Articolo 8 della Legge 9 gennaio 2004, n. 4
Articolo 7Articolo 5
Versione
1 febbraio 2004
>
Versione
26 settembre 2018
Art. 8. (Formazione) 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonche' dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attivita' per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all' articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilita' e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 e' effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilita' ((, ivi inclusi quelli relativi alle modalita' di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili)) .
Entrata in vigore il 26 settembre 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente