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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/06/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2298 del R.G.A.C. per l'anno 2024
e promossa da
elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'Avv BRABANTS
BEATRICE , che la rappresenta, C.F._2
giusta procura a margine dell'atto di citazione e la difende
OPPONENTE
CONTRO
elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA MAZZINI 2/D 07100 SASSARI, presso lo studio dell'Avv UNALI ALESSANDRO
1 , che la rappresenta, giusta procura a C.F._3
margine dell'atto di citazione e la difende
OPPOSTO
Oggetto:Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) .
All'udienza del 5.6.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da verbale 5.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n 372/2024 del 28.6.2024 con cui aveva chiesto il pagamento della CP_1
somma di euro 19.221,72 e sosteneva di aver sottoscritto solo il contratto preliminare di appalto e non anche il successivo contratto in data 26.7.2022.
2 Eccepiva, in ogni caso, la parziale nullità del contratto posto a base del giudizio monitorio stante la presenza di clausole vessatorie;
l'annullabilità del contratto in quanto il consenso era stato dato sulla base di un'erronea esposizione della realtà.
Si costituiva in giudizio e contestava CP_1
l'avversa domanda allegando che la aveva Pt_1
sottoscritto entrambi i contratti con la conseguenza che il credito portato dal decreto ingiuntivo doveva essere riconosciuto;
che i contratti erano validi ed efficaci.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la convalida del decreto opposto.
All'udienza del 5 giugno 2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che prevedeva la compensazione delle spese.
Dichiaravano inoltre l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In diritto
3 Alla luce delle dichiarazioni rese all'udienza del 5.6.2025 deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Stante la richiesta congiunta delle parti deve inoltre essere disposta la compensazione delle spese del giudizio e deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
dispone la compensazione delle spese e la revoca del decreto opposto.
Sassari li, 11/06/2025.
IL GIUDICE
(Dott.
G.M.Mossa)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2298 del R.G.A.C. per l'anno 2024
e promossa da
elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'Avv BRABANTS
BEATRICE , che la rappresenta, C.F._2
giusta procura a margine dell'atto di citazione e la difende
OPPONENTE
CONTRO
elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA MAZZINI 2/D 07100 SASSARI, presso lo studio dell'Avv UNALI ALESSANDRO
1 , che la rappresenta, giusta procura a C.F._3
margine dell'atto di citazione e la difende
OPPOSTO
Oggetto:Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) .
All'udienza del 5.6.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da verbale 5.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n 372/2024 del 28.6.2024 con cui aveva chiesto il pagamento della CP_1
somma di euro 19.221,72 e sosteneva di aver sottoscritto solo il contratto preliminare di appalto e non anche il successivo contratto in data 26.7.2022.
2 Eccepiva, in ogni caso, la parziale nullità del contratto posto a base del giudizio monitorio stante la presenza di clausole vessatorie;
l'annullabilità del contratto in quanto il consenso era stato dato sulla base di un'erronea esposizione della realtà.
Si costituiva in giudizio e contestava CP_1
l'avversa domanda allegando che la aveva Pt_1
sottoscritto entrambi i contratti con la conseguenza che il credito portato dal decreto ingiuntivo doveva essere riconosciuto;
che i contratti erano validi ed efficaci.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la convalida del decreto opposto.
All'udienza del 5 giugno 2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che prevedeva la compensazione delle spese.
Dichiaravano inoltre l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In diritto
3 Alla luce delle dichiarazioni rese all'udienza del 5.6.2025 deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Stante la richiesta congiunta delle parti deve inoltre essere disposta la compensazione delle spese del giudizio e deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
dispone la compensazione delle spese e la revoca del decreto opposto.
Sassari li, 11/06/2025.
IL GIUDICE
(Dott.
G.M.Mossa)
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