare la madre mentre di Per_2 aveva saputo che il papà lo aveva coinvolto in un reato. _1
Ha concluso come in epigrafe.
***
Alla prima udienza del 10/10/2023, dichiarata la contumacia di stante la regolarità delle CP_1 notifiche, è stato svolto l'interrogatorio libero della ricorrente “io vivo a Gravellona, vivo con Controparte_2
è il mio compagno. Lavoriamo entrambi, io lavoro in una fabbrica, faccio materiale per l'ospedale e sport e il mio compagno è idraulico. Io guadagno euro 1400, 1300, dipende dal mese. Il maresciallo che vive sopra di me ci ha dato l'alloggio sotto di lui ed il mio compagno gli sta facendo lavori in casa. Io sono qui da sette anni, sono andata via nel 2017, sono stata sei mesi in Sicilia dove il mio compagno ha i genitori e tre mesi in Abruzzo. Sono tornata nel 2018, abbiamo cercato casa e lavoro. Adesso con il rapporto è ottimo da otto mesi;
con il rapporto circa otto mesi era iniziato bene, poi Per_2 _1 con la storia che il papà voleva che andassi a Gozzano a prenderlo fuori dalla pizzeria dello zio io non sono andata. Io ero terrorizzata dal padre. Io non ho mai sporto denuncia querela. Ho preso contatti con i Servizi sociali, mi hanno chiamato. Il grande la domenica è con me, come può sta con me;
si è arrabbiato con me. Ho chiesto agli assistenti sociali se _1 potevo vederlo, ma gli accordi li dovevo prendere con il padre. Io ho sbagliato a non portare i miei figli con me, in quel periodo
Pag. 2 non avevo nessuno. I problemi con sono iniziati nel 2014, quando l'ho beccato che faceva uso di sostanze. Ai CP_1 miei figli mi sono avvicinata da soli otto mesi perché avevo paura. Io ho provato a chiamare il , ma non mi ha CP_1 risposto. So che non fa niente, vive di espedienti. I ragazzi stanno con la nonna. Io vorrei il collocamento dei figli presso di me, per dargli serenità. Una sera le prime volte che veniva ha fatto ritardo e la nonna non gli ha fatto il letto. Io compro gli indumenti”.
Inoltre, è stato sentito , il quale ha dichiarato che voleva tornare a vivere con la Testimone_1 madre, anche perché aveva deciso di lavorare come parrucchiere e aveva trovato un lavoro dove viveva la madre. Il rapporto con il padre andava bene, non viveva con lui ma con la nonna che si occupava sia di lei che del fratello _1
Alla successiva udienza del 13/2/2024 è stato sentito , il quale ha dichiarato che Testimone_2 viveva con la nonna paterna e che nel fine settimana si recava dal padre che viveva con la compagna. Ha, quindi, dichiarato che non voleva andare dalla mamma perché aveva 'abbandonato' sia lui che il fratello
All'esito dell'udienza, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., il Giudice ha disposto: “l'affidamento dei minori
e ai Servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza dei Testimone_1 Testimone_2 minori. I Servizi sociali, sentiti i genitori, assumeranno nell'interesse dei minori tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'educazione ed all'istruzione dei minori;
2. dispone il collocamento prevalente di presso la madre, Per_2 in Gravellona Toce e di presso la nonna paterna, , in Gozzano;
3. dispone che il padre potrà _1 Persona_4 vedere liberamente , sulla base di accordi assunti direttamente con il figlio, prossimo al raggiungimento della Per_2 maggiore età, avvertita la madre. I Servizi sociali affidatari comunicheranno senza indugio eventuali situazioni di pregiudizio sopravvenute in relazione alle frequentazioni padre/figlio;
4. dispone che ciascun genitore vedrà sulla base di un _1 calendario stabilito da parte dei Servizi sociali affidatari, sentiti i genitori, secondo tempistiche e modalità decise dai Servizi, tenuto conto delle aspirazioni e del benessere del minore;
5. dispone che ciascuno dei genitori provveda al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludico-ricreative relative alla prole minorenne, così come documentate da parte dei Servizi sociali. Questi ultimi dovranno attivarsi al fine di assicurare ai minori la percezione del trattamento economico, che sarà rimesso da parte dei Servizi stessi nella disponibilità della signora collocataria, Pt_1 quanto a e, invece, della nonna paterna quanto a . Inoltre, venivano disposti anche degli Per_2 _1 approfondimenti istruttori.
