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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 18.03.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1371 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 23/03/2022 ed iscritto al n 1371 - 2022 RG , vertente tra
- (c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio e la persona dell'avvocato Giovanni Iamonte (c.f.
in Melito di Porto Salvo (RC), alla via G. Marconi, nr. C.F._2
13, dal quale viene rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, in proprio e quale P.IVA_2 mandatario della in forza di procura speciale a rogito della Controparte_2 dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, Persona_1 costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro- tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in
Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 Persona_2 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela Fazio , Angela Laganà C.F._3 C.F._4
( ), Dario Adornato , nonché C.F._5 C.F._6 rappresentato e difeso dal nuovo difensore l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F.
); C.F._7 , con sede in Roma, Via Controparte_3
Giuseppe Grezar n.14,- 00142- (codice fiscale/partita iva n. ), P.IVA_3 ente pubblico economico, in persona di in qualità di Controparte_4
Responsabile Contenzioso Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto in Notar in Roma, rep.n.177893 racc.n. Persona_3
11776 del 28/04/2022, rilasciata da che, Controparte_5 in forza del disposto di cui all'art.1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n.225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_6
, svolgenti le funzioni della riscossione Controparte_7 nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n.203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Grazioli
(C.F. , giusta procura rilasciata in separato foglio che C.F._8 viene allegata in formato digitale con separato file da considerarsi in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Messina Via F. Todaro n.11;
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 23.03.2022, il ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell' intimazione di pagamento n. 09420199010630700000, notificata a mezzo posta in data 02.12.2021 dall limitando espressamente la Controparte_8 domanda ai sottesi avvisi di addebito a suo dire mai notificati e conosciuti attraverso la notificazione della suddetta intimazione di pagamento,: 1) n. 39420120004438337000, ruolo anno 2012, nr. 1841, e ruolo anno 2012
n. 1838 per spese di notifica, asseritamente notificata in data 28.01.2013;
2) n. 39420130001321810000, ruolo anno 2013, nr. 463, e ruolo anno 2013
n. 460 per spese di notifica, asseritamente notificata in data 18.04.2013;
3) n. 39420130002817890000, ruolo anno 2013, nr. 1285, e ruolo anno 2013
n. 1282 per spese di notifica, asseritamente notificata in data 15.02.2014;
4) n. 394201420000897225000, ruolo anno 2014, nr. 258, e ruolo anno 2014
n. 255 per spese di notifica, asseritamente notificata in data 10.07.2014;
5) n. 39420140002810803000, ruolo anno 2014, nr. 1128, e ruolo anno 2014
n. 1125 per spese di notifica, asseritamente notificata in data 22.11.2014;
2 6) n. 39420140004369054000, ruolo anno 2014, nr. 1534, e ruolo anno 2014
n. 1531 per spese di notifica, asseritamente notificata in data 25.02.2015;
7) n. 39420150001558417000, ruolo anno 2015, nr. 647, e ruolo anno 2015
n. 644 per spese di notifica, asseritamente notificata in data 27.10.2015;
8) n. 39420160001082779000, ruolo anno 2016, nr. 464, e ruolo anno 2016
n. 461 per spese di notifica, asseritamente notificata in data 14.06.2016;
9) n. 39420160003597827000, ruolo anno 2016, nr. 1342, e ruolo anno 2016
n. 1339 per spese di notifica, asseritamente notificata in data 22.12.2016;
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione sino alla notifica dell'intimazione, oggetto di impugnazione, avvenuta in data 02.12.2021; lamentava inoltre che quanto all'atto impugnato non è dato comprendere i conteggi riferiti agli aggi e interessi.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio come in epigrafe indicato, si sono costituiti i convenuti , ed CP_1 CP_2 Controparte_3
, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
[...]
§ 2.1 La difesa congiunta dell' e di eccepisce che il credito CP_1 CP_2 non è stato ceduto a quest'ultima, con richiesta di estromissione della stessa. Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito, con compensazione delle spese legali tra la stessa e il ricorrente.
§ 3. Questo giudicante, avendo rilevato che dalla disamina degli estratti di ruolo in atti risulta che gran parte degli avvisi di addebito per cui è causa dovrebbero essere stati stralciati nelle more del giudizio in quanto ricadono nella previsione normativa, ha sollecitato il contraddittorio sullo stralcio degli avvisi di addebito per cui è causa richiedendo il deposito di estratto di ruolo aggiornato.
La difesa del ricorrente e del concessionario hanno ottemperato.
Dagli estratti di ruolo aggiornati risulta che è stato totalmente sgravato l'importo portato dai primi sette avvisi di addebito oggetto di causa, in relazione ai quali deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Infatti nelle more del giudizio è sopravvenuto l'annullamento di tutte le partite creditorie per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n.
