TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4274 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 3213/2022 R.G. il 14.1.2022 e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Taverniti, giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
e in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Massimiliano Tangorra, giusta procura a margine del ricorso monitorio
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2021 la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.
19938/2021 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data 15.11.2021, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della , del complessivo Parte_2
importo di € 69.616,80 oltre alle spese di procedura, e chiedeva disporsene la revoca, spiegando domanda riconvenzionale di condanna della convenuta al risarcimento del danno (da liquidarsi nell'importo di € 80.000,00 o, in subordine, in via equitativa) riveniente dal suo grave inadempimento contrattuale, con conseguente compensazione tra gli importi oggetto di ingiunzione e quelli da liquidarsi a titolo risarcitorio;
si costituiva in giudizio Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che, nel contestare in toto la domanda
[...]
avversa e nel chiederne l'integrale rigetto, formulava istanza di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo.
In corso di causa, disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta da entrambe le parti;
di seguito, precisate le conclusioni all'udienza del 4.10.2024 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa,
trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda monitoria spiegata dalla trae origine dalle vicende relative Controparte_1
all'esecuzione del contratto di appalto del 30.6.2014 in forza del quale la
[...]
commissionava alla odierna opposta il servizio di somministrazione e consegna Parte_1
dei pasti presso la struttura di assistenza residenziale Villa Mendicini e, sul presupposto della regolare fornitura del servizio e del mancato pagamento delle fatture n. 369 del 31.8.2020, n.
405 del 30.9.2020, n. 433 del 31.10.2020, n. 460 del 30.11.2020 e n. 478 del 24.12.2020, ha ad oggetto l'ingiunzione di pagamento dei relativi importi per il complessivo ammontare di €
69.616,80 di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
Le censure che parte opponente muove all'avversa pretesa creditoria (pur senza contestare il mancato pagamento dei corrispettivi delle fatture azionate in via monitoria) attiene essenzialmente al rilievo del grave inadempimento della società opposta nell'esecuzione del servizio appaltato, inadempimento su cui trova fondamento sia l'eccezione ex art. 1460 c.c. in relazione al pagamento degli importi oggetto di ingiunzione che la domanda riconvenzionale risarcitoria e la correlata eccezione di compensazione. Pur senza formulare alcuna domanda risolutoria ex artt. 1453 e segg. c.c., parte opponente propone in via diretta ed autonoma domanda di risarcimento del pregiudizio asseritamente derivatole dal grave inadempimento contrattuale della controparte;
detta domanda deve ritenersi ammissibile, dal momento che “…la giurisprudenza di questa Corte ha in occasioni
affermato che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere
proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c.,
facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga
il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (Cass. 23/07/2002, n. 10741;
Cass. 10/06/1998, n. 5774; Cass. 14/01/1998, n. 272); la causa di risarcimento danni per
inadempimento contrattuale non è, infatti, accessoria rispetto alla causa di risoluzione del
medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell'una non presuppone, per
correlazione logico- giuridica, la decisione dell'altra, né vi è subordinazione, essendo invece
autonome tra loro (Cass. 25/07/2023, n. 22277; Cass. 23/05/2023, n.14172; Cass. 19/04/2023,
n.10429; Cass. 31/03/2021, n. 8993; Cass. 12/06/2020, n.11348); tantomeno può dirsi che la
domanda di risoluzione sia implicitamente compresa in quella risarcitoria (Cass. 10/07/2018, n.
18086); vero è, però, che il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, pur
incidendo lo stesso diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la
domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda
risarcitoria (Cass. 14/12/2000, n. 15779); i tre rimedi - la risoluzione per inadempimento, la
domanda di adempimento, il risarcimento del danno - hanno in comune gli stessi fatti costitutivi
- l'obbligazione e l'inadempimento - benché consentano a chi se ne avvalga di conseguire utilità
diverse (Cass. 12/10/2000, n. 13598; Cass. 11/05/2005, n. 9926; Cass. 09/09/2008, n.
22883)…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, ord. n. 36497 del 29.12.2023).
Nel merito, si rileva in primo luogo che i pagamenti effettuati dalla società opponente (e certificati dalla produzione documentale del 16.11.2022) non sono riferibili alle fatture oggetto del presente giudizio, bensì a fatture pregresse;
si osserva ancora che la società opponente non ha mosso alcuna contestazione né alla circostanza della effettiva esecuzione, da parte della convenuta, del servizio di fornitura dei pasti presso la struttura Villa Mendicini per il periodo agosto – dicembre 2020 né alla circostanza del mancato saldo delle fatture emesse per il pagamento del detto servizio per il medesimo periodo (la circostanza del mancato pagamento degli importi fatturati è, al contrario espressamente riconosciuta dalla
[...]
che ha affermato di aver proposto un piano di rientro rateale mensile per il Parte_1
pagamento, tra gli altri, anche degli importi oggetto del presente giudizio); l'unica circostanza sulla quale risulta imperniata l'intera prospettazione difensiva di parte opponente è
rappresentata dal reiterato e grave inadempimento della controparte nell'espletamento del servizio di cui al contratto del 30.6.2014, sicché il punto nodale ai fini della decisione della presente controversia è proprio quello della verifica, sotto il profilo fattuale e concreto, della sussistenza e, soprattutto, della gravità delle inadempienze che la società opponente imputa alla responsabilità contrattuale della controparte, facendone discendere, per un verso, la non debenza degli importi ingiunti ai sensi dell'art. 1460 c.c. e, per altro verso, la correlata responsabilità risarcitoria oggetto della domanda riconvenzionale.