Le successive udienze hanno consentito di proseguire con gli interventi di monitoraggio disposti e, all'udienza del 17/12/2024, il Giudice ha confermato i provvedimenti emessi, modificando il collocamento di presso la casa materna. _1
Alla successiva udienza del 3/4/2025, il Giudice ha riconosciuto i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., rinviando per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 17/6/2025 per cui è stata disposta la trattazione scritta. Quindi, in data 30/6/2025, la causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'attività istruttoria svolta nel corso del procedimento, il Collegio, preso atto del raggiungimento della maggiore età di , ritiene che debba essere confermato l'affido di ai Per_2 _1 servizi sociali con la collocazione presso la madre.
1. L'affido e il collocamento di Il percorso di monitoraggio e affiancamento effettuato dai _1 servizi sociali consente di individuare l'evoluzione dei rapporti madre-figlio e valutare l'adeguatezza della prima rispetto all'assunzione dei doveri derivanti dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pag. 3 Invero, nella prima relazione dell'8/11/2023, quanto al figlio il servizio ha riferito che era iscritto _1 alla seconda classe della scuola media inferiore di Gozzano, che cinque giorni alla settimana frequentava Parte il e che, nel corso degli anni, avrebbe riportato alcune difficoltà nell'apprendimento. In effetti, la NPI ha certificato che il minore presenta, secondo la classificazione ICD10 OMS “altri e non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di coscienza”. I servizi, poi, hanno appreso che _1 aveva vissuto presso il padre ma che poi, nel mese di marzo 2023, aveva iniziato a frequentare con maggiore frequenza la casa della nonna perché il papà stava facendo dei lavori di ristrutturazione: da Parte allora, era rimasto lì, anche perché quella collocazione favoriva la frequentazione del . _1
Con qualche difficoltà, il servizio aveva organizzato degli incontri tra e la nel corso _1 Pt_1 del primo incontro del 19/9/2023, aveva manifestato forte rabbia e risentimento verso la madre, _1 perché convinto che fosse interessata solo a . Per_2
Con la seconda relazione del 6/5/2024, il servizio ha dato atto della perdurante chiusura di verso
_1 il servizio;
dopo la perdita di uno zio, tuttavia, e la madre si erano incontrati e il primo aveva
_1 accettato di pranzare con la madre. In effetti, il pranzo si svolgeva serenamente;
le aveva chiesto
_1 di vedere la sua casa dove poi era rimasto a dormire. Sulla scorta di quanto accaduto, il servizio affidatario aveva deciso di calendarizzare gli incontri tra la e “gli accordi assunti prevedevano Pt_1 _1 pernottamenti da mamma a weekend alterni. La calendarizzazione sarebbe pertanto partita dal fine settimana successivo: avrebbe trascorso a casa della madre dalle 18.00 del venerdì 05 aprile u.s., quando lei lo avrebbe prelevato a scuola
_1 di ritorno dalla gita scolastica, fino alle ore 17.00 di domenica 07 aprile u.s. Tuttavia la signora non è riuscita ad arrivare in tempo e i professori non hanno permesso a di recarsi a casa in autonomia. NA , avvisata dal nipote,
_1 Per_4 si è quindi recata in tutta fretta a scuola per recuperarlo e la mamma è arrivata dopo poco a prenderlo. Il resto del weekend è comunque trascorso secondo i programmi: ha partecipato ad una cena con tutti i parenti materni, che non vedeva
_1 da molto tempo, e all'orario concordato la signora ha riaccompagnato il figlio a Gozzano. Il weekend successivo la signora ha comunicato che non avrebbe potuto tenere malgrado il ragazzo ne avesse desiderio, perché sarebbe dovuta partire
_1 per recarsi in visita alla propria madre”. Peraltro, il servizio ha dato atto della difficoltà incontrata dalla madre nell'ospitare a causa di alcune rimostranze del proprietario della sua abitazione, scatenando la
_1 confusione di (la madre, comunque, si era impegnata a cercare una nuova casa).