197/2022 che opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. E' applicabile il seguente principio di diritto: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in I.
n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il
10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi,
3 determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori». (Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020).
§ 4. Gli avvisi di addebito n. 39420160001082779000 e n.
39420160003597827000 non rientrano tra quelli stralciati.
I predetti avvisi di addebito sono stati notificati rispettivamente il 14.06.2016 ed il 22.12.2016.
Ai fini della prescrizione occorre considerare la sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
Pertanto, considerata la predetta sospensione, il termine quinquennale di prescrizione andava a scadere rispettivamente il 21.4.2022 ed il 29.10.2022, ma è stato interrotto dal concessionario con la notifica in data 02.12.2021 dell'intimazione di pagamento n. 09420199010630700000 qui impugnata. Ne consegue l'infondatezza del ricorso quanto agli avvisi di addebito n. 39420160001082779000 e n. 39420160003597827000 che sono attuali ed al cui pagamento il ricorrente è tenuto.
Per completezza si rileva che il ricorrente ha proposto il ricorso che ci occupa in data 23.3.2022 impugnando l'intimazione di pagamento 09420199010630700000 che gli era stata notificata in data 02.12.2021.
Ne consegue che l'opposizione è tardiva sia con riferimento ai presunti vizi formali dell'atto impugnato sia per far valere presunti vizi della notifica degli avvisi di addebito, in quest'ultimo caso infatti l'opposizione contro l'intimazione di pagamento andava proposta nel termine perentorio di quaranta giorni.
§ 5. L'intimazione di pagamento è stata emessa in data 20.09.2019, notificata il 2.12.2021, dunque ben prima dell'entrata in vigore della Legge n. 197/2022 del 29.12.2022 per effetto della quale è sopravvenuto lo stralcio dei primi sette avvisi di addebito impugnati.
In considerazione del sopravvenuto stralcio e della parziale soccombenza del ricorrente le spese legali vengono interamente compensate.
4
p.q.m.
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere quanto agli avvisi di addebito n 39420120004438337000, 39420130001321810000,
39420130002817890000, 394201420000897225000,
39420140002810803000, 39420140004369054000,
39420150001558417000, tutti annullati e stralciati per effetto della L.
197/2022;
- rigetta nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento degli avvisi di addebito n. n. 39420160001082779000 e n.
39420160003597827000;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
- compensa interamente le spese legali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 19/3/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 18.03.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1371 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 23/03/2022 ed iscritto al n 1371 - 2022 RG , vertente tra
- (c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio e la persona dell'avvocato Giovanni Iamonte (c.f.
in Melito di Porto Salvo (RC), alla via G. Marconi, nr. C.F._2
13, dal quale viene rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, in proprio e quale P.IVA_2 mandatario della in forza di procura speciale a rogito della Controparte_2 dott.ssa Notaio in Tivoli, rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, Persona_1 costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro- tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in
Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 Persona_2 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela Fazio , Angela Laganà C.F._3 C.F._4
( ), Dario Adornato , nonché C.F._5 C.F._6 rappresentato e difeso dal nuovo difensore l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F.
); C.F._7 , con sede in Roma, Via Controparte_3
Giuseppe Grezar n.14,- 00142- (codice fiscale/partita iva n. ), P.IVA_3 ente pubblico economico, in persona di in qualità di Controparte_4
Responsabile Contenzioso Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto in Notar in Roma, rep.n.177893 racc.n. Persona_3
11776 del 28/04/2022, rilasciata da che, Controparte_5 in forza del disposto di cui all'art.1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n.225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_6
, svolgenti le funzioni della riscossione Controparte_7 nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n.203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Grazioli
(C.F. , giusta procura rilasciata in separato foglio che C.F._8 viene allegata in formato digitale con separato file da considerarsi in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Messina Via F. Todaro n.11;
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 23.03.2022, il ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell' intimazione di pagamento n. 09420199010630700000, notificata a mezzo posta in data 02.12.2021 dall limitando espressamente la Controparte_8 domanda ai sottesi avvisi di addebito a suo dire mai notificati e conosciuti attraverso la notificazione della suddetta intimazione di pagamento,: 1) n. 39420120004438337000, ruolo anno 2012, nr. 1841, e ruolo anno 2012
n. 1838 per spese di notifica, asseritamente notificata in data 28.01.2013;
2) n. 39420130001321810000, ruolo anno 2013, nr. 463, e ruolo anno 2013
n. 460 per spese di notifica, asseritamente notificata in data 18.04.2013;
3) n. 39420130002817890000, ruolo anno 2013, nr. 1285, e ruolo anno 2013
n. 1282 per spese di notifica, asseritamente notificata in data 15.02.2014;
4) n. 394201420000897225000, ruolo anno 2014, nr. 258, e ruolo anno 2014
n. 255 per spese di notifica, asseritamente notificata in data 10.07.2014;
5) n. 39420140002810803000, ruolo anno 2014, nr. 1128, e ruolo anno 2014
n. 1125 per spese di notifica, asseritamente notificata in data 22.11.2014;
2 6) n. 39420140004369054000, ruolo anno 2014, nr. 1534, e ruolo anno 2014
n. 1531 per spese di notifica, asseritamente notificata in data 25.02.2015;
7) n. 39420150001558417000, ruolo anno 2015, nr. 647, e ruolo anno 2015
n. 644 per spese di notifica, asseritamente notificata in data 27.10.2015;
8) n. 39420160001082779000, ruolo anno 2016, nr. 464, e ruolo anno 2016
n. 461 per spese di notifica, asseritamente notificata in data 14.06.2016;
9) n. 39420160003597827000, ruolo anno 2016, nr. 1342, e ruolo anno 2016
n. 1339 per spese di notifica, asseritamente notificata in data 22.12.2016;
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione sino alla notifica dell'intimazione, oggetto di impugnazione, avvenuta in data 02.12.2021; lamentava inoltre che quanto all'atto impugnato non è dato comprendere i conteggi riferiti agli aggi e interessi.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio come in epigrafe indicato, si sono costituiti i convenuti , ed CP_1 CP_2 Controparte_3
, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
[...]
§ 2.1 La difesa congiunta dell' e di eccepisce che il credito CP_1 CP_2 non è stato ceduto a quest'ultima, con richiesta di estromissione della stessa. Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito, con compensazione delle spese legali tra la stessa e il ricorrente.
§ 3. Questo giudicante, avendo rilevato che dalla disamina degli estratti di ruolo in atti risulta che gran parte degli avvisi di addebito per cui è causa dovrebbero essere stati stralciati nelle more del giudizio in quanto ricadono nella previsione normativa, ha sollecitato il contraddittorio sullo stralcio degli avvisi di addebito per cui è causa richiedendo il deposito di estratto di ruolo aggiornato.
La difesa del ricorrente e del concessionario hanno ottemperato.
Dagli estratti di ruolo aggiornati risulta che è stato totalmente sgravato l'importo portato dai primi sette avvisi di addebito oggetto di causa, in relazione ai quali deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Infatti nelle more del giudizio è sopravvenuto l'annullamento di tutte le partite creditorie per effetto dello stralcio di cui alla legge di bilancio n.
197/2022 che opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. E' applicabile il seguente principio di diritto: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in I.
n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il
10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi,
3 determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori». (Cass. 15471/2019, conforme Cass.17966/2020).
§ 4. Gli avvisi di addebito n. 39420160001082779000 e n.
39420160003597827000 non rientrano tra quelli stralciati.
I predetti avvisi di addebito sono stati notificati rispettivamente il 14.06.2016 ed il 22.12.2016.
Ai fini della prescrizione occorre considerare la sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21.
In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni.
Pertanto, considerata la predetta sospensione, il termine quinquennale di prescrizione andava a scadere rispettivamente il 21.4.2022 ed il 29.10.2022, ma è stato interrotto dal concessionario con la notifica in data 02.12.2021 dell'intimazione di pagamento n. 09420199010630700000 qui impugnata. Ne consegue l'infondatezza del ricorso quanto agli avvisi di addebito n. 39420160001082779000 e n. 39420160003597827000 che sono attuali ed al cui pagamento il ricorrente è tenuto.
Per completezza si rileva che il ricorrente ha proposto il ricorso che ci occupa in data 23.3.2022 impugnando l'intimazione di pagamento 09420199010630700000 che gli era stata notificata in data 02.12.2021.
Ne consegue che l'opposizione è tardiva sia con riferimento ai presunti vizi formali dell'atto impugnato sia per far valere presunti vizi della notifica degli avvisi di addebito, in quest'ultimo caso infatti l'opposizione contro l'intimazione di pagamento andava proposta nel termine perentorio di quaranta giorni.
§ 5. L'intimazione di pagamento è stata emessa in data 20.09.2019, notificata il 2.12.2021, dunque ben prima dell'entrata in vigore della Legge n. 197/2022 del 29.12.2022 per effetto della quale è sopravvenuto lo stralcio dei primi sette avvisi di addebito impugnati.
In considerazione del sopravvenuto stralcio e della parziale soccombenza del ricorrente le spese legali vengono interamente compensate.
4
p.q.m.
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere quanto agli avvisi di addebito n 39420120004438337000, 39420130001321810000,
39420130002817890000, 394201420000897225000,
39420140002810803000, 39420140004369054000,
39420150001558417000, tutti annullati e stralciati per effetto della L.
197/2022;
- rigetta nel resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento degli avvisi di addebito n. n. 39420160001082779000 e n.
39420160003597827000;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
- compensa interamente le spese legali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 19/3/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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