Risulta documentalmente dimostrato che, nel periodo oggetto di causa (agosto – dicembre 2020)
la società opponente ebbe ad effettuare delle segnalazioni di non conformità dei pasti forniti dalla allora appaltatrice del servizio;
in particolare, è in atti la contestazione del 9.8.2020, in cui si lamentava che i cibi forniti fossero insipidi o troppo liquidi e la pasta quasi cruda;
è in atti la contestazione del 10.8.2020, in cui si lamentava la mancata cottura della carne;
è in atti la contestazione del 13.10.2020, avente ad oggetto la segnalazione della errata grammatura riportata sulle confezioni di cibo;
è in atti la contestazione del 29.10.2020, in cui si lamentava ancora l'erroneità delle etichette e la presenza di riso o pasta di piccole dimensioni;
è in atti la contestazione del 4.10.2020, avente ad oggetto la segnalazione di pasta e carne crude ed erronea grammatura;
sono in atti i report di non conformità per i mesi di settembre e dicembre
2020, contenenti diversi rilievi in ordine alla cottura e preparazione dei cibi;
sono poi in atti diverse email della dr.ssa (nutrizionista della società opponente) aventi ad oggetto Per_1
segnalazioni analoghe a quelle precedentemente descritte.
Anche gli esiti della prova testimoniale raccolta in corso di causa hanno permesso di appurare che, effettivamente, nel periodo in oggetto talvolta il cibo fornito dalla convenuta si presentasse troppo crudo o troppo liquido, che la pasta si presentasse scotta e che i pazienti si rifiutassero di consumare i pasti, lamentandosi di tali disguidi con gli operatori (cfr. quanto dichiarato dai testi dipendente della società opponente con mansioni di responsabile di area e Testimone_1
coordinatore delle risorse e , dipendente della con Testimone_2 Parte_1
mansioni di operatore socio sanitario).
E tuttavia, occorre verificare lo spessore e la gravità dei disservizi sopra descritti al fine di rapportarne la reale incidenza alla complessiva economia dell'assetto negoziale dettato dal contratto di appalto di servizi del 30.6.2014; i disservizi lamentati dalla società opponente risultano, di fatto, sporadici (riferibili soprattutto ai fine settimana) e non in grado di alterare significativamente, in considerazione del limitato numero di segnalazioni rispetto al quantitativo di pasti effettivamente forniti per tutto il periodo oggetto del presente giudizio, l'equilibrio negoziale in danno della committente, al punto da giustificarne il conclamato inadempimento nel pagamento del corrispettivo.
In altre parole, i vizi e/o le riscontrate inesattezze nella grammatura dei pasti forniti, incidendo marginalmente e per singole occasioni nella complessiva economia negoziale, non possono integrare alcun grave inadempimento contrattuale in capo alla odierna convenuta, tale da fondare l'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata da parte opponente e da giustificare il mancato pagamento dell'intero corrispettivo della prestazione fornita;
e del resto, a fronte dei riscontrati difetti dei cibi forniti dalla controparte, bene avrebbe potuto la Parte_1
avvalersi del disposto di cui all'art. 26 del contratto di appalto del 30.6.2014 e chiedere
[...]
all'appaltatrice la sostituzione ovvero il ritiro dei pasti non ritenuti conformi;
e, anche laddove
“…i generi forniti, anche se accettati per esigenze di servizio, risultassero non corrispondenti ai
Part requisiti del contratto, tali da legittimarne la svalutazione, la ne darà rilievo all'Appaltatore
ed effettuerà, mediante trattenuta sugli importi relativi, una detrazione pari al minor valore che
sarà riconosciuto doversi attribuire ai generi stessi e che l'Appaltatore sin da ora si impegna a
non contestare…” (cfr. art. 26 del contratto del 30.6.2014).
I comprovati difetti dei pasti forniti e la non conformità degli stessi bene avrebbe potuto (e dovuto) essere sanzionata con il ricorso ai rimedi appositamente approntati dall'art. 26 del contratto d'appalto, senza che gli stessi (in ragione della scarsità della loro incidenza sulla complessiva esecuzione del contratto) possano essere ritenuti idonei ad esonerare totalmente la committente dall'obbligazione di pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto.
In assenza di alcun grave inadempimento che possa giustificare la risoluzione contrattuale in danno della società convenuta, non si ravvisa nemmeno la correlata responsabilità risarcitoria a carico della stessa;
nemmeno risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 52 del contratto d'appalto del 30.6.2014 in tema di penalità, non essendo stata attivata, da parte della
[...]
la procedura prevista dall'art. 52 con la formulazione di specifica Parte_1
contestazione di inadempimento e termine per l'appaltatrice di presentazione delle proprie controdeduzioni entro il termine contrattualmente previsto;
del resto, la società opponente non ha chiesto l'applicazione delle penali in danno della controparte, essendosi limitata alla formulazione di una più ampia domanda risarcitoria, necessariamente ricollegata e derivante dall'inadempimento (e dalla gravità dell'inadempimento) contrattuale addebitato alla odierna convenuta.
Dalle considerazioni che precedono discende, per un verso, il rigetto dell'opposizione, con la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e, per altro verso, il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/2014, sono poste a carico di parte opponente.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione Parte_1
notificato in data 23.12.2021 nei confronti della in persona del legale Controparte_1
rappresentantepro tempore, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione, con la integrale conferma del decreto ingiuntivo n. n. 19938/2021
emesso dal Tribunale di Roma in data 15.11.2021 per il complessivo importo di €
69.616,80;---
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
--- 3) condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €
7.052,00 in favore dell'avv. Massimiliano Tangorra, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 17.3.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi