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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/08/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati : dott. Maura STASSANO Presidente dott. Rocco PAVESE Consigliere avv. Mauro CASALE Giudice Ausiliario rel. ha pronunziato all'udienza del 26.05.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 607 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
quale erede di , rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avv. Parte_1 Per_1
Fernanda Tiacci presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Saverio
Avenia n. 4
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
) – P.IVA_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Salerno ed elettivamente domiciliato in Salerno al C.so Vittorio Emanuele
n. 58
APPELLATO
OGGETTO: ricostruzione giuridica ed economica della carriera e del servizio svolto della defunta moglie -Appello avverso la sentenza n. 1193/2021 emessa dal Giudice del Per_1 lavoro del Tribunale di Salerno. F A T T O
Con ricorso depositato in data 11.11.2019 il sig. quale coniuge ed erede della sig.ra Parte_1
premesso – che il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Salerno per il Per_1
riconoscimento, quale titolare del trattamento pensionistico, ordinario indiretto, della defunta moglie,
già docente di religione cattolica, alla esatta ricostruzione, giuridica ed economica, della Per_1
carriera e del servizio dalla stessa svolto per circa 33 anni, con ogni conseguente beneficio in ordine al ricalcolo del T. F. R., al trattamento pensionistico, al recupero di tutte le somme spettanti e non erogate anche a titolo di retribuzione e ciò previa declaratoria di illegittimità della ricostruzione di carriera del 7.06.18. Esponeva che la defunta aveva lavorato a decorrere dall'a/s 81/82, Per_1 fino al momento del decesso avvenuto in data 19.02.2018, prestando servizio dall'a/s 81/82 e fino all'a/s 85/86, per cinque anni scolastici, quale insegnante di scuola materna, in modo continuativo con incarico annuale nel I° Circolo di Pontecagnano presso la scuola comunale “Maria Pia di Savoia” con nomina da parte del all'epoca Provveditorato agli Studi di Salerno, e dall'a/s 89/90 e CP_3 fino all'a/s 2016/2017 aveva prestato servizio, senza soluzione di continuità, nella scuola statale quale insegnante di religione cattolica, per ventotto anni con incarichi annuali per 11 mesi l'anno, salvo nell'ultimo anno scolastico 2017/2018 in cui aveva lavorato, sempre con incarico annuale, ma solo per 171 giorni a causa del decesso intervenuto in costanza di rapporto. Eccepiva l'erronea ricostruzione della carriera della de cuius poiché non era stato valutato il servizio, quale insegnante di scuola materna, svolto, per 5 anni, dall'a/s 81/82 fino al 85/86 nella scuola pubblica comunale, ed il residuo servizio svolto, per 28 anni, quale insegnante di religione, nella scuola pubblica statale, fino all'a/s 2017/18, era stato riconosciuto quale servizio a tempo determinato. Rilevava che l'insegnante di religione riceve incarichi annuali senza alcuna possibilità di stabilizzazione, come accaduto alla defunta poiché, prima del 2003 non era prevista per legge la formazione del ruolo e Per_1
successivamente i concorsi che, finalmente, avrebbero dovuto garantire il diritto all'accesso al ruolo con cadenza triennale non erano stati banditi, contrariamente a quanto stabilito dalla stessa legge istitutiva per cui, fatta eccezione per la percentuale minima di insegnanti di religione che avevano avuto accesso per la prima ed ultima volta nel 2004, la stabilizzazione era preclusa. Evidenziava dunque l'ingiusta ricostruzione della carriera dei docenti di religione stante l'applicazione della normativa riservata ai docenti a tempo determinato per cui all' insegnante di religione veniva riconosciuto agli effetti giuridici ed economici il servizio svolto per intero fino al massimo di 4 anni, mentre il servizio eccedente i quattro anni veniva valutato agli effetti giuridici ed economici, in aggiunta a tali quattro anni, nella misura di due terzi ed ai soli effetti economici nella misura di un terzo in applicazione dell'art. 485 del D. L. gs. 297 del 16.04.1994 in violazione del diritto comunitario e del principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70 C. E. del 28.06.99. Pertanto, adiva il
Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per vedere : “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, vedovo di quale titolare del trattamento pensionistico indiretto, alla Per_1
disapplicazione della ricostruzione di carriera della moglie, già insegnante di religione, così come elaborata nel provvedimento del 7.06.2018; 2) accertare e dichiarare il diritto alla esatta ricostruzione della carriera con la valutazione del servizio quale insegnante di scuola materna svolto con incarichi annuali nella scuola pubblica comunale (dall'a/s 81/82 fino all'85/86) e di quello svolto, quale insegnante di religione, con incarichi annuali nella scuola statale (dall'a/s 89/90 e fino all'a/s 2017/18) per intero come servizio di ruolo attesa la illegittima reiterazione dei contratti a termine avvenuta per ben 33 volte, con ogni conseguenza giuridica ed economica in ordine alle progressione stipendiale, alla buonuscita ed alla reversibilità; 4) condannare l'amministrazione scolastica al pagamento delle somme dovute in base alla corretta ricostruzione di carriera, attuata
a seguito del riconoscimento del servizio svolto come docente di ruolo e non come precario, relative alle differenze retributive, al trattamento pensionistico indiretto e di fine rapporto con interessi e rivalutazione di legge;
5) con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione”.
Nel costituirsi in giudizio, il deduceva l'infondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto. CP_4
Con sentenza depositata in data 16.06.2021 il Giudice di primo grado rigettava integralmente il ricorso e dichiarava compensate le spese processuali.
Avverso tale pronunzia il ricorrente in epigrafe proponeva appello con ricorso depositato in data
15.12.2021, censurando la valutazione operata dal primo Giudice.
In particolare, l'appellante ribadiva la fondatezza della pretesa così come avanzata nel ricorso di primo grado, ed insisteva sulle domande formulate.
Si costituiva l'appellato che concludeva per il rigetto con tutte le conseguenze di legge.
All'esito dell'odierna pubblica udienza, sulle conclusioni ribadite dai procuratori delle parti, al termine della discussione orale, il gravame veniva deciso come da separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e per l'effetto va rigettato.
Da respingere sono le censure dell'appellante circa la presunta errata valutazione delle prove sia a favore che contrarie.
La Corte non ritiene invero condivisibili i suddetti rilievi, avendo il Tribunale correttamente valutato il materiale probatorio raccolto, e dal quale può evincersi con sufficiente certezza la infondatezza della domanda. Il predetto e condiviso convincimento sarebbe stato adeguatamente motivabile anche solo con riferimento complessivo alle prove esaminate, giacché il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (cfr. Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 6765 del 10/05/2002; conf. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3761 del 25/02/2004).
Nondimeno il primo giudice ha esaustivamente, specificamente e correttamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto insussistenti le pretese avanzate da parte ricorrente.
All'uopo preliminarmente va evidenziato che la norma di riferimento in merito al riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera del servizio pre-ruolo è l'art. 485 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994.
Tale norma dispone che i primi quattro anni di servizio pre-ruolo o altro ruolo vengono valutati per intero, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici mentre gli anni successivi vanno valutati per i due terzi ai fini giuridici ed economici e per un terzo ai soli fini economici.
Inoltre, la legge stabilisce che l'anzianità di servizio da computare per l'inserimento nella posizione stipendiale dovuta è solo quella parte di anzianità riconosciuta valida ai fini sia giuridici che economici, mentre l'anzianità di servizio utile ai soli fini economici verrà computata solo al raggiungimento dell'anzianità giuridica indicata all'art. 4 comma 3 del DPR 399/88 ossia, così come dispone la citata normativa, “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
L'amministrazione scolastica per correttamente valutare il servizio pre-ruolo deve attenersi ai dettami della normativa vigente, dai quali non può certamente discostarsi. E quindi riconoscere per intero i primi quattro anni ed il restante periodo nella misura di 2/3.
Né è possibile, come paventato dall'appellante, intravedere una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE. A livello eurocomunitario la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE dispone che: “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2.
Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Secondo la ricostruzione del ricorrente, il suddetto principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato imporrebbe, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, agli Stati membri il riconoscimento integrale e non parziale del periodo di servizio svolto prima dell'immissione in ruolo, con tutte le conseguenze economiche che ne derivano.
Tale interpretazione è, come si è detto, non condivisibile.
