Decreto cautelare 5 novembre 2021
Ordinanza cautelare 2 dicembre 2021
Sentenza breve 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 02/12/2021, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/12/2021
N. 00631/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01188/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Gadenz, Maurizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss n. -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Luisa Miazzi, Chiara Tomiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 19.8.2021 della Ulss -OMISSIS-, di accertamento della inottemperanza all’obbligo vaccinale, a firma del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, dott. -OMISSIS-;
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 19.8.2021, della medesima Ulss, di sospensione dal lavoro, a firma del Direttore ad Interim della U.O.C. Risorse Umane, dott.ssa -OMISSIS-;
- per quanto possa occorrere, della nota prot. n. -OMISSIS- del 15.9.2021 della Ulss -OMISSIS-, di risposta alle note partecipative del ricorrente del 2.9.2021 e del 10.9.2021;
- di ogni altro atto ad essi presupposto e/o consequenziale, non noto o non notificato al ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti e/o integrativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ulss n. -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
premesso che merita uno specifico approfondimento in sede di merito la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’intera vicenda per cui è causa (e non solo in relazione alla sospensione dal servizio del ricorrente, come eccepito dalla difesa dell’Amministrazione resistente);
considerato, quanto al fumus , da un lato, che le censure relative all’asserito completamento del piano vaccinale (con conseguente inapplicabilità della disciplina normativa in questione) e al rispetto, da parte dell’Amministrazione, della procedura prevista dall’art. 4 del D.L. n. 44/2021 non appaiono assistite da profili di fondatezza e, dall’altro, che le doglianze inerenti all’inquadramento sistematico della materia con conseguente richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale ovvero alla Corte di Giustizia non appaiono condivisibili, giusta quanto di recente precisato da autorevole giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 7045/2021);
ritenuto, in ogni caso, anche in relazione al periculum , che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba comunque riconoscersi prevalenza alla tutela della salute collettiva, stante la situazione di emergenza sanitaria cui è preordinata la disciplina normativa applicabile (e che è stata applicata) al caso in esame, rispetto alla temporanea (allo stato fino al 31.12.2021) compressione del diritto al lavoro della parte ricorrente e, quindi, al pregiudizio meramente economico dalla stessa patito;
ritenuto che la particolarità e delicatezza della vicenda consenta la compensazione delle spese della presente fase del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) Respinge l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.