_1
Ancora, nella successiva relazione del 27/6/2024, i servizi hanno dato atto di alcune difficoltà della nell'indicare dei giorni precisi in cui incontrare il figlio, per garantire costanza e continuità Pt_1 agli incontri. Peraltro, la donna aveva disatteso alle sue stesse indicazioni: infatti, aveva detto che si sarebbe occupata di nella giornata della domenica ma poi aveva deciso di andare a prenderlo al _1 sabato.
Nel corso di un incontro tenuto il 6/8/2024, la dichiarava ancora che non poteva ospitare il Pt_1 figlio, si era impegnata a collaborare maggiormente con i servizi e spiegava che il proprietario non voleva in casa, visto che qualche anno prima aveva partecipato ad un furto organizzato dal padre. le _1 difficoltà, comunque, risultavano superate nel mese di settembre, con conseguente redazione di un calendario di incontri.
Infine, i servizi hanno rappresentato che “ che ha una certificazione di quoziente intellettivo limite, ha evidenti _1 Parte difficoltà scolastiche ed ha superato a fatica l'anno scolastico appena passato. Oltre al sostegno del , che frequenta regolarmente tutti i pomeriggi, necessita di essere affiancato anche a casa nei compiti e nello studio”.
Pag. 4 Nella successiva relazione del 9/12/2024, il servizio sociale ha dato atto di alcune difficoltà di comunicazione con la che la nonna aveva riscontrato un cambiamento in che, se da Pt_1 _1 un lato era diventato più arrogante, dall'altro comunque era molto contento di aver ritrovato il rapporto con la madre.
In ogni caso “anche il CEM nota un peggioramento di sia dal punto di vista della condotta, che del rendimento
_1 scolastico: si rifiuta di studiare, dice parolacce, si comporta male a scuola, prende note, non svolge i compiti né a casa né al CEM. Ha molte insufficienze e, con queste premesse, non riuscirà a conseguire il diploma di terza media. Malgrado vengano date indicazioni precise alla mamma sui compiti da far svolgere nel fine settimana, il più delle volte si presenta a
_1 scuola il lunedì senza aver studiato e senza compiti. D'altronde, la mamma stessa mi ha riferito che il sabato e la domenica mattina lo lascia dormire, spesso al pomeriggio sono impegnati per il trasloco, e che è comunque faticoso ottenere da
_1 impegno nello studio”. Parte Infine, con la relazione finale del 27/3/2025, il servizio ha dato atto del percorso di l , dello
_1 stretto legame con il fratello e della sua volontà di voler restare con la madre. Quanto alla il Pt_1 servizio ha dato atto del reperimento di una attività lavorativa ma della poca preoccupazione per
_1 che dovrà stare a casa da solo, visti i suoi impegni lavorativi.
Sulla scorta di tale attività istruttoria, ritiene il Collegio di dover confermare l'affido di ai servizi _1 sociali: e invero, non si è costituito, ha collaborato marginalmente con i servizi e, Controparte_1 peraltro, allo stato non conosce la sua effettiva collocazione. Peraltro, egli presenta un passato di abuso di sostanze e problemi giudiziari, abdicando così all'accudimento dei minori che erano stati affidati a lui in via esclusiva. Inoltre, è emerso dall'istruttoria che aveva poi di fatto lasciato che la madre CP_1 gestisse i ragazzi, a conferma dell'ulteriore inadeguatezza dell'uomo rispetto alla capacità di assumere decisioni per il figlio minore.