Innanzitutto, occorre rilevare che la normativa eurocomunitaria richiamata trova applicazione, dal punto di vista soggettivo, ai sensi della clausola 2 dell'Accordo quadro citato, esclusivamente “ai lavoratori a tempo determinato aventi un contratto di assunzione o un rapporto disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore in ciascun Stato membro”.
Tale disciplina non può pertanto trovare applicazione nel caso di specie, trattandosi di lavoratore a tempo indeterminato immesso in ruolo, al quale sono state riconosciute tutte le prerogative giuridiche ed economiche, discendenti dal relativo inquadramento contrattuale.
In secondo luogo, la questione prospettata non rileva alla tematica della discriminazione, in quanto non è evidenziato il termine di raffronto necessario per verificare se la disciplina nazionale possa aver introdotto una disparità di trattamento.
Come noto, l'eventuale sussistenza di un'ingiustificata diseguaglianza e/o discriminazione presuppone un giudizio comparativo tra situazioni fra loro confrontabili (nel caso di specie insussistenti), ciò vale sia per quanto riguarda l'art. 3 Cost., sia per quel che concerne il principio fondamentale di non discriminazione del diritto UE (si v. in tal senso tra le tante: CGUE sentenza 12 giugno 2014, , C- 39/13, C-40/13 e C41/13 - riunite;
sentenza 18 luglio 2013, Controparte_5
FIFA, C-205/11P). Nel caso di specie, nessuna discriminazione può configurarsi, in quanto la periodica stabilizzazione del personale titolare di rapporti a tempo determinato avviene sulla base di uniformi criteri di riconoscimento (seppur non del tutto integrale) dei servizi pre-ruolo ai fini giuridici ed economici. L'unico termine di possibile raffronto potrebbe essere semmai la comparazione con quanti a parità di mansioni - superando un apposito concorso- accedono direttamente al lavoro di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione. Le due situazioni, tuttavia, non sono comparabili e la recente giurisprudenza di fonte nazionale e sovranazionale ha confermato che rientra nella competenza dello Stato italiano determinare le modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, cosa che è stata fatta dal legislatore ordinario dando attuazione all'articolo 97 Cost., comma 4, che sancisce il principio fondamentale secondo cui l'instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni avviene, di regola, mediante pubblico concorso.
In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile nel caso di specie la clausola 4 dell'accordo quadro sopra citata, dall'analisi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia si ricava che tale disciplina non esige il riconoscimento integrale del servizio svolto prima dell'immissione in ruolo, e non vieta quindi l'applicazione degli aggiustamenti previsti all'art. 485 del d.lgs. 297/ 1994, ma osta solamente ad
“una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive” (C. di Giustizia
18/10/2012, cause riunite C-302/2011 segg., Valenza ed altri).
Proprio da ultimo, come correttamente evidenziato dall'appellato, con la sentenza relativa alla Per_2
causa C 466/17, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ribadito che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi” (C. di Giustizia 20/9/2018 causa C-
466/17, Motter).
La Corte inoltre afferma che “…gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire
l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine”.
La normativa nazionale in materia di ricostruzione di carriera riflette le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli,
a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire. Pertanto, fatte salve le verifiche di competenza del giudice del rinvio, “un siffatto obiettivo appare conforme al principio del pro rata temporis cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”. Nel caso di specie, l'Amministrazione, lungi Per_ dall'escludere i periodi di servizio pre-ruolo della nella ricostruzione della carriera, ha riconosciuto l'anzianità di servizio pregressa.
Alcuna violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione pertanto si evidenzia.
A ciò può aggiungersi che i docenti di religione cattolica, pur rientrando nella categoria dei docenti precari, costituiscono di questa una speciale sotto-categoria, con una propria peculiare disciplina, dettata dall'esigenza di garantire, in tale particolare settore, un costante adeguamento tra numero di docenti e numero di scolari, che tenga conto non soltanto, come in ogni altro settore scolastico, dell'andamento demografico e della mobilità della popolazione, elementi contingenti e variabili, ma anche delle singole scelte degli alunni, parimenti non preventivabili, di avvalersi o meno dell'insegnamento religioso.
