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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1525/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 26.2.2025 vertente
TRA
Parte_1
CF , rappresentato e difeso come in atti
[...] P.IVA_1 dall'avv. FORESTI ENRICO
ATTORE
E
CF: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. DI MAURO CARMELA
BRUNA
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni: all'udienza del 26.2.2025 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento della illegittimità e/o infondatezza del provvedimento di diniego alla chiesta rateizzazione della cartella di pagamento n. 099 2024 CP_2
00006883 27001, per ritenuta sussistenza di tutti i requisiti e i presupposti di legge per la concessione della dilazione in n. 72 rate in capo alla ricorrente.
2.1. Il ricorrente, premesse le vicende del titolo esecutivo esattoriale in favore di – vicende che qui non rilevano, non essendo il Pt_2 titolo oggetto di contestazione – ha dedotto che:
- in data 27.02.2024, l' notificava Controparte_3 alla ricorrente cartella di pagamento n. 099 2024 00006883 27 001 (doc.
9) con cui avviava l'azione di riscossione;
- con pec del 03.06.2024 (doc. 10) la ricorrente comunicava all'
[...]
la volontà di ottenere la rateizzazione del debito, CP_4 allegando altresì il modulo R3 (doc. 11);
- che la ricorrente ha un Indice di Liquidità pari a 0 e un Indice Alfa pari a 25,79, indicatori questi che consentono l'accesso alla rateazione secondo le direttive dell;
Controparte_1
- che, nonostante tali indicatori di difficoltà economica, l'
[...] rispondeva in data 04.06.2024 (doc. 12) Controparte_3 preannunciando il diniego della rateazione, senza tuttavia spiegarne le ragioni;
2 - che la ricorrente inviava dunque pec (doc. 13), con cui chiedeva all'Ente di spiegare le precise ragioni e i precisi riferimenti normativi a fondamento del diniego;
- che in data 01.07.2024 l inviava Controparte_3 pec (doc. 14) con cui formalmente comunicava il diniego di accesso alla rateizzazione, senza tuttavia spiegare - anche stavolta - quali fossero le ragioni e le disposizioni normative ostative;
- che il provvedimento di rigetto precisava l'esistenza del termine di
60 giorni per l'impugnazione dello stesso.
Ciò premesso in fatto, osserva in diritto il ricorrente che, come previsto dall'art 19 DPR 602/73, comma 1.1. oggi vigente, “Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l concede Controparte_3 la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: a) per le somme di importo superiore a
120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta”; norma che, dunque, non concederebbe discrezionalità all'ente della riscossione.
Osserva il ricorrente che il comma 1.2 della medesima disposizione, poi, delinea i requisiti per poter ottenere la rateizzazione, precisando che “Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente,
è effettuata avendo riguardo: […] b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) [le persone fisiche], all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare… e il valore della produzione”. Nel caso concreto, l'indice di liquidità della ricorrente sarebbe pari a 0, come da modello R3 allegato, e l'indice alfa – parametro individuato per il calcolo del numero di rate, calcolato come il rapporto tra l'importo del debito complessivo in rateizzazione e il totale dei ricavi e dei proventi, moltiplicato per 100 – pari a 25,79, con conseguente diritto alla rateazione massima.
3. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di controparte di irregolarità della procura. La documentazione ulteriore prodotta il
3 12.2.2025 riporta in fatti con evidenza, nella stringa sulla sinistra, sia la sottoscrizione digitale del responsabile del contenzioso che del procuratore costituito. Come da giurisprudenza assolutamente pacifica, la tempestiva sanatoria della procura, a norma dell'art. 182
c.p.c., ha efficacia sanante retroattiva. L'eccezione di rito va pertanto respinta.
4. Il ricorso è infondato. Dall'esame degli atti emerge che, a fronte dell'istanza di rateazione formulata dal debitore, l'agente della riscossione non ha meramente e semplicemente preannunciato il diniego del beneficio richiesto, ma ha emesso motivato provvedimento ex art. 10-bis l.241/1990, in cui ha chiaramente specificato che “la cartella n. 09920240000688327 001 è costituita da un tributo non rateizzabile da parte dell' ; La Controparte_5 invitiamo a rivolgersi all'Ente che gestisce direttamente la Pt_2 concessione della dilazione di quanto iscritto a ruolo”. Il ricorrente è stato dunque invitato a rivolgere all'ente titolare del credito, il quale gestirebbe in proprio le relative pratiche.
