Art. 10.
Al personale inquadrato nel "ruolo speciale" si applicano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 1 per il collocamento nei ruoli aggiunti.
La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sessanta giorni dal compimento dell'anzianita' di servizio stabilita dall' articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e qualora l'anzianita' stessa sia gia' maturata alla data del provvedimento di inquadramento nel "ruolo speciale", non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento; all'atto della ammissione nel ruolo aggiunto l'interessato viene cancellato dal ruolo speciale.
Al personale inquadrato nel "ruolo speciale" si applicano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 1 per il collocamento nei ruoli aggiunti.
La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sessanta giorni dal compimento dell'anzianita' di servizio stabilita dall' articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e qualora l'anzianita' stessa sia gia' maturata alla data del provvedimento di inquadramento nel "ruolo speciale", non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento; all'atto della ammissione nel ruolo aggiunto l'interessato viene cancellato dal ruolo speciale.