Il reclutamento del personale docente di religione cattolica trova la sua disciplina nella L. n. 186/2003
(“Norme sullo statuto giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”) – che sostituisce il vecchio assetto delineato dalla legge 5 giugno 1930, n. 824
(“Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale ed artistica”) – con cui sono stati istituiti i ruoli degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, è stata prevista una determinata dotazione organica, numericamente limitata, e un accesso al ruolo tramite concorso per titoli ed esami, alla luce dei criteri fissati nell'Intesa tra lo Stato italiano e la Conferenza episcopale italiana.
Come ritenuto da larga parte della giurisprudenza, tale peculiare disciplina di reclutamento ha evidente carattere di specialità sia rispetto alla normativa dei contratti a termine di cui alla legge n.
368/2001, sia rispetto a quella relativa al sistema generale di reclutamento del personale scolastico di cui alla legge n. 124/1999. Proprio in virtù di tali peculiarità, ai docenti di religione si applica una normativa speciale anche a livello retributivo e di ricostruzione della carriera, che non si applica agli altri docenti, risultante dal combinato disposto degli artt. 53, comma 6, l. n. 312/1980, art. 2 del DPR
n. 209/1987 e dall'art. 3, comma 7, del DPR n. 399/1988. Ad essi si applica cioè la progressione economica per scatti biennali di anzianità anche quando sono titolari di incarichi annuali: come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, il loro trattamento economico è più favorevole di quello derivante dall'applicazione della disciplina della progressione economica di cui alla contrattazione collettiva applicabile a tutti gli altri docenti.
Per le suesposte, ed assorbenti, considerazioni, l'appello è quindi infondato e va conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata e con declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co. 17 della L. n. 228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto.
In merito alle spese di lite la parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellato , da porre a carico dello Stato per essere stato il CP_1 Pt_1 autorizzato al gratuito patrocinio dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno con
[...] provvedimento n. 2021/23169 del 07.12.2021.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno. Sezione Lavoro:
a) rigetta l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in €. 3.473,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, Iva e Cpa come per legge da pagarsi in favore dello Stato ex DPR 115/2002 per essere stato il autorizzato al gratuito patrocinio dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parte_1
Salerno con provvedimento n. 2021/23169 del 07.12.2021.
Salerno, 26/05/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Mauro Casale Dott. Maura Stassano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati : dott. Maura STASSANO Presidente dott. Rocco PAVESE Consigliere avv. Mauro CASALE Giudice Ausiliario rel. ha pronunziato all'udienza del 26.05.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 607 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
quale erede di , rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avv. Parte_1 Per_1
Fernanda Tiacci presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Saverio
Avenia n. 4
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
) – P.IVA_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Salerno ed elettivamente domiciliato in Salerno al C.so Vittorio Emanuele
n. 58
APPELLATO
OGGETTO: ricostruzione giuridica ed economica della carriera e del servizio svolto della defunta moglie -Appello avverso la sentenza n. 1193/2021 emessa dal Giudice del Per_1 lavoro del Tribunale di Salerno. F A T T O
Con ricorso depositato in data 11.11.2019 il sig. quale coniuge ed erede della sig.ra Parte_1
premesso – che il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Salerno per il Per_1
riconoscimento, quale titolare del trattamento pensionistico, ordinario indiretto, della defunta moglie,
già docente di religione cattolica, alla esatta ricostruzione, giuridica ed economica, della Per_1