A fronte di tale preavviso di rigetto, estremamente chiaro nell'indicare le ragioni sottese al preannunciato rifiuto, l'odierno ricorrente non ha, come sarebbe stato assolutamente ragionevole fare, indirizzato le proprie istanze ad , ma ha scritto nuovamente Pt_2 ad inviando una pec del seguente tenore: “Buongiorno, dopo CP_2 aver ricevuto il vostro preavviso di rigetto dell'istanza di rateizzazione con identificativo n.115232 del 04/06/2024, con la seguente siamo a richiedervi il motivo specifico di tale diniego e vi chiediamo di indicarci la relativa norma di legge che impedisce all'
la possibilità di concedere la rateazione del Controparte_6 tributo in oggetto della cartella n. 09920240000688327 001”.
A fronte di ciò, ha confermato il precedente preavviso, CP_2 emettendo il provvedimento di diniego oggi opposto, non senza ribadire la piena facoltà del debitore di interpellare il titolare del credito per poter addivenire alla auspicata rateizzazione.
4 Peraltro, nella stessa cartella di pagamento, alla voce “rateizzare”, è indicato che “La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile o l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet”, così come è indicato chiaramente il responsabile del procedimento presso a cui rivolgersi per Pt_2 ottenere informazioni.
4.1. Ciò posto, omessa qui ogni perplessità in ordine alla forma stessa della tutela richiesta, ovverosia l'accertamento della illegittimità di un atto amministrativo, rileva questo giudicante che il comportamento complessivo del ricorrente non sia conforme a diligenza, e dunque non meritevole di tutela, avendo egli disatteso ogni indicazione fornita in primo luogo sulla cartella di pagamento, e quindi da parte della stessa PA, agendo in giudizio per l'ottenimento di un vantaggio che avrebbe potuto pacificamente ottenere in via fisiologica se solo avesse seguito le chiare indicazioni ricevute.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità a valori minimi per le fasi di studio, introduzione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del resistente, che liquida in €2.906,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
5 Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 28/03/2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1525/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 26.2.2025 vertente
TRA
Parte_1
CF , rappresentato e difeso come in atti
[...] P.IVA_1 dall'avv. FORESTI ENRICO
ATTORE
E
CF: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. DI MAURO CARMELA
BRUNA
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni: all'udienza del 26.2.2025 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento della illegittimità e/o infondatezza del provvedimento di diniego alla chiesta rateizzazione della cartella di pagamento n. 099 2024 CP_2
00006883 27001, per ritenuta sussistenza di tutti i requisiti e i presupposti di legge per la concessione della dilazione in n. 72 rate in capo alla ricorrente.
2.1. Il ricorrente, premesse le vicende del titolo esecutivo esattoriale in favore di – vicende che qui non rilevano, non essendo il Pt_2 titolo oggetto di contestazione – ha dedotto che:
- in data 27.02.2024, l' notificava Controparte_3 alla ricorrente cartella di pagamento n. 099 2024 00006883 27 001 (doc.
9) con cui avviava l'azione di riscossione;
- con pec del 03.06.2024 (doc. 10) la ricorrente comunicava all'
[...]
la volontà di ottenere la rateizzazione del debito, CP_4 allegando altresì il modulo R3 (doc. 11);
- che la ricorrente ha un Indice di Liquidità pari a 0 e un Indice Alfa pari a 25,79, indicatori questi che consentono l'accesso alla rateazione secondo le direttive dell;
Controparte_1
- che, nonostante tali indicatori di difficoltà economica, l'
[...] rispondeva in data 04.06.2024 (doc. 12) Controparte_3 preannunciando il diniego della rateazione, senza tuttavia spiegarne le ragioni;
2 - che la ricorrente inviava dunque pec (doc. 13), con cui chiedeva all'Ente di spiegare le precise ragioni e i precisi riferimenti normativi a fondamento del diniego;
- che in data 01.07.2024 l inviava Controparte_3 pec (doc. 14) con cui formalmente comunicava il diniego di accesso alla rateizzazione, senza tuttavia spiegare - anche stavolta - quali fossero le ragioni e le disposizioni normative ostative;
- che il provvedimento di rigetto precisava l'esistenza del termine di
60 giorni per l'impugnazione dello stesso.
