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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/12/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1187/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. AN UP Presidente dott.ssa IA Costantino Giudice dott.ssa IA IU Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1187/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il 25 Parte_1 C.F._1 maggio 1975 e residente in [...]
e
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] al Vocabolo Valle Caprara n. 5
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Sciarretta, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 19 marzo 2025, i sig.ri e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in Tivoli (RM) in data 8 giugno Pt_2
2013 e precisando che, dalla loro unione sono nati i figli (il 15 Persona_1 luglio 2016) ed (il 26 settembre 2017), hanno allegato il venir meno Persona_2 della loro comunione morale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione e hanno proposto domanda di divorzio a norma dell'art. 473-bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo tra le parti prevede quanto segue:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidare i figli minori ed congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione presso la madre, restando inteso che i genitori provvederanno all'educazione e all'istruzione dei figli attuando, congiuntamente, ogni decisione nel preminente interesse dei minori stessi.
3. Disporre che il padre possa vedere i figli due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, nonché a fine settimana alternati, prelevandoli il venerdì sera e riportandoli a casa la domenica sera.
4. Disporre che ciascuno dei coniugi, possedendo redditi propri, provveda al proprio mantenimento.
5. Assegnare definitivamente la casa coniugale di Via della Pineta n. 15 in Castel
Madama, di proprietà esclusiva della Signora alla moglie e nella Pt_1 disponibilità esclusiva della medesima, la quale continuerà a vivervi con i figli;
6. Disporre che:
a. durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo tra le parti, i genitori terranno con loro i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al
6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni.
b. I figli, durante le vacanze estive, trascorreranno con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, restando con la madre per il resto dell'estate; per tutte le altre festività si rinvia al piano genitoriale allegato.
c. Il Signor corrisponderà alla Signora come Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento dei due figli, la somma di complessivi € 700,00
2 (settecento) oltre alla metà delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ludico ricreative) entro il 5 di ogni mese a partire dal mese di settembre 2024.
Rivalutazione ISTAT annuale con base dicembre 2024.
d. Il Signor verserà altresì alla Signora l'ulteriore Parte_2 Parte_1 somma di € 350,00 (trecentocinquanta) mensili entro il 5 di ogni mese fino al mese di agosto 2029 incluso, a titolo di rimborso pro quota per i prestiti contratti per i bisogni della famiglia, i quali vengono attualmente pagati tramite i conti correnti bancari intestati alla Signora Pt_1
I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
I coniugi prestano, fin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti proprie dei figli minori.
Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura ed integralmente compensate tra gli stessi”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 28 novembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza.
4. La regolamentazione delle spese deve quindi essere differita al momento della definizione del giudizio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Tivoli (RM) in data 8 giugno 2013, Pt_2 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castel Madama (RM), Anno
2013, Atto N. 5, Parte II, Serie B, Ufficio 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel
Madama (RM), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo della giudice relatrice con separata ordinanza per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA IU AN UP
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. AN UP Presidente dott.ssa IA Costantino Giudice dott.ssa IA IU Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1187/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il 25 Parte_1 C.F._1 maggio 1975 e residente in [...]
e
, C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] al Vocabolo Valle Caprara n. 5
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Sciarretta, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 19 marzo 2025, i sig.ri e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio in Tivoli (RM) in data 8 giugno Pt_2
2013 e precisando che, dalla loro unione sono nati i figli (il 15 Persona_1 luglio 2016) ed (il 26 settembre 2017), hanno allegato il venir meno Persona_2 della loro comunione morale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione e hanno proposto domanda di divorzio a norma dell'art. 473-bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo tra le parti prevede quanto segue:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidare i figli minori ed congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione presso la madre, restando inteso che i genitori provvederanno all'educazione e all'istruzione dei figli attuando, congiuntamente, ogni decisione nel preminente interesse dei minori stessi.
3. Disporre che il padre possa vedere i figli due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì, nonché a fine settimana alternati, prelevandoli il venerdì sera e riportandoli a casa la domenica sera.
4. Disporre che ciascuno dei coniugi, possedendo redditi propri, provveda al proprio mantenimento.
5. Assegnare definitivamente la casa coniugale di Via della Pineta n. 15 in Castel
Madama, di proprietà esclusiva della Signora alla moglie e nella Pt_1 disponibilità esclusiva della medesima, la quale continuerà a vivervi con i figli;
6. Disporre che:
a. durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo tra le parti, i genitori terranno con loro i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al
6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni.
b. I figli, durante le vacanze estive, trascorreranno con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, restando con la madre per il resto dell'estate; per tutte le altre festività si rinvia al piano genitoriale allegato.
c. Il Signor corrisponderà alla Signora come Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento dei due figli, la somma di complessivi € 700,00
2 (settecento) oltre alla metà delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ludico ricreative) entro il 5 di ogni mese a partire dal mese di settembre 2024.
Rivalutazione ISTAT annuale con base dicembre 2024.
d. Il Signor verserà altresì alla Signora l'ulteriore Parte_2 Parte_1 somma di € 350,00 (trecentocinquanta) mensili entro il 5 di ogni mese fino al mese di agosto 2029 incluso, a titolo di rimborso pro quota per i prestiti contratti per i bisogni della famiglia, i quali vengono attualmente pagati tramite i conti correnti bancari intestati alla Signora Pt_1
I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
I coniugi prestano, fin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti proprie dei figli minori.
Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura ed integralmente compensate tra gli stessi”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 28 novembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza.
4. La regolamentazione delle spese deve quindi essere differita al momento della definizione del giudizio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Tivoli (RM) in data 8 giugno 2013, Pt_2 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castel Madama (RM), Anno
2013, Atto N. 5, Parte II, Serie B, Ufficio 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel
Madama (RM), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo della giudice relatrice con separata ordinanza per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA IU AN UP
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