carriera e del servizio dalla stessa svolto per circa 33 anni, con ogni conseguente beneficio in ordine al ricalcolo del T. F. R., al trattamento pensionistico, al recupero di tutte le somme spettanti e non erogate anche a titolo di retribuzione e ciò previa declaratoria di illegittimità della ricostruzione di carriera del 7.06.18. Esponeva che la defunta aveva lavorato a decorrere dall'a/s 81/82, Per_1 fino al momento del decesso avvenuto in data 19.02.2018, prestando servizio dall'a/s 81/82 e fino all'a/s 85/86, per cinque anni scolastici, quale insegnante di scuola materna, in modo continuativo con incarico annuale nel I° Circolo di Pontecagnano presso la scuola comunale “Maria Pia di Savoia” con nomina da parte del all'epoca Provveditorato agli Studi di Salerno, e dall'a/s 89/90 e CP_3 fino all'a/s 2016/2017 aveva prestato servizio, senza soluzione di continuità, nella scuola statale quale insegnante di religione cattolica, per ventotto anni con incarichi annuali per 11 mesi l'anno, salvo nell'ultimo anno scolastico 2017/2018 in cui aveva lavorato, sempre con incarico annuale, ma solo per 171 giorni a causa del decesso intervenuto in costanza di rapporto. Eccepiva l'erronea ricostruzione della carriera della de cuius poiché non era stato valutato il servizio, quale insegnante di scuola materna, svolto, per 5 anni, dall'a/s 81/82 fino al 85/86 nella scuola pubblica comunale, ed il residuo servizio svolto, per 28 anni, quale insegnante di religione, nella scuola pubblica statale, fino all'a/s 2017/18, era stato riconosciuto quale servizio a tempo determinato. Rilevava che l'insegnante di religione riceve incarichi annuali senza alcuna possibilità di stabilizzazione, come accaduto alla defunta poiché, prima del 2003 non era prevista per legge la formazione del ruolo e Per_1
successivamente i concorsi che, finalmente, avrebbero dovuto garantire il diritto all'accesso al ruolo con cadenza triennale non erano stati banditi, contrariamente a quanto stabilito dalla stessa legge istitutiva per cui, fatta eccezione per la percentuale minima di insegnanti di religione che avevano avuto accesso per la prima ed ultima volta nel 2004, la stabilizzazione era preclusa. Evidenziava dunque l'ingiusta ricostruzione della carriera dei docenti di religione stante l'applicazione della normativa riservata ai docenti a tempo determinato per cui all' insegnante di religione veniva riconosciuto agli effetti giuridici ed economici il servizio svolto per intero fino al massimo di 4 anni, mentre il servizio eccedente i quattro anni veniva valutato agli effetti giuridici ed economici, in aggiunta a tali quattro anni, nella misura di due terzi ed ai soli effetti economici nella misura di un terzo in applicazione dell'art. 485 del D. L. gs. 297 del 16.04.1994 in violazione del diritto comunitario e del principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70 C. E. del 28.06.99. Pertanto, adiva il
Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per vedere : “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, vedovo di quale titolare del trattamento pensionistico indiretto, alla Per_1
disapplicazione della ricostruzione di carriera della moglie, già insegnante di religione, così come elaborata nel provvedimento del 7.06.2018; 2) accertare e dichiarare il diritto alla esatta ricostruzione della carriera con la valutazione del servizio quale insegnante di scuola materna svolto con incarichi annuali nella scuola pubblica comunale (dall'a/s 81/82 fino all'85/86) e di quello svolto, quale insegnante di religione, con incarichi annuali nella scuola statale (dall'a/s 89/90 e fino all'a/s 2017/18) per intero come servizio di ruolo attesa la illegittima reiterazione dei contratti a termine avvenuta per ben 33 volte, con ogni conseguenza giuridica ed economica in ordine alle progressione stipendiale, alla buonuscita ed alla reversibilità; 4) condannare l'amministrazione scolastica al pagamento delle somme dovute in base alla corretta ricostruzione di carriera, attuata
a seguito del riconoscimento del servizio svolto come docente di ruolo e non come precario, relative alle differenze retributive, al trattamento pensionistico indiretto e di fine rapporto con interessi e rivalutazione di legge;
5) con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione”.
Nel costituirsi in giudizio, il deduceva l'infondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto. CP_4
Con sentenza depositata in data 16.06.2021 il Giudice di primo grado rigettava integralmente il ricorso e dichiarava compensate le spese processuali.
Avverso tale pronunzia il ricorrente in epigrafe proponeva appello con ricorso depositato in data
15.12.2021, censurando la valutazione operata dal primo Giudice.
In particolare, l'appellante ribadiva la fondatezza della pretesa così come avanzata nel ricorso di primo grado, ed insisteva sulle domande formulate.
Si costituiva l'appellato che concludeva per il rigetto con tutte le conseguenze di legge.
All'esito dell'odierna pubblica udienza, sulle conclusioni ribadite dai procuratori delle parti, al termine della discussione orale, il gravame veniva deciso come da separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e per l'effetto va rigettato.
Da respingere sono le censure dell'appellante circa la presunta errata valutazione delle prove sia a favore che contrarie.