Quanto alla nonostante il percorso svolto con i servizi sia positivo, essendo riuscita a Pt_1 recuperare il rapporto con i figli nonostante non li vedesse da molto tempo, ella manifesta ancora inidoneità a decidere unilateralmente per i figli. La donna, infatti, nel corso dell'osservazione dei servizi non è stata in grado di fornire soluzioni costanti per individuare un calendario fisso per vedere _1 che, peraltro, proprio alla luce dei suoi problemi di apprendimento, necessita di maggiore cura, attenzione Parte e costanza nella sua gestione. Peraltro, il aveva anche registrato un peggioramento di atteggiamento del ragazzo.
Pertanto, allo stato, si ritiene necessario il mantenimento dell'affido di ai servizi sociali. _1
Quanto al collocamento, anche considerata la volontà del ragazzo, deve confermarsi il collocamento di presso la madre. _1
In merito ai rapporti di con , si dispone che i servizi sociali stilino un calendario di _1 CP_1 incontri, secondo i tempi e le modalità ritenute opportune, alla luce delle fragilità del ragazzo e della circostanza che, dopo il suo collocamento presso la casa materna, gli incontri con si sono CP_1 ridotti.
2. Le pretese economiche. Dall'attività istruttoria svolta, è emerso che , alla data del CP_1
30/4/2024 era percettore di NASPI;
l'Agenzia delle Entrate, invece, ha riportato che nell'anno 2023 aveva percepito un reddito complessivo pari ad € 9.889,89 (quasi dimezzato rispetto ai redditi percepiti negli anni precedenti). Pertanto, si ritiene di dover porre a suo carico, la somma di € 150,00 a titolo di assegno di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Pag. 5 L'assegno unico universale deve essere percepito dai servizi sociali in qualità di affidatari.
Le spese di lite sono irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di AN al n. Controparte_1
32, parte II^, serie A, anno 1998 e nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Gozzano al n. 11, parte II^, serie B, anno 1998.
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito;
3) conferma l'affido di ai servizi sociali territorialmente competenti, preso atto del Testimone_2 raggiungimento della maggiore età di;
Per_2
4) conferma la collocazione di presso l'abitazione materna;
Testimone_2
5) pone a carico di l'obbligo di versare un assegno per il mantenimento di Controparte_1 _1 pari ad € 150,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
6) dispone che le spese straordinarie siano ripartite al 50% tra entrambi i genitori;
7) dispone che l'assegno unico sia percepito dai servizi sociali affidatari;
8) dispone che possa tenere con sé secondo il calendario di visite redatto Controparte_1 _1 dai servizi sociali affidatari secondo le modalità ritenute opportune;
9) spese irripetibili;
10) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 11/7/2025
Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr. Maria Amoruso
Pag. 6
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL.
Dr.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la presente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1274/2023, promossa da
( ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Gravellona Toce, via nuova n. 105, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella TAMBORINI del Foro di Monza parte ricorrente contro
nato a [...] il [...] Controparte_1 parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, su ricorso congiunto delle parti, così giudicare: - pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in AN in data 11/7/1998 tra i signori e trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di AN al n. 32, Parte_1 Controparte_1 parte II, serie A, anno 1998, e nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Gozzano al n. 11, parte II', serie B, anno 1998, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della emananda sentenza ai sensi di legge, alle seguenti CONDIZIONI 1. Il figlio è affidato in via esclusiva alla madre con residenza presso la stessa e con _1 monitoraggio dei Servizi Sociali di AN.
2. potrà frequentare il padre con le modalità che saranno ritenute _1 meglio rispondenti al bene e all'interesse del minore, come indicato dai Servizi Sociali.
3. Entrambi i genitori provvederanno in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per il figliò come da Protocollo del Tribunale di Novara.
Pag. 1
4. Il signor verserà, a titolo di contributo al mantenimento di la somma di euro 200,00 mensili Controparte_1 _1 da pagarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese fino a che il medesimo non avrà reperito una propria attività lavorativa.
5. Alla signora continuerà a competere in misura integrale l'Assegno Unico previsto ex lege.
6. Parte_1
Con vittoria di spese di procedimento.