Ciò premesso in fatto, osserva in diritto il ricorrente che, come previsto dall'art 19 DPR 602/73, comma 1.1. oggi vigente, “Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l concede Controparte_3 la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: a) per le somme di importo superiore a
120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta”; norma che, dunque, non concederebbe discrezionalità all'ente della riscossione.
Osserva il ricorrente che il comma 1.2 della medesima disposizione, poi, delinea i requisiti per poter ottenere la rateizzazione, precisando che “Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente,
è effettuata avendo riguardo: […] b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) [le persone fisiche], all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare… e il valore della produzione”. Nel caso concreto, l'indice di liquidità della ricorrente sarebbe pari a 0, come da modello R3 allegato, e l'indice alfa – parametro individuato per il calcolo del numero di rate, calcolato come il rapporto tra l'importo del debito complessivo in rateizzazione e il totale dei ricavi e dei proventi, moltiplicato per 100 – pari a 25,79, con conseguente diritto alla rateazione massima.
3. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di controparte di irregolarità della procura. La documentazione ulteriore prodotta il
3 12.2.2025 riporta in fatti con evidenza, nella stringa sulla sinistra, sia la sottoscrizione digitale del responsabile del contenzioso che del procuratore costituito. Come da giurisprudenza assolutamente pacifica, la tempestiva sanatoria della procura, a norma dell'art. 182
c.p.c., ha efficacia sanante retroattiva. L'eccezione di rito va pertanto respinta.
4. Il ricorso è infondato. Dall'esame degli atti emerge che, a fronte dell'istanza di rateazione formulata dal debitore, l'agente della riscossione non ha meramente e semplicemente preannunciato il diniego del beneficio richiesto, ma ha emesso motivato provvedimento ex art. 10-bis l.241/1990, in cui ha chiaramente specificato che “la cartella n. 09920240000688327 001 è costituita da un tributo non rateizzabile da parte dell' ; La Controparte_5 invitiamo a rivolgersi all'Ente che gestisce direttamente la Pt_2 concessione della dilazione di quanto iscritto a ruolo”. Il ricorrente è stato dunque invitato a rivolgere all'ente titolare del credito, il quale gestirebbe in proprio le relative pratiche.
A fronte di tale preavviso di rigetto, estremamente chiaro nell'indicare le ragioni sottese al preannunciato rifiuto, l'odierno ricorrente non ha, come sarebbe stato assolutamente ragionevole fare, indirizzato le proprie istanze ad , ma ha scritto nuovamente Pt_2 ad inviando una pec del seguente tenore: “Buongiorno, dopo CP_2 aver ricevuto il vostro preavviso di rigetto dell'istanza di rateizzazione con identificativo n.115232 del 04/06/2024, con la seguente siamo a richiedervi il motivo specifico di tale diniego e vi chiediamo di indicarci la relativa norma di legge che impedisce all'
la possibilità di concedere la rateazione del Controparte_6 tributo in oggetto della cartella n. 09920240000688327 001”.
A fronte di ciò, ha confermato il precedente preavviso, CP_2 emettendo il provvedimento di diniego oggi opposto, non senza ribadire la piena facoltà del debitore di interpellare il titolare del credito per poter addivenire alla auspicata rateizzazione.
4 Peraltro, nella stessa cartella di pagamento, alla voce “rateizzare”, è indicato che “La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile o l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet”, così come è indicato chiaramente il responsabile del procedimento presso a cui rivolgersi per Pt_2 ottenere informazioni.
4.1. Ciò posto, omessa qui ogni perplessità in ordine alla forma stessa della tutela richiesta, ovverosia l'accertamento della illegittimità di un atto amministrativo, rileva questo giudicante che il comportamento complessivo del ricorrente non sia conforme a diligenza, e dunque non meritevole di tutela, avendo egli disatteso ogni indicazione fornita in primo luogo sulla cartella di pagamento, e quindi da parte della stessa PA, agendo in giudizio per l'ottenimento di un vantaggio che avrebbe potuto pacificamente ottenere in via fisiologica se solo avesse seguito le chiare indicazioni ricevute.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità a valori minimi per le fasi di studio, introduzione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del resistente, che liquida in €2.906,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
5 Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 28/03/2025.
IL GIUDICE
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