La Corte non ritiene invero condivisibili i suddetti rilievi, avendo il Tribunale correttamente valutato il materiale probatorio raccolto, e dal quale può evincersi con sufficiente certezza la infondatezza della domanda. Il predetto e condiviso convincimento sarebbe stato adeguatamente motivabile anche solo con riferimento complessivo alle prove esaminate, giacché il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (cfr. Cass., Sez.
Lav., Sentenza n. 6765 del 10/05/2002; conf. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 3761 del 25/02/2004).
Nondimeno il primo giudice ha esaustivamente, specificamente e correttamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto insussistenti le pretese avanzate da parte ricorrente.
All'uopo preliminarmente va evidenziato che la norma di riferimento in merito al riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera del servizio pre-ruolo è l'art. 485 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994.
Tale norma dispone che i primi quattro anni di servizio pre-ruolo o altro ruolo vengono valutati per intero, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici mentre gli anni successivi vanno valutati per i due terzi ai fini giuridici ed economici e per un terzo ai soli fini economici.
Inoltre, la legge stabilisce che l'anzianità di servizio da computare per l'inserimento nella posizione stipendiale dovuta è solo quella parte di anzianità riconosciuta valida ai fini sia giuridici che economici, mentre l'anzianità di servizio utile ai soli fini economici verrà computata solo al raggiungimento dell'anzianità giuridica indicata all'art. 4 comma 3 del DPR 399/88 ossia, così come dispone la citata normativa, “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
L'amministrazione scolastica per correttamente valutare il servizio pre-ruolo deve attenersi ai dettami della normativa vigente, dai quali non può certamente discostarsi. E quindi riconoscere per intero i primi quattro anni ed il restante periodo nella misura di 2/3.
Né è possibile, come paventato dall'appellante, intravedere una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE. A livello eurocomunitario la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE dispone che: “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2.
Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Secondo la ricostruzione del ricorrente, il suddetto principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato imporrebbe, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, agli Stati membri il riconoscimento integrale e non parziale del periodo di servizio svolto prima dell'immissione in ruolo, con tutte le conseguenze economiche che ne derivano.
Tale interpretazione è, come si è detto, non condivisibile.
Innanzitutto, occorre rilevare che la normativa eurocomunitaria richiamata trova applicazione, dal punto di vista soggettivo, ai sensi della clausola 2 dell'Accordo quadro citato, esclusivamente “ai lavoratori a tempo determinato aventi un contratto di assunzione o un rapporto disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore in ciascun Stato membro”.
Tale disciplina non può pertanto trovare applicazione nel caso di specie, trattandosi di lavoratore a tempo indeterminato immesso in ruolo, al quale sono state riconosciute tutte le prerogative giuridiche ed economiche, discendenti dal relativo inquadramento contrattuale.
In secondo luogo, la questione prospettata non rileva alla tematica della discriminazione, in quanto non è evidenziato il termine di raffronto necessario per verificare se la disciplina nazionale possa aver introdotto una disparità di trattamento.
Come noto, l'eventuale sussistenza di un'ingiustificata diseguaglianza e/o discriminazione presuppone un giudizio comparativo tra situazioni fra loro confrontabili (nel caso di specie insussistenti), ciò vale sia per quanto riguarda l'art. 3 Cost., sia per quel che concerne il principio fondamentale di non discriminazione del diritto UE (si v. in tal senso tra le tante: CGUE sentenza 12 giugno 2014, , C- 39/13, C-40/13 e C41/13 - riunite;
sentenza 18 luglio 2013, Controparte_5
FIFA, C-205/11P). Nel caso di specie, nessuna discriminazione può configurarsi, in quanto la periodica stabilizzazione del personale titolare di rapporti a tempo determinato avviene sulla base di uniformi criteri di riconoscimento (seppur non del tutto integrale) dei servizi pre-ruolo ai fini giuridici ed economici. L'unico termine di possibile raffronto potrebbe essere semmai la comparazione con quanti a parità di mansioni - superando un apposito concorso- accedono direttamente al lavoro di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione. Le due situazioni, tuttavia, non sono comparabili e la recente giurisprudenza di fonte nazionale e sovranazionale ha confermato che rientra nella competenza dello Stato italiano determinare le modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, cosa che è stata fatta dal legislatore ordinario dando attuazione all'articolo 97 Cost., comma 4, che sancisce il principio fondamentale secondo cui l'instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni avviene, di regola, mediante pubblico concorso.