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice per le determinazioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12 giugno 2023, ha adito il Tribunale di Novara per chiedere il divorzio Parte_1 da Controparte_1
La ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con nel 1998, CP_1 che dalla loro unione sono nati (25/12/2006) e (1/3/2010) e che, nel 2019, era stata Per_2 _1 pronunciata dal Tribunale di Novara, in sua contumacia, sentenza di separazione:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], e Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...];
2. Affida figli minori in via Pt_1 Persona_3 esclusiva al padre, con collocazione presso quest'ultimo, con facoltà di assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole;
3. Dispone che la sig.ra possa vedere i figli concordando di volta in volta tempi e modalità di Pt_1 incontro con i figli stessi e con il sig. ;
4. Dispone la presa in carico del nucleo famigliare da parte dei servizi sociali CP_1 territorialmente competenti per il Comune di Gozzano, per l'avvio di un sostegno educativo per i minori;
5. Dispone che la sig.ra corrisponda al sig. , per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 200,00 (euro Parte_1 CP_1
100,00 per ciascun figlio), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative - concordate o necessitate e comunque successivamente documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Spese irripetibili”.
La ricorrente, inoltre, ha rappresentato le difficoltà avute nel corso della relazione con , CP_1 iniziata nel 1992 e sempre burrascosa a causa della sua dipendenza da stupefacenti e dalla situazione di disagio economico che viveva la famiglia. Quindi, anche a causa delle violenze patite, decideva di tornare dai genitori in Abbruzzo. In tale periodo di allontanamento dalla famiglia, le era stato impedito di vedere i figli, non aveva più contatti con loro (sebbene gli inviasse dei regali), a causa delle aggressioni della suocera. In ogni caso, , il maggiore, aveva comunque chiesto di incontrare la madre mentre di Per_2 aveva saputo che il papà lo aveva coinvolto in un reato. _1
Ha concluso come in epigrafe.
***
Alla prima udienza del 10/10/2023, dichiarata la contumacia di stante la regolarità delle CP_1 notifiche, è stato svolto l'interrogatorio libero della ricorrente “io vivo a Gravellona, vivo con Controparte_2
è il mio compagno. Lavoriamo entrambi, io lavoro in una fabbrica, faccio materiale per l'ospedale e sport e il mio compagno è idraulico. Io guadagno euro 1400, 1300, dipende dal mese. Il maresciallo che vive sopra di me ci ha dato l'alloggio sotto di lui ed il mio compagno gli sta facendo lavori in casa. Io sono qui da sette anni, sono andata via nel 2017, sono stata sei mesi in Sicilia dove il mio compagno ha i genitori e tre mesi in Abruzzo. Sono tornata nel 2018, abbiamo cercato casa e lavoro. Adesso con il rapporto è ottimo da otto mesi;
con il rapporto circa otto mesi era iniziato bene, poi Per_2 _1 con la storia che il papà voleva che andassi a Gozzano a prenderlo fuori dalla pizzeria dello zio io non sono andata. Io ero terrorizzata dal padre. Io non ho mai sporto denuncia querela. Ho preso contatti con i Servizi sociali, mi hanno chiamato. Il grande la domenica è con me, come può sta con me;
si è arrabbiato con me. Ho chiesto agli assistenti sociali se _1 potevo vederlo, ma gli accordi li dovevo prendere con il padre. Io ho sbagliato a non portare i miei figli con me, in quel periodo
Pag. 2 non avevo nessuno. I problemi con sono iniziati nel 2014, quando l'ho beccato che faceva uso di sostanze. Ai CP_1 miei figli mi sono avvicinata da soli otto mesi perché avevo paura. Io ho provato a chiamare il , ma non mi ha CP_1 risposto. So che non fa niente, vive di espedienti. I ragazzi stanno con la nonna. Io vorrei il collocamento dei figli presso di me, per dargli serenità. Una sera le prime volte che veniva ha fatto ritardo e la nonna non gli ha fatto il letto. Io compro gli indumenti”.
