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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.157/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 27 Marzo 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 09.01.2024, e vertente tra
(appellante) e Parte_1
(appellata), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°887/2024 emessa dal CP_1
Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 04.04.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato riconosciuto il diritto di , già insegnante del CP_1 [...]
con contratto di lavoro a tempo determinato nell'a.s. 2021/2022, alla retribuzione Parte_1 professionale docenti, con condanna al pagamento dell'importo di €.494,40, oltre accessori e spese di lite, quantificate in €.1.000,00 per compenso professionale ed €.21.50 per spese vive .
Avverso tale decisione ha proposto appello il , il quale ha censurato la Parte_1
sentenza impugnata in punto di liquidazione delle spese di lite, ritenuta eccessiva rispetto al valore della causa. Ha quindi concluso chiedendo la riforma del capo della sentenza impugnata relativo al regolamento delle spese di lite, di cui ha chiesto la riconduzione ad equità ed ai parametri di legge.
1 La parte appellata, benchè ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
La liquidazione delle spese di lite da parte del Tribunale è palesemente eccessiva, tenuto conto che il valore della causa in oggetto è di €.508,95 (valore dichiarato nel ricorso di primo grado) e che il valore del decisum ammonta ad €.494,00. La liquidazione delle spese di lite del primo grado, nella misura di
€.1.000,00 per compensi professionali, appare quindi manifestamente sproporzionata, in quanto pari a circa il doppio del valore della causa.
In proposito, va tenuto presente che l'esercizio del potere discrezionale del giudice, allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire considerevolmente gli importi da riconoscere rispetto ai valori tabellari, richiede che siano indicate le ragioni affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. Ord.n.14198/2022). Nella fattispecie, invece, il Tribunale di
Ancona non ha indicato le ragioni del notevole scostamento dai valori tabellari, per cui le spese del primo grado devono essere rideterminate in linea con tali valori, facendo riferimento ai parametri medi.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello va accolto per quanto di ragione, con le statuizioni di cui al dispositivo.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la reciproca soccombenza e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (che ha visto il soccombente, pur risultando vittorioso in appello), le Parte_1
spese del presente grado possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°887/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 04.04.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, ridetermina nel quantum le spese del primo grado del giudizio poste a carico del appellante, che liquida in complessivi €.500,00 per compensi professionali ed €.21,50 Parte_1
per contributo unificato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado.
2 Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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