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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1419/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 10/03/2025
Da: , Parte_1
con gli avv.ti SPINA CHIARA e CONTE LORENZO LUCA
e: , Parte_2
con l'avv. GUIDI FEDERICA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 15/04/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] - Parte_1
INDIA il 17/11/1975 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 23/07/2011 e trascritto al n. 7, Parte I, Anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del Comune di PIEVE DI SOLIGO alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) Entro la fine del mese di giugno 2025 la Signora si allontanerà dalla casa Parte_1
familiare per stabilire altrove la propria residenza, portando con sé i seguenti beni che resteranno di esclusiva proprietà della stessa: parte dei piatti, delle posate, dei bicchieri e delle pirofile, la batteria di pentole AMC e le padelle, spremiagrumi, mixer, forno a microonde nero, parte delle tovaglie, della biancheria da letto e degli asciugamani, macchina da cucire, mobiletto in vimini, 3 quadri raffiguranti rispettivamente una barca, un volto di donna ed una moschea indiana, soprammobili a muro in ceramica ed ulteriori di sua esclusiva proprietà, stampante e computer, mobiletto in plastica con cassetti comprensivo di quanto in esso contenuto, nonché quanto contenuto all'interno degli sportelli quadrati del mobiletto bianco, libreria, quadri posti sulle scale e nel corridoio del piano secondo, due mobiletti bianchi con cassetti giacenti nel bagno del secondo piano, mobiletto comò con cassetti bianco con ruote, cavalletto da disegno e scala, posti nella camera matrimoniale, collezione “Il corpo umano”, cassette e libri di sua proprietà, dizionari e giochi dei figli, culla e necessario per piscina, tavolino orientale con disegno di pesci ,tavolo quadrato con le rispettive sedie, cyclette, mini cyclette per gambe e braccia, attrezzo per glutei e gambe, chitarra classica e tastiera, gli oggetti contenuti nei due mobiletti con sportelli in vetro, tappeti, scatole, colori, tele da disegno, cassette musica, tv piccola vecchia, tv piccola piatta, tv media sottile, mobile grande di color marroncino chiaro e tutto il suo contenuto, bicicletta, idro pulitrice, tagliaerba, utensili da giardinaggio comprensivi di pala blu e rastrello, lavatrice ,stufa a legna con i tubi, letto singolo con doghe ad una piazza, gabbia per i cani, mobile beige ad un anta chiaro con tutto ciò che vi è contenuto, mobiletto bianco con cassetti ed anta e tavolo di legno con gambe in ferro, affettatrice grande, vasi, sottovasi e portavasi in aggancio, nonché tutti i cd di film e cartoni animati riposti nel mobiletto in salotto, il decoder, i cd di musica di sua esclusiva proprietà e la raccolta di filmati, forno, tavolo in plastica grigio, divano, bicicletta bianca, robot da cucina e motorino “Ciao”.
3) I coniugi concordano che la moglie porti con sé al momento del rilascio della casa familiare anche i due cani di sua proprietà.
4) I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne Per_1
ma non economicamente autosufficiente, nei periodi di permanenza del medesimo presso le loro rispettive abitazioni.
5) I genitori si faranno carico delle spese straordinarie relative al figlio nella misura Per_1 rispettivamente dell'85% il padre e del residuo 15% la madre, rimettendole direttamente al figlio stesso.
Dovranno considerarsi spese straordinarie, alle quali i coniugi concorreranno nella misura suddetta, quelle individuate nell'allegato E) del Protocollo per il Processo di Famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso (doc. 12).