Inoltre, è stato sentito , il quale ha dichiarato che voleva tornare a vivere con la Testimone_1 madre, anche perché aveva deciso di lavorare come parrucchiere e aveva trovato un lavoro dove viveva la madre. Il rapporto con il padre andava bene, non viveva con lui ma con la nonna che si occupava sia di lei che del fratello _1
Alla successiva udienza del 13/2/2024 è stato sentito , il quale ha dichiarato che Testimone_2 viveva con la nonna paterna e che nel fine settimana si recava dal padre che viveva con la compagna. Ha, quindi, dichiarato che non voleva andare dalla mamma perché aveva 'abbandonato' sia lui che il fratello
All'esito dell'udienza, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., il Giudice ha disposto: “l'affidamento dei minori
e ai Servizi sociali territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza dei Testimone_1 Testimone_2 minori. I Servizi sociali, sentiti i genitori, assumeranno nell'interesse dei minori tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'educazione ed all'istruzione dei minori;
2. dispone il collocamento prevalente di presso la madre, Per_2 in Gravellona Toce e di presso la nonna paterna, , in Gozzano;
3. dispone che il padre potrà _1 Persona_4 vedere liberamente , sulla base di accordi assunti direttamente con il figlio, prossimo al raggiungimento della Per_2 maggiore età, avvertita la madre. I Servizi sociali affidatari comunicheranno senza indugio eventuali situazioni di pregiudizio sopravvenute in relazione alle frequentazioni padre/figlio;
4. dispone che ciascun genitore vedrà sulla base di un _1 calendario stabilito da parte dei Servizi sociali affidatari, sentiti i genitori, secondo tempistiche e modalità decise dai Servizi, tenuto conto delle aspirazioni e del benessere del minore;
5. dispone che ciascuno dei genitori provveda al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ludico-ricreative relative alla prole minorenne, così come documentate da parte dei Servizi sociali. Questi ultimi dovranno attivarsi al fine di assicurare ai minori la percezione del trattamento economico, che sarà rimesso da parte dei Servizi stessi nella disponibilità della signora collocataria, Pt_1 quanto a e, invece, della nonna paterna quanto a . Inoltre, venivano disposti anche degli Per_2 _1 approfondimenti istruttori.
Le successive udienze hanno consentito di proseguire con gli interventi di monitoraggio disposti e, all'udienza del 17/12/2024, il Giudice ha confermato i provvedimenti emessi, modificando il collocamento di presso la casa materna. _1
Alla successiva udienza del 3/4/2025, il Giudice ha riconosciuto i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., rinviando per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 17/6/2025 per cui è stata disposta la trattazione scritta. Quindi, in data 30/6/2025, la causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'attività istruttoria svolta nel corso del procedimento, il Collegio, preso atto del raggiungimento della maggiore età di , ritiene che debba essere confermato l'affido di ai Per_2 _1 servizi sociali con la collocazione presso la madre.
1. L'affido e il collocamento di Il percorso di monitoraggio e affiancamento effettuato dai _1 servizi sociali consente di individuare l'evoluzione dei rapporti madre-figlio e valutare l'adeguatezza della prima rispetto all'assunzione dei doveri derivanti dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pag. 3 Invero, nella prima relazione dell'8/11/2023, quanto al figlio il servizio ha riferito che era iscritto _1 alla seconda classe della scuola media inferiore di Gozzano, che cinque giorni alla settimana frequentava Parte il e che, nel corso degli anni, avrebbe riportato alcune difficoltà nell'apprendimento. In effetti, la NPI ha certificato che il minore presenta, secondo la classificazione ICD10 OMS “altri e non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di coscienza”. I servizi, poi, hanno appreso che _1 aveva vissuto presso il padre ma che poi, nel mese di marzo 2023, aveva iniziato a frequentare con maggiore frequenza la casa della nonna perché il papà stava facendo dei lavori di ristrutturazione: da Parte allora, era rimasto lì, anche perché quella collocazione favoriva la frequentazione del . _1
Con qualche difficoltà, il servizio aveva organizzato degli incontri tra e la nel corso _1 Pt_1 del primo incontro del 19/9/2023, aveva manifestato forte rabbia e risentimento verso la madre, _1 perché convinto che fosse interessata solo a . Per_2
Con la seconda relazione del 6/5/2024, il servizio ha dato atto della perdurante chiusura di verso
_1 il servizio;
dopo la perdita di uno zio, tuttavia, e la madre si erano incontrati e il primo aveva
_1 accettato di pranzare con la madre. In effetti, il pranzo si svolgeva serenamente;
le aveva chiesto
_1 di vedere la sua casa dove poi era rimasto a dormire. Sulla scorta di quanto accaduto, il servizio affidatario aveva deciso di calendarizzare gli incontri tra la e “gli accordi assunti prevedevano Pt_1 _1 pernottamenti da mamma a weekend alterni. La calendarizzazione sarebbe pertanto partita dal fine settimana successivo: avrebbe trascorso a casa della madre dalle 18.00 del venerdì 05 aprile u.s., quando lei lo avrebbe prelevato a scuola
_1 di ritorno dalla gita scolastica, fino alle ore 17.00 di domenica 07 aprile u.s. Tuttavia la signora non è riuscita ad arrivare in tempo e i professori non hanno permesso a di recarsi a casa in autonomia. NA , avvisata dal nipote,
_1 Per_4 si è quindi recata in tutta fretta a scuola per recuperarlo e la mamma è arrivata dopo poco a prenderlo. Il resto del weekend è comunque trascorso secondo i programmi: ha partecipato ad una cena con tutti i parenti materni, che non vedeva
_1 da molto tempo, e all'orario concordato la signora ha riaccompagnato il figlio a Gozzano. Il weekend successivo la signora ha comunicato che non avrebbe potuto tenere malgrado il ragazzo ne avesse desiderio, perché sarebbe dovuta partire
_1 per recarsi in visita alla propria madre”. Peraltro, il servizio ha dato atto della difficoltà incontrata dalla madre nell'ospitare a causa di alcune rimostranze del proprietario della sua abitazione, scatenando la
_1 confusione di (la madre, comunque, si era impegnata a cercare una nuova casa).
_1
Ancora, nella successiva relazione del 27/6/2024, i servizi hanno dato atto di alcune difficoltà della nell'indicare dei giorni precisi in cui incontrare il figlio, per garantire costanza e continuità Pt_1 agli incontri. Peraltro, la donna aveva disatteso alle sue stesse indicazioni: infatti, aveva detto che si sarebbe occupata di nella giornata della domenica ma poi aveva deciso di andare a prenderlo al _1 sabato.
Nel corso di un incontro tenuto il 6/8/2024, la dichiarava ancora che non poteva ospitare il Pt_1 figlio, si era impegnata a collaborare maggiormente con i servizi e spiegava che il proprietario non voleva in casa, visto che qualche anno prima aveva partecipato ad un furto organizzato dal padre. le _1 difficoltà, comunque, risultavano superate nel mese di settembre, con conseguente redazione di un calendario di incontri.
Infine, i servizi hanno rappresentato che “ che ha una certificazione di quoziente intellettivo limite, ha evidenti _1 Parte difficoltà scolastiche ed ha superato a fatica l'anno scolastico appena passato. Oltre al sostegno del , che frequenta regolarmente tutti i pomeriggi, necessita di essere affiancato anche a casa nei compiti e nello studio”.
Pag. 4 Nella successiva relazione del 9/12/2024, il servizio sociale ha dato atto di alcune difficoltà di comunicazione con la che la nonna aveva riscontrato un cambiamento in che, se da Pt_1 _1 un lato era diventato più arrogante, dall'altro comunque era molto contento di aver ritrovato il rapporto con la madre.
In ogni caso “anche il CEM nota un peggioramento di sia dal punto di vista della condotta, che del rendimento
_1 scolastico: si rifiuta di studiare, dice parolacce, si comporta male a scuola, prende note, non svolge i compiti né a casa né al CEM. Ha molte insufficienze e, con queste premesse, non riuscirà a conseguire il diploma di terza media. Malgrado vengano date indicazioni precise alla mamma sui compiti da far svolgere nel fine settimana, il più delle volte si presenta a
_1 scuola il lunedì senza aver studiato e senza compiti. D'altronde, la mamma stessa mi ha riferito che il sabato e la domenica mattina lo lascia dormire, spesso al pomeriggio sono impegnati per il trasloco, e che è comunque faticoso ottenere da
_1 impegno nello studio”. Parte Infine, con la relazione finale del 27/3/2025, il servizio ha dato atto del percorso di l , dello
_1 stretto legame con il fratello e della sua volontà di voler restare con la madre. Quanto alla il Pt_1 servizio ha dato atto del reperimento di una attività lavorativa ma della poca preoccupazione per
_1 che dovrà stare a casa da solo, visti i suoi impegni lavorativi.
Sulla scorta di tale attività istruttoria, ritiene il Collegio di dover confermare l'affido di ai servizi _1 sociali: e invero, non si è costituito, ha collaborato marginalmente con i servizi e, Controparte_1 peraltro, allo stato non conosce la sua effettiva collocazione. Peraltro, egli presenta un passato di abuso di sostanze e problemi giudiziari, abdicando così all'accudimento dei minori che erano stati affidati a lui in via esclusiva. Inoltre, è emerso dall'istruttoria che aveva poi di fatto lasciato che la madre CP_1 gestisse i ragazzi, a conferma dell'ulteriore inadeguatezza dell'uomo rispetto alla capacità di assumere decisioni per il figlio minore.
Quanto alla nonostante il percorso svolto con i servizi sia positivo, essendo riuscita a Pt_1 recuperare il rapporto con i figli nonostante non li vedesse da molto tempo, ella manifesta ancora inidoneità a decidere unilateralmente per i figli. La donna, infatti, nel corso dell'osservazione dei servizi non è stata in grado di fornire soluzioni costanti per individuare un calendario fisso per vedere _1 che, peraltro, proprio alla luce dei suoi problemi di apprendimento, necessita di maggiore cura, attenzione Parte e costanza nella sua gestione. Peraltro, il aveva anche registrato un peggioramento di atteggiamento del ragazzo.
Pertanto, allo stato, si ritiene necessario il mantenimento dell'affido di ai servizi sociali. _1
Quanto al collocamento, anche considerata la volontà del ragazzo, deve confermarsi il collocamento di presso la madre. _1
In merito ai rapporti di con , si dispone che i servizi sociali stilino un calendario di _1 CP_1 incontri, secondo i tempi e le modalità ritenute opportune, alla luce delle fragilità del ragazzo e della circostanza che, dopo il suo collocamento presso la casa materna, gli incontri con si sono CP_1 ridotti.
2. Le pretese economiche. Dall'attività istruttoria svolta, è emerso che , alla data del CP_1
30/4/2024 era percettore di NASPI;
l'Agenzia delle Entrate, invece, ha riportato che nell'anno 2023 aveva percepito un reddito complessivo pari ad € 9.889,89 (quasi dimezzato rispetto ai redditi percepiti negli anni precedenti). Pertanto, si ritiene di dover porre a suo carico, la somma di € 150,00 a titolo di assegno di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Pag. 5 L'assegno unico universale deve essere percepito dai servizi sociali in qualità di affidatari.
Le spese di lite sono irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di AN al n. Controparte_1
32, parte II^, serie A, anno 1998 e nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Gozzano al n. 11, parte II^, serie B, anno 1998.
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito;
3) conferma l'affido di ai servizi sociali territorialmente competenti, preso atto del Testimone_2 raggiungimento della maggiore età di;
Per_2
4) conferma la collocazione di presso l'abitazione materna;
Testimone_2
5) pone a carico di l'obbligo di versare un assegno per il mantenimento di Controparte_1 _1 pari ad € 150,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
6) dispone che le spese straordinarie siano ripartite al 50% tra entrambi i genitori;
7) dispone che l'assegno unico sia percepito dai servizi sociali affidatari;
8) dispone che possa tenere con sé secondo il calendario di visite redatto Controparte_1 _1 dai servizi sociali affidatari secondo le modalità ritenute opportune;
9) spese irripetibili;
10) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 11/7/2025
Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr. Maria Amoruso
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