In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile nel caso di specie la clausola 4 dell'accordo quadro sopra citata, dall'analisi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia si ricava che tale disciplina non esige il riconoscimento integrale del servizio svolto prima dell'immissione in ruolo, e non vieta quindi l'applicazione degli aggiustamenti previsti all'art. 485 del d.lgs. 297/ 1994, ma osta solamente ad
“una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive” (C. di Giustizia
18/10/2012, cause riunite C-302/2011 segg., Valenza ed altri).
Proprio da ultimo, come correttamente evidenziato dall'appellato, con la sentenza relativa alla Per_2
causa C 466/17, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ribadito che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi” (C. di Giustizia 20/9/2018 causa C-
466/17, Motter).
La Corte inoltre afferma che “…gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire
l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine”.
La normativa nazionale in materia di ricostruzione di carriera riflette le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli,
a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire. Pertanto, fatte salve le verifiche di competenza del giudice del rinvio, “un siffatto obiettivo appare conforme al principio del pro rata temporis cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”. Nel caso di specie, l'Amministrazione, lungi Per_ dall'escludere i periodi di servizio pre-ruolo della nella ricostruzione della carriera, ha riconosciuto l'anzianità di servizio pregressa.
Alcuna violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione pertanto si evidenzia.
A ciò può aggiungersi che i docenti di religione cattolica, pur rientrando nella categoria dei docenti precari, costituiscono di questa una speciale sotto-categoria, con una propria peculiare disciplina, dettata dall'esigenza di garantire, in tale particolare settore, un costante adeguamento tra numero di docenti e numero di scolari, che tenga conto non soltanto, come in ogni altro settore scolastico, dell'andamento demografico e della mobilità della popolazione, elementi contingenti e variabili, ma anche delle singole scelte degli alunni, parimenti non preventivabili, di avvalersi o meno dell'insegnamento religioso.
Il reclutamento del personale docente di religione cattolica trova la sua disciplina nella L. n. 186/2003
(“Norme sullo statuto giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”) – che sostituisce il vecchio assetto delineato dalla legge 5 giugno 1930, n. 824
(“Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale ed artistica”) – con cui sono stati istituiti i ruoli degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, è stata prevista una determinata dotazione organica, numericamente limitata, e un accesso al ruolo tramite concorso per titoli ed esami, alla luce dei criteri fissati nell'Intesa tra lo Stato italiano e la Conferenza episcopale italiana.
Come ritenuto da larga parte della giurisprudenza, tale peculiare disciplina di reclutamento ha evidente carattere di specialità sia rispetto alla normativa dei contratti a termine di cui alla legge n.
368/2001, sia rispetto a quella relativa al sistema generale di reclutamento del personale scolastico di cui alla legge n. 124/1999. Proprio in virtù di tali peculiarità, ai docenti di religione si applica una normativa speciale anche a livello retributivo e di ricostruzione della carriera, che non si applica agli altri docenti, risultante dal combinato disposto degli artt. 53, comma 6, l. n. 312/1980, art. 2 del DPR
n. 209/1987 e dall'art. 3, comma 7, del DPR n. 399/1988. Ad essi si applica cioè la progressione economica per scatti biennali di anzianità anche quando sono titolari di incarichi annuali: come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, il loro trattamento economico è più favorevole di quello derivante dall'applicazione della disciplina della progressione economica di cui alla contrattazione collettiva applicabile a tutti gli altri docenti.
Per le suesposte, ed assorbenti, considerazioni, l'appello è quindi infondato e va conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata e con declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co. 17 della L. n. 228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto.
In merito alle spese di lite la parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellato , da porre a carico dello Stato per essere stato il CP_1 Pt_1 autorizzato al gratuito patrocinio dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno con
[...] provvedimento n. 2021/23169 del 07.12.2021.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno. Sezione Lavoro:
a) rigetta l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in €. 3.473,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, Iva e Cpa come per legge da pagarsi in favore dello Stato ex DPR 115/2002 per essere stato il autorizzato al gratuito patrocinio dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parte_1
Salerno con provvedimento n. 2021/23169 del 07.12.2021.
Salerno, 26/05/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Mauro Casale Dott. Maura Stassano