Articolo 10 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1600
Articolo 9Articolo 11
Versione
19 gennaio 1961
Art. 10.
Al personale inquadrato nel "ruolo speciale" si applicano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 1 per il collocamento nei ruoli aggiunti.
La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sessanta giorni dal compimento dell'anzianita' di servizio stabilita dall' articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e qualora l'anzianita' stessa sia gia' maturata alla data del provvedimento di inquadramento nel "ruolo speciale", non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento; all'atto della ammissione nel ruolo aggiunto l'interessato viene cancellato dal ruolo speciale.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1961