6) Il Signor verserà alla moglie, a titolo di concorso nel di lei mantenimento, entro il Parte_2 giorno 5 del mese ed a mezzo bonifico bancario, assegno mensile dell'importo di €. 400,00, annualmente rivalutato in base agli indici I.S.T.A.T. La decorrenza di tale assegno viene individuata nel mese in cui la Signora si allontanerà dall'abitazione coniugale e restituirà al Parte_1
Signor tutte le chiavi di casa in suo possesso. Pt_2
7) Spese legali compensate.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1419/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 10/03/2025
Da: , Parte_1
con gli avv.ti SPINA CHIARA e CONTE LORENZO LUCA
e: , Parte_2
con l'avv. GUIDI FEDERICA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, sentiti in Camera di Consiglio all'udienza del 15/04/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] - Parte_1
INDIA il 17/11/1975 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 23/07/2011 e trascritto al n. 7, Parte I, Anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del Comune di PIEVE DI SOLIGO alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) Entro la fine del mese di giugno 2025 la Signora si allontanerà dalla casa Parte_1
familiare per stabilire altrove la propria residenza, portando con sé i seguenti beni che resteranno di esclusiva proprietà della stessa: parte dei piatti, delle posate, dei bicchieri e delle pirofile, la batteria di pentole AMC e le padelle, spremiagrumi, mixer, forno a microonde nero, parte delle tovaglie, della biancheria da letto e degli asciugamani, macchina da cucire, mobiletto in vimini, 3 quadri raffiguranti rispettivamente una barca, un volto di donna ed una moschea indiana, soprammobili a muro in ceramica ed ulteriori di sua esclusiva proprietà, stampante e computer, mobiletto in plastica con cassetti comprensivo di quanto in esso contenuto, nonché quanto contenuto all'interno degli sportelli quadrati del mobiletto bianco, libreria, quadri posti sulle scale e nel corridoio del piano secondo, due mobiletti bianchi con cassetti giacenti nel bagno del secondo piano, mobiletto comò con cassetti bianco con ruote, cavalletto da disegno e scala, posti nella camera matrimoniale, collezione “Il corpo umano”, cassette e libri di sua proprietà, dizionari e giochi dei figli, culla e necessario per piscina, tavolino orientale con disegno di pesci ,tavolo quadrato con le rispettive sedie, cyclette, mini cyclette per gambe e braccia, attrezzo per glutei e gambe, chitarra classica e tastiera, gli oggetti contenuti nei due mobiletti con sportelli in vetro, tappeti, scatole, colori, tele da disegno, cassette musica, tv piccola vecchia, tv piccola piatta, tv media sottile, mobile grande di color marroncino chiaro e tutto il suo contenuto, bicicletta, idro pulitrice, tagliaerba, utensili da giardinaggio comprensivi di pala blu e rastrello, lavatrice ,stufa a legna con i tubi, letto singolo con doghe ad una piazza, gabbia per i cani, mobile beige ad un anta chiaro con tutto ciò che vi è contenuto, mobiletto bianco con cassetti ed anta e tavolo di legno con gambe in ferro, affettatrice grande, vasi, sottovasi e portavasi in aggancio, nonché tutti i cd di film e cartoni animati riposti nel mobiletto in salotto, il decoder, i cd di musica di sua esclusiva proprietà e la raccolta di filmati, forno, tavolo in plastica grigio, divano, bicicletta bianca, robot da cucina e motorino “Ciao”.
3) I coniugi concordano che la moglie porti con sé al momento del rilascio della casa familiare anche i due cani di sua proprietà.
4) I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne Per_1
ma non economicamente autosufficiente, nei periodi di permanenza del medesimo presso le loro rispettive abitazioni.
5) I genitori si faranno carico delle spese straordinarie relative al figlio nella misura Per_1 rispettivamente dell'85% il padre e del residuo 15% la madre, rimettendole direttamente al figlio stesso.
Dovranno considerarsi spese straordinarie, alle quali i coniugi concorreranno nella misura suddetta, quelle individuate nell'allegato E) del Protocollo per il Processo di Famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso (doc. 12).
6) Il Signor verserà alla moglie, a titolo di concorso nel di lei mantenimento, entro il Parte_2 giorno 5 del mese ed a mezzo bonifico bancario, assegno mensile dell'importo di €. 400,00, annualmente rivalutato in base agli indici I.S.T.A.T. La decorrenza di tale assegno viene individuata nel mese in cui la Signora si allontanerà dall'abitazione coniugale e restituirà al Parte_1
Signor tutte le chiavi di casa in suo possesso. Pt_2
7) Spese legali compensate.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca