Art. 8. (Formazione) 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonche' dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attivita' per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all' articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilita' e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 e' effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilita' ((, ivi inclusi quelli relativi alle modalita' di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili)) .
2. La formazione professionale di cui al comma 1 e' effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilita' ((, ivi inclusi quelli relativi alle modalita